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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “recesso ad nutum” promossa
DA
rappresentata e difesa dall' avv. Mario MARIANO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Nicola Controparte_1
CORBO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7/3/2024, depositato in pari data, deduceva: Parte_1
- di essere stata assunta alle dipendenze della Società resistente in data 2/5/2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato – tempo pieno con inquadramento nel livello D e qualifica di “operatore di sportello junior”;
- che il contratto di lavoro stipulato inter partes prevedeva l'espletamento di un periodo di prova della durata di tre mesi, determinato nel rispetto delle previsioni del CCNL di riferimento;
- di aver effettuato un breve periodo di formazione, consistente in collegamenti online e successivi test;
pagina 1 di 7 - di essere stata avviata al lavoro, in virtù di appositi “distacchi”, presso gli uffici postali di
Riccia, Campobasso-Centro e Jelsi;
- che, presso le sedi di adibizione, nel corso del periodo di prova, era stata affiancata da colleghi esperti per favorire la sua formazione;
- che con lettera del 10.7.2023, ricevuta il 12.7.2023, le comunicava la Controparte_1
risoluzione del contratto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova;
- di aver impugnato la comunicazione di recesso, perché ritenuto ingiusto e illegittimo, con atto del 9.09.2023; nello specifico, evidenziava di aver svolto le attività che le erano state assegnate con la dovuta diligenza e capacità, senza ricevere richiami dai dirigenti o colleghi presenti negli uffici di destinazione né lamentele da parte degli utenti;
riferiva che l'azienda non aveva osservato il termine di durata del patto di prova, fissato in tre mesi, con la conseguenza che aveva avuto una durata non adeguata a permettere una idonea valutazione delle capacità della dipendente;
inoltre, la società aveva limitato la formazione ad eventi sporadici, così venendo meno ai suoi obblighi.
La ricorrente, effettuate tali premesse, chiedeva di dichiararsi motivazione addotta dall'Azienda con conseguente nullità del licenziamento intimato>> e, per l'effetto, la propria reintegrazione nel posto di lavoro.
Costituitasi in giudizio, nel contestare ogni deduzione ed istanza Controparte_1
proposta, deduceva la legittimità del recesso dal contratto di lavoro intercorso con la ricorrente, in ragione della puntuale e corretta applicazione delle norme di legge e di contratto, chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto della domanda.
____
1. Al fine di vagliare la legittimità del recesso operato dalla Società resistente durante il periodo di prova, giova rammentare che tale recesso, avente natura di atto unilaterale di volontà negoziale, si colloca nell'area della recedibilità acausale, in quanto il datore di lavoro
è titolare di un diritto potestativo il cui esercizio legittimo non richiede giustificazione.
Va, tuttavia, precisato che l'esercizio di tale diritto potestativo riconosciuto al datore di lavoro non può risolversi nel mero arbitrio del suo titolare, atteso che l'ordinamento riconosce, in ogni caso, garanzia e rilievo costituzionale al diritto del lavoratore a non subire un licenziamento arbitrario: se, dunque, è vero che il recesso nel periodo di prova ha natura discrezionale, e dispensa il datore di lavoro dall'onere di specificare e provare la giustificazione ad esso sottesa, è altrettanto vero che il provvedimento espulsivo non può non essere coerente con la causa del patto di prova che consiste nell'interesse – comune ad pagina 2 di 7 entrambe le parti – di verificare la reciproca convenienza alla prosecuzione del contratto, nel senso di consentire al datore di lavoro di testare le capacità del lavoratore di assolvere il complesso delle mansioni affidategli e di inserirsi efficacemente nel contesto lavorativo ed al lavoratore di valutare l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2015, n. 8934; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13/9/2008,
n. 21586).
Il corretto esercizio del potere di recesso datoriale durante l'espletamento del periodo di prova postula, dunque:
-la valida stipulazione del patto di prova e, dunque, l'assenza di vizi per “genetici” dello stesso;
-la corretta esecuzione della prova e, dunque, l'assenza di vizi “funzionali”, legati cioè alle concrete modalità di svolgimento dell'esperimento della prova.
Peraltro, secondo la S.C. (cfr. Cass. n.1099/22), affinché il patto di prova sia valido è necessario il requisito della specificità, atteso che lo stesso è funzionale al corretto esperimento del periodo di prova ed alla valutazione del relativo esito, che deve essere effettuato in ordine alla prestazione ed alle mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale. Secondo i Giudici di legittimità, la specificazione può avvenire anche tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo, con riferimento all'inquadramento del lavoratore, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, per cui se la categoria di un determinato livello accorpa una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, risultando altrimenti generica la segnalazione della sola categoria.
2. Ciò premesso, venendo al caso di specie, la ricorrente impugna il recesso datoriale deducendo la falsa ed erronea applicazione della normativa di legge (art. 2096 c.c.) e di contratto (art. 19 del CCNL di riferimento), nonché la violazione, da parte di
[...]
dei principi di correttezza e buona fede contrattuale e degli artt. 35 e 41, Controparte_1
comma 2, della Costituzione.
In particolare, per ciò che concerne la contestata violazione dell'art. 2096 c.c., la ricorrente evidenzia che il periodo di prova espletato sarebbe risultato, sotto il profilo temporale, del tutto inadeguato ed insufficiente al fine di consentire alla parte datoriale un'idonea valutazione delle proprie capacità lavorative, mentre, in merito alla violazione della normativa di contratto, deduce il mancato rispetto della durata del patto di prova, così come individuata dall'art. 19
pagina 3 di 7 del CCNL, sostenendo, in proposito, che il recesso datoriale avrebbe potuto considerarsi legittimo solo al termine del periodo di tre mesi indicato nella richiamata norma pattizia.
Sotto altro profilo, la ricorrente deduce l'inadempimento datoriale relativamente all'obbligo di formazione contrattualmente pattuito, essendosi la formazione limitata ad eventi sporadici ed all'affiancamento ad altro personale, già gravato di altre incombenze, palesandosi, dunque, come del tutto inadeguata all'espletamento delle mansioni affidate alla ricorrente, così come individuate dall'art. 20 del CCNL.
3. La ricorrente adduce, quindi, un vizio c.d. funzionale, che si configura allorché il patto, pur valido dal punto di vista formale ed efficace, di fatto non sia adempiuto, come può avvenire:
- nel caso in cui al lavoratore non venga consentito l'esperimento della prova (ad es. non gli sono concretamente attribuite le mansioni ovvero gli sono attribuite mansioni diverse da quelle indicate);
- nel caso in cui l'effettuazione dell'esperimento abbia avuto durata inadeguata ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova.
Incombe sul lavoratore l'onere di provare una di queste situazioni e rileva, sul piano della tutela, lo speciale regime del recesso in periodo di prova, frutto soprattutto di elaborazione giurisprudenziale;
pertanto, si potrebbe configurare, come a fronte di ogni altro inadempimento negoziale, la richiesta del creditore “di esecuzione del patto - ove possibile - ovvero di risarcimento del danno” (Cass. 31159/2018).
Procedendo, quindi, all'analisi delle censure sollevate dalla ricorrente alla luce delle risultanze probatorie in atti, vanno svolte le seguenti osservazioni:
➢ Con riferimento alle tempistiche con le quali ha esercitato il Controparte_1 diritto di recesso, deve essere rilevato, innanzitutto, che l'art. 7 del d.lgs. n. 104/2022 prevede la durata massima del periodo di prova (6 mesi) salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi;
nel caso di specie, il CCNL per il personale non dirigente di fissa tale durata, per il profilo professionale CP_1
della ricorrente, in tre mesi.
Ciò posto, in difetto della previsione di un tempo minimo necessario per l'espletamento della prova (che, quindi, subordinasse la facoltà di recesso alla scadenza del tempo minimo), il diritto potestativo di recesso ben poteva essere esercitato da
[...]
in qualsiasi momento, con il solo contemperamento, di matrice Controparte_1 giurisprudenziale, dell'impossibilità di recedere dopo un lasso di tempo “troppo breve”, di per sé non idoneo a consentire una congrua valutazione del lavoratore e, quindi, in pagina 4 di 7 assenza di una reale valutazione delle capacità professionali del lavoratore (Cass.
1/3/89 n. 1104; Cass. 15/7/86 n. 4578; Trib. Milano 26/10/99). Peraltro, e solo ad abundantiam, si evidenzia che la possibilità di di recedere Controparte_1 prima della scadenza dei tre mesi, individuati dall'art. 19 del CCNL come durata massima del periodo di prova, emerge anche dall'interpretazione sistematica dei commi che compongono la stessa norma pattizia, atteso che i commi VII e VIII prevedono, rispettivamente che:<< Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto, in qualsiasi momento, da ciascuna delle due parti stipulanti senza obbligo di preavviso, con diritto al TFR e alle connesse competenze di fine lavoro>>
(comma VII) e che momento, oppure per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione da parte dell'Azienda avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al dipendente la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese>> (comma VIII).
➢ Acclarata, dunque, la possibilità di recedere durante il periodo di prova (anche perché, diversamente opinando, alla scadenza dei tre mesi pattuiti per il periodo di prova il contratto si sarebbe instaurato a tempo indeterminato, con la conseguenza che la ricorrente sarebbe stata licenziabile solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo), va valutata la congruità della durata del periodo di prova effettivamente espletato dalla ricorrente in termini di adeguatezza e sufficienza, al fine di verificare se essa abbia effettivamente consentito alla parte datoriale la possibilità di valutazione delle capacità e del comportamento professionale della lavoratrice.
A tal riguardo, deve essere osservato che l'espletamento della prova si è protratto per oltre due mesi rispetto ai tre previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento;
in detto lasso di tempo, la ricorrente, nel rispetto delle mansioni contrattualizzate, è stata pacificamente adibita presso tre uffici postali e sottoposta alla supervisione di altrettanti
Direttori, i quali hanno espresso giudizi con connotazione negativa rispetto alla prestazione resa (docc. 4-5-6 – fascicolo di parte resistente), poi confermati in sede di escussione testimoniale (cfr. testi e ), laddove è stata Tes_1 Tes_2
evidenziata:
- un'oggettiva incapacità al lavoro di squadra e alla collaborazione;
pagina 5 di 7 - una difficoltà della ricorrente ad interagire con i colleghi dell'ufficio e a relazionarsi con la clientela;
- una insufficiente capacità di apprendimento operativo, unitamente ad una certa difficoltà ad accettare di essere corretta e guidata (cfr. prova teste su Tes_1
cap. f) del ricorso).
Di contro, va considerato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova relativamente al proficuo superamento del periodo di prova, limitandosi a dedurne, genericamente,
l'insufficienza in termini di tempo.
➢ Sotto il profilo dell'inadempimento datoriale rispetto agli obblighi formativi prospettato dalla ricorrente, va evidenziato che il contenuto della formazione obbligatoria da svolgersi all'avvio del contratto di lavoro era già stato esplicitato, sia a livello quantitativo che qualitativo (formazione in modalità e-learning), nella lettera di assunzione (cfr. doc. 2, fascicolo di parte ricorrente) e che lo stesso, peraltro, era conoscibile per relationem in ragione del disposto del comma VI dell'art. 19 del CCNL di riferimento, ove viene stabilito che durante il periodo di prova <<… verranno assicurati al personale almeno 3 giorni di addestramento/formazione, laddove necessario in relazione alla specifica attività lavorativa>>.
Dunque, posto il pacifico espletamento dei corsi previsti, con le modalità e le tempistiche contemplate sia dalla lettera d'assunzione che dal CCNL (anche perché la stessa ricorrente, in ricorso, ha precisato e riconosciuto di aver svolto un periodo di formazione, con collegamenti on line e successiva somministrazione di test), non si comprende, finanche in termini di allegazione, in cosa possa essersi concretizzato il contestato inadempimento datoriale, considerato altresì che l'affiancamento ad altre figure professionali -del quale la ricorrente si duole, ritenendolo deficitario - che pure ha pacificamente assicurato alla dipendente in relazione ad Controparte_1
ognuna delle tre adibizioni presso i tre diversi uffici postali, avrebbe dovuto connotarsi solamente in termini di “supervisione” rispetto alla prestazione della ricorrente da parte della figura professionale gerarchicamente sovraordinata, non risultando detto affiancamento previsto alla stregua di adempimento dell'obbligo formativo a rigore delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.
A riprova dell'avvenuto affiancamento, peraltro, il teste in sede di Tes_1
escussione, dichiara che << La IG.ra , nel periodo di permanenza presso Pt_1
l'ufficio postale di Riccia, ha sempre avuto bisogno di sostegno che le fornivo
pagina 6 di 7 personalmente e/o la collega , poiché aveva delle difficoltà a Testimone_3 relazionarsi con l'utenza ed anche con i colleghi dell'ufficio. Preciso anche che c'è stato bisogno di correggere alcune operazioni dalla stessa effettuate. Abbiamo evitato disguidi con l'utenza grazie alla presenza costante del personale che ha affiancato la IG.ra . Parte_1
In definitiva, fermo quanto rilevato in punto di diritto, anche dall'istruttoria svolta non emerge alcun dato probatorio, né la dipendente lo allega, che consenta di ritenere illegittimo il recesso datoriale.
Va, inoltre, puntualizzato, solo per ragioni di completezza espositiva, che le conclusioni di cui al ricorso introduttivo appaiono non coerenti rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto finalizzate ad ottenere il riconoscimento del difetto di motivazione a fronte di una tipologia di recesso che è, per sua natura, acausale, nonché la declaratoria di nullità del patto di prova e la reintegrazione in servizio della ricorrente rispetto -non già- alla deduzione di un vizio genetico dello stesso, ma rispetto a rilevati vizi di natura funzionale, riguardo ai quali il rimedio sanzionatorio approntato non prevede la nullità del patto e la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, bensì la sua riammissione all'espletamento della prova ovvero il diritto al risarcimento del danno.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento in favore di al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.200,00, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 14 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “recesso ad nutum” promossa
DA
rappresentata e difesa dall' avv. Mario MARIANO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Nicola Controparte_1
CORBO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7/3/2024, depositato in pari data, deduceva: Parte_1
- di essere stata assunta alle dipendenze della Società resistente in data 2/5/2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato – tempo pieno con inquadramento nel livello D e qualifica di “operatore di sportello junior”;
- che il contratto di lavoro stipulato inter partes prevedeva l'espletamento di un periodo di prova della durata di tre mesi, determinato nel rispetto delle previsioni del CCNL di riferimento;
- di aver effettuato un breve periodo di formazione, consistente in collegamenti online e successivi test;
pagina 1 di 7 - di essere stata avviata al lavoro, in virtù di appositi “distacchi”, presso gli uffici postali di
Riccia, Campobasso-Centro e Jelsi;
- che, presso le sedi di adibizione, nel corso del periodo di prova, era stata affiancata da colleghi esperti per favorire la sua formazione;
- che con lettera del 10.7.2023, ricevuta il 12.7.2023, le comunicava la Controparte_1
risoluzione del contratto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova;
- di aver impugnato la comunicazione di recesso, perché ritenuto ingiusto e illegittimo, con atto del 9.09.2023; nello specifico, evidenziava di aver svolto le attività che le erano state assegnate con la dovuta diligenza e capacità, senza ricevere richiami dai dirigenti o colleghi presenti negli uffici di destinazione né lamentele da parte degli utenti;
riferiva che l'azienda non aveva osservato il termine di durata del patto di prova, fissato in tre mesi, con la conseguenza che aveva avuto una durata non adeguata a permettere una idonea valutazione delle capacità della dipendente;
inoltre, la società aveva limitato la formazione ad eventi sporadici, così venendo meno ai suoi obblighi.
La ricorrente, effettuate tali premesse, chiedeva di dichiararsi motivazione addotta dall'Azienda con conseguente nullità del licenziamento intimato>> e, per l'effetto, la propria reintegrazione nel posto di lavoro.
Costituitasi in giudizio, nel contestare ogni deduzione ed istanza Controparte_1
proposta, deduceva la legittimità del recesso dal contratto di lavoro intercorso con la ricorrente, in ragione della puntuale e corretta applicazione delle norme di legge e di contratto, chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto della domanda.
____
1. Al fine di vagliare la legittimità del recesso operato dalla Società resistente durante il periodo di prova, giova rammentare che tale recesso, avente natura di atto unilaterale di volontà negoziale, si colloca nell'area della recedibilità acausale, in quanto il datore di lavoro
è titolare di un diritto potestativo il cui esercizio legittimo non richiede giustificazione.
Va, tuttavia, precisato che l'esercizio di tale diritto potestativo riconosciuto al datore di lavoro non può risolversi nel mero arbitrio del suo titolare, atteso che l'ordinamento riconosce, in ogni caso, garanzia e rilievo costituzionale al diritto del lavoratore a non subire un licenziamento arbitrario: se, dunque, è vero che il recesso nel periodo di prova ha natura discrezionale, e dispensa il datore di lavoro dall'onere di specificare e provare la giustificazione ad esso sottesa, è altrettanto vero che il provvedimento espulsivo non può non essere coerente con la causa del patto di prova che consiste nell'interesse – comune ad pagina 2 di 7 entrambe le parti – di verificare la reciproca convenienza alla prosecuzione del contratto, nel senso di consentire al datore di lavoro di testare le capacità del lavoratore di assolvere il complesso delle mansioni affidategli e di inserirsi efficacemente nel contesto lavorativo ed al lavoratore di valutare l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2015, n. 8934; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13/9/2008,
n. 21586).
Il corretto esercizio del potere di recesso datoriale durante l'espletamento del periodo di prova postula, dunque:
-la valida stipulazione del patto di prova e, dunque, l'assenza di vizi per “genetici” dello stesso;
-la corretta esecuzione della prova e, dunque, l'assenza di vizi “funzionali”, legati cioè alle concrete modalità di svolgimento dell'esperimento della prova.
Peraltro, secondo la S.C. (cfr. Cass. n.1099/22), affinché il patto di prova sia valido è necessario il requisito della specificità, atteso che lo stesso è funzionale al corretto esperimento del periodo di prova ed alla valutazione del relativo esito, che deve essere effettuato in ordine alla prestazione ed alle mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale. Secondo i Giudici di legittimità, la specificazione può avvenire anche tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo, con riferimento all'inquadramento del lavoratore, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, per cui se la categoria di un determinato livello accorpa una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, risultando altrimenti generica la segnalazione della sola categoria.
2. Ciò premesso, venendo al caso di specie, la ricorrente impugna il recesso datoriale deducendo la falsa ed erronea applicazione della normativa di legge (art. 2096 c.c.) e di contratto (art. 19 del CCNL di riferimento), nonché la violazione, da parte di
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dei principi di correttezza e buona fede contrattuale e degli artt. 35 e 41, Controparte_1
comma 2, della Costituzione.
In particolare, per ciò che concerne la contestata violazione dell'art. 2096 c.c., la ricorrente evidenzia che il periodo di prova espletato sarebbe risultato, sotto il profilo temporale, del tutto inadeguato ed insufficiente al fine di consentire alla parte datoriale un'idonea valutazione delle proprie capacità lavorative, mentre, in merito alla violazione della normativa di contratto, deduce il mancato rispetto della durata del patto di prova, così come individuata dall'art. 19
pagina 3 di 7 del CCNL, sostenendo, in proposito, che il recesso datoriale avrebbe potuto considerarsi legittimo solo al termine del periodo di tre mesi indicato nella richiamata norma pattizia.
Sotto altro profilo, la ricorrente deduce l'inadempimento datoriale relativamente all'obbligo di formazione contrattualmente pattuito, essendosi la formazione limitata ad eventi sporadici ed all'affiancamento ad altro personale, già gravato di altre incombenze, palesandosi, dunque, come del tutto inadeguata all'espletamento delle mansioni affidate alla ricorrente, così come individuate dall'art. 20 del CCNL.
3. La ricorrente adduce, quindi, un vizio c.d. funzionale, che si configura allorché il patto, pur valido dal punto di vista formale ed efficace, di fatto non sia adempiuto, come può avvenire:
- nel caso in cui al lavoratore non venga consentito l'esperimento della prova (ad es. non gli sono concretamente attribuite le mansioni ovvero gli sono attribuite mansioni diverse da quelle indicate);
- nel caso in cui l'effettuazione dell'esperimento abbia avuto durata inadeguata ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova.
Incombe sul lavoratore l'onere di provare una di queste situazioni e rileva, sul piano della tutela, lo speciale regime del recesso in periodo di prova, frutto soprattutto di elaborazione giurisprudenziale;
pertanto, si potrebbe configurare, come a fronte di ogni altro inadempimento negoziale, la richiesta del creditore “di esecuzione del patto - ove possibile - ovvero di risarcimento del danno” (Cass. 31159/2018).
Procedendo, quindi, all'analisi delle censure sollevate dalla ricorrente alla luce delle risultanze probatorie in atti, vanno svolte le seguenti osservazioni:
➢ Con riferimento alle tempistiche con le quali ha esercitato il Controparte_1 diritto di recesso, deve essere rilevato, innanzitutto, che l'art. 7 del d.lgs. n. 104/2022 prevede la durata massima del periodo di prova (6 mesi) salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi;
nel caso di specie, il CCNL per il personale non dirigente di fissa tale durata, per il profilo professionale CP_1
della ricorrente, in tre mesi.
Ciò posto, in difetto della previsione di un tempo minimo necessario per l'espletamento della prova (che, quindi, subordinasse la facoltà di recesso alla scadenza del tempo minimo), il diritto potestativo di recesso ben poteva essere esercitato da
[...]
in qualsiasi momento, con il solo contemperamento, di matrice Controparte_1 giurisprudenziale, dell'impossibilità di recedere dopo un lasso di tempo “troppo breve”, di per sé non idoneo a consentire una congrua valutazione del lavoratore e, quindi, in pagina 4 di 7 assenza di una reale valutazione delle capacità professionali del lavoratore (Cass.
1/3/89 n. 1104; Cass. 15/7/86 n. 4578; Trib. Milano 26/10/99). Peraltro, e solo ad abundantiam, si evidenzia che la possibilità di di recedere Controparte_1 prima della scadenza dei tre mesi, individuati dall'art. 19 del CCNL come durata massima del periodo di prova, emerge anche dall'interpretazione sistematica dei commi che compongono la stessa norma pattizia, atteso che i commi VII e VIII prevedono, rispettivamente che:<< Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto, in qualsiasi momento, da ciascuna delle due parti stipulanti senza obbligo di preavviso, con diritto al TFR e alle connesse competenze di fine lavoro>>
(comma VII) e che momento, oppure per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione da parte dell'Azienda avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al dipendente la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese>> (comma VIII).
➢ Acclarata, dunque, la possibilità di recedere durante il periodo di prova (anche perché, diversamente opinando, alla scadenza dei tre mesi pattuiti per il periodo di prova il contratto si sarebbe instaurato a tempo indeterminato, con la conseguenza che la ricorrente sarebbe stata licenziabile solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo), va valutata la congruità della durata del periodo di prova effettivamente espletato dalla ricorrente in termini di adeguatezza e sufficienza, al fine di verificare se essa abbia effettivamente consentito alla parte datoriale la possibilità di valutazione delle capacità e del comportamento professionale della lavoratrice.
A tal riguardo, deve essere osservato che l'espletamento della prova si è protratto per oltre due mesi rispetto ai tre previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento;
in detto lasso di tempo, la ricorrente, nel rispetto delle mansioni contrattualizzate, è stata pacificamente adibita presso tre uffici postali e sottoposta alla supervisione di altrettanti
Direttori, i quali hanno espresso giudizi con connotazione negativa rispetto alla prestazione resa (docc. 4-5-6 – fascicolo di parte resistente), poi confermati in sede di escussione testimoniale (cfr. testi e ), laddove è stata Tes_1 Tes_2
evidenziata:
- un'oggettiva incapacità al lavoro di squadra e alla collaborazione;
pagina 5 di 7 - una difficoltà della ricorrente ad interagire con i colleghi dell'ufficio e a relazionarsi con la clientela;
- una insufficiente capacità di apprendimento operativo, unitamente ad una certa difficoltà ad accettare di essere corretta e guidata (cfr. prova teste su Tes_1
cap. f) del ricorso).
Di contro, va considerato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova relativamente al proficuo superamento del periodo di prova, limitandosi a dedurne, genericamente,
l'insufficienza in termini di tempo.
➢ Sotto il profilo dell'inadempimento datoriale rispetto agli obblighi formativi prospettato dalla ricorrente, va evidenziato che il contenuto della formazione obbligatoria da svolgersi all'avvio del contratto di lavoro era già stato esplicitato, sia a livello quantitativo che qualitativo (formazione in modalità e-learning), nella lettera di assunzione (cfr. doc. 2, fascicolo di parte ricorrente) e che lo stesso, peraltro, era conoscibile per relationem in ragione del disposto del comma VI dell'art. 19 del CCNL di riferimento, ove viene stabilito che durante il periodo di prova <<… verranno assicurati al personale almeno 3 giorni di addestramento/formazione, laddove necessario in relazione alla specifica attività lavorativa>>.
Dunque, posto il pacifico espletamento dei corsi previsti, con le modalità e le tempistiche contemplate sia dalla lettera d'assunzione che dal CCNL (anche perché la stessa ricorrente, in ricorso, ha precisato e riconosciuto di aver svolto un periodo di formazione, con collegamenti on line e successiva somministrazione di test), non si comprende, finanche in termini di allegazione, in cosa possa essersi concretizzato il contestato inadempimento datoriale, considerato altresì che l'affiancamento ad altre figure professionali -del quale la ricorrente si duole, ritenendolo deficitario - che pure ha pacificamente assicurato alla dipendente in relazione ad Controparte_1
ognuna delle tre adibizioni presso i tre diversi uffici postali, avrebbe dovuto connotarsi solamente in termini di “supervisione” rispetto alla prestazione della ricorrente da parte della figura professionale gerarchicamente sovraordinata, non risultando detto affiancamento previsto alla stregua di adempimento dell'obbligo formativo a rigore delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.
A riprova dell'avvenuto affiancamento, peraltro, il teste in sede di Tes_1
escussione, dichiara che << La IG.ra , nel periodo di permanenza presso Pt_1
l'ufficio postale di Riccia, ha sempre avuto bisogno di sostegno che le fornivo
pagina 6 di 7 personalmente e/o la collega , poiché aveva delle difficoltà a Testimone_3 relazionarsi con l'utenza ed anche con i colleghi dell'ufficio. Preciso anche che c'è stato bisogno di correggere alcune operazioni dalla stessa effettuate. Abbiamo evitato disguidi con l'utenza grazie alla presenza costante del personale che ha affiancato la IG.ra . Parte_1
In definitiva, fermo quanto rilevato in punto di diritto, anche dall'istruttoria svolta non emerge alcun dato probatorio, né la dipendente lo allega, che consenta di ritenere illegittimo il recesso datoriale.
Va, inoltre, puntualizzato, solo per ragioni di completezza espositiva, che le conclusioni di cui al ricorso introduttivo appaiono non coerenti rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto finalizzate ad ottenere il riconoscimento del difetto di motivazione a fronte di una tipologia di recesso che è, per sua natura, acausale, nonché la declaratoria di nullità del patto di prova e la reintegrazione in servizio della ricorrente rispetto -non già- alla deduzione di un vizio genetico dello stesso, ma rispetto a rilevati vizi di natura funzionale, riguardo ai quali il rimedio sanzionatorio approntato non prevede la nullità del patto e la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, bensì la sua riammissione all'espletamento della prova ovvero il diritto al risarcimento del danno.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento in favore di al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.200,00, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 14 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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