Sentenza 7 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/10/2022, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01546/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00504/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Villani e Roberto De Mitri Aymone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angela Villani in Lecce, viale Michele De Pietro n. 23;
contro
Comune di San Pietro Vernotico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Quarta in Lecce, via Francesco Trinchera n. 6;
per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS- notificata al ricorrente in data 01.02.2017, con la quale il Dirigente comunale dell’Area 4 - Ambiente e qualità urbana, Espropriazioni, SUAP e Protezione civile, ha intimato al ricorrente di rimuovere la scritta “perpetua” dalla lapide della moglie, -OMISSIS-, deceduta in data -OMISSIS-, apposta nella cappella di famiglia del Sig. -OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro Vernotico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, il Sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di San Pietro Vernotico gli ha intimato di rimuovere la scritta “perpetua” , apposta sulla tomba della defunta moglie, tumulata all’interno della cappella di famiglia.
A sostegno del ricorso, la parte ha addotto i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere nei suoi vari profili sintomatici.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere, instando per la inammissibilità e per il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
All’udienza pubblica del 22 settembre 2022, la causa è stata riservata in decisione.
Ciò premesso, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da istanza a firma del ricorrente e dei suoi procuratori, depositata in data 20.9.2022.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Sussistono giusti motivi, considerata la definizione in rito della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente o suoi familiari.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.