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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2024, n. 8644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8644 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 676 della Corte di appello di Lecce del 4 aprile 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8644 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 14/11/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 4 aprile 2022, la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato la precedente sentenza del Tribunale di Lecce, emessa in data 19 novembre 2018, con la quale il detto organo giudiziario aveva dichiarato la penale responsabilità, per tale ragione condannandolo, alla pena ritenuta di giustizia, di FA IO in ordine al reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, ai fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, quale legale rappresentante della Associazione sportiva dilettantistica AN, omesso di presentare, quanto all'anno di imposta 2011, la dichiarazione fiscale, pur essendovi obbligato in quanto titolare di reddito in misura di euri 264.000,00, in tal modo evadendo VIRES in misura pari ad euri 72.600,00 e VIVA in misura pari ad euri 53.895,00. Avverso la sentenza in questione ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale ha censurato la sentenza in esame in quanto essa sarebbe stata emessa in violazione degli artt, 1 della legge n, 398 del 1991 e 5 del dlgs n. 74 del 2000 e per essere viziata la motivazione della sentenza medesima. In particolare il ricorrente ha segnalato il fatto che erroneamente, ai fini del calcolo delle imposte in ipotesi evase, era stata preskquale aliquota quella dell'IRES del 21% dell'imponibile e quale aliquota dell'IVA quella del 20%, senza tenere conto del fatto che, essendo la Tavìano un'associazione sportiva dilettantistica essa godeva di aliquote tributarie agevolate, per effetto delle quali la somma dalla stessa dovuta a titolo di imposte delle quali è risultato omesso il versamento relativamente all'anno di riferimento sarebbe stata inferiore alla soglia di punibilità penale. Ha aggiunto il ricorrente che aveva errato la Corte distrettuale nel ritenere che la detta Associazione non avrebbe potuto godere del beneficio in questione in quanto non affiliata ad una federazione sportiva nazionale, avendo potuto partecipare, invece, la AS AN alla attività agonistica da essa svolta nell'anno di imposta in questione solo in quanto iscritta alla FIGC. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è inammissibile. Osserva il Collegio che effettivamente la legge n. 398 del 1991 riserva alle associazioni sportive dilettantistiche un regime fiscale di favore tale da 2 comportare, in linea astratta, un'incidenza peculiare della aliquota tributaria applicabile al reddito imponibile sia in tema di imposte, appunto, sul reddito che sul valore aggiunto;
è questa una circostanza, a sua volta, evidentemente determinante ai fini della verifica dell'avvenuto superamento da parte dell'importo della imposta non versata della soglia di punibilità. Deve, tuttavia, osservarsi che, ai fini del godimento del regime fiscale derogatorio, è necessario sia che la associazione in questione abbia conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello cui ci si riferisce in sede giurisdizionale, proventi rilevanti per la produzione del reddito nei limite previsto a tale scopo dalla legge (attualmente, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 1 della legge n. 298 del 1991, pari ad euri 400.000,00; al momento della commissione del reato ora in contestazione pari ad euri 250.000,00), sia che la stessa sia affiliata ad una Federazione sportiva nazionale ovvero ad un ente nazionale di promozione sportiva (in tale senso, infatti: Corte di cassazione, Sezione V civile -trib.-, 13 novembre 2019, n. 29401, ord.). Ciò posto, rileva il Collegio che, nessuna delle due condizioni sopra richiamata ricorre quanto ai caso di specie. Ed invero, quanto all'ammontare del reddito imponibile, si osserva che, nell'anno di imposta in relazione al quale è stata formulata la imputazione a carico dell'FA, questo è risultato essere pari, senza che tale indicazione contenuta nel capo di imputazione sia stata oggetto di contestazione, ad euri 264.000,00, quindi superiore al limite legislativamente previsto in base alla normativa vigente al momento del fatto, che, come si è accennato, era pari ad euri 250.000,00. Giova, al riguardo, osservare come al riguardo nessun effetto avrebbe, comunque, potuto avere la disciplina sopravvenuta la quale ha elevato sino alla somma di 400.000,00 euri il limite massimo di reddito imponibile per potere godere del beneficio fiscale ricordato dal ricorrente. Deve, sul punto, considerarsi che, essendo il limite di cui sopra non contenuto in una norma di carattere penate né, a ben riflettere, in una norma che abbia la funzione di integrare il precetto penale, ma, bensì, in una norma avente esclusivamente la funzione di delimitare il campo di operatività di un beneficio di carattere tributario (ed essendo, perciò, meramente occasionale la ricaduta di essa in ambito penalistico) ad essa non è applicabile il principio sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. perì. ; il quale prevede, in caso di 3 successione di leggi nel tempo, l'applicazione di quella fra quelle succedutesi che sia più favorevole all'imputato. Ritiene, infatti, il Collegio che debba, nell'occasione, essere data piena continuità al principio già più volte affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di successione di leggi penali, la modificazione in melius della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se attiene a norma integratrice di quella penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 febbraio 2020, n. 5411; Corte di cassazione, Sezione 111 penale, 15 marzo 2019, n. 11520). Posto che, come detto, la disposizione che è stata oggetto di variazioni neppure è direttamente richiamata dalla disposizione penale né può ritenersi essere integratrice di questa, avendo la sua modifica lasciato del tutto invariati sia gli elementi costitutivi che le soglie di punibilità della disposizione che si assume essere stata infranta dall'imputato, evidentemente l'avvenuta elevazione del limite dì reddito previsto per il godimento del beneficio fiscale non opera quanto agli eventuali effetti penali (indiretti) della violazione della disposizione tributaria. Non può, peraltro, non osservarsi che anche con riferimento alla ulteriore condizione necessaria ai fini del godimento del beneficio fiscale in discorso, la posizione dell'imputato, volta ad escludere la rilevanza penale della sua condotta, non sia sostenibile. Va, infatti, precisato come pacificamente siffatta ulteriore condizione, cioè l'avvenuta affiliazione ad una Federazione sportiva inserita fra quelle oggetto di riconoscimento da parte del Coni, ovvero ad un ente nazionale di promozione sportiva, non era stata oggetto di dimostrazione da parte dell'FA - ora imputato nella, indiscussa, qualità di legale rappresentante della associazione sportiva dilettantistica in questione - il quale ha espressamente osservato nel proprio ricorso che solo a seguito della circostanza che la Corte salentina aveva escluso, stante la mancanza in atti della prova della affiliazione della Associazione in discorso ad una Federazione sportiva ovvero ad un ente nazionale di promozione sportiva, la irrilevanza penale della condotta omissiva da lui, lo stesso si era premu rato di documentare siffatta situazione. Tanto emergendo dalla stessa prospettazione del ricorrente, osserva il Collegio per un verso che va ribadita la indicazione giurisprudenziale - che, 4 sebbene promanante dalla prassi giurisprudenziale formatasi in materia specificamente tributaria, è applicabile anche per gli aspetti penalistici di tale branca del diritto - secondo la quale in tema di aaevolazioni tributarie, e tale è indubbiamente quella rivendicata dall'imputato per la Associazione sportiva dilettantistica AN, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione (che nel caso di specie è da ravvisare, quanto meno, nell'esercizio della azione penale in danno dell'Aifarano), i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione e della agevolazione (Corte di cassazione, Sezione V civile -trib-, 4 ottobre 2017, n. 23228) e, per altro verso, che, non avendo il ricorrente provveduto nelle sedi opportune ad una siffatta documentata allegazione, non può ora pretendere di giustificare nella presente sede di legittimità la causa esentativa attraverso la produzione di atti di fronte a questa Corte. Infatti, seppure è vero che nel giudizio di legittimità è, in linea astratta, possibile la produzione di documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nelle precedenti fasi del giudizio, una siffatta evenienza è tuttavia ammissibile solo laddove tali documenti non costituiscano un "prova nuova" ovvero ove essi non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e circa la loro efficacia quanto alla decisione da assumere nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito (così, in particolare: Corte di cassazione, Sezione II penale 14 ottobre 2019, n. 42052; Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 febbraio 2016, n. 5722). Evenienze queste ultime che, nel caso che ora interessa, non sono prospettabili posto che il documento cui il ricorrente si richiama nel suo ricorso, mai in precedenza presentato in giudizio, costituisce proprio una "prova nuova" in quanto diretto a dimostrare un fatto in precedenza non oggetto di attività istruttoria;
prova che sarebbe, peraltro, suscettibile di dover essere apprezzata, nella sua rilevanza ai fini della definizione del processo da parte del giudicante. Sulla base di quanto precede il ricorso dell'FA va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
5 Il Presiente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8644 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 14/11/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 4 aprile 2022, la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato la precedente sentenza del Tribunale di Lecce, emessa in data 19 novembre 2018, con la quale il detto organo giudiziario aveva dichiarato la penale responsabilità, per tale ragione condannandolo, alla pena ritenuta di giustizia, di FA IO in ordine al reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, ai fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, quale legale rappresentante della Associazione sportiva dilettantistica AN, omesso di presentare, quanto all'anno di imposta 2011, la dichiarazione fiscale, pur essendovi obbligato in quanto titolare di reddito in misura di euri 264.000,00, in tal modo evadendo VIRES in misura pari ad euri 72.600,00 e VIVA in misura pari ad euri 53.895,00. Avverso la sentenza in questione ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale ha censurato la sentenza in esame in quanto essa sarebbe stata emessa in violazione degli artt, 1 della legge n, 398 del 1991 e 5 del dlgs n. 74 del 2000 e per essere viziata la motivazione della sentenza medesima. In particolare il ricorrente ha segnalato il fatto che erroneamente, ai fini del calcolo delle imposte in ipotesi evase, era stata preskquale aliquota quella dell'IRES del 21% dell'imponibile e quale aliquota dell'IVA quella del 20%, senza tenere conto del fatto che, essendo la Tavìano un'associazione sportiva dilettantistica essa godeva di aliquote tributarie agevolate, per effetto delle quali la somma dalla stessa dovuta a titolo di imposte delle quali è risultato omesso il versamento relativamente all'anno di riferimento sarebbe stata inferiore alla soglia di punibilità penale. Ha aggiunto il ricorrente che aveva errato la Corte distrettuale nel ritenere che la detta Associazione non avrebbe potuto godere del beneficio in questione in quanto non affiliata ad una federazione sportiva nazionale, avendo potuto partecipare, invece, la AS AN alla attività agonistica da essa svolta nell'anno di imposta in questione solo in quanto iscritta alla FIGC. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è inammissibile. Osserva il Collegio che effettivamente la legge n. 398 del 1991 riserva alle associazioni sportive dilettantistiche un regime fiscale di favore tale da 2 comportare, in linea astratta, un'incidenza peculiare della aliquota tributaria applicabile al reddito imponibile sia in tema di imposte, appunto, sul reddito che sul valore aggiunto;
è questa una circostanza, a sua volta, evidentemente determinante ai fini della verifica dell'avvenuto superamento da parte dell'importo della imposta non versata della soglia di punibilità. Deve, tuttavia, osservarsi che, ai fini del godimento del regime fiscale derogatorio, è necessario sia che la associazione in questione abbia conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello cui ci si riferisce in sede giurisdizionale, proventi rilevanti per la produzione del reddito nei limite previsto a tale scopo dalla legge (attualmente, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 1 della legge n. 298 del 1991, pari ad euri 400.000,00; al momento della commissione del reato ora in contestazione pari ad euri 250.000,00), sia che la stessa sia affiliata ad una Federazione sportiva nazionale ovvero ad un ente nazionale di promozione sportiva (in tale senso, infatti: Corte di cassazione, Sezione V civile -trib.-, 13 novembre 2019, n. 29401, ord.). Ciò posto, rileva il Collegio che, nessuna delle due condizioni sopra richiamata ricorre quanto ai caso di specie. Ed invero, quanto all'ammontare del reddito imponibile, si osserva che, nell'anno di imposta in relazione al quale è stata formulata la imputazione a carico dell'FA, questo è risultato essere pari, senza che tale indicazione contenuta nel capo di imputazione sia stata oggetto di contestazione, ad euri 264.000,00, quindi superiore al limite legislativamente previsto in base alla normativa vigente al momento del fatto, che, come si è accennato, era pari ad euri 250.000,00. Giova, al riguardo, osservare come al riguardo nessun effetto avrebbe, comunque, potuto avere la disciplina sopravvenuta la quale ha elevato sino alla somma di 400.000,00 euri il limite massimo di reddito imponibile per potere godere del beneficio fiscale ricordato dal ricorrente. Deve, sul punto, considerarsi che, essendo il limite di cui sopra non contenuto in una norma di carattere penate né, a ben riflettere, in una norma che abbia la funzione di integrare il precetto penale, ma, bensì, in una norma avente esclusivamente la funzione di delimitare il campo di operatività di un beneficio di carattere tributario (ed essendo, perciò, meramente occasionale la ricaduta di essa in ambito penalistico) ad essa non è applicabile il principio sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. perì. ; il quale prevede, in caso di 3 successione di leggi nel tempo, l'applicazione di quella fra quelle succedutesi che sia più favorevole all'imputato. Ritiene, infatti, il Collegio che debba, nell'occasione, essere data piena continuità al principio già più volte affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di successione di leggi penali, la modificazione in melius della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se attiene a norma integratrice di quella penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 febbraio 2020, n. 5411; Corte di cassazione, Sezione 111 penale, 15 marzo 2019, n. 11520). Posto che, come detto, la disposizione che è stata oggetto di variazioni neppure è direttamente richiamata dalla disposizione penale né può ritenersi essere integratrice di questa, avendo la sua modifica lasciato del tutto invariati sia gli elementi costitutivi che le soglie di punibilità della disposizione che si assume essere stata infranta dall'imputato, evidentemente l'avvenuta elevazione del limite dì reddito previsto per il godimento del beneficio fiscale non opera quanto agli eventuali effetti penali (indiretti) della violazione della disposizione tributaria. Non può, peraltro, non osservarsi che anche con riferimento alla ulteriore condizione necessaria ai fini del godimento del beneficio fiscale in discorso, la posizione dell'imputato, volta ad escludere la rilevanza penale della sua condotta, non sia sostenibile. Va, infatti, precisato come pacificamente siffatta ulteriore condizione, cioè l'avvenuta affiliazione ad una Federazione sportiva inserita fra quelle oggetto di riconoscimento da parte del Coni, ovvero ad un ente nazionale di promozione sportiva, non era stata oggetto di dimostrazione da parte dell'FA - ora imputato nella, indiscussa, qualità di legale rappresentante della associazione sportiva dilettantistica in questione - il quale ha espressamente osservato nel proprio ricorso che solo a seguito della circostanza che la Corte salentina aveva escluso, stante la mancanza in atti della prova della affiliazione della Associazione in discorso ad una Federazione sportiva ovvero ad un ente nazionale di promozione sportiva, la irrilevanza penale della condotta omissiva da lui, lo stesso si era premu rato di documentare siffatta situazione. Tanto emergendo dalla stessa prospettazione del ricorrente, osserva il Collegio per un verso che va ribadita la indicazione giurisprudenziale - che, 4 sebbene promanante dalla prassi giurisprudenziale formatasi in materia specificamente tributaria, è applicabile anche per gli aspetti penalistici di tale branca del diritto - secondo la quale in tema di aaevolazioni tributarie, e tale è indubbiamente quella rivendicata dall'imputato per la Associazione sportiva dilettantistica AN, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione (che nel caso di specie è da ravvisare, quanto meno, nell'esercizio della azione penale in danno dell'Aifarano), i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione e della agevolazione (Corte di cassazione, Sezione V civile -trib-, 4 ottobre 2017, n. 23228) e, per altro verso, che, non avendo il ricorrente provveduto nelle sedi opportune ad una siffatta documentata allegazione, non può ora pretendere di giustificare nella presente sede di legittimità la causa esentativa attraverso la produzione di atti di fronte a questa Corte. Infatti, seppure è vero che nel giudizio di legittimità è, in linea astratta, possibile la produzione di documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nelle precedenti fasi del giudizio, una siffatta evenienza è tuttavia ammissibile solo laddove tali documenti non costituiscano un "prova nuova" ovvero ove essi non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e circa la loro efficacia quanto alla decisione da assumere nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito (così, in particolare: Corte di cassazione, Sezione II penale 14 ottobre 2019, n. 42052; Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 febbraio 2016, n. 5722). Evenienze queste ultime che, nel caso che ora interessa, non sono prospettabili posto che il documento cui il ricorrente si richiama nel suo ricorso, mai in precedenza presentato in giudizio, costituisce proprio una "prova nuova" in quanto diretto a dimostrare un fatto in precedenza non oggetto di attività istruttoria;
prova che sarebbe, peraltro, suscettibile di dover essere apprezzata, nella sua rilevanza ai fini della definizione del processo da parte del giudicante. Sulla base di quanto precede il ricorso dell'FA va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
5 Il Presiente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023 Il Consigliere estensore