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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13320 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro AO IN, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 33185 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. TESTA ALESSANDRO, come da Parte_1 procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/09/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro e, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento, datato 07/03/2024 con il quale si CP_1 rappresentava che sulla pensione del sig. cat. INVCIV n. 044- Parte_1
700907502297 era stata riscontrata, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2024, la corresponsione di un pagamento non dovuto per un importo di € 13.076,78 euro di cui si richiedeva la ripetizione al ricorrente, eccepiva l'illegittimità del provvedimento per genericità e l'irripetibilità delle somme erogate stante la disciplina specifica dell'indebito assistenziale anche in ragione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riferiti all'assenza di dolo e alla tutela del legittimo affidamento dell'accipiens; concludeva, quindi, per la declaratoria di “illegittimità della richiesta di restituzione dell'asserito indebito di € 13.076,78 di cui alla lettera dell del 7/03/2024 n. 18429412 in quanto generica, CP_1 immotivata e quindi infondata e, comunque, applicandosi le norme di sanatoria in materia;
- condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto, sulle prestazioni in pagamento al ricorrente, CP_1 in virtù del preteso indebito di cui alla comunicazione del 7/03/2024 e, per l'effetto - condannare l'Istituto al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' in data 29/01/2025 contestando quanto dedotto e CP_1 argomentato da parte ricorrente e insistendo per la piena legittimità del provvedimento e dell'operato dell' CP_1
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenuta la causa di natura documentale, matura per la decisione, la stessa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esplicati.
Con riferimento al presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata sulla pensione INVCIV n. 044-700907502297, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme erogate dall' , occorre individuare la disciplina applicabile. CP_2
In termini generali, giova rammentare che, in materia di indebito previdenziale e assistenziale, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è stato acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale, la Corte Costituzionale evidenzia che
“il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ciò premesso, occorre rammentare che al sottosistema in oggetto non possono essere applicate neanche le disposizioni relative all'indebito previdenziale, quali gli art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/89. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'indebito assistenziale trova una sua disciplina specifica nel combinato disposto dell'art.
3-ter d.l. 850/76 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 29/77 e dell'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 convertito, con modificazioni, dalla l. 291/88. In base a tali disposizioni normative, gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di accertare la sussistenza delle condizioni prescritte per il loro godimento e disporre l'eventuale revoca o modifica con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (Cass. 28771/2018; Cass. n. 19638/ 2015; Cass. n. 8970/ 2014; Cass.n. 1446/2008; Cass. n. 7048/2006).
Dall'analisi delle suddette norme, che individuano una disciplina di carattere speciale e, quindi, derogatoria della disposizione di diritto comune sancita dall'art. 2033 c.c., si evince la regola per cui l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
L'eccesiva rigidità di tale regola è mitigata dall'intervento della giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito derivi dalla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o da questioni di altra natura. In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta variazione del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nella fattispecie all'esame l'indebito trova fondamento nella carenza del c.d. requisito reddituale, rilevata da a seguito “di verifiche dei competenti Uffici amministrativi e per come CP_1 dichiarato dallo stesso ricorrente nella domanda di ricostituzione presentata il 29.5.24”.
Va evidenziato che l'obbligo a carico dei pensionati di segnalare agli enti previdenziali le proprie condizioni reddituali, prima particolarmente intenso, è stato ridimensionato a dall'art. 15, c. 1, del d.l. 1° luglio 2009 n. 78, conv. con modif. in l. 3 agosto 2009 n. 102.
Tale disposizione, allo specifico fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'art. 13 della l. n. 412 del 1991, ha imposto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, all'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, in possesso di informazioni concernenti il reddito dei beneficiari, di fornire all e agli altri enti di CP_1 previdenza e assistenza obbligatoria “in via 13 telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi”, le informazioni relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Pertanto, a partire dalla suddetta data, il pensionato può limitarsi a presentare all'amministrazione finanziaria la propria dichiarazione dei redditi e sarà onere di quest'ultima trasmetterla all' per effettuare le conseguenti verifiche. CP_1
Resta fermo l'obbligo del pensionato di rendere una dichiarazione integrale e completa di tutti i redditi percepiti. L'art. 35, c. 10-bis, del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207, conv. con modif. in l. 27 febbraio 2009 n. 14, stabilisce, infatti, che nel caso in cui i pensionati “non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”.
L'obbligo della comunicazione reddituale all' dunque, persiste ma oramai in via CP_1 residuale, potendo difatti profilarsi solo allorquando l' non abbia, in Controparte_3 ragione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o in ragione della natura del reddito, la disponibilità del dato.
I succitati limiti alla ripetibilità della prestazione vengono superati nel caso in cui l'indebito sia dovuto al dolo del percettore, non dovendosi, in tal caso, tutelare il legittimo affidamento dell'assistito.
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore, conforme ai doveri di correttezza gravanti sull'assistito, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (così CC 16 aprile 2019 n. 10642).
Pertanto, configura una condotta dolosa che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto di quanto già osservato in ordine all'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all i dati reddituali dei titolari di prestazioni CP_1 pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari.
Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche CP_1 sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608).
Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale (2020-2024) e verifica la variazione dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 07/03/2024, se ne deduce che solo da tale momento l' CP_2 potrà legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
Nella fattispecie in esame, inoltre, l' non ha provato, come era suo onere, il dolo del CP_1 ricorrente che ha percepito le somme in buona fede in base ad uno stato di invalidità riconosciutole dall' e quindi ad una situazione certamente “idonea a generare CP_1 affidamento”, non può ritenersi configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens.
A tal riguardo, giova precisare, che nel caso in esame la motivazione addotta dall' nel CP_1 provvedimento datato 07/03/2024, fa riferimento alla “comunicazione dei redditi per l'anno 2020” che come affermato anche dall' alla pag. 4 della propria comparsa di CP_1 costituzione e risposta, era stata regolarmente trasmessa dal ricorrente. Precisa l' CP_1 infatti che “Nella fattispecie in esame viene pacificamente in rilievo un reddito conosciuto dall'Ente in quanto dichiarato all'Amministrazione Finanziaria”.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite sono liquidate e distratte secondo il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) dichiara l'irripetibilità della somma di € 13.076,78 richiesta con nota del CP_1
07/03/2024;
2) Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1 in misura pari a 3427,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
Roma, 22/12/2025
Il giudice del lavoro
AO IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro AO IN, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 33185 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. TESTA ALESSANDRO, come da Parte_1 procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/09/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro e, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento, datato 07/03/2024 con il quale si CP_1 rappresentava che sulla pensione del sig. cat. INVCIV n. 044- Parte_1
700907502297 era stata riscontrata, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2024, la corresponsione di un pagamento non dovuto per un importo di € 13.076,78 euro di cui si richiedeva la ripetizione al ricorrente, eccepiva l'illegittimità del provvedimento per genericità e l'irripetibilità delle somme erogate stante la disciplina specifica dell'indebito assistenziale anche in ragione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riferiti all'assenza di dolo e alla tutela del legittimo affidamento dell'accipiens; concludeva, quindi, per la declaratoria di “illegittimità della richiesta di restituzione dell'asserito indebito di € 13.076,78 di cui alla lettera dell del 7/03/2024 n. 18429412 in quanto generica, CP_1 immotivata e quindi infondata e, comunque, applicandosi le norme di sanatoria in materia;
- condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto, sulle prestazioni in pagamento al ricorrente, CP_1 in virtù del preteso indebito di cui alla comunicazione del 7/03/2024 e, per l'effetto - condannare l'Istituto al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' in data 29/01/2025 contestando quanto dedotto e CP_1 argomentato da parte ricorrente e insistendo per la piena legittimità del provvedimento e dell'operato dell' CP_1
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenuta la causa di natura documentale, matura per la decisione, la stessa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esplicati.
Con riferimento al presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata sulla pensione INVCIV n. 044-700907502297, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme erogate dall' , occorre individuare la disciplina applicabile. CP_2
In termini generali, giova rammentare che, in materia di indebito previdenziale e assistenziale, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è stato acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale, la Corte Costituzionale evidenzia che
“il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ciò premesso, occorre rammentare che al sottosistema in oggetto non possono essere applicate neanche le disposizioni relative all'indebito previdenziale, quali gli art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/89. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'indebito assistenziale trova una sua disciplina specifica nel combinato disposto dell'art.
3-ter d.l. 850/76 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 29/77 e dell'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 convertito, con modificazioni, dalla l. 291/88. In base a tali disposizioni normative, gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di accertare la sussistenza delle condizioni prescritte per il loro godimento e disporre l'eventuale revoca o modifica con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (Cass. 28771/2018; Cass. n. 19638/ 2015; Cass. n. 8970/ 2014; Cass.n. 1446/2008; Cass. n. 7048/2006).
Dall'analisi delle suddette norme, che individuano una disciplina di carattere speciale e, quindi, derogatoria della disposizione di diritto comune sancita dall'art. 2033 c.c., si evince la regola per cui l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
L'eccesiva rigidità di tale regola è mitigata dall'intervento della giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito derivi dalla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o da questioni di altra natura. In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta variazione del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nella fattispecie all'esame l'indebito trova fondamento nella carenza del c.d. requisito reddituale, rilevata da a seguito “di verifiche dei competenti Uffici amministrativi e per come CP_1 dichiarato dallo stesso ricorrente nella domanda di ricostituzione presentata il 29.5.24”.
Va evidenziato che l'obbligo a carico dei pensionati di segnalare agli enti previdenziali le proprie condizioni reddituali, prima particolarmente intenso, è stato ridimensionato a dall'art. 15, c. 1, del d.l. 1° luglio 2009 n. 78, conv. con modif. in l. 3 agosto 2009 n. 102.
Tale disposizione, allo specifico fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'art. 13 della l. n. 412 del 1991, ha imposto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, all'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, in possesso di informazioni concernenti il reddito dei beneficiari, di fornire all e agli altri enti di CP_1 previdenza e assistenza obbligatoria “in via 13 telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi”, le informazioni relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Pertanto, a partire dalla suddetta data, il pensionato può limitarsi a presentare all'amministrazione finanziaria la propria dichiarazione dei redditi e sarà onere di quest'ultima trasmetterla all' per effettuare le conseguenti verifiche. CP_1
Resta fermo l'obbligo del pensionato di rendere una dichiarazione integrale e completa di tutti i redditi percepiti. L'art. 35, c. 10-bis, del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207, conv. con modif. in l. 27 febbraio 2009 n. 14, stabilisce, infatti, che nel caso in cui i pensionati “non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”.
L'obbligo della comunicazione reddituale all' dunque, persiste ma oramai in via CP_1 residuale, potendo difatti profilarsi solo allorquando l' non abbia, in Controparte_3 ragione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o in ragione della natura del reddito, la disponibilità del dato.
I succitati limiti alla ripetibilità della prestazione vengono superati nel caso in cui l'indebito sia dovuto al dolo del percettore, non dovendosi, in tal caso, tutelare il legittimo affidamento dell'assistito.
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore, conforme ai doveri di correttezza gravanti sull'assistito, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (così CC 16 aprile 2019 n. 10642).
Pertanto, configura una condotta dolosa che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto di quanto già osservato in ordine all'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all i dati reddituali dei titolari di prestazioni CP_1 pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari.
Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche CP_1 sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608).
Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale (2020-2024) e verifica la variazione dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 07/03/2024, se ne deduce che solo da tale momento l' CP_2 potrà legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
Nella fattispecie in esame, inoltre, l' non ha provato, come era suo onere, il dolo del CP_1 ricorrente che ha percepito le somme in buona fede in base ad uno stato di invalidità riconosciutole dall' e quindi ad una situazione certamente “idonea a generare CP_1 affidamento”, non può ritenersi configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens.
A tal riguardo, giova precisare, che nel caso in esame la motivazione addotta dall' nel CP_1 provvedimento datato 07/03/2024, fa riferimento alla “comunicazione dei redditi per l'anno 2020” che come affermato anche dall' alla pag. 4 della propria comparsa di CP_1 costituzione e risposta, era stata regolarmente trasmessa dal ricorrente. Precisa l' CP_1 infatti che “Nella fattispecie in esame viene pacificamente in rilievo un reddito conosciuto dall'Ente in quanto dichiarato all'Amministrazione Finanziaria”.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite sono liquidate e distratte secondo il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) dichiara l'irripetibilità della somma di € 13.076,78 richiesta con nota del CP_1
07/03/2024;
2) Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1 in misura pari a 3427,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
Roma, 22/12/2025
Il giudice del lavoro
AO IN