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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 10908 / 2023 del R.G.
T R A
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Tango del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Bafile in Roma, via
Conca d'Oro n. 300
ATTRICE
E
, nella qualità di mandataria di (già CP_1 CP_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Roberto Sarra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazzale Ostiense n. 2
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: surroga ex art. 1916 cc.
Pagina 1 Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
evocava in giudizio la chiedendone la condanna al pagamento nei suoi CP_2
confronti di € 6.840,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Dichiarava di aver stipulato con la la polizza Parte_2
Soggiorno reale n. 2012/2476182 con cui si impegnava ad indennizzare l'assicurata dai danni da incendio, che tra i beni assicurati vi era l' ubicato in Controparte_4
Roma a via Vittoria Colonna n. 28, che in data 05.03.2015, stante l'assenza di elettricità nel suddetto albergo, veniva richiesto l'intervento di (all'epoca CP_1
distributore e gestore della rete elettrica), che durante l'intervento, verso le ore 15.00, si sprigionava un incendio all'interno del pannello di distribuzione di proprietà CP_1
e posto sulla pubblica via, vicino all'ingresso dell dove i tecnici stavano Pt_2
operando per il ripristino dell'elettricità, che si sprigionava un denso fumo che invadeva i locali dell'albergo costringendo ad evacuare gli ospiti e procurando danni agli ambienti, che intervenivano sia i Vigili Urbani che i Carabinieri che stendevano i relativi rapporti, che l'evento era stato subito denunciato alla Parte_1
che, previa verifica dell'occorso e dei danni subiti dalla struttura, in
[...]
data 21.01.2016 provvedeva al pagamento dell'indennizzo di € 6.840,00 (€ 5. 699,80 per i danni diretti subiti dalla struttura alberghiera ed € 1.139,60 a parziale copertura delle spese affrontate dall'hotel per la risistemazione degli ospiti presso altre strutture come previsto dalla clausola facoltativa “danni indiretti” che garantiva all'assicurata un'indennità aggiuntiva forfettariamente stabilita nel 20% del totale indennizzato), che chiedeva invano - in via di rivalsa e di surroga - il rimborso delle somme sborsate all'attuale convenuta, anche tramite proposta di stipula di una convenzione per la negoziazione assistita che veniva rifiutata.
Si costituiva in giudizio nella qualità di mandataria di negando CP_1 CP_2
ogni responsabilità nell'occorso e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata, anche nel quantum. Deduceva, infatti, che quanto dichiarato da parte attrice era del tutto sfornito di prova in quanto per affermare la sua
Pagina 2 responsabilità sarebbe stato necessario provare il nesso causale tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso nonché la colpa e/o negligenza di parte convenuta.
Dichiarava, comunque, che l'incendio era scaturito dal quadro esterno posto sulla pubblica via nel corso dell'intervento di ripristino dell'energia elettrica all'hotel effettuato da un proprio tecnico. CP_4
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'escussione di alcuni testi. All'udienza del 07.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Occorre preliminarmente sottolineare che l'art. 1916 cc, che consente all'assicuratore il quale abbia pagato l'indennità di surrogarsi, fino a concorrenza dell'ammontare di questa, nei diritti dell'assicurato nei confronti dei terzi responsabili del danno, dà luogo ad una successione a titolo particolare nel diritto dell'assicurato, sicché
l'assicuratore, in conseguenza del pagamento dell'indennità, viene a trovarsi nella medesima posizione di quello, acquistando il diritto nello stesso stato in cui si trovava al momento della surrogazione, come se ad agire nei confronti dei terzi fosse lo stesso assicurato. Ne discende che sotto il profilo probatorio l'assicuratore che agisce nei confronti del terzo responsabile ex art. 1916 cc deve provare sia il pagamento dell'indennità e la richiesta di rimborso al terzo (presupposti necessari per la nascita del diritto di surroga), sia i fatti costituivi del diritto fatto valere in via surrogatoria, soggiacendo allo stesso onere che avrebbe fatto carico all'originario titolare del diritto.
Nel caso in esame si rileva come sia il verbale dei Vigili del Fuoco sia la relazione di servizio della pattuglia dei Carabinieri intervenuti confermino che l'incendio ha avuto origine da un pannello di distribuzione posto sulla pubblica via e che poi si è CP_1
propagato all'interno dei locali dell . Controparte_4
In particolare il verbale dei VV.FF. così riporta: “… chiamati per incendio albergo, giunti sul posto vi erano gli occupanti dell'albergo che stavano evacuando dallo stesso, a causa del fumo che si era protratto sui piano dell'albergo stesso a causa di
Pagina 3 un incendio di un pannello di distribuzione A.C.E.A. posizionato sulla pubblica via e
a ridosso dell'entrata dell'albergo e l'incendio aveva proseguito fino al quadro interno dell'albergo…”.
Anche la relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti così riporta: “… in data odierna, durante il servizio di pattuglia automontata per accertamenti con turno
14:00/16:00 a bordo di autoradio con insegne d'Istituto alle ore 15.25 circa su disposizione del nostro Comando ci portavamo in via Vittoria Colonna n. 28 in quanto ci era stato segnalato un incendio presso l' . Giunti sul posto Controparte_4
vi era la presenza di personale dei Vigili del Fuoco – squadra 9/a - che riferiva di aver provveduto allo spegnimento delle fiamme, scaturite dalla combustione di una cabina situata tra il civico 26 ed il civico 28 di via V. Colonna, che CP_1
successivamente aveva interessato anche la centralina elettrica situata all'interno dell'albergo …”.
Inoltre lo stesso tecnico che , escusso all'udienza del CP_1 Testimone_1
20.02.2024, ha confermato che, mentre stava effettuando l'intervento di ripristino proprio nella suddetta cabina, ad un certo punto dal sezionatore è uscito del fumo e che sono intervenuti i pompieri, dichiarando, tuttavia, di non sapere nulla in ordine ai danni riportati dalla struttura alberghiera.
Il teste , Vigile del Fuoco intervenuto in loco ed escusso all'udienza Testimone_2
del 20.02.2024, ha confermato che il fumo era penetrato all'interno dell'hotel invadendo l'ingresso e diffondendosi tramite le scale sino al quinto piano della struttura ed ha confermato l'evacuazione dei clienti.
Quindi è stato accertato che l'incendio si è propagato dalla cabina dell o CP_1
meglio da un pannello di distribuzione di proprietà e che solo successivamente CP_1
tale incendio si è propagato nell'albergo di proprietà della società attrice procurando dei danni. L'incendio ha infatti riempito di fumo denso tutti i piani dell'hotel ed ha anche reso necessario l'evacuazione degli utenti.
Nel caso in esame, quindi, deve ritenersi assolto dall'attrice l'onere di fornire la prova della derivazione causale del danno dal bene custodito, considerata la dinamica dei
Pagina 4 fatti come ricostruita;
parte convenuta ne dovrà pertanto rispondere ex art. 2051 cc essendo preposta - in quanto proprietaria - alla custodia del pannello di distribuzione da cui si è originato l'incendio e non avendo dimostrato, per contro, che l'evento - incendio è stato determinato da caso fortuito o comunque ex art. 2050 cc trattandosi di attività pericolosa rispetto alla quale la convenuta non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure possibili per prevenire ed evitare l'evento.
Per quanto riguarda i danni risarcibili si rileva che parte attrice ha depositato in atti una perizia del perito fiduciario che ha effettuato una ricognizione ed Persona_1
una stima dei danni subiti dall'albergo (confermati in sede di escussione all'udienza del 12.12.2023) e che tali danni appaiono quantificati – con particolare riferimento ai danni indiretti - conformemente alle condizioni del contratto assicurativo prodotto in atti.
La teste , escussa all'udienza del 27.05.2024, oltre a confermare Testimone_3
l'incendio e la sua origine dalla cabina posta sulla pubblica strada per poi CP_1
propagarsi all'hotel, ha confermato che l'hotel è stato inagibile dal 5 al 7 marzo 2015, che i clienti sono stati fatti trasferire altrove ed il danneggiamento dell'ingresso dell'albergo, del pian terreno e del vano scale con annerimento e danneggiamento dei muri, del rivestimento delle pareti e delle colonne.
Infine è stata fornita prova dell'esistenza e vigenza del contratto di assicurazione e dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo alla società assicurata;
pagamento peraltro mai contestato da parte convenuta.
Non può quindi negarsi la sussistenza della responsabilità della società convenuta per l'evento occorso che dovrà rimborsare a parte attrice quanto versato alla propria assicurata, oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate ex DM 147/2022 secondo il valore della causa e tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M
Pagina 5 definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna , nella qualità di CP_1
mandataria di , a rifondere a la somma CP_2 Parte_1
di € 6.840,00 oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo effettivo;
- condanna , nella qualità di mandataria di , a rifondere a CP_1 CP_2
le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per Parte_1
onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 03.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 10908 / 2023 del R.G.
T R A
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Tango del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Bafile in Roma, via
Conca d'Oro n. 300
ATTRICE
E
, nella qualità di mandataria di (già CP_1 CP_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Roberto Sarra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazzale Ostiense n. 2
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: surroga ex art. 1916 cc.
Pagina 1 Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
evocava in giudizio la chiedendone la condanna al pagamento nei suoi CP_2
confronti di € 6.840,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Dichiarava di aver stipulato con la la polizza Parte_2
Soggiorno reale n. 2012/2476182 con cui si impegnava ad indennizzare l'assicurata dai danni da incendio, che tra i beni assicurati vi era l' ubicato in Controparte_4
Roma a via Vittoria Colonna n. 28, che in data 05.03.2015, stante l'assenza di elettricità nel suddetto albergo, veniva richiesto l'intervento di (all'epoca CP_1
distributore e gestore della rete elettrica), che durante l'intervento, verso le ore 15.00, si sprigionava un incendio all'interno del pannello di distribuzione di proprietà CP_1
e posto sulla pubblica via, vicino all'ingresso dell dove i tecnici stavano Pt_2
operando per il ripristino dell'elettricità, che si sprigionava un denso fumo che invadeva i locali dell'albergo costringendo ad evacuare gli ospiti e procurando danni agli ambienti, che intervenivano sia i Vigili Urbani che i Carabinieri che stendevano i relativi rapporti, che l'evento era stato subito denunciato alla Parte_1
che, previa verifica dell'occorso e dei danni subiti dalla struttura, in
[...]
data 21.01.2016 provvedeva al pagamento dell'indennizzo di € 6.840,00 (€ 5. 699,80 per i danni diretti subiti dalla struttura alberghiera ed € 1.139,60 a parziale copertura delle spese affrontate dall'hotel per la risistemazione degli ospiti presso altre strutture come previsto dalla clausola facoltativa “danni indiretti” che garantiva all'assicurata un'indennità aggiuntiva forfettariamente stabilita nel 20% del totale indennizzato), che chiedeva invano - in via di rivalsa e di surroga - il rimborso delle somme sborsate all'attuale convenuta, anche tramite proposta di stipula di una convenzione per la negoziazione assistita che veniva rifiutata.
Si costituiva in giudizio nella qualità di mandataria di negando CP_1 CP_2
ogni responsabilità nell'occorso e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata, anche nel quantum. Deduceva, infatti, che quanto dichiarato da parte attrice era del tutto sfornito di prova in quanto per affermare la sua
Pagina 2 responsabilità sarebbe stato necessario provare il nesso causale tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso nonché la colpa e/o negligenza di parte convenuta.
Dichiarava, comunque, che l'incendio era scaturito dal quadro esterno posto sulla pubblica via nel corso dell'intervento di ripristino dell'energia elettrica all'hotel effettuato da un proprio tecnico. CP_4
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'escussione di alcuni testi. All'udienza del 07.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Occorre preliminarmente sottolineare che l'art. 1916 cc, che consente all'assicuratore il quale abbia pagato l'indennità di surrogarsi, fino a concorrenza dell'ammontare di questa, nei diritti dell'assicurato nei confronti dei terzi responsabili del danno, dà luogo ad una successione a titolo particolare nel diritto dell'assicurato, sicché
l'assicuratore, in conseguenza del pagamento dell'indennità, viene a trovarsi nella medesima posizione di quello, acquistando il diritto nello stesso stato in cui si trovava al momento della surrogazione, come se ad agire nei confronti dei terzi fosse lo stesso assicurato. Ne discende che sotto il profilo probatorio l'assicuratore che agisce nei confronti del terzo responsabile ex art. 1916 cc deve provare sia il pagamento dell'indennità e la richiesta di rimborso al terzo (presupposti necessari per la nascita del diritto di surroga), sia i fatti costituivi del diritto fatto valere in via surrogatoria, soggiacendo allo stesso onere che avrebbe fatto carico all'originario titolare del diritto.
Nel caso in esame si rileva come sia il verbale dei Vigili del Fuoco sia la relazione di servizio della pattuglia dei Carabinieri intervenuti confermino che l'incendio ha avuto origine da un pannello di distribuzione posto sulla pubblica via e che poi si è CP_1
propagato all'interno dei locali dell . Controparte_4
In particolare il verbale dei VV.FF. così riporta: “… chiamati per incendio albergo, giunti sul posto vi erano gli occupanti dell'albergo che stavano evacuando dallo stesso, a causa del fumo che si era protratto sui piano dell'albergo stesso a causa di
Pagina 3 un incendio di un pannello di distribuzione A.C.E.A. posizionato sulla pubblica via e
a ridosso dell'entrata dell'albergo e l'incendio aveva proseguito fino al quadro interno dell'albergo…”.
Anche la relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti così riporta: “… in data odierna, durante il servizio di pattuglia automontata per accertamenti con turno
14:00/16:00 a bordo di autoradio con insegne d'Istituto alle ore 15.25 circa su disposizione del nostro Comando ci portavamo in via Vittoria Colonna n. 28 in quanto ci era stato segnalato un incendio presso l' . Giunti sul posto Controparte_4
vi era la presenza di personale dei Vigili del Fuoco – squadra 9/a - che riferiva di aver provveduto allo spegnimento delle fiamme, scaturite dalla combustione di una cabina situata tra il civico 26 ed il civico 28 di via V. Colonna, che CP_1
successivamente aveva interessato anche la centralina elettrica situata all'interno dell'albergo …”.
Inoltre lo stesso tecnico che , escusso all'udienza del CP_1 Testimone_1
20.02.2024, ha confermato che, mentre stava effettuando l'intervento di ripristino proprio nella suddetta cabina, ad un certo punto dal sezionatore è uscito del fumo e che sono intervenuti i pompieri, dichiarando, tuttavia, di non sapere nulla in ordine ai danni riportati dalla struttura alberghiera.
Il teste , Vigile del Fuoco intervenuto in loco ed escusso all'udienza Testimone_2
del 20.02.2024, ha confermato che il fumo era penetrato all'interno dell'hotel invadendo l'ingresso e diffondendosi tramite le scale sino al quinto piano della struttura ed ha confermato l'evacuazione dei clienti.
Quindi è stato accertato che l'incendio si è propagato dalla cabina dell o CP_1
meglio da un pannello di distribuzione di proprietà e che solo successivamente CP_1
tale incendio si è propagato nell'albergo di proprietà della società attrice procurando dei danni. L'incendio ha infatti riempito di fumo denso tutti i piani dell'hotel ed ha anche reso necessario l'evacuazione degli utenti.
Nel caso in esame, quindi, deve ritenersi assolto dall'attrice l'onere di fornire la prova della derivazione causale del danno dal bene custodito, considerata la dinamica dei
Pagina 4 fatti come ricostruita;
parte convenuta ne dovrà pertanto rispondere ex art. 2051 cc essendo preposta - in quanto proprietaria - alla custodia del pannello di distribuzione da cui si è originato l'incendio e non avendo dimostrato, per contro, che l'evento - incendio è stato determinato da caso fortuito o comunque ex art. 2050 cc trattandosi di attività pericolosa rispetto alla quale la convenuta non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure possibili per prevenire ed evitare l'evento.
Per quanto riguarda i danni risarcibili si rileva che parte attrice ha depositato in atti una perizia del perito fiduciario che ha effettuato una ricognizione ed Persona_1
una stima dei danni subiti dall'albergo (confermati in sede di escussione all'udienza del 12.12.2023) e che tali danni appaiono quantificati – con particolare riferimento ai danni indiretti - conformemente alle condizioni del contratto assicurativo prodotto in atti.
La teste , escussa all'udienza del 27.05.2024, oltre a confermare Testimone_3
l'incendio e la sua origine dalla cabina posta sulla pubblica strada per poi CP_1
propagarsi all'hotel, ha confermato che l'hotel è stato inagibile dal 5 al 7 marzo 2015, che i clienti sono stati fatti trasferire altrove ed il danneggiamento dell'ingresso dell'albergo, del pian terreno e del vano scale con annerimento e danneggiamento dei muri, del rivestimento delle pareti e delle colonne.
Infine è stata fornita prova dell'esistenza e vigenza del contratto di assicurazione e dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo alla società assicurata;
pagamento peraltro mai contestato da parte convenuta.
Non può quindi negarsi la sussistenza della responsabilità della società convenuta per l'evento occorso che dovrà rimborsare a parte attrice quanto versato alla propria assicurata, oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate ex DM 147/2022 secondo il valore della causa e tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M
Pagina 5 definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna , nella qualità di CP_1
mandataria di , a rifondere a la somma CP_2 Parte_1
di € 6.840,00 oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo effettivo;
- condanna , nella qualità di mandataria di , a rifondere a CP_1 CP_2
le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per Parte_1
onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 03.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
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