Art. 2. Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)) .
3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, e' stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) che "il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558)) .
3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, e' stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) che "il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti".