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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2036 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2024 unitamente alla domanda di divorzio da
nata a [...] il [...] (cod.fisc. ) Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (cod.fisc. Parte_2
), C.F._2
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv.Sara Pecchiari
(C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in C.F._3
Trieste, Corso Italia, 6, e mail: Email_1
Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: separazione personale CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente e residenza presso l'abitazione della madre sita in Trieste, Strada per
Chiampore n.35, Muggia. La signora continuerà ad abitare nella casa Pt_1
coniugale di Muggia di proprietà della di lei madre
mentre il Sig si trasferirà in altro immobile. Parte_2
3) Il padre avrà diritto di tenere con sé la minore a weekend alternati dal venerdì alla domenica con pernotto. Eventuali ulteriori pernotti potranno essere concordati tra le parti, fermo restando che la minore potrà incontrare e trascorrere del tempo con il padre ogni volta che lo vorrà (compatibilmente con le sue esigenze lavorative e di vita).
4) Il padre corrisponderà la somma mensili di € 100,00 alla madre a titolo di mantenimento della minore entro il 5 di ogni mese alle coordinate bancarie note, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Comune di Trieste. Il
Sig acconsente alla percezione al 100% dell'assegno unico INPS in favore Parte_2
della Sig.ra . Pt_1
5) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano a qualsiasi somma per il loro mantenimento personale.
6) I sig.ri e prestano sin d'ora l'assenso al rilascio dei documenti Pt_1 Parte_2
validi per l'espatrio della minore.
7) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 4 luglio 2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato: - di essersi sposati con il rito concordatario nel Comune di Muggia (TS) il 24.9.2016, con atto trascritto al n. 16, parte I, anno 2016 del registro dell'Ufficio di stato civile del
Comune di Muggia;
- di essere genitori della minore nata a [...] il [...] e di svolgere Persona_1
entrambi svolgono attività lavorativa, seppur con modeste entrate;
- che sono insorti tra i coniugi insanabili contrasti che hanno portato al deteriorarsi dei rapporti al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
I ricorrenti hanno sottoscritto personalmente il ricorso dichiarando di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte
2. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente la figlia, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art. 147 cod.civ.), e con il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
quanto ai profili economici la distribuzione degli oneri di mantenimento è coerente con le loro risorse;
il collegio ritiene pertanto di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
Riserva invece con separata ordinanza rimessa al GI di fissare nuova udienza per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronuncia richiesta contestualmente con il ricorso in esame.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste,
pronuncia la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi d aversi qui integralmente trascritte ordina
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Muggia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 28 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso La Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2024 unitamente alla domanda di divorzio da
nata a [...] il [...] (cod.fisc. ) Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (cod.fisc. Parte_2
), C.F._2
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv.Sara Pecchiari
(C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in C.F._3
Trieste, Corso Italia, 6, e mail: Email_1
Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: separazione personale CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente e residenza presso l'abitazione della madre sita in Trieste, Strada per
Chiampore n.35, Muggia. La signora continuerà ad abitare nella casa Pt_1
coniugale di Muggia di proprietà della di lei madre
mentre il Sig si trasferirà in altro immobile. Parte_2
3) Il padre avrà diritto di tenere con sé la minore a weekend alternati dal venerdì alla domenica con pernotto. Eventuali ulteriori pernotti potranno essere concordati tra le parti, fermo restando che la minore potrà incontrare e trascorrere del tempo con il padre ogni volta che lo vorrà (compatibilmente con le sue esigenze lavorative e di vita).
4) Il padre corrisponderà la somma mensili di € 100,00 alla madre a titolo di mantenimento della minore entro il 5 di ogni mese alle coordinate bancarie note, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Comune di Trieste. Il
Sig acconsente alla percezione al 100% dell'assegno unico INPS in favore Parte_2
della Sig.ra . Pt_1
5) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano a qualsiasi somma per il loro mantenimento personale.
6) I sig.ri e prestano sin d'ora l'assenso al rilascio dei documenti Pt_1 Parte_2
validi per l'espatrio della minore.
7) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 4 luglio 2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato: - di essersi sposati con il rito concordatario nel Comune di Muggia (TS) il 24.9.2016, con atto trascritto al n. 16, parte I, anno 2016 del registro dell'Ufficio di stato civile del
Comune di Muggia;
- di essere genitori della minore nata a [...] il [...] e di svolgere Persona_1
entrambi svolgono attività lavorativa, seppur con modeste entrate;
- che sono insorti tra i coniugi insanabili contrasti che hanno portato al deteriorarsi dei rapporti al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
I ricorrenti hanno sottoscritto personalmente il ricorso dichiarando di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte
2. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente la figlia, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art. 147 cod.civ.), e con il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
quanto ai profili economici la distribuzione degli oneri di mantenimento è coerente con le loro risorse;
il collegio ritiene pertanto di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
Riserva invece con separata ordinanza rimessa al GI di fissare nuova udienza per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronuncia richiesta contestualmente con il ricorso in esame.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste,
pronuncia la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi d aversi qui integralmente trascritte ordina
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Muggia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 28 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso La Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli