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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4125/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. Cinzia Balletti Presidente rel. dott. Alina Rossato Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4125 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. DI BERNARDO BENEDETTA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. DI BERNARDO BENEDETTA, come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni dei coniugi in ordine alla separazione rassegnate congiuntamente nelle note scritte depositate il 19.05.2025 per l'udienza del 03.06.2025:
“insistono affinché il Giudice rimetta la causa in decisione così che il Collegio, con sentenza, accolga le condizioni congiunte di cui al ricorso introduttivo, depositato il 18 aprile 2025, di seguito trascritte. CON RIFERIMENTO ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, impegnandosi sin da ora a condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità connesse al loro ruolo genitoriale.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori ai sensi Persona_1
dell'art. 337 ter c.c., e sarà collocato paritariamente presso entrambi, mantenendo la residenza anagrafica presso la casa familiare di Londra (UK), in Mandrake Rd. 62. 3) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e al benessere di , nel rispetto delle Persona_1
sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4) Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del minore presso di sé.
5) I genitori avranno comunque sia l'obbligo di scambiarsi l'un l'altro tempestivamente qualsiasi informazione relativa al figlio minore e a riferire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali si recheranno con lui e i nominativi di eventuali babysitter o terzi che si occupano del bambino.
6) Quanto al calendario dei tempi genitori/figlio, le parti, salvo migliori accordi fra loro, concordano che: a) il figlio minore trascorrerà con i genitori tempi paritetici, secondo lo schema 2+2+3: - la madre preleverà il bambino il lunedì all'uscita da scuola e lo terrà con sé sino al mercoledì mattina, quando ivi lo riaccompagnerà; - il padre preleverà il bambino il mercoledì all'uscita da scuola e lo terrà con sé sino al venerdì mattina, quando ivi lo riaccompagnerà; - i fine settimana con il figlio verranno trascorsi dai genitori in via alternata, prelevandolo il venerdì all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandolo il lunedì mattina;
b) laddove – a causa di impedimenti del padre o della madre – non Persona_1
trascorresse con i genitori uno o più giorni di rispettiva spettanza, questi verranno recuperati in corrispondenti giorni infrasettimanali (esclusi i giorni di vacanza), individuati d'intesa fra i genitori compatibilmente con gli impegni di entrambi, nonché con le esigenze del minore;
c) quanto alle vacanze natalizie, pasquali, estive e a tutti gli ulteriori ponti o periodi di sospensione delle lezioni scolastiche, tenuto conto della specificità del calendario scolastico britannico, le parti concordano che la permanenza del minore presso ciascuno di loro in tali periodi verrà ripartita pariteticamente al 50%; d) trascorrerà con Persona_1
il padre il giorno della Festa del Papà, e con la madre il giorno della Festa della Mamma, nonché, con ciascun genitore, il giorno del rispettivo compleanno, indipendentemente dalla competenza di queste giornate secondo il calendario ordinario e senza che questo comporti alcun recupero del diritto di visita;
e) i genitori si impegnano sin d'ora a garantire al figlio di trascorrere qualche ora in occasione del proprio compleanno anche con il genitore che non è con lui secondo il calendario ordinario;
f) è consentito alle parti avere l'uno accesso telefonico quotidiano all'altro, quando questi ha con sé il figlio, compatibilmente con i ritmi e le abitudini del bambino, nonché con gli impegni dei genitori.
7) I genitori, nell'interesse e per la tutela della serenità del minore, si impegnano a favorire il rapporto affettivo fra il figlio e le rispettive famiglie di origine.
8) Quanto al mantenimento del minore, tenuto conto dei tempi che Persona_1
trascorrerà con ciascun genitore, delle risorse economiche delle parti e dei costi a carico di ciascuno, le parti concordano che: a) ciascun genitore provvederà al mantenimento di in via diretta, nei tempi (paritetici) di rispettiva responsabilità, senza nulla Persona_1
dovere l'uno all'altro a tale titolo. Quanto alle spese ordinarie (quali, a titolo meramente esemplificativo mensa scolastica, abbigliamento, farmaci da banco, ricariche telefoniche, svago, barbiere o similari) ciascun genitore vi provvederà dunque autonomamente e in via disgiunta, osservando il più possibile un principio di alternanza ed equità, e impegnandosi a mettere diligentemente a disposizione dell'altro genitore quanto acquistato, secondo necessità; b) le spese straordinarie riferibili al minore, individuabili secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, noto alle parti, saranno ripartite al 50% fra i genitori, distinguendo fra esborsi che necessitano di previo accordo fra loro ed esborsi che, invece, devono essere rimborsati in ogni caso.
9) I coniugi dichiarano di essere entrambi percettori di adeguati redditi propri (come attestano le rispettive dichiarazioni fiscali allegate al doc. 9) e, pertanto, ciascuno di loro provvederà al proprio personale mantenimento.
10) Con riguardo alla divisione del regime di comunione dei beni, i coniugi intendono definire in via pacifica e transattiva, mediante reciproche concessioni, le condizioni relative alla divisione della comunione immobiliare, mobiliare e de residuo, rinunciando a qualunque controversia insorgenda relativa alla consistenza della comunione dei beni e/o comunque eventualmente rientranti nella comunione legale de residuo. A tal proposito a titolo di definitiva, transattiva e forfetaria sistemazione dei rapporti patrimoniali tra di loro, concordano quanto segue: a) la IG i impegna a trasferire al marito, il quale CP_1
accetta, la propria quota del 50% di piena proprietà della casa sita a Londra (UK), in
Mandrake Rd. 62, Title number SGL256043. A fronte del trasferimento del 50% di proprietà della moglie, il GN corrisponderà alla IG che accetta, l'importo di £ Pt_1 CP_1
189.000,00, concordemente stabilito dalle parti sulla base della perizia immobiliare congiuntamente commissionata a tecnico di fiducia di entrambi, datata novembre 2024, anche tenuto conto delle quote di rispettivo apporto dei coniugi al momento di acquisto dell'immobile. Il trasferimento immobiliare verrà perfezionato, a cura e spese del GN
, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
b) con Pt_1
riguardo al trasferimento immobiliare di cui alla clausola a) che precede, trattandosi di un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai fini dell'esenzione fiscale, i coniugi chiedono sin d'ora – ai sensi dell'art. 19 della Legge n.
74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 che l'illegittimità costituzionale dell'art 19 della legge 74/1987 nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”, nonché ai sensi della normativa inglese Taxation of
Chargeable Gains, TCGA 1992 (S58 - 1C) c) i)) considerata l'ubicazione dell'immobile sul territorio londinese – l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa e imposta e in particolare della tassa di registro e delle imposte ipocatastali;
c) gli arredi e corredi presenti nella casa coniugale verranno lasciati dalla IG nella disponibilità del marito, CP_1
salvo quelli, che la moglie potrà asportare, specificatamente e concordemente individuati dalle parti nell'elenco che i coniugi concorderanno entro 15 giorni dalla sottoscrizione di questo ricorso;
d) i coniugi si impegnano altresì a ripartire equamente fra loro il saldo, alla data della pubblicazione della sentenza di separazione, del valore del conto di investimento presso Vanguard Investment intestato al GN e identificato al n. Parte_1
VG0400474- 001; e) ciascun coniuge, a titolo transattivo, manterrà la propria esclusiva titolarità di tutti gli ulteriori beni (mobili, immobili, e mobili registrati), dei quali è oggi intestatario.
11) Con la regolare esecuzione di quanto sopra esplicitato, le parti dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione tra di loro pendente sia relativa al pregresso regime di comunione dei beni, sia con riferimento alla convivenza matrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a tali titoli.
12) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore.
13) I genitori si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo superiore interesse del figlio”. FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata il [...] in [...], hanno contratto matrimonio il 23/11/2013 a
[...]
Torridon Achnasheen, in Scozia (UK), e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Maserà di Padova, n. 24, Parte II, Serie C, anno 2013.
Dalla loro unione è nato il figlio , il 5.10.2017 a Londra (UK). Persona_1
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del
16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità (i coniugi e il minore risiedono a Londra), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione e di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base al Regolamento (CE) n. 1111/2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro “di cui i due coniugi sono cittadini” e, nel caso di specie, i coniugi sono entrambi cittadini italiani.
Per quanto riguarda la legge applicabile, ai sensi dell'art 5, comma 1, lett. c), del
Regolamento (CE) n. 1259/2010, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti della “legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”; nel caso di specie, i coniugi hanno scelto concordemente di applicare la legge italiana, in quanto legge dello Stato del quale entrambi hanno la cittadinanza al momento dell'accordo; pertanto, si applica la legge italiana.
L'art. 10 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, che “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti: a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore alla data in cui è adita.” Nel caso di specie, il figlio della coppia è cittadino italiano e i genitori, con accordo redatto in conformità al comma 2 del medesimo articolo 10 del
Regolamento (UE) 2019/1111, hanno liberamente convenuto la competenza giurisdizionale italiana, alla data in cui hanno adito l'autorità giurisdizionale;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge
24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, avendo i genitori convenuto di applicare la legge italiana su tutte le questioni inerenti la responsabilità genitoriale per la coincidenza tra forum e ius, stante altresì la cittadinanza italiana del minore, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto al mantenimento del figlio, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) “ le parti possono convenire che siano competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari (…) la o le autorità giurisdizionali dello stato membro di cittadinanza di una delle parti” e, nel caso in esame, entrambi i genitori hanno cittadinanza italiana;
inoltre, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e, nel caso di specie, pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire la condizione n.
13 perché costituisce espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente delegato e questo collegio si limita a raccogliere i loro accordi in ordine all'obbligo di trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità amministrativa.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale del minore, conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 10.7.25
Il Presidente
dr.ssa Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. Cinzia Balletti Presidente rel. dott. Alina Rossato Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4125 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. DI BERNARDO BENEDETTA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. DI BERNARDO BENEDETTA, come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni dei coniugi in ordine alla separazione rassegnate congiuntamente nelle note scritte depositate il 19.05.2025 per l'udienza del 03.06.2025:
“insistono affinché il Giudice rimetta la causa in decisione così che il Collegio, con sentenza, accolga le condizioni congiunte di cui al ricorso introduttivo, depositato il 18 aprile 2025, di seguito trascritte. CON RIFERIMENTO ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, impegnandosi sin da ora a condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità connesse al loro ruolo genitoriale.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori ai sensi Persona_1
dell'art. 337 ter c.c., e sarà collocato paritariamente presso entrambi, mantenendo la residenza anagrafica presso la casa familiare di Londra (UK), in Mandrake Rd. 62. 3) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e al benessere di , nel rispetto delle Persona_1
sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4) Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del minore presso di sé.
5) I genitori avranno comunque sia l'obbligo di scambiarsi l'un l'altro tempestivamente qualsiasi informazione relativa al figlio minore e a riferire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali si recheranno con lui e i nominativi di eventuali babysitter o terzi che si occupano del bambino.
6) Quanto al calendario dei tempi genitori/figlio, le parti, salvo migliori accordi fra loro, concordano che: a) il figlio minore trascorrerà con i genitori tempi paritetici, secondo lo schema 2+2+3: - la madre preleverà il bambino il lunedì all'uscita da scuola e lo terrà con sé sino al mercoledì mattina, quando ivi lo riaccompagnerà; - il padre preleverà il bambino il mercoledì all'uscita da scuola e lo terrà con sé sino al venerdì mattina, quando ivi lo riaccompagnerà; - i fine settimana con il figlio verranno trascorsi dai genitori in via alternata, prelevandolo il venerdì all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandolo il lunedì mattina;
b) laddove – a causa di impedimenti del padre o della madre – non Persona_1
trascorresse con i genitori uno o più giorni di rispettiva spettanza, questi verranno recuperati in corrispondenti giorni infrasettimanali (esclusi i giorni di vacanza), individuati d'intesa fra i genitori compatibilmente con gli impegni di entrambi, nonché con le esigenze del minore;
c) quanto alle vacanze natalizie, pasquali, estive e a tutti gli ulteriori ponti o periodi di sospensione delle lezioni scolastiche, tenuto conto della specificità del calendario scolastico britannico, le parti concordano che la permanenza del minore presso ciascuno di loro in tali periodi verrà ripartita pariteticamente al 50%; d) trascorrerà con Persona_1
il padre il giorno della Festa del Papà, e con la madre il giorno della Festa della Mamma, nonché, con ciascun genitore, il giorno del rispettivo compleanno, indipendentemente dalla competenza di queste giornate secondo il calendario ordinario e senza che questo comporti alcun recupero del diritto di visita;
e) i genitori si impegnano sin d'ora a garantire al figlio di trascorrere qualche ora in occasione del proprio compleanno anche con il genitore che non è con lui secondo il calendario ordinario;
f) è consentito alle parti avere l'uno accesso telefonico quotidiano all'altro, quando questi ha con sé il figlio, compatibilmente con i ritmi e le abitudini del bambino, nonché con gli impegni dei genitori.
7) I genitori, nell'interesse e per la tutela della serenità del minore, si impegnano a favorire il rapporto affettivo fra il figlio e le rispettive famiglie di origine.
8) Quanto al mantenimento del minore, tenuto conto dei tempi che Persona_1
trascorrerà con ciascun genitore, delle risorse economiche delle parti e dei costi a carico di ciascuno, le parti concordano che: a) ciascun genitore provvederà al mantenimento di in via diretta, nei tempi (paritetici) di rispettiva responsabilità, senza nulla Persona_1
dovere l'uno all'altro a tale titolo. Quanto alle spese ordinarie (quali, a titolo meramente esemplificativo mensa scolastica, abbigliamento, farmaci da banco, ricariche telefoniche, svago, barbiere o similari) ciascun genitore vi provvederà dunque autonomamente e in via disgiunta, osservando il più possibile un principio di alternanza ed equità, e impegnandosi a mettere diligentemente a disposizione dell'altro genitore quanto acquistato, secondo necessità; b) le spese straordinarie riferibili al minore, individuabili secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, noto alle parti, saranno ripartite al 50% fra i genitori, distinguendo fra esborsi che necessitano di previo accordo fra loro ed esborsi che, invece, devono essere rimborsati in ogni caso.
9) I coniugi dichiarano di essere entrambi percettori di adeguati redditi propri (come attestano le rispettive dichiarazioni fiscali allegate al doc. 9) e, pertanto, ciascuno di loro provvederà al proprio personale mantenimento.
10) Con riguardo alla divisione del regime di comunione dei beni, i coniugi intendono definire in via pacifica e transattiva, mediante reciproche concessioni, le condizioni relative alla divisione della comunione immobiliare, mobiliare e de residuo, rinunciando a qualunque controversia insorgenda relativa alla consistenza della comunione dei beni e/o comunque eventualmente rientranti nella comunione legale de residuo. A tal proposito a titolo di definitiva, transattiva e forfetaria sistemazione dei rapporti patrimoniali tra di loro, concordano quanto segue: a) la IG i impegna a trasferire al marito, il quale CP_1
accetta, la propria quota del 50% di piena proprietà della casa sita a Londra (UK), in
Mandrake Rd. 62, Title number SGL256043. A fronte del trasferimento del 50% di proprietà della moglie, il GN corrisponderà alla IG che accetta, l'importo di £ Pt_1 CP_1
189.000,00, concordemente stabilito dalle parti sulla base della perizia immobiliare congiuntamente commissionata a tecnico di fiducia di entrambi, datata novembre 2024, anche tenuto conto delle quote di rispettivo apporto dei coniugi al momento di acquisto dell'immobile. Il trasferimento immobiliare verrà perfezionato, a cura e spese del GN
, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
b) con Pt_1
riguardo al trasferimento immobiliare di cui alla clausola a) che precede, trattandosi di un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai fini dell'esenzione fiscale, i coniugi chiedono sin d'ora – ai sensi dell'art. 19 della Legge n.
74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 che l'illegittimità costituzionale dell'art 19 della legge 74/1987 nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”, nonché ai sensi della normativa inglese Taxation of
Chargeable Gains, TCGA 1992 (S58 - 1C) c) i)) considerata l'ubicazione dell'immobile sul territorio londinese – l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa e imposta e in particolare della tassa di registro e delle imposte ipocatastali;
c) gli arredi e corredi presenti nella casa coniugale verranno lasciati dalla IG nella disponibilità del marito, CP_1
salvo quelli, che la moglie potrà asportare, specificatamente e concordemente individuati dalle parti nell'elenco che i coniugi concorderanno entro 15 giorni dalla sottoscrizione di questo ricorso;
d) i coniugi si impegnano altresì a ripartire equamente fra loro il saldo, alla data della pubblicazione della sentenza di separazione, del valore del conto di investimento presso Vanguard Investment intestato al GN e identificato al n. Parte_1
VG0400474- 001; e) ciascun coniuge, a titolo transattivo, manterrà la propria esclusiva titolarità di tutti gli ulteriori beni (mobili, immobili, e mobili registrati), dei quali è oggi intestatario.
11) Con la regolare esecuzione di quanto sopra esplicitato, le parti dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione tra di loro pendente sia relativa al pregresso regime di comunione dei beni, sia con riferimento alla convivenza matrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a tali titoli.
12) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore.
13) I genitori si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo superiore interesse del figlio”. FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata il [...] in [...], hanno contratto matrimonio il 23/11/2013 a
[...]
Torridon Achnasheen, in Scozia (UK), e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Maserà di Padova, n. 24, Parte II, Serie C, anno 2013.
Dalla loro unione è nato il figlio , il 5.10.2017 a Londra (UK). Persona_1
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del
16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità (i coniugi e il minore risiedono a Londra), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione e di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base al Regolamento (CE) n. 1111/2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro “di cui i due coniugi sono cittadini” e, nel caso di specie, i coniugi sono entrambi cittadini italiani.
Per quanto riguarda la legge applicabile, ai sensi dell'art 5, comma 1, lett. c), del
Regolamento (CE) n. 1259/2010, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti della “legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”; nel caso di specie, i coniugi hanno scelto concordemente di applicare la legge italiana, in quanto legge dello Stato del quale entrambi hanno la cittadinanza al momento dell'accordo; pertanto, si applica la legge italiana.
L'art. 10 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, che “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti: a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno: i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore alla data in cui è adita.” Nel caso di specie, il figlio della coppia è cittadino italiano e i genitori, con accordo redatto in conformità al comma 2 del medesimo articolo 10 del
Regolamento (UE) 2019/1111, hanno liberamente convenuto la competenza giurisdizionale italiana, alla data in cui hanno adito l'autorità giurisdizionale;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge
24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, avendo i genitori convenuto di applicare la legge italiana su tutte le questioni inerenti la responsabilità genitoriale per la coincidenza tra forum e ius, stante altresì la cittadinanza italiana del minore, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto al mantenimento del figlio, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) “ le parti possono convenire che siano competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari (…) la o le autorità giurisdizionali dello stato membro di cittadinanza di una delle parti” e, nel caso in esame, entrambi i genitori hanno cittadinanza italiana;
inoltre, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e, nel caso di specie, pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire la condizione n.
13 perché costituisce espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente delegato e questo collegio si limita a raccogliere i loro accordi in ordine all'obbligo di trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità amministrativa.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale del minore, conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 10.7.25
Il Presidente
dr.ssa Cinzia Balletti