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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 13173/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13173/24 di R.G. promossa da:
e Parte_1 Controparte_1
con l'Avv. Alessandra Speranza
ricorrenti contro
CP_2
resistente contumace
premesso
che
- con atto del 6.6.24 i Sig.ri AR hanno instaurato il presente procedimento intimando al conduttore Sig. sia lo sfratto per finita locazione che lo sfratto per morosità in CP_2
pagina 1 di 4 considerazione del mancato pagamento di canoni e spese relativi all'immobile sito in
Nichelino (TO), via Cuneo n. 30 oggetto del contratto di locazione dell'1.10.19;
- nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, il Sig. non è comparso in CP_2
udienza;
- con verbale del 22.7.24 il GOP ha rimesso gli atti al G.I.;
- con ordinanza del 22.7.24 il G.I. ha disposto la conversione del rito;
- all'udienza del 5.12.24 il resistente non è, ancora una volta, comparso e se ne è
dichiarata la contumacia;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- i ricorrenti hanno chiesto sia lo sfatto del Sig. per finita locazione, istanza che in CP_2
seguito alla conversione del rito dev'essere riqualificata d'ufficio come richiesta di accertamento della cessazione del contratto, sia lo sfratto per morosità, istanza che in seguito alla conversione del rito dev'essere riqualificata come richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore;
- la prima domanda non è accoglibile perché nella missiva inviata al Sig. MA non sono state indicate le ragioni della disdetta per la prima scadenza e, in particolare,
nessuno dei motivi di cui all'art. 3 l. 431/98;
- sotto il secondo profilo, i ricorrenti hanno inizialmente lamentato l'omesso pagamento,
al giugno 2024, di euro 4.700 per canoni e di euro 7.412,33 per spese generali e di riscaldamento, oltre ad euro 200 per intervento del legale (che non sono, tuttavia,
pagina 2 di 4 autonomamente riconoscibili perché appaiono riconducibili alla prima fase del processo);
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del Sig. MA, quale soggetto obbligato, provare il pagamento di quanto richiestogli o addurre contestazioni o eccezioni avverso la pretesa avversaria;
- il Sig. restando contumace, non si è avvalso di tali facoltà; CP_2
- il resistente è dunque incorso in un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 l. 392/78;
- per gli stessi motivi il Sig. MA va condannato al pagamento di:
a) euro 6.400 (euro 400 per 16 mensilità) per canoni insoluti dal settembre 2023 al dicembre 2024;
b) euro 3.040,08 per spese generali e di riscaldamento ad oggi insolute;
per complessivi euro 9.440,08 oltre agli interessi di cui all'art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- sono inoltre dovuti euro 400 mensili per ciascun ulteriore mese di occupazione dal gennaio 2025 al rilascio;
- le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. CP_2
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del diverso valore della causa nelle sue due fasi, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
pagina 3 di 4 3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 840
per complessivi euro 2.716, oltre ad euro 494 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto dell'1.10.19 per inadempimento di CP_2
- condanna al rilascio in favore di e CP_2 Parte_1 Controparte_1
dell'immobile sito in Nichelino (TO), via Cuneo n. 30 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 15 febbraio 2025;
- condanna al pagamento a favore di e CP_2 Parte_1 CP_1
di euro 9.440,08 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo,
[...]
nonché di euro 400 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione del gennaio 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di e CP_2 Parte_1 CP_1
delle spese processuali che liquida in euro 494 per esposti ed euro 2.716
[...]
per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 3 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13173/24 di R.G. promossa da:
e Parte_1 Controparte_1
con l'Avv. Alessandra Speranza
ricorrenti contro
CP_2
resistente contumace
premesso
che
- con atto del 6.6.24 i Sig.ri AR hanno instaurato il presente procedimento intimando al conduttore Sig. sia lo sfratto per finita locazione che lo sfratto per morosità in CP_2
pagina 1 di 4 considerazione del mancato pagamento di canoni e spese relativi all'immobile sito in
Nichelino (TO), via Cuneo n. 30 oggetto del contratto di locazione dell'1.10.19;
- nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, il Sig. non è comparso in CP_2
udienza;
- con verbale del 22.7.24 il GOP ha rimesso gli atti al G.I.;
- con ordinanza del 22.7.24 il G.I. ha disposto la conversione del rito;
- all'udienza del 5.12.24 il resistente non è, ancora una volta, comparso e se ne è
dichiarata la contumacia;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- i ricorrenti hanno chiesto sia lo sfatto del Sig. per finita locazione, istanza che in CP_2
seguito alla conversione del rito dev'essere riqualificata d'ufficio come richiesta di accertamento della cessazione del contratto, sia lo sfratto per morosità, istanza che in seguito alla conversione del rito dev'essere riqualificata come richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore;
- la prima domanda non è accoglibile perché nella missiva inviata al Sig. MA non sono state indicate le ragioni della disdetta per la prima scadenza e, in particolare,
nessuno dei motivi di cui all'art. 3 l. 431/98;
- sotto il secondo profilo, i ricorrenti hanno inizialmente lamentato l'omesso pagamento,
al giugno 2024, di euro 4.700 per canoni e di euro 7.412,33 per spese generali e di riscaldamento, oltre ad euro 200 per intervento del legale (che non sono, tuttavia,
pagina 2 di 4 autonomamente riconoscibili perché appaiono riconducibili alla prima fase del processo);
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del Sig. MA, quale soggetto obbligato, provare il pagamento di quanto richiestogli o addurre contestazioni o eccezioni avverso la pretesa avversaria;
- il Sig. restando contumace, non si è avvalso di tali facoltà; CP_2
- il resistente è dunque incorso in un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 l. 392/78;
- per gli stessi motivi il Sig. MA va condannato al pagamento di:
a) euro 6.400 (euro 400 per 16 mensilità) per canoni insoluti dal settembre 2023 al dicembre 2024;
b) euro 3.040,08 per spese generali e di riscaldamento ad oggi insolute;
per complessivi euro 9.440,08 oltre agli interessi di cui all'art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- sono inoltre dovuti euro 400 mensili per ciascun ulteriore mese di occupazione dal gennaio 2025 al rilascio;
- le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. CP_2
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del diverso valore della causa nelle sue due fasi, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
pagina 3 di 4 3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 840
per complessivi euro 2.716, oltre ad euro 494 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto dell'1.10.19 per inadempimento di CP_2
- condanna al rilascio in favore di e CP_2 Parte_1 Controparte_1
dell'immobile sito in Nichelino (TO), via Cuneo n. 30 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 15 febbraio 2025;
- condanna al pagamento a favore di e CP_2 Parte_1 CP_1
di euro 9.440,08 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo,
[...]
nonché di euro 400 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione del gennaio 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di e CP_2 Parte_1 CP_1
delle spese processuali che liquida in euro 494 per esposti ed euro 2.716
[...]
per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 3 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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