TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 465/2024
promossa da:
nata il [...] a [...], dove è residente al Vicolo Li Destri n°10, cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Nicosia alla Via Umberto n°39, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Giuseppe Matarazzo, del Foro di Enna, cod. fisc. che la rappresenta C.F._2
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(COD. FISC. ); Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: Azione di restituzione di bene immobile, per occupazione sine titulo.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 3/6/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2024, ha chiesto condannarsi il resistente Parte_1 [...]
al rilascio in proprio favore dell'immobile sito in Nicosia alla Via G.B. Li Volsi Controparte_1
n°32, in catasto al foglio 82, particella 314 sub 16, oltre che al pagamento dell'importo di complessivi
€.33.500,00, a titolo di danno derivante da detta illegittima detenzione, a decorrere dal mese di novembre 2018.
L'attrice ha, a tal fine, dedotto di essere comproprietaria insieme alla madre CP_2 dell'immobile sopra indicato, per averlo ereditato in forza di successione testamentaria di Per_1
già nato a [...] l'[...], deceduto in Nicosia il 17.07.2022 al quale, a sua volta,
[...]
l'immobile era pervenuto in virtù dell'atto di compravendita del 29.01.2001 in notaio Persona_2
da Nicosia, rep. n°20.515, racc. n°9.879, registrato in Nicosia il 14.02.2001 al n°137 Serie 1.
Detto immobile, ha altresì chiarito la ricorrente, era stato concesso in locazione alla società Pt_2
con sede legale in Brolo alla Via Leonardo Da Vinci n°1, per il canone mensile di €.500,00, con
[...] contratto del 17.10.2014 registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Enna in data 17.10.2014 al n° 1745, Serie 3T, società peraltro, in seguito, sfrattata per morosità, sebbene detto sfratto non sia stato poi eseguito, stante che, come attestato dall'Ufficiale giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Patti, la società era “non più esistente … anzi dovrebbe essere stata dichiarata fallita”, circostanza, a detta della ricorrente, confermata dal fatto che la società risulta “cessata” presso gli archivi dell'Agenzia delle Entrate a far data dal 26.10.2018.
Peraltro, nonostante quanto riportato al punto che precede, il locale in comproprietà alla ricorrente, sempre a detta di quest'ultima, non è mai stato consegnato ai legittimi proprietari e nello stesso vi è stata esercitata, anzi, da parte di uno dei due soci della cessata società Parte_2 Controparte_1
, una attività commerciale di vendita di capi di abbigliamento, senza che agli intestatari del
[...]
bene – da quando la società ha prima interrotto i pagamenti del canone (vale a dire dal Parte_2
mese di agosto del 2017) e dopo cessato la propria attività (26.10.2018) - sia mai stato corrisposto pagina 2 di 6 alcun canone ed in assenza di un contratto di affitto o di altro titolo che ne legittimasse la sua detenzione.
Il resistente , nonostante la ritualità della chiamata in causa, non ha inteso Controparte_1
costituirsi in giudizio, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore, ritenutala matura per la decisione, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni e discussione, al 03/06/2025, alla quale, precisate le conclusioni e brevemente discussa, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c.
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, deve ritenersi che la domanda proposta da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE.
In via preliminare, deve darsi atto che la domanda è stata correttamente qualificata dall'attrice come domanda personale di restituzione, volta, previo accertamento della inesistenza ovvero del sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene;
con la conseguenza che, in tal caso, l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, potendo limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine oppure il successivo venir meno del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò è obbligato a restituirlo, come chiarito dalla costante giurisprudenza, sulla cui scia si collocano anche le sentenze della corte di Cassazione nn. 13605/2000 e 4416/2007, nonché la n. 18660/2013.
Per l'esattezza, il principio enunciato dalla suprema corte ha quale presupposto quello secondo cui, affinché la domanda possa qualificarsi come azione di restituzione anziché di rivendicazione di un bene
(con le note conseguenze in tema di onere della prova) è necessario che la domanda stessa sia fondata sull'arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, ma senza essere accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso.
Orbene, nella fattispecie in esame, il petitum della domanda introduttiva del giudizio non contiene alcuna richiesta di accertamento della proprietà in capo all'attrice, limitandosi a chiedere pagina 3 di 6 l'accertamento dell'abusiva detenzione del bene oggetto di causa da parte del convenuto e la conseguente condanna al rilascio.
La giurisprudenza, in ogni caso, precisa che il giudice del merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, ha il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa. Inoltre, nel fare ciò, il giudice, lungi dal limitarsi a ciò che risulta desumibile dal tenore letterale degli atti, deve basarsi anche sulla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e sulle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, tenendo conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.
Orbene, non v'è dubbio che, nel caso di specie, anche interpretando complessivamente la domanda dell'attrice, può evincersi come la stessa sia tesa ad ottenere la restituzione del bene immobile oggetto di causa, sulla base del presupposto della mancanza di un titolo che ne legittimi la detenzione in capo a controparte.
In ogni caso, il presupposto di fatto della detenzione da parte del convenuto dell'immobile de quo è stato, oltre che allegato da parte attrice, altresì dimostrato sulla base di indizi gravi precisi e concordanti consistenti nella dimostrazione che l'unico rapporto contrattuale validamente instaurato in ordine alla locazione dell'immobile di proprietà della ricorrente è stato quello regolato dal contratto di affitto del
17.10.2014 stipulato tra il sig. , dante causa dell'odierna instante, e la società Persona_1 Pt_2
nonché dalla circostanza che il resistente ne fosse, all'epoca, socio, il
[...] Controparte_1
che rende verosimile che lo stesso abbia continuato ad occupare l'immobile sulla scia del precedente contratto stipulato dalla società, ma ormai non più in vigore. Del resto il resistente, ritualmente evocato in giudizio, decidendo di non costituirsi, si è precluso la possibilità di dimostrare l'infondatezza della avversa domanda e di offrire al giudice elementi che potessero smentire la ricostruzione fatta dall'attrice.
Orbene, in mancanza di ogni allegazione e, a fortiori, di prova, circa l'esistenza di un valido titolo legittimante in capo all'odierno convenuto, in definitiva, non sussiste alcuna causa giustificativa del protrarsi, in capo ad esso, della detenzione dell'immobile oggetto di causa;
immobile che deve, pertanto, essere restituito all'attrice.
pagina 4 di 6 SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda, avanzata dalla medesima ricorrente, di risarcimento per il danno subito a cagione della illegittima detenzione dell'immobile da parte del convenuto.
Deve al riguardo evidenziarsi che, con il recente arresto di cui alla sentenza n. 33645 del 16/11/2022, richiamata anche dalla ricorrente, le sezioni unite della suprema corte di cassazione hanno escluso il risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell'immobile in quanto tale, non potendosi ammettere la risarcibilità del danno in re ipsa, chiarendo, peraltro proprio con riferimento alla vexata quaestio relativa al danno patrimoniale da occupazione sine titulo, che, anche in tale ipotesi, risarcibile
è soltanto lo specifico pregiudizio subito, da dimostrarsi mediante la prova che, in mancanza dell'occupazione abusiva, il proprietario del bene lo avrebbe locato per un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prima prova, ossia quella della presumibile destinazione alla locazione dell'immobile oggetto di causa, stante che una tale destinazione era già stata impressa dal dante causa della ricorrente e, per di più, proprio mediante la stipula di un contratto di locazione (il contratto del 17.10.2014), regolarmente registrato, e per un canone di locazione esattamente quantificato nella misura di € 500,00 mensili, importo ritenuto congruo dalla società conduttrice della quale l'odierno detentore sine titulo era altresì socio.
Appare, altresì, corretto far decorrere la debenza di tale canone dal mese di novembre 2018, essendosi acquisita la certezza del venir meno del soggetto giuridico societario originario conduttore soltanto nel mese di ottobre 2018, con la conseguenza che deve ritenersi verosimile che il resistente, quanto meno dal mese successivo, abbia iniziato a detenere per proprio conto l'immobile, pur non avendone titolo.
Pertanto, la domanda di risarcimento avanzata da va accolta per l'importo, dalla stessa Parte_1 quantificato in complessivi €.39.000,00 (calcolati al mese di maggio 2025).
In merito alle spese processuali, le stesse devono seguire la soccombenza, non rilevando a tal fine la mancata costituzione del convenuto, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, nei valori medi di riferimento, per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione del concreto svolgimento del processo e del suo epilogo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_1
a restituire immediatamente, l'immobile sito in Nicosia alla Via G.B. Li Volsi n°32, in catasto
[...] al foglio 82, particella 314 sub 16, in favore della medesima ricorrente, rimettendo quest'ultima nel pieno e legittimo possesso dell'immobile, sgombero da sé, persone e/o cose;
- CONDANNA a pagare, a titolo di risarcimento per la illegittima Controparte_1 detenzione, l'importo di Euro 39.000,00, oltre interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA a rifondere alla ricorrente le spese processuali Controparte_1 Parte_1
che liquida in Euro 535,00 per spese esenti, Euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se ed in quanto dovuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Enna, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Rosario Vacirca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 465/2024
promossa da:
nata il [...] a [...], dove è residente al Vicolo Li Destri n°10, cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Nicosia alla Via Umberto n°39, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Giuseppe Matarazzo, del Foro di Enna, cod. fisc. che la rappresenta C.F._2
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(COD. FISC. ); Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: Azione di restituzione di bene immobile, per occupazione sine titulo.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 3/6/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2024, ha chiesto condannarsi il resistente Parte_1 [...]
al rilascio in proprio favore dell'immobile sito in Nicosia alla Via G.B. Li Volsi Controparte_1
n°32, in catasto al foglio 82, particella 314 sub 16, oltre che al pagamento dell'importo di complessivi
€.33.500,00, a titolo di danno derivante da detta illegittima detenzione, a decorrere dal mese di novembre 2018.
L'attrice ha, a tal fine, dedotto di essere comproprietaria insieme alla madre CP_2 dell'immobile sopra indicato, per averlo ereditato in forza di successione testamentaria di Per_1
già nato a [...] l'[...], deceduto in Nicosia il 17.07.2022 al quale, a sua volta,
[...]
l'immobile era pervenuto in virtù dell'atto di compravendita del 29.01.2001 in notaio Persona_2
da Nicosia, rep. n°20.515, racc. n°9.879, registrato in Nicosia il 14.02.2001 al n°137 Serie 1.
Detto immobile, ha altresì chiarito la ricorrente, era stato concesso in locazione alla società Pt_2
con sede legale in Brolo alla Via Leonardo Da Vinci n°1, per il canone mensile di €.500,00, con
[...] contratto del 17.10.2014 registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Enna in data 17.10.2014 al n° 1745, Serie 3T, società peraltro, in seguito, sfrattata per morosità, sebbene detto sfratto non sia stato poi eseguito, stante che, come attestato dall'Ufficiale giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Patti, la società era “non più esistente … anzi dovrebbe essere stata dichiarata fallita”, circostanza, a detta della ricorrente, confermata dal fatto che la società risulta “cessata” presso gli archivi dell'Agenzia delle Entrate a far data dal 26.10.2018.
Peraltro, nonostante quanto riportato al punto che precede, il locale in comproprietà alla ricorrente, sempre a detta di quest'ultima, non è mai stato consegnato ai legittimi proprietari e nello stesso vi è stata esercitata, anzi, da parte di uno dei due soci della cessata società Parte_2 Controparte_1
, una attività commerciale di vendita di capi di abbigliamento, senza che agli intestatari del
[...]
bene – da quando la società ha prima interrotto i pagamenti del canone (vale a dire dal Parte_2
mese di agosto del 2017) e dopo cessato la propria attività (26.10.2018) - sia mai stato corrisposto pagina 2 di 6 alcun canone ed in assenza di un contratto di affitto o di altro titolo che ne legittimasse la sua detenzione.
Il resistente , nonostante la ritualità della chiamata in causa, non ha inteso Controparte_1
costituirsi in giudizio, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore, ritenutala matura per la decisione, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni e discussione, al 03/06/2025, alla quale, precisate le conclusioni e brevemente discussa, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c.
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, deve ritenersi che la domanda proposta da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE.
In via preliminare, deve darsi atto che la domanda è stata correttamente qualificata dall'attrice come domanda personale di restituzione, volta, previo accertamento della inesistenza ovvero del sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene;
con la conseguenza che, in tal caso, l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, potendo limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine oppure il successivo venir meno del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò è obbligato a restituirlo, come chiarito dalla costante giurisprudenza, sulla cui scia si collocano anche le sentenze della corte di Cassazione nn. 13605/2000 e 4416/2007, nonché la n. 18660/2013.
Per l'esattezza, il principio enunciato dalla suprema corte ha quale presupposto quello secondo cui, affinché la domanda possa qualificarsi come azione di restituzione anziché di rivendicazione di un bene
(con le note conseguenze in tema di onere della prova) è necessario che la domanda stessa sia fondata sull'arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, ma senza essere accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso.
Orbene, nella fattispecie in esame, il petitum della domanda introduttiva del giudizio non contiene alcuna richiesta di accertamento della proprietà in capo all'attrice, limitandosi a chiedere pagina 3 di 6 l'accertamento dell'abusiva detenzione del bene oggetto di causa da parte del convenuto e la conseguente condanna al rilascio.
La giurisprudenza, in ogni caso, precisa che il giudice del merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, ha il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa. Inoltre, nel fare ciò, il giudice, lungi dal limitarsi a ciò che risulta desumibile dal tenore letterale degli atti, deve basarsi anche sulla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e sulle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, tenendo conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.
Orbene, non v'è dubbio che, nel caso di specie, anche interpretando complessivamente la domanda dell'attrice, può evincersi come la stessa sia tesa ad ottenere la restituzione del bene immobile oggetto di causa, sulla base del presupposto della mancanza di un titolo che ne legittimi la detenzione in capo a controparte.
In ogni caso, il presupposto di fatto della detenzione da parte del convenuto dell'immobile de quo è stato, oltre che allegato da parte attrice, altresì dimostrato sulla base di indizi gravi precisi e concordanti consistenti nella dimostrazione che l'unico rapporto contrattuale validamente instaurato in ordine alla locazione dell'immobile di proprietà della ricorrente è stato quello regolato dal contratto di affitto del
17.10.2014 stipulato tra il sig. , dante causa dell'odierna instante, e la società Persona_1 Pt_2
nonché dalla circostanza che il resistente ne fosse, all'epoca, socio, il
[...] Controparte_1
che rende verosimile che lo stesso abbia continuato ad occupare l'immobile sulla scia del precedente contratto stipulato dalla società, ma ormai non più in vigore. Del resto il resistente, ritualmente evocato in giudizio, decidendo di non costituirsi, si è precluso la possibilità di dimostrare l'infondatezza della avversa domanda e di offrire al giudice elementi che potessero smentire la ricostruzione fatta dall'attrice.
Orbene, in mancanza di ogni allegazione e, a fortiori, di prova, circa l'esistenza di un valido titolo legittimante in capo all'odierno convenuto, in definitiva, non sussiste alcuna causa giustificativa del protrarsi, in capo ad esso, della detenzione dell'immobile oggetto di causa;
immobile che deve, pertanto, essere restituito all'attrice.
pagina 4 di 6 SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda, avanzata dalla medesima ricorrente, di risarcimento per il danno subito a cagione della illegittima detenzione dell'immobile da parte del convenuto.
Deve al riguardo evidenziarsi che, con il recente arresto di cui alla sentenza n. 33645 del 16/11/2022, richiamata anche dalla ricorrente, le sezioni unite della suprema corte di cassazione hanno escluso il risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell'immobile in quanto tale, non potendosi ammettere la risarcibilità del danno in re ipsa, chiarendo, peraltro proprio con riferimento alla vexata quaestio relativa al danno patrimoniale da occupazione sine titulo, che, anche in tale ipotesi, risarcibile
è soltanto lo specifico pregiudizio subito, da dimostrarsi mediante la prova che, in mancanza dell'occupazione abusiva, il proprietario del bene lo avrebbe locato per un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prima prova, ossia quella della presumibile destinazione alla locazione dell'immobile oggetto di causa, stante che una tale destinazione era già stata impressa dal dante causa della ricorrente e, per di più, proprio mediante la stipula di un contratto di locazione (il contratto del 17.10.2014), regolarmente registrato, e per un canone di locazione esattamente quantificato nella misura di € 500,00 mensili, importo ritenuto congruo dalla società conduttrice della quale l'odierno detentore sine titulo era altresì socio.
Appare, altresì, corretto far decorrere la debenza di tale canone dal mese di novembre 2018, essendosi acquisita la certezza del venir meno del soggetto giuridico societario originario conduttore soltanto nel mese di ottobre 2018, con la conseguenza che deve ritenersi verosimile che il resistente, quanto meno dal mese successivo, abbia iniziato a detenere per proprio conto l'immobile, pur non avendone titolo.
Pertanto, la domanda di risarcimento avanzata da va accolta per l'importo, dalla stessa Parte_1 quantificato in complessivi €.39.000,00 (calcolati al mese di maggio 2025).
In merito alle spese processuali, le stesse devono seguire la soccombenza, non rilevando a tal fine la mancata costituzione del convenuto, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, nei valori medi di riferimento, per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione del concreto svolgimento del processo e del suo epilogo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_1
a restituire immediatamente, l'immobile sito in Nicosia alla Via G.B. Li Volsi n°32, in catasto
[...] al foglio 82, particella 314 sub 16, in favore della medesima ricorrente, rimettendo quest'ultima nel pieno e legittimo possesso dell'immobile, sgombero da sé, persone e/o cose;
- CONDANNA a pagare, a titolo di risarcimento per la illegittima Controparte_1 detenzione, l'importo di Euro 39.000,00, oltre interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA a rifondere alla ricorrente le spese processuali Controparte_1 Parte_1
che liquida in Euro 535,00 per spese esenti, Euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se ed in quanto dovuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Enna, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Rosario Vacirca
pagina 6 di 6