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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Maurizio D'Abrusco, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; vista la memoria integrativa;
vista la sentenza n. 9479 del 2023 della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili;
rilevato che a un sommario esame può escludersi l'abusività delle clausole del contratto intercorso con il consumatore, considerato che le clausole contrattuali risultano approvate per iscritto anche in maniera specifica, il tasso di interesse di mora convenzionale non supera il tasso soglia vigente al momento del contratto, non vi è deroga al foro del consumatore
INGIUNGE A
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 26227,24;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370 per onorari, in € 286 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che in mancanza di opposizione il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Aosta, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Maurizio D'Abrusco, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; vista la memoria integrativa;
vista la sentenza n. 9479 del 2023 della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili;
rilevato che a un sommario esame può escludersi l'abusività delle clausole del contratto intercorso con il consumatore, considerato che le clausole contrattuali risultano approvate per iscritto anche in maniera specifica, il tasso di interesse di mora convenzionale non supera il tasso soglia vigente al momento del contratto, non vi è deroga al foro del consumatore
INGIUNGE A
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 26227,24;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370 per onorari, in € 286 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che in mancanza di opposizione il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Aosta, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco