Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
Alla luce della testuale previsione dell'art. 29 della legge n. 52 del 27 febbraio 1985 (a mente della quale, negli atti con cui si conceda ipoteca o di cui si chieda la trascrizione, l'immobile deve essere designato con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini), la proposizione di un'azione restitutoria (e non rivendicatoria) da parte del titolare dell'immobile - azione dal carattere personale, e non reale, non diretta, pertanto, ad una pronuncia suscettibile di trascrizione - non postula, all'atto della sua introduzione, la necessaria precisazione dei confini dell'immobile stesso, avendo la norma indicata carattere eccezionale e non trovando, per l'effetto, applicazione al di fuori dei casi da essa espressamente contemplati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BE NL, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 25, presso l'avv. Antonio Ierardi, che lo rappresenta giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Fondazione IC Piccolomini per l'Accademia d'Arte Drammatica, in persona del presidente legale rappresentante, AL RU, elettivamente domiciliato in Roma, via Silla n. 3, presso l'avv. Domenico Mastrostefano, che lo rappresenta giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione specializzata agraria, n. 1775/99 del 4 giugno - 9 novembre 1999 (R.G. 3956/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Antonio Ierardi per il ricorrente e l'avv. Domenico Mastrostefano per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 10 marzo 1995 la Fondazione IC Piccolomini per l'Accademia d'Arte Drammatica, premesso di essere proprietaria di un terreno di mq. 16000 nel fondo San RU in Roma e dei sovrastanti fabbricati chiedeva che il tribunale di Roma, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con BE NL dichiarasse quest'ultimo occupante abusivo di tali beni o, in via subordinata, dichiarasse nullo, risolto o cessato qualsiasi preteso rapporto di natura agraria, con condanna dello stesso BE al rilascio e al risarcimento dei danni.
Costituitosi in giudizio il giorno immediatamente precedente l'udienza dell'8 luglio 1995 fissata per la discussione il BE proponeva domanda, riconvenzionale di usucapione nonché di rimborso delle migliorie.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione accoglieva la domanda attrice e rigettava quella riconvenzionale, atteso, da un lato, che il convenuto aveva riconosciuto l'inesistenza di qualsiasi titolo che legittimasse il godimento del fondo da parte sua diverso dall'usucapione, dall'altro, che lo stesso era decaduto dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, per essere costituito in giudizio senza il rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 416 c.p.c. Gravata tale pronunzia dal BE la corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con la Fondazione IC Piccolomini che chiedeva il rigetto del gravame, con sentenza 4 giugno - 9 novembre 1999 rigettava l'appello, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso il BE, affidato a 4 motivi.
Resiste, con controricorso, la Fondazione IC Piccolomini per l'Accademia D'Arte Drammatica.
Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito, ritenuto senza titolo la detenzione, da parte di BE NL di un fondo, con relativi fabbricati, di proprietà della Fondazione IC Piccolomini, hanno condannato il BE al rilascio.
2. Con il primo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 (c.p.c.)" il ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha affermato che è completa l'indicazione del terreno oggetto di causa, essendo riportati tutti i dati catastali.
Osserva il ricorrente che non essendo stati enunciati i confini, unico sistema per individuare l'immobile (atteso che non esiste coincidenza tra i fogli del catasto indicati rispettivamente nella prima e nella seconda sentenza) le pronunce giudiziali sono inutiliter date.
"Inutilmente - prosegue il ricorrente - l'appellante aveva richiesto disporsi idonea CTU sul punto che è rimasto assolutamente incerto e rende addirittura ineseguibile praticamente entrambe le pronunce di merito".
3. L'assunto è manifestamente infondato.
Giusta la testuale previsione di cui all'art. 29, l. 27 febbraio 1985, n. 52, negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.
La disposizione, palesemente, ha carattere eccezionale, ai sensi dell'art. 14 preleggi, e non può, pertanto, trovare applicazione oltre i casi in essi considerati e, in particolare, in atti diversi da quelli in cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione.
Certo quanto sopra e non controverso che l'azione proposta dalla Fondazione attuale controricorrente, per la restituzione del fondo oggetto di controversia (perché detenuto senza titolo) ha carattere personale e non reale (cfr., Cass. 12 ottobre 2000, n. 13605, nonché Cass. 27 febbraio 2001. n. 2908), e non è diretta a una pronunzia suscettibile di trascrizione, è palese che esattamente i giudici del merito hanno escluso sussistesse l'obbligo per la parte attrice di precisare i confini dei fondi in contestazione.
A norma dell'art. 414, n. 3, c.p.c., ancora, nelle controversie - quali la presente - soggette al rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., la domanda deve proporsi con ricorso che deve contenere, tra l'altro "la determinazione dell'oggetto della domanda". Pacifico quanto precede e non controverso che nella specie la Fondazione ha puntualmente indicato i riferimenti catastali dei fondi di sua proprietà, è palese che l'oggetto della domanda è stato adeguatamente indicato.
Senza che possano invocarsi, al riguardo, eventuali errori materiali in cui una delle sentenze di merito è incorsa nell'indicare il foglio del catasto, certo essendo, da un lato, che questo può essere superato con la procedura di cui all'art. 287 ss. c.c., dall'altro, che nella specie ciò che rileva sono, più che le indicazioni catastali, i fondi, certamente di proprietà della Fondazione controricorrente, detenuti senza titolo dal BE.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ancora, "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 (c.p.c.)" per omessa, insufficiente motivazione, un altro punto decisivo della controversia, prospettato dall'appellante odierno ricorrente". Si evidenzia, infatti, la "denunciata ed eccepita contraddizione fra due opposte tesi difensive della Fondazione che ha preteso, da un lato, di intimare una disdetta contrattuale relativamente a un contratto agrario che non è mai esistito e, dall'altro, di ottenere dal giudice una declaratoria di illegittima occupazione e conseguente condanna alla restituzione".
A fronte alla presa di posizione del resistente, che sosteneva "come sostiene di avere usucapito il fondo, sarebbe stato opportuno disporre un minimo di istruttoria per appurare la vera e reale natura del rapporto dedotto in giudizio, quanto meno un interrogatorio libero o formale delle parti contendenti".
5. Al pari della precedente la censura non coglie nel segno. Come assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, l'art. 360, n. 5, c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Certo quanto sopra si osserva che il ricorrente, pur affermando di voler dedurre "omessa e insufficiente motivazione" su un "punto decisivo della controversia" si limita a censurare la sentenza gravata perché ha disatteso le sue conclusioni.
Specie tenuto presente che pur denunziandosi la omessa ammissione di "un interrogatorio libero o formale delle parti contendenti" non precisa neppure su quali circostanze le parti avrebbero dovute essere interrogate.
Il tutto a prescindere dal considerare, da un lato, che in uno stesso giudizio una parte bene può proporre, in via subordinata o alternativa, domande tra loro logicamente contraddittorie (nella specie domanda di rilascio del fondo descritto nel ricorso introduttivo perché detenuto senza causa o, alternativamente, in forza di un rapporto contrattuale, nullo, risolto o cessato), dall'altro, che i fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici, e, quindi, tali da non richiedere un prova specifica, quando siano espressamente ammessi dall'altra parte o quest'ultima abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi (cfr. Cass. 13 febbraio 1999, n. 1213; Cass. 15 gennaio 1996, n. 266). Certo quanto sopra, tenuto presente che il BE ha - specie in sede di merito - impostato le proprie difese sul presupposto di non avere stipulato alcun contratto di affitto con la Fondazione attrice è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto raggiunta la prova, in causa, che il BE fosse detentore senza titolo del fondo in contestazione (come da lui sostanzialmente ammesso).
6. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ancora "violazione e falsa applicazione degli articoli 184 bis e 394 c.p.c. per non avere concesso i primi giudici la richiesta rimessione in termini avanzata per gravi ragioni di forza maggiore che gli avevano impedito la costituzione tempestiva nel procedimento di primo grado".
7. La deduzione è manifestamente infondata.
Almeno sotto tre, concorrenti, profili.
7.1. In primis si osserva che giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sia "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".
"Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa".
Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità - come anticipato - della censura in esame. I giudici di merito, in particolare, nel rigettare il quinto motivo di appello hanno affermato che lo stesso era infondato perché muoveva da una affermazione contraria al vero, non essendo, in realtà, mai stata avanzata dal BE (nelle forme e nei termini di legge) alcuna istanza di remissione in termini.
Oppone il ricorrente che la relativa istanza, in realtà, era contenuta nella prima difesa in giudizio.
Pacifico quanto sopra è palese, come anticipato, la inammissibilità della deduzione in esame, nella presente sede. Nella specie, infatti, il ricorrente denunziando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione la inesistenza di una circostanza di fatto ("espressa istanza di remissione in termini"), in realtà esistente in atti, imputano a costoro un travisamento dei fatti che - in quanto tale - non può costituire motivo di ricorso per cassazione.
Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 C.p.c. (tra le tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 6235 e, recentemente, Cass. 2 marzo 2001, n. 3023 specie in motivazione).
7.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, e nella eventualità si ritenga, con certa giurisprudenza, che l'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis c.p.c. sia compatibile con lo speciale rito del lavoro (che non lo contempla espressamente: cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11279), si osserva che l'istituto trova applicazione solo con riguardo alle decadenze in cui la parte sia incorsa nel corso dell'istruttoria, dopo la sua rituale costituzione (Cass. 11 luglio 2000, n. 9178), mentre nella specie la decadenza dalla domanda - nonché dalla eccezione (riconvenzionale) - di usucapione è stata conseguenza della irrituale costituzione nel corso del giudizio di primo grado (cfr. art. 416, comma 1, c.p.c.).
7.3. In realtà, nella specie, eventualmente, poteva trovare applicazione l'art. 294 c.p.c. - senza ombra di dubbio applicabile anche nelle controversie soggette al rito del lavoro - ed era, pertanto, onere puntuale del ricorrente non limitarsi come ha fatto in questa sede di legittimità, a dedurre - genericamente - che non si era costituito in tempo innanzi al tribunale di Roma, sezione specializzata agraria, "per gravi ragioni di forza maggiore", ma doveva dedurre e dimostrare che "che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile" (cfr., art. 294, commi 1 e 2, c.p.c.).
8. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente denunzia, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e del 360 n. 5 (c.p.c.) ed error in procedendo per avere la Corte ritenuto inammissibile l'eccezione di usucapione contro la giurisprudenza costante che ha univocamente ritenuto che la usucapione possa essere dedotto dalla parte anche in via di eccezione al fine di paralizzare la domanda avversaria, perché non introduce una domanda nuova, ma è rivolta unicamente al rigetto della domanda avversaria. Sempre in quest'ottica, il ricorrente evidenzia altresì, che la avvenuta usucapione è sempre rilevabile d'ufficio, come in diverse occasioni affermato in sede di merito.
9. Al pari dei precedenti il motivo è manifestamente infondato. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29 (da cui totalmente prescinde la difesa del ricorrente)
"tutte le controversie in materia di contratti agrari...sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile".
Pacifico, in diritto, quanto sopra e non controverso, in linea di fatto, che il presente giudizio, relativo a una controversia in materia di contratti agrari (tendendo la Fondazione attrice ad accertare la inesistenza di un rapporto di affitto agrario tra le parti, cfr. Cass. 11 aprile 2001, nn. 5403 e 5405) si è svolto, in primo grado come in appello innanzi alla sezione specializzata agraria (rispettivamente presso il tribunale e la corte di appello di Roma), è di palmare evidenza la inapplicabilità, alla presente controversia della disciplina di cui all'art. 345 c.p.c. In realtà, essendo tenuti nella specie i giudici del merito alla osservanza degli artt. 409 e ss. c.p.c., correttamente gli stessi hanno ritenuto preclusa, al convenuto, tardivamente costituitosi, una eccezione riconvenzionale, sia in primo grado che in appello.
L'art. 416 c.p.c., infatti, espressamente prevede, da un lato, che la costituzione in cancelleria del convenuto deve avvenire almeno dieci giorni prima della udienza mediante deposito di una memoria difensiva, dall'altro, che in detta memoria devono essere proposte, a pena di decadenza "le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio".
Ciò importa, giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che la costituzione del convenuto oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione comporta la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito in senso proprio.
Tale decadenza ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dal silenzio serbato dall'attore o dalla circostanza che il medesimo si sia difeso sostenendo l'infondatezza anziché l'intempestività della riconvenzionale o delle eccezioni tardivamente proposte. (Tra le altre in tale senso, cfr., ad esempio, Cass. 24 gennaio 1997, n. 717, specie in motivazione, nonché Cass. 23 ottobre 1995, n. 11018). Eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio, inoltre, palesemente non possono essere introdotte in giudizio, per la prima volta, in grado di appello nonostante quanto assume la difesa del ricorrente attesa la testuale formulazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. ("non sono ammesse nuove domande ed eccezioni" cfr., Cass. 16
febbraio 2000, n. 1745, nonché Cass. 24 giugno 1998, n. 6272). Quanto da ultimo, all'assunto secondo cui la eccezione riconvenzionale di usucapione sarebbe rilevabile d'ufficio, come in qualche occasione affermato in sede di merito, la stessa deve essere disattesa, perché in contrasto sia con la struttura dell'attuale processo civile, sia con specifiche norme positive. In primis, l'assunto che qui si critica è palesemente in contrasto con il principio "dispositivo" che caratterizza il nostro processo.
Se, infatti, "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente" (art. 101 c.p.c.) e se, ancora, il giudice "deve pronunziare su tutta la domanda e non oltre il limiti di essa" (art. 112 c.p.c.) ciò non può non significare che è precluso al giudice attribuire a taluno un "diritto" - nella specie il riconoscimento del diritto di proprietà su un immobile - in assenza di una qualsiasi richiesta da parte sua.
Anche a prescindere da quanto precede si osserva, comunque, che l'assunto ora invocato dal ricorrente, seppure fatto proprio in alcune pronunzie di merito, contrasta con la disciplina positiva dell'istituto.
Dispone, in particolare, l'art. 1165 c.c. che "le disposizioni generali sulla prescrizione...si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione".
Tra le disposizioni generali sulla prescrizione (di cui all'art. 2934 e ss. c.c.) è l'art. 2938 c.c. che testualmente recita "il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta". Certo quanto sopra e pacifico, da un lato, che esiste piena compatibilità tra l'art. 2938 e l'istituto della usucapione, e, dall'altro, che non si dubita, presso una giurisprudenza più che consolidata, che nell'ambito del processo del lavoro l'eccezione di prescrizione integra una eccezione in senso stretto rimessa alla esclusiva iniziativa della parte interessata (cfr. Cass. 8 marzo 2001, n. 3375; Cass. 25 novembre 1999, n. 13140) è evidente che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto inammissibile l'eccezione di usucapione formulata dal BE per la prima volta in grado di appello.
Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della contro ricorrente liquidate in lire 120.000 uguale ad euro 61.97, oltre lire 2.000.000 pari a d euro 1032.91 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il giorno 6 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002