Sentenza 16 dicembre 1999
Massime • 1
Alla rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell' art. 599 c.p.p. consegue la inammissibilità del ricorso per cassazione fondato sulla riproposizione degli stessi motivi che sono stati oggetto del patteggiamento in appello. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione relativa alla violazione dell' art. 178 c.p.p. per non avere il difensore ricevuto notifica in merito alla trattazione del processo di primo grado, già dedotta come motivo di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/1999, n. 4946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4946 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Umberto PAPADIA Presidente del 16/12/1999
Dr. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dr. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere N. 4269
Dr. Pierluigi ONORATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 16498/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LA EN, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 18 febbraio 1999 n.1173, con la quale - in riforma della sentenza del Tribunale di Roma 2 giugno 1998, da lui appellata, che lo aveva dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dagli artt. 3 nn. 5 ed 8 e 4 n. 1 L. 20 febbraio 1958 n. 75;
accertato in Roma dall'ottobre 1996 al luglio 1997;
b) del reato p. e p. dagli artt. 56 e 610 c.p.;
accertato in Roma nel luglio 1996;
c) del reato p. e p. dall'art. 605 c.p.;
accertato in Roma il 20/21 novembre 1997;
a) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 612 cpv. c.p., accertato in Roma nel dicembre 1996 e, in più occasioni, nel dicembre 1997,
e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e L. 2 milioni di multa - gli è stata applicata ai sensi dell'art. 599 c. 4 c.p.p. sull'accordo delle parti in ordine alla prevalenza delle generiche e all'entità della pena, previa sua rinuncia a ogni diverso motivo d'appello, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e L.
1.200.000 di multa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Michele MONACO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 18 febbraio 1999 n. 1173, con la quale gli è stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 599 c.4 c.p.p., KE UL propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
1. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione dell'art. 178 c.p.p. perché il difensore non ha ricevuto alcuna notifica in merito alla trattazione del processo in primo grado.
L'impugnazione è inammissibile perché fondata su una questione già dedotta in un motivo di appello, per il quale è intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 599 c.p.p.. Infatti, il c.d. patteggiamento in appello, disciplinato dagli artt. 599 c.4 e 602 c.2 c.p.p. è un procedimento speciale che consiste Dell'accordo delle parti sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi d'appello e sulla determinazione della nuova pena eventualmente conseguente nonché sulla rinuncia ai motivi di cui non si è concordato l'accoglimento.
Tale procedimento - pur non avendo la medesima ampiezza del patteggiamento concluso in primo grado, che chiude il processo eliminando la necessità del giudizio, in quanto interviene solo dopo la trattazione della causa in primo grado e in seguito alla valutazione espressa con la pronuncia della sentenza - tuttavia assicura alle parti il, sia pur ridotto, vantaggio in termini di economia processuale di un'anticipata e pattizia chiusura della fase d'impugnazione in forma procedurale più snella e sollecita per effetto dell'acquiescenza, che determina la formazione del giudicato sui capi della sentenza appellata in ordine ai quali è intervenuta la rinuncia ai motivi d'appello.
Alla rinuncia ai motivi d'appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p. consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato sulla riproposizione degli stessi motivi che sono stati oggetto del patteggiamento in appello.
Nella specie l'imputato, dopo aver patteggiato in appello rinunciando a ogni motivo diverso da quello relativo alla prevalenza delle attenuanti generiche ed all'entità della pena, ripropone in sede di legittimità l'eccezione di nullità, già dedotta come motivo d'appello, senza considerare che a tale motivo aveva espressamente rinunciato ai sensi dell'art. 599 c.p.p. e che, pertanto, il suo ricorso è inammissibile.
Peraltro, il motivo stesso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Infatti, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del 27 febbraio 1998, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma nominava difensore d'ufficio dell'imputato, che ne era sprovvisto, l'avv. Rosanna Cozzupoli, alla quale dava avviso della fissazione dell'udienza preliminare, notificato il 16 marzo 1998, avvertendo contestualmente l'imputato, con l'avviso stesso a lui notificato il 10 marzo 1998, della facoltà di nominarsi un difensore di fiducia.
L'imputato il 30 marzo successivo nominava difensore di fiducia l'avv. Domenico Naccari, al quale non era dovuto ulteriore avviso, essendo stato già avvisato il difensore d'ufficio, regolarmente nominato.
All'udienza preliminare del 2 aprile 1998 l'avv. Domenico Naccari non si presentava ed il G.I.P. nominava d'ufficio l'avv. Pietro Campanelli, che l'imputato il giorno successivo nominava difensore di fiducia. Essendo questi presente all'udienza, a chiusura della quale il G.I.P. emetteva decreto che dispone il giudizio, del quale dava immediata lettura, nessun avviso dell'udienza era dovuto al difensore.
In dibattimento ne' l'avv. Naccari, ne' l'avv. Campanelli si presentavano, per cui veniva nominato all'imputato un difensore d'ufficio per tutto il dibattimento.
Pertanto nessuna irregolarità è stata commessa e la nullità eccepita in realtà non sussiste.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 2 milioni alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2000