TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50605/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50605/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMMILLERI SAMUELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TORQUATO TASSO, 9 20123 MILANO presso il difensore avv.
CAMMILLERI SAMUELE
ATTRICE contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. SALERNO Controparte_2 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. MARRARA ALESSANDRO ( ) VIA VITTOR PISANI, C.F._2
31 20124 MILANO, elettivamente domiciliati in VIA VITTOR PISANI, 27 20124 MILANO presso il difensore avv. SALERNO FRANCESCO
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. POZZOLI Controparte_3 C.F._3
GOFFREDO elettivamente domiciliato in VIA MARENGO, 22 20841 CARATE BRIANZA presso il difensore avv. POZZOLI GOFFREDO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-le domande proposte da nei confronti di della dott.ssa Parte_1 CP_1 Controparte_2
a titolo di responsabilità professionale non meritano accoglimento
-la difesa attorea ha affermato che:
“…la presente vertenza trae origine dall'omesso controllo del Revisore Legale dei Conti in merito al Part mancato scomputo nel Modello Unico, presentato ai fini IRES da delle ritenute di acconto pari ad € 594.893,04 operate da Regione Lombardia sui contributi erogati a s no del Trasporto Pubblico Locale.
In particolare, nel dicembre 2019, a seguito di un audit interno, la Società ha appurato che ai fini fiscali, le suddette ritenute di acconto –sebbene esposte in bilancio -non sono state indicate all'interno del Modello Unico-SC, sottoscritto dal Revisore Legale e, di conseguenza, non sono state scomputate dall'IRES negli anni di competenza.
Ciò ha comportato il versamento all'Erario, da parte della Società, di un importo superiore (pari ad € 594.839,04) rispetto a quello che sarebbe stato effettivamente dovuto, al netto dello scomputo della ritenuta di acconto del 4% subita. Part
Il mancato scomputo delle ritenute di acconto ed il conseguente pregiudizio economico subito da (in termini di versamento di maggiori imposte all'Erario) è, ad avviso della scrivente, imputabile alla violazione dei doveri di diligenza professionale richiesti in capo al soggetto incaricato della Revisione Legale.
All'uopo, mette conto rilevare che secondo l'opinione prevalente l'incarico di revisione legale dei conti, ex D.Lgs. n. 39 del 2010, è specificamente inquadrato come contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'articolo 2229 e ss. del Codice Civile, pertanto, la prestazione che ne forma oggettoè da ricondurre ad un'attività intellettuale (…).
Più in generale, il carattere eminentemente intellettuale della prestazione resa dalla Società di Revisione induce ad assimilare tale prestazione a quella resa da un professionista.
Ma al di là della corretta qualificazione del rapporto intercorrente tra la società di revisione e la società oggetto di controllo contabile, ciò che rileva nel caso oggetto della presente controversia è rappresentato dal fatto che il rapporto tra i due soggetti è formalizzato attraverso un apposito contratto, denominato contratto di revisione (doc. 7).
Ne consegue che, nell'esercizio delle funzioni di controllo contabile troveranno applicazione, nei confronti della Società di Revisione, le norme sulla responsabilità civile in materia di inadempimento delle obbligazioni.
Ci si riferisce, nel caso oggetto del presente giudizio: all'articolo 1218 del codice civile secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno”; all'articolo 1176, secondo comma del codice civile, a mente del quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”; all'articolo 2236 del codice civile, in base al quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave”.
pagina 2 di 7 Infine, non si può trascurare che la responsabilità del Revisore Legale è strutturata sia (i) come violazione degli obblighi contrattuali discendenti direttamente dal contratto stipulato con la società revisionata che in assemblea gli conferisce l'incarico, (ii) sia come violazione degli obblighi imposti dalla legge. Part
Sotto il primo profilo, è importante precisare che l'incarico conferito da ha ad oggetto il servizio di revisione legale dei conti e le attività connesse ai sensi del D.Lgs. n. 39 del
Sotto il profilo normativo si evidenzia che, l'articolo 15 del Decreto che disciplina l'attività di revisione legale dei conti (D.Lgs. n. 39/2010) così dispone: “i revisori e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei propri doveri”. Da un'attenta lettura della norma si evince come il Legislatore abbia equiparato la responsabilità del Revisore Legale a quella degli Amministratori della società, in tal modo ponendo sul medesimo piano la condotta di chi effettua delle malpractice contabili con il soggetto deputato al controllo …”
-dopo la scadenza dei termini istruttori ex art.183, sesto comma, c.p.c., il Tribunale ha ordinato al terzo chiamato di depositare la copia della transazione da quest'ultimo stipulata il 22 dicembre 2020 con
[...]
Parte_1
-del perfezionamento di questa transazione l'attrice non aveva fatto alcuna menzione nell'atto di citazione e nei successivi atti processuali
-ivi si legge che
“…ai soli fini transattivi le Parti assumono che la responsabilità per omessa indicazione delle ritenute sia Part da ripartire, equamente e in via autonoma, in misura pari ad 1/3 ciascuno tra il dott. e il CP_3 Part soggetto incaricato della revisione legale dei conti di (v. infra), pertanto la a ideale” ito transatta e gravante sul dott. si conviene in misura pari a € 200.000,00 …” CP_3
-in quanto stipulata con il creditore da uno dei (potenziali) condebitori con riferimento alla quota interna del debito risarcitorio, questa transazione determina la riduzione dell'intero debito per la percentuale corrispondente alla quota transatta, sciogliendo il vincolo solidale tra il condebitore stipulante e gli altri condebitori
-l'ulteriore tenore della transazione del 22 dicembre 2020 giustifica però, ai fini del presente giudizio, il rigetto delle domande attoree nei confronti dei convenuti
-va premesso che, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-spetta invece al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente
-nella specie, la difesa dei convenuti ha contestato che la sottoscrizione del Modello Unico rientrasse nelle obbligazioni previste dal contratto di revisione contabile perfezionato con indicato Parte_1 dalla difesa attorea come fonte dell'obbligazione contrattuale rimasta inadempiuta
-infatti, secondo la difesa, le obbligazioni assunte dai propri assistiti rientrerebbero piuttosto tra quelle contemplate nelle Lettere di incarico stipulate annualmente tra le parti
-ora, a prescindere da tale eccezione relativa alla condotta colpevole, assume portata dirimente il fatto che gli attori, prima ancora che fornirne la dimostrazione, non abbiano specificatamente allegato e dimostrato pagina 3 di 7 la sussistenza e l'irreversibilità del pregiudizio subito (perdita del credito tributario) e il relativo nesso di causalità con l'inadempimento qualificato ascritto ai convenuti
-la carenza delle domande attrici sotto i profili degli oneri di allegazione e di prova in ordine al requisito del danno patrimoniale discende dal fatto che il presente giudizio è stato instaurato prima del verificarsi, in termini di irreversibilità e compiutezza, del pregiudizio lamentato, che invece è stato genericamente ricondotto all'esito negativo delle iniziative intraprese in sede amministrative e contenziosa ha infatti sostenuto che: Parte_1
“…al fine di poter recuperare l'importo delle ritenute non scomputate, la Società in data 06 febbraio 2020 ha presentato alla Direzione Regionale della Lombardia Istanza di Interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della Legge 212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente) chiedendo se fosse possibile presentare una dichiarazione integrativa “a favore” per l'anno 2015 (ultima annualità passibile di correzione), facendo emergere il maggior credito (2009-2013) per ritenute certificate, pari all'importo di Euro 594.839,04, atteso che detto credito trova espressa indicazione e riconoscimento nel bilancio chiuso al 31.12.2015 (e, come detto, in quelli successivi).
L'Agenzia delle Entrate in data 10 aprile 2020 ha fornito risposta negativa all'Istanza di Interpello precisando che: “essendo scaduti i termini previsti dal citato articolo 43 del d.p.r. 600/1973 richiamato dall'articolo 2, comma 8, del d.p.r. n. 322 del 1998, l'istante non può, tramite la presentazione della dichiarazione integrativa a favore per l'anno 2015, fare emergere omissioni relative ad annualità pregresse e non più accertabili” (doc. 5).
E', quindi, palese come detta situazione abbia comportato un evidente pregiudizio per la Società la quale si è trovata impossibilitata a ripresentare il Modello Unico dell'anno 2015, al fine di far emergere il credito tributario maturato nei periodi di imposta 2009-2013, essendo (nel 2020) scaduto il termine quinquennale per la rettifica dell'annualità 2015.
Non potendo più rettificare la dichiarazione dei redditi, la Società in data 27 luglio 2020, ha presentato all'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Como un'istanza di rimborso, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Part
A fronte del diniego tacito di rimborso opposto dall'Agenzia delle Entrate, –in data 21 dicembre 2020
-ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Como.
In esito a tale giudizio, la 01 sezione della CTP di Como, con sentenza n. 242/2021, del 19 luglio 2021, depositata il 27 ottobre 2021 ha statuito che: “la Commissione giudica fondati gli argomenti con cui l'Agenzia delle Entrate ha controdedotto al ricorso. Assorbente appare il dato secondo cui, per espresso dettato normativo, le istanze di rimborso in materia tributaria debbono essere presentate a pena di decadenza entro il termine di 48 mesi dalla data dell'avvenuto versamento (art. 38, 1 comma, del D.P.R. nm. 602 del 1973)” …”
-ora, la difesa attorea non ha specificato se e per quali ragioni si sarebbe consolidato un giudicato in sede di contenzioso tributario tale da precludere definitivamente il recupero del credito in esame
-al riguardo, la difesa dei convenuti ha invece replicato, con argomentazioni condivise da questo Tribunale, che:
“…quanto alla risposta negativa resa dall'AE nell'ambito della procedura di interpello ordinario di cui all'art. 11, co. 1, lett. a), della Legge n. 212/2000, in merito alla possibilità di esporre il credito d'imposta di cui si discute in una dichiarazione integrativa da presentarsi per il periodo d'imposta 2015, vengono a rilevanza due considerazioni.
Prima considerazione. Le risposte rese nell'ambito della procedura di interpello ordinario hanno natura meramente consultiva, come del resto riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria nella sua circolare n. 9/2016 (doc. 13), e non comportano un obbligo per il contribuente di conformarsi alle pagina 4 di 7 indicazioni in esse fornite;
interpretazione, questa, che trova (implicita) conferma nell'espressa previsione normativa che ne esclude l'impugnabilità (cfr. art. 6, co 1, d.lgs. n. 156/2015) e che non sarebbe legittima se i pareri fossero espressi dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere autoritativo.
La risposta all'interpello, dunque, rappresenta un atto amministrativo non provvedimentale privo sia dei requisiti di esecutività (non producendo automaticamente ed immediatamente effetti), sia dei requisiti di esecutorietà (non avendo attitudine ad imporre coattivamente l'adempimento di alcun obbligo), sicché è carente delle caratteristiche che potrebbero determinare una lesione dei diritti dell'istante anche quando la risposta dell'Amministrazione finanziaria non accolga, come nel caso di specie, la soluzione prospettata nell'istanza;
Seconda considerazione. L'Amministrazione finanziaria si è espressa sulla modalità tecnica di utilizzo del credito, vale a dire ha negato la possibilità che lo stesso possa essere esposto in una dichiarazione integrativa per lo spirare dei termini nei quali tale dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Senza volersi addentrare nella valutazione della correttezza di questa posizione, resta il fatto, dirimente, che la risposta all'interpello non produce alcun effetto sull'esistenza del credito, né avrebbe potuto, come confermato dall'orientamento giurisprudenziale prima d'ora menzionato …”
-proseguendo nella sua disamina, la difesa ha poi sottolineato che:
“…stesse considerazioni valgono anche con riferimento al diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso ed all'esito negativo del relativo ricorso presentato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Como.
In proposito, va osservato che, trattandosi del primo grado di giudizio, la pronuncia non ha ovviamente carattere definitivo e, di conseguenza, nemmeno questa circostanza varrebbe a rigore a provare l'irrecuperabilità del credito e, quindi, l'emersione del presunto danno lamentato. Se poi il giudizio si fosse consolidato per la Part mancata proposizione dell'appello, va da sé che non potrebbe che incolpare sé stessa di questo danno, cui andrebbe in via esclusiva ricondotto.
Ferme queste considerazioni, va comunque aggiunto che, secondo quanto è dato comprendere dall'Atto di Citazione, la Commissione Tributaria Provinciale si è pronunciata su di un aspetto procedurale, vale a dire il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973; sennonché, come già si è avuto modo di far notare, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il diritto di credito non si estingue allorché maturino termini decadenziali che impediscono l'accesso a particolari procedure che ne consentono la fruizione;
dal punto di vista sostanziale, l'esistenza del credito non viene dunque intaccata …”
-al riguardo – e come si accennava all'inizio -- è proprio dalla lettura del par. 2.2.2., lett. b, della transazione che si evince come la non abbia ancora subito, a causa dell'allegato inadempimento Parte_1 professionale dei convenuti, un pregiudizio patrimoniale definitivo
-ivi si legge che:
pagina 5 di 7 -ora, non ha dimostrato di aver instaurato nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria Parte_1 l'azio ento ex art. 2014 c.c. per ottenere la restituzione della somma indebitamente versata oltre a quella già corrisposta dalla Regione Lombardia come sostituto d'imposta
-al riguardo, la difesa del terzo chiamato ha opportunamente sottolineato che:
Part
“…quanto al danno, a prescindere dalla risposta all'interpello formulata ad Agenzia delle Entrate, non ha perso l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2041 CC, nei confronti di Agenzia delle Entrate, la quale ha percepito due volte l'imposta, dapprima dal sostituto d'imposta Regione Lombardia e successivamente dal Part contribuente Part
Ne deriva che il credito risarcitorio, sarà certo, liquido ed esigibile, solo allorquando avrà esaurito ogni azione dei confronti di Agenzia delle Entrate.
Nella denegata ipotesi che l'azione di ripetizione non fosse accolta, solo in tal caso la Società potrà a portare a perdita il credito fiscale conseguendo un risparmio/recupero in termini di imposta per un'aliquota media non modesta (24%, salvo aggiornamenti), con una riduzione importante del danno (circa ¼, approssimativamente arrotondato per eccesso ad €150.000,00) …”
-in conclusione, non è stata fornita la prova dell'irreversibile consolidamento del danno patrimoniale subito da in conseguenza dell'inadempimento contrattuale contestato ai convenuti Controparte_4
-all'epoca del perfezionamento della transazione (22 dicembre 2020), la stessa attrice riconosceva espressamente la possibilità per la stessa di recuperare il credito tributario oggetto dell'azione risarcitoria instaurata con l'atto di citazione del 16 novembre 2021
-nonostante che questo profilo fosse stato espressamente sollevato dalla difesa del dott. nella Controparte_3 propria comparsa di costituzione e risposta (in epoca antecedente alla circostanza, emersa in corso di causa, del perfezionamento della transazione), non sembra aver formulato al riguardo alcuna Controparte_4 argomentazione in replica
-in definitiva, la carenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità professionale in esame (pregiudizio patrimoniale) esonera pertanto il presente Tribunale dall'esame degli altri elementi (condotta colpevole e nesso di causalità) e giustifica il rigetto delle domande proposte da Parte_1
pagina 6 di 7 -le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
-le spese processuali sostenute da sono a carico dell'attrice, poiché le domande proposte Controparte_3 dai convenuti nei confronti del terzo chiamato sono giustificate dalla natura dell'illecito professionale allegato da Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di di Parte_1 CP_1 Controparte_2
2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore dei convenuti e del terzo chiamato, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 29.708,00, di cui € 518,00 per spese ed € 25.190,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta quanto ai primi e in complessivi € 25.19,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta quanto al secondo
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50605/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMMILLERI SAMUELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TORQUATO TASSO, 9 20123 MILANO presso il difensore avv.
CAMMILLERI SAMUELE
ATTRICE contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. SALERNO Controparte_2 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. MARRARA ALESSANDRO ( ) VIA VITTOR PISANI, C.F._2
31 20124 MILANO, elettivamente domiciliati in VIA VITTOR PISANI, 27 20124 MILANO presso il difensore avv. SALERNO FRANCESCO
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. POZZOLI Controparte_3 C.F._3
GOFFREDO elettivamente domiciliato in VIA MARENGO, 22 20841 CARATE BRIANZA presso il difensore avv. POZZOLI GOFFREDO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-le domande proposte da nei confronti di della dott.ssa Parte_1 CP_1 Controparte_2
a titolo di responsabilità professionale non meritano accoglimento
-la difesa attorea ha affermato che:
“…la presente vertenza trae origine dall'omesso controllo del Revisore Legale dei Conti in merito al Part mancato scomputo nel Modello Unico, presentato ai fini IRES da delle ritenute di acconto pari ad € 594.893,04 operate da Regione Lombardia sui contributi erogati a s no del Trasporto Pubblico Locale.
In particolare, nel dicembre 2019, a seguito di un audit interno, la Società ha appurato che ai fini fiscali, le suddette ritenute di acconto –sebbene esposte in bilancio -non sono state indicate all'interno del Modello Unico-SC, sottoscritto dal Revisore Legale e, di conseguenza, non sono state scomputate dall'IRES negli anni di competenza.
Ciò ha comportato il versamento all'Erario, da parte della Società, di un importo superiore (pari ad € 594.839,04) rispetto a quello che sarebbe stato effettivamente dovuto, al netto dello scomputo della ritenuta di acconto del 4% subita. Part
Il mancato scomputo delle ritenute di acconto ed il conseguente pregiudizio economico subito da (in termini di versamento di maggiori imposte all'Erario) è, ad avviso della scrivente, imputabile alla violazione dei doveri di diligenza professionale richiesti in capo al soggetto incaricato della Revisione Legale.
All'uopo, mette conto rilevare che secondo l'opinione prevalente l'incarico di revisione legale dei conti, ex D.Lgs. n. 39 del 2010, è specificamente inquadrato come contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'articolo 2229 e ss. del Codice Civile, pertanto, la prestazione che ne forma oggettoè da ricondurre ad un'attività intellettuale (…).
Più in generale, il carattere eminentemente intellettuale della prestazione resa dalla Società di Revisione induce ad assimilare tale prestazione a quella resa da un professionista.
Ma al di là della corretta qualificazione del rapporto intercorrente tra la società di revisione e la società oggetto di controllo contabile, ciò che rileva nel caso oggetto della presente controversia è rappresentato dal fatto che il rapporto tra i due soggetti è formalizzato attraverso un apposito contratto, denominato contratto di revisione (doc. 7).
Ne consegue che, nell'esercizio delle funzioni di controllo contabile troveranno applicazione, nei confronti della Società di Revisione, le norme sulla responsabilità civile in materia di inadempimento delle obbligazioni.
Ci si riferisce, nel caso oggetto del presente giudizio: all'articolo 1218 del codice civile secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno”; all'articolo 1176, secondo comma del codice civile, a mente del quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”; all'articolo 2236 del codice civile, in base al quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave”.
pagina 2 di 7 Infine, non si può trascurare che la responsabilità del Revisore Legale è strutturata sia (i) come violazione degli obblighi contrattuali discendenti direttamente dal contratto stipulato con la società revisionata che in assemblea gli conferisce l'incarico, (ii) sia come violazione degli obblighi imposti dalla legge. Part
Sotto il primo profilo, è importante precisare che l'incarico conferito da ha ad oggetto il servizio di revisione legale dei conti e le attività connesse ai sensi del D.Lgs. n. 39 del
Sotto il profilo normativo si evidenzia che, l'articolo 15 del Decreto che disciplina l'attività di revisione legale dei conti (D.Lgs. n. 39/2010) così dispone: “i revisori e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei propri doveri”. Da un'attenta lettura della norma si evince come il Legislatore abbia equiparato la responsabilità del Revisore Legale a quella degli Amministratori della società, in tal modo ponendo sul medesimo piano la condotta di chi effettua delle malpractice contabili con il soggetto deputato al controllo …”
-dopo la scadenza dei termini istruttori ex art.183, sesto comma, c.p.c., il Tribunale ha ordinato al terzo chiamato di depositare la copia della transazione da quest'ultimo stipulata il 22 dicembre 2020 con
[...]
Parte_1
-del perfezionamento di questa transazione l'attrice non aveva fatto alcuna menzione nell'atto di citazione e nei successivi atti processuali
-ivi si legge che
“…ai soli fini transattivi le Parti assumono che la responsabilità per omessa indicazione delle ritenute sia Part da ripartire, equamente e in via autonoma, in misura pari ad 1/3 ciascuno tra il dott. e il CP_3 Part soggetto incaricato della revisione legale dei conti di (v. infra), pertanto la a ideale” ito transatta e gravante sul dott. si conviene in misura pari a € 200.000,00 …” CP_3
-in quanto stipulata con il creditore da uno dei (potenziali) condebitori con riferimento alla quota interna del debito risarcitorio, questa transazione determina la riduzione dell'intero debito per la percentuale corrispondente alla quota transatta, sciogliendo il vincolo solidale tra il condebitore stipulante e gli altri condebitori
-l'ulteriore tenore della transazione del 22 dicembre 2020 giustifica però, ai fini del presente giudizio, il rigetto delle domande attoree nei confronti dei convenuti
-va premesso che, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-spetta invece al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente
-nella specie, la difesa dei convenuti ha contestato che la sottoscrizione del Modello Unico rientrasse nelle obbligazioni previste dal contratto di revisione contabile perfezionato con indicato Parte_1 dalla difesa attorea come fonte dell'obbligazione contrattuale rimasta inadempiuta
-infatti, secondo la difesa, le obbligazioni assunte dai propri assistiti rientrerebbero piuttosto tra quelle contemplate nelle Lettere di incarico stipulate annualmente tra le parti
-ora, a prescindere da tale eccezione relativa alla condotta colpevole, assume portata dirimente il fatto che gli attori, prima ancora che fornirne la dimostrazione, non abbiano specificatamente allegato e dimostrato pagina 3 di 7 la sussistenza e l'irreversibilità del pregiudizio subito (perdita del credito tributario) e il relativo nesso di causalità con l'inadempimento qualificato ascritto ai convenuti
-la carenza delle domande attrici sotto i profili degli oneri di allegazione e di prova in ordine al requisito del danno patrimoniale discende dal fatto che il presente giudizio è stato instaurato prima del verificarsi, in termini di irreversibilità e compiutezza, del pregiudizio lamentato, che invece è stato genericamente ricondotto all'esito negativo delle iniziative intraprese in sede amministrative e contenziosa ha infatti sostenuto che: Parte_1
“…al fine di poter recuperare l'importo delle ritenute non scomputate, la Società in data 06 febbraio 2020 ha presentato alla Direzione Regionale della Lombardia Istanza di Interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della Legge 212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente) chiedendo se fosse possibile presentare una dichiarazione integrativa “a favore” per l'anno 2015 (ultima annualità passibile di correzione), facendo emergere il maggior credito (2009-2013) per ritenute certificate, pari all'importo di Euro 594.839,04, atteso che detto credito trova espressa indicazione e riconoscimento nel bilancio chiuso al 31.12.2015 (e, come detto, in quelli successivi).
L'Agenzia delle Entrate in data 10 aprile 2020 ha fornito risposta negativa all'Istanza di Interpello precisando che: “essendo scaduti i termini previsti dal citato articolo 43 del d.p.r. 600/1973 richiamato dall'articolo 2, comma 8, del d.p.r. n. 322 del 1998, l'istante non può, tramite la presentazione della dichiarazione integrativa a favore per l'anno 2015, fare emergere omissioni relative ad annualità pregresse e non più accertabili” (doc. 5).
E', quindi, palese come detta situazione abbia comportato un evidente pregiudizio per la Società la quale si è trovata impossibilitata a ripresentare il Modello Unico dell'anno 2015, al fine di far emergere il credito tributario maturato nei periodi di imposta 2009-2013, essendo (nel 2020) scaduto il termine quinquennale per la rettifica dell'annualità 2015.
Non potendo più rettificare la dichiarazione dei redditi, la Società in data 27 luglio 2020, ha presentato all'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Como un'istanza di rimborso, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Part
A fronte del diniego tacito di rimborso opposto dall'Agenzia delle Entrate, –in data 21 dicembre 2020
-ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Como.
In esito a tale giudizio, la 01 sezione della CTP di Como, con sentenza n. 242/2021, del 19 luglio 2021, depositata il 27 ottobre 2021 ha statuito che: “la Commissione giudica fondati gli argomenti con cui l'Agenzia delle Entrate ha controdedotto al ricorso. Assorbente appare il dato secondo cui, per espresso dettato normativo, le istanze di rimborso in materia tributaria debbono essere presentate a pena di decadenza entro il termine di 48 mesi dalla data dell'avvenuto versamento (art. 38, 1 comma, del D.P.R. nm. 602 del 1973)” …”
-ora, la difesa attorea non ha specificato se e per quali ragioni si sarebbe consolidato un giudicato in sede di contenzioso tributario tale da precludere definitivamente il recupero del credito in esame
-al riguardo, la difesa dei convenuti ha invece replicato, con argomentazioni condivise da questo Tribunale, che:
“…quanto alla risposta negativa resa dall'AE nell'ambito della procedura di interpello ordinario di cui all'art. 11, co. 1, lett. a), della Legge n. 212/2000, in merito alla possibilità di esporre il credito d'imposta di cui si discute in una dichiarazione integrativa da presentarsi per il periodo d'imposta 2015, vengono a rilevanza due considerazioni.
Prima considerazione. Le risposte rese nell'ambito della procedura di interpello ordinario hanno natura meramente consultiva, come del resto riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria nella sua circolare n. 9/2016 (doc. 13), e non comportano un obbligo per il contribuente di conformarsi alle pagina 4 di 7 indicazioni in esse fornite;
interpretazione, questa, che trova (implicita) conferma nell'espressa previsione normativa che ne esclude l'impugnabilità (cfr. art. 6, co 1, d.lgs. n. 156/2015) e che non sarebbe legittima se i pareri fossero espressi dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere autoritativo.
La risposta all'interpello, dunque, rappresenta un atto amministrativo non provvedimentale privo sia dei requisiti di esecutività (non producendo automaticamente ed immediatamente effetti), sia dei requisiti di esecutorietà (non avendo attitudine ad imporre coattivamente l'adempimento di alcun obbligo), sicché è carente delle caratteristiche che potrebbero determinare una lesione dei diritti dell'istante anche quando la risposta dell'Amministrazione finanziaria non accolga, come nel caso di specie, la soluzione prospettata nell'istanza;
Seconda considerazione. L'Amministrazione finanziaria si è espressa sulla modalità tecnica di utilizzo del credito, vale a dire ha negato la possibilità che lo stesso possa essere esposto in una dichiarazione integrativa per lo spirare dei termini nei quali tale dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Senza volersi addentrare nella valutazione della correttezza di questa posizione, resta il fatto, dirimente, che la risposta all'interpello non produce alcun effetto sull'esistenza del credito, né avrebbe potuto, come confermato dall'orientamento giurisprudenziale prima d'ora menzionato …”
-proseguendo nella sua disamina, la difesa ha poi sottolineato che:
“…stesse considerazioni valgono anche con riferimento al diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso ed all'esito negativo del relativo ricorso presentato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Como.
In proposito, va osservato che, trattandosi del primo grado di giudizio, la pronuncia non ha ovviamente carattere definitivo e, di conseguenza, nemmeno questa circostanza varrebbe a rigore a provare l'irrecuperabilità del credito e, quindi, l'emersione del presunto danno lamentato. Se poi il giudizio si fosse consolidato per la Part mancata proposizione dell'appello, va da sé che non potrebbe che incolpare sé stessa di questo danno, cui andrebbe in via esclusiva ricondotto.
Ferme queste considerazioni, va comunque aggiunto che, secondo quanto è dato comprendere dall'Atto di Citazione, la Commissione Tributaria Provinciale si è pronunciata su di un aspetto procedurale, vale a dire il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973; sennonché, come già si è avuto modo di far notare, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il diritto di credito non si estingue allorché maturino termini decadenziali che impediscono l'accesso a particolari procedure che ne consentono la fruizione;
dal punto di vista sostanziale, l'esistenza del credito non viene dunque intaccata …”
-al riguardo – e come si accennava all'inizio -- è proprio dalla lettura del par. 2.2.2., lett. b, della transazione che si evince come la non abbia ancora subito, a causa dell'allegato inadempimento Parte_1 professionale dei convenuti, un pregiudizio patrimoniale definitivo
-ivi si legge che:
pagina 5 di 7 -ora, non ha dimostrato di aver instaurato nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria Parte_1 l'azio ento ex art. 2014 c.c. per ottenere la restituzione della somma indebitamente versata oltre a quella già corrisposta dalla Regione Lombardia come sostituto d'imposta
-al riguardo, la difesa del terzo chiamato ha opportunamente sottolineato che:
Part
“…quanto al danno, a prescindere dalla risposta all'interpello formulata ad Agenzia delle Entrate, non ha perso l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2041 CC, nei confronti di Agenzia delle Entrate, la quale ha percepito due volte l'imposta, dapprima dal sostituto d'imposta Regione Lombardia e successivamente dal Part contribuente Part
Ne deriva che il credito risarcitorio, sarà certo, liquido ed esigibile, solo allorquando avrà esaurito ogni azione dei confronti di Agenzia delle Entrate.
Nella denegata ipotesi che l'azione di ripetizione non fosse accolta, solo in tal caso la Società potrà a portare a perdita il credito fiscale conseguendo un risparmio/recupero in termini di imposta per un'aliquota media non modesta (24%, salvo aggiornamenti), con una riduzione importante del danno (circa ¼, approssimativamente arrotondato per eccesso ad €150.000,00) …”
-in conclusione, non è stata fornita la prova dell'irreversibile consolidamento del danno patrimoniale subito da in conseguenza dell'inadempimento contrattuale contestato ai convenuti Controparte_4
-all'epoca del perfezionamento della transazione (22 dicembre 2020), la stessa attrice riconosceva espressamente la possibilità per la stessa di recuperare il credito tributario oggetto dell'azione risarcitoria instaurata con l'atto di citazione del 16 novembre 2021
-nonostante che questo profilo fosse stato espressamente sollevato dalla difesa del dott. nella Controparte_3 propria comparsa di costituzione e risposta (in epoca antecedente alla circostanza, emersa in corso di causa, del perfezionamento della transazione), non sembra aver formulato al riguardo alcuna Controparte_4 argomentazione in replica
-in definitiva, la carenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità professionale in esame (pregiudizio patrimoniale) esonera pertanto il presente Tribunale dall'esame degli altri elementi (condotta colpevole e nesso di causalità) e giustifica il rigetto delle domande proposte da Parte_1
pagina 6 di 7 -le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
-le spese processuali sostenute da sono a carico dell'attrice, poiché le domande proposte Controparte_3 dai convenuti nei confronti del terzo chiamato sono giustificate dalla natura dell'illecito professionale allegato da Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di di Parte_1 CP_1 Controparte_2
2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore dei convenuti e del terzo chiamato, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 29.708,00, di cui € 518,00 per spese ed € 25.190,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta quanto ai primi e in complessivi € 25.19,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta quanto al secondo
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 7 di 7