Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2831
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Sentenza 26 febbraio 2002

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Alla luce della testuale previsione dell'art. 29 della legge n. 52 del 27 febbraio 1985 (a mente della quale, negli atti con cui si conceda ipoteca o di cui si chieda la trascrizione, l'immobile deve essere designato con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini), la proposizione di un'azione restitutoria (e non rivendicatoria) da parte del titolare dell'immobile - azione dal carattere personale, e non reale, non diretta, pertanto, ad una pronuncia suscettibile di trascrizione - non postula, all'atto della sua introduzione, la necessaria precisazione dei confini dell'immobile stesso, avendo la norma indicata carattere eccezionale e non trovando, per l'effetto, applicazione al di fuori dei casi da essa espressamente contemplati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2831
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2831
    Data del deposito : 26 febbraio 2002

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