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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1315/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
• premesso che l'udienza del 10.6.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
• rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
• rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
• rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
• lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli articoli 281 sexies e 127 ter co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppina Negro (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia alla Via Giovanni XXIII n. 38;
- attrice
E , (Codice fiscale e Partita Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Ernesto Canelli (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio in Benevento, al Viale Antonio Mellusi, 93
- convenuta
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
10.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2019, proponeva opposizione alla Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05376201900000810000, notificatale il
21.11.2019, con la quale l' la invitava a versare, entro 30 giorni, Controparte_1
l'importo di € 24.037,28 con avvertimento che, in caso di mancato pagamento, avrebbe provveduto, ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, DPR 602/1073, ad iscrivere ipoteca sui suoi beni.
La comunicazione, recante quale indirizzo del destinatario "Corso Risorgimento 166", individuava, quali crediti per i quali agiva, quelli facenti riferimento alle cartelle nn.: - 053 2018 CP_2
0000019647 000; - 053 2018 000007118 0000; - 0532019 000066234 0000; - 0532019
0001315966 000; - 3532018 0000161663 000.
L'attrice, limitando l'opposizione al credito portato dalla cartella di pagamento n.
0532019000066234 0000 di € 19.339,71 per recupero finanziamento vantato dall'
[...]
., in breve, eccepiva: Controparte_3
l'invalidità della notifica della cartella de quo e l'insufficienza del debito ai fini dell'iscrizione ipotecaria. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “in via preliminare, sospendere la procedura cautelare avviata con la notifica della comunicazione preventiva nel merito, per tutti i motivi sopra esposti riconoscere e dichiarare l'insussistenza del diritto, in capo ad Controparte_1
, di procedere in via cautelare e per l'effetto, annullare la comunicazione preventiva
[...]
impugnata e inibire all'Agente di iscrivere ipoteca ovvero, nel caso sia stata nelle more iscritta, ordinare ad , in persona del l.r.p.t., di cancellare l'ipoteca, con oneri Controparte_1
e spese a suo carico, e condannarla al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.”
Si costituiva in giudizio chiedendo il totale rigetto dell'avversa domanda poiché infondata CP_2
in fatto ed in diritto.
In particolare, l'agente della riscossione evidenziava la regolarità dell'iter notificatorio seguito.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “in via principale e nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda che si chiede di rigettare integralmente per tutti i motivi illustrati in narrativa;
condannare l'attrice, non riscontrando alcun legittimo motivo di deroga, alla refusione delle spese di giudizio in ragione della sua soccombenza.”
La causa, istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione del teste di parte attrice, veniva rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
10.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
* * * * * *
L'opposizione va accolta.
Ed infatti, la notifica della cartella di pagamento n. 0532019 000066234 0000 di € 19.339,71, eseguita ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, non può ritenersi valida.
A tal riguardo, giova preliminarmente ricordare che la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Trib., n.
1338/2019), pronunciatasi in materia di notificazione degli atti di accertamento nelle due ipotesi di temporanea assenza o di assoluta irreperibilità del destinatario, ha chiarito che la notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi deve essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., allorquando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non sia stato ivi rinvenuto (cosiddetta irreperibilità relativa).
Va applicata, invece, la procedura di cui all'articolo 60 lett. e) del DPR n°600/1973 solo nei casi di
“irreperibilità assoluta”, cioè nel caso in cui il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto, per come risultato a seguito dell'accertamento compiuto dallo stesso notificante, attraverso ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente. L'agente notificatore deve inoltre precisare, a pena di invalidità assoluta della notifica, quale sia stata la causa dell'irreperibilità (S.C. n°10260/2007), e può procedere ad applicare la disciplina di cui all'articolo 60, lettera e), del Dpr n. 600/1973, soltanto qualora non reperisca il contribuente risultato trasferito in luogo sconosciuto (S.C. n°10177/2009).
Come già affermato da Cass. civ., Sez. Trib., n. 2877/2018, “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett.
e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”.
Ne consegue che l'accertamento della irreperibilità assoluta del destinatario di una notifica legittimante il ricorso all'iter di notificazione di cui al D.P.R. 600/1973 art. 60 lett. e) presuppone l'accertamento che le ricerche siano state effettuate, che siano attribuibili al messo notificatore e che siano riferibili alla notifica in esame.
Nel caso di specie, l'annotazione dell'agente notificatore (“mediante deposito in busta chiusa…per irreperibilità ai sensi dell'art. 60 lett. E DPR 600/1973) è assolutamente generica e non dà conto delle ricerche effettuate, con la conseguenza che essa non è in alcun modo sufficiente a giustificare l'adozione della procedura dell'irreperibilità assoluta.
A tale circostanza deve aggiungersi che:
- L'attrice ha provato, per tabulas, di aver cambiato residenza a far data dal 5.1.2016 (cfr. certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Isernia il 03/12/2019, all. 3 atto di citazione);
- Tale cambio di residenza era ben noto all'agente della riscossione poiché risultante anche nel primo riquadro dalla scheda dei dati anagrafici depositata dall'Ente convenuto (cfr. All.
5 comparsa di costituzione e risposta visura storica rilasciata da Agenzia Entrate Isernia il
23/03/2020);
Quanto alla istanza di rateizzazione data 18/12/2019, depositata da si ritiene che la stessa CP_2
non valga ad attestare la notifica delle cartelle di pagamento alle quali si riferisce, tanto più che nell'istanza non è compresa la cartella di pagamento oggetto del presente contenzioso.
Orbene, alla luce di quanto sopra detto, l'agente notificatore, tramite una semplice ricerca presso l'anagrafe del Comune, ben avrebbe potuto individuare l'indirizzo al quale notificare la cartella in esame, poiché, certamente, il contribuente non sarebbe “risultato trasferito in luogo sconosciuto”, presupposto, come si è detto, per procedere alla notifica presso la casa comunale. Essendo invalida la notifica della cartella su cui si fonda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, le censure attoree devono essere condivise, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto
Va, pertanto, dichiarata illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di giudizio.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità e della complessità della presente fattispecie, vano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, così provvede:
• Dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di giudizio;
• Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Isernia l'11.6.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1315/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
• premesso che l'udienza del 10.6.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
• rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
• rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
• rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
• lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli articoli 281 sexies e 127 ter co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppina Negro (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia alla Via Giovanni XXIII n. 38;
- attrice
E , (Codice fiscale e Partita Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Ernesto Canelli (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio in Benevento, al Viale Antonio Mellusi, 93
- convenuta
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
10.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2019, proponeva opposizione alla Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05376201900000810000, notificatale il
21.11.2019, con la quale l' la invitava a versare, entro 30 giorni, Controparte_1
l'importo di € 24.037,28 con avvertimento che, in caso di mancato pagamento, avrebbe provveduto, ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, DPR 602/1073, ad iscrivere ipoteca sui suoi beni.
La comunicazione, recante quale indirizzo del destinatario "Corso Risorgimento 166", individuava, quali crediti per i quali agiva, quelli facenti riferimento alle cartelle nn.: - 053 2018 CP_2
0000019647 000; - 053 2018 000007118 0000; - 0532019 000066234 0000; - 0532019
0001315966 000; - 3532018 0000161663 000.
L'attrice, limitando l'opposizione al credito portato dalla cartella di pagamento n.
0532019000066234 0000 di € 19.339,71 per recupero finanziamento vantato dall'
[...]
., in breve, eccepiva: Controparte_3
l'invalidità della notifica della cartella de quo e l'insufficienza del debito ai fini dell'iscrizione ipotecaria. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “in via preliminare, sospendere la procedura cautelare avviata con la notifica della comunicazione preventiva nel merito, per tutti i motivi sopra esposti riconoscere e dichiarare l'insussistenza del diritto, in capo ad Controparte_1
, di procedere in via cautelare e per l'effetto, annullare la comunicazione preventiva
[...]
impugnata e inibire all'Agente di iscrivere ipoteca ovvero, nel caso sia stata nelle more iscritta, ordinare ad , in persona del l.r.p.t., di cancellare l'ipoteca, con oneri Controparte_1
e spese a suo carico, e condannarla al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.”
Si costituiva in giudizio chiedendo il totale rigetto dell'avversa domanda poiché infondata CP_2
in fatto ed in diritto.
In particolare, l'agente della riscossione evidenziava la regolarità dell'iter notificatorio seguito.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “in via principale e nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda che si chiede di rigettare integralmente per tutti i motivi illustrati in narrativa;
condannare l'attrice, non riscontrando alcun legittimo motivo di deroga, alla refusione delle spese di giudizio in ragione della sua soccombenza.”
La causa, istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione del teste di parte attrice, veniva rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
10.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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L'opposizione va accolta.
Ed infatti, la notifica della cartella di pagamento n. 0532019 000066234 0000 di € 19.339,71, eseguita ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, non può ritenersi valida.
A tal riguardo, giova preliminarmente ricordare che la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Trib., n.
1338/2019), pronunciatasi in materia di notificazione degli atti di accertamento nelle due ipotesi di temporanea assenza o di assoluta irreperibilità del destinatario, ha chiarito che la notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi deve essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., allorquando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non sia stato ivi rinvenuto (cosiddetta irreperibilità relativa).
Va applicata, invece, la procedura di cui all'articolo 60 lett. e) del DPR n°600/1973 solo nei casi di
“irreperibilità assoluta”, cioè nel caso in cui il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto, per come risultato a seguito dell'accertamento compiuto dallo stesso notificante, attraverso ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente. L'agente notificatore deve inoltre precisare, a pena di invalidità assoluta della notifica, quale sia stata la causa dell'irreperibilità (S.C. n°10260/2007), e può procedere ad applicare la disciplina di cui all'articolo 60, lettera e), del Dpr n. 600/1973, soltanto qualora non reperisca il contribuente risultato trasferito in luogo sconosciuto (S.C. n°10177/2009).
Come già affermato da Cass. civ., Sez. Trib., n. 2877/2018, “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett.
e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”.
Ne consegue che l'accertamento della irreperibilità assoluta del destinatario di una notifica legittimante il ricorso all'iter di notificazione di cui al D.P.R. 600/1973 art. 60 lett. e) presuppone l'accertamento che le ricerche siano state effettuate, che siano attribuibili al messo notificatore e che siano riferibili alla notifica in esame.
Nel caso di specie, l'annotazione dell'agente notificatore (“mediante deposito in busta chiusa…per irreperibilità ai sensi dell'art. 60 lett. E DPR 600/1973) è assolutamente generica e non dà conto delle ricerche effettuate, con la conseguenza che essa non è in alcun modo sufficiente a giustificare l'adozione della procedura dell'irreperibilità assoluta.
A tale circostanza deve aggiungersi che:
- L'attrice ha provato, per tabulas, di aver cambiato residenza a far data dal 5.1.2016 (cfr. certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Isernia il 03/12/2019, all. 3 atto di citazione);
- Tale cambio di residenza era ben noto all'agente della riscossione poiché risultante anche nel primo riquadro dalla scheda dei dati anagrafici depositata dall'Ente convenuto (cfr. All.
5 comparsa di costituzione e risposta visura storica rilasciata da Agenzia Entrate Isernia il
23/03/2020);
Quanto alla istanza di rateizzazione data 18/12/2019, depositata da si ritiene che la stessa CP_2
non valga ad attestare la notifica delle cartelle di pagamento alle quali si riferisce, tanto più che nell'istanza non è compresa la cartella di pagamento oggetto del presente contenzioso.
Orbene, alla luce di quanto sopra detto, l'agente notificatore, tramite una semplice ricerca presso l'anagrafe del Comune, ben avrebbe potuto individuare l'indirizzo al quale notificare la cartella in esame, poiché, certamente, il contribuente non sarebbe “risultato trasferito in luogo sconosciuto”, presupposto, come si è detto, per procedere alla notifica presso la casa comunale. Essendo invalida la notifica della cartella su cui si fonda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, le censure attoree devono essere condivise, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto
Va, pertanto, dichiarata illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di giudizio.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità e della complessità della presente fattispecie, vano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, così provvede:
• Dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di giudizio;
• Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Isernia l'11.6.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione