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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/07/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1791/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1791/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato CARRERA Parte_1 C.F._1
NC CA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
ZE LA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 01/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) rimane fermo l'obbligo del mutuo rispetto;
pagina 1 di 3 2) i ricorrenti dichiarano di trovarsi in condizioni di totale indipendenza economica e dichiarano, altresì, di aver compiutamente definito e regolamentato, con reciproca soddisfazione, ogni e qualsivoglia rapporto economico-finanziario-patrimoniale tra essi intercorrente e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione;
3) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti con espressa rinuncia al beneficio della solidarietà sui compensi legali ex art. 13, comma 8, L.P.F da parte dei rispettivi difensori, Avv. Antonella Zera e Avv. Vincenzo Luca Carrera, che sottoscrivono il presente atto per conferma e per autentica delle firme.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Nocera Inferiore Parte_1 Parte_2
(SA) in data 17.5.1986 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n.24, parte I,
Vol. 1, anno 1986) e dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale di Lodi, con decreto del 5.10.2000, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, essendo le stesse conformi alla legge.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
in Nocera Inferiore (SA) in data 17.5.1986 (matrimonio trascritto nei registri del predetto
Comune al n.24, parte I, Vol. 1, anno 1986);
2) compensa tra le parti le spese di procedura;
3) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Inferiore (SA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1791/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato CARRERA Parte_1 C.F._1
NC CA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
ZE LA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 01/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) rimane fermo l'obbligo del mutuo rispetto;
pagina 1 di 3 2) i ricorrenti dichiarano di trovarsi in condizioni di totale indipendenza economica e dichiarano, altresì, di aver compiutamente definito e regolamentato, con reciproca soddisfazione, ogni e qualsivoglia rapporto economico-finanziario-patrimoniale tra essi intercorrente e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione;
3) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti con espressa rinuncia al beneficio della solidarietà sui compensi legali ex art. 13, comma 8, L.P.F da parte dei rispettivi difensori, Avv. Antonella Zera e Avv. Vincenzo Luca Carrera, che sottoscrivono il presente atto per conferma e per autentica delle firme.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Nocera Inferiore Parte_1 Parte_2
(SA) in data 17.5.1986 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n.24, parte I,
Vol. 1, anno 1986) e dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale di Lodi, con decreto del 5.10.2000, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, essendo le stesse conformi alla legge.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
in Nocera Inferiore (SA) in data 17.5.1986 (matrimonio trascritto nei registri del predetto
Comune al n.24, parte I, Vol. 1, anno 1986);
2) compensa tra le parti le spese di procedura;
3) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Inferiore (SA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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