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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10784 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 3963/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3963 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. COLELLA MARIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Epomeo n.85
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. ti
OL OV e presso i quali elettivamente domicilia in Santa Controparte_2
IA la Carità (NA) alla Via Motta Bardascini n.59
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Pozzuoli (NA) il 12.06.2015, che dalla loro Controparte_1 unione era nato un figlio: ( 27.11.2016), rappresentava di essersi separata dal resistente in Per_1
1 forza di decreto di omologa reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 8.07.2021 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Aggiungeva che il figlio era stato Per_1 riconosciuto portatore di handicap ed era pertanto titolare di pensione di accompagnamento di €
540,00 mensili;
che ella unitamente al figlio aveva lasciato la casa famigliare assegnatale in sede di separazione e all'attualità viveva con il compagno.
Chiedeva pertanto dichiararsi il divorzio ed accogliersi le seguenti conclusioni in merito alle condizioni accessorie: confermarsi le statuizioni portate dal decreto di omologa depositato il 15 luglio 2021, in ordine: all'affido condiviso del figlio , con residenza privilegiata presso il domicilio Persona_2 materno, al calendario delle visite, come sopra specificato, e di seguito riportato con delle ulteriori precisazioni, come da piano genitoriale allegato.
Specificamente: il padre starà con il figlio secondo le indicate modalità, sempre fatti salvi eventuali accordi diversi dei coniugi: un giorno a settimana, dal lunedì al venerdì, nel rispetto delle esigenze scolastiche del bambino e secondo gli impegni lavorativi dei genitori, da concordarsi nelle 24 ore precedenti;
ogni fine settimana, il sabato o la domenica a week end alterni, con rientro serale presso l'abitazione familiare, da concordarsi nel corso della sette giorni che precedono il fine settimana;
il figlio pernotterà con il padre una volta al mese, durante il week end, che indicativamente si indica quale terzo fine settimana del mese, con facoltà di modificarlo con preavviso nel corso dei sette giorni precedenti;
durante le festività natalizie, il 24 dicembre il minore starà con la madre ed il 25 dicembre con il padre e viceversa ad anni alterni, il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio con il padre e viceversa ad anni alterni, nelle vacanze pasquali il figlio starà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì di
Pasquetta e viceversa ad anni alterni, negli altri giorni festivi il figlio starà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
durante il periodo delle vacanze estive, il figlio trascorrerà nel mese di luglio oppure di agosto 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi con il padre, secondo il programma che costoro anticipatamente stabiliranno entro il 30 maggio di ogni anno.
2 la madre gode di una settimana di ferie invernali, solitamente nel mese di febbraio, per cui il figlio trascorrerà con la madre detto periodo continuativamente, concordando con il padre la modalità per consentirgli di recuperare il giorno o i giorni del fine settimana non usufruiti, il padre trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno e della festa del papà, qualora questi capitino un giorno nel quale non è previsto che il piccolo stia con lui, anticipando in tal modo il successivo giorno da trascorrere con il figlio, la madre trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno e della festa della mamma, qualora questi capitino un giorno nel quale è previsto che il piccolo stia con il padre, il minore trascorrerà con la madre quel giorno, posticipando in tal modo il successivo giorno da trascorrere con il padre.
Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, Controparte_1 mediante il versamento dell'assegno mensile di €uro 500,00, con adeguamento ISTAT annuale, senza necessità di specifica richiesta;
Porre, ancora, a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50%, alle Controparte_1 spese straordinarie come definite dal protocollo d'intesa fra avvocati e magistrati del 7 marzo 2018
n.prot.3180, oltre quelle necessarie le attività extrascolastiche rese necessarie dalla patologia di cui è affetto il figlio sempre se preventivamente concordate. Per_1
Autorizzare la sig.ra a continuare a percepire per intero l'assegno unico Parte_1 universale per il figlio a carico.
Revocare l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
, ad integrazione del contributo di mantenimento del figlio, la somma mensile Parte_1 massima di €uro 350,00 quale contributo al pagamento del canone di locazione dell'appartamento scelto come residenza del minore, da versarsi fino al raggiungimento da parte del figlio di un'indipendenza economica.
Autorizzare i coniugi a richiedere e/o rinnovare i rispettivi passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio, nonché dei passaporti e dei documenti di identità validi per l'espatrio per il figlio minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda divorzile avanzata dalla ricorrente ma chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 2) Confermare l'affido del figlio minore,
[...]
condiviso da entrambi i genitori, ma collocato presso l'abitazione della Persona_2 madre, con cui vive in Pozzuoli alla via Monteruscello n. 20/E;
3 Rigettare la richiesta della ricorrente di confermare il diritto di visita del padre secondo il calendario già disposto in sede di separazione, disponendo invece che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore - per 2 giorni infrasettimanali, dal lunedi al venerdi, nel Per_1 rispetto delle esigenze scolastiche del bambino e secondo gli impegni lavorativi dei genitori e da concordare preventivamente entro il fine settimana precedente;
- due week end al mese, a settimane alternate, permettendo al minore di pernottare presso il padre;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, permettere al minore di stare con la madre dall'inizio dell'inizio delle feste scolastiche e fino al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre e fino al rientro a scuola del 7 gennaio, e viceversa nelle vacanze pasquali permettendo al minore di stare con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì di Pasquetta e viceversa ad anni alterni;
- negli altri giorni festivi, permettendo al minore di stare con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
- per il compleanno e l'onomastico del minore Permettendo che questi li trascorra ad anni alterni, il Per_1 compleanno con la madre e l'onomastico con il padre, e viceversa;
- la festa della mamma, compleanno e onomastico della madre presso quest'ultima,; - festa del papà e compleanno e onomastico del padre presso quest'ultimo; - 15 giorni consecutivi, a luglio o ad agosto, con ciascun genitore, secondo un programma da essi concordato entro il 30 maggio.
4) Rigettare la richiesta della ricorrente di aumentare l'importo dell'assegno per il mantenimento del figlio minore da pagarsi in favore della sig.ra , ad euro € 500,00 mensili, Per_1 Parte_1 non ricorrendo presupposti e condizioni di legge, e confermare l'importo di € 400,00 mensili, da corrispondersi entro il giomo 5 di ogni mese, rivalutando la somma annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge.
5) Confermare l'obbligo, in capo ai due genitori, di concorrere al pagamento, al 50%, di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche o di altra natura) necessarie per il figlio minore, oltre alle spese extra necessarie per la patologia di cui è affetto, preventivamente concordate e documentate;
6) Disporre che l'assegno Unico previsto per il figlio minore sia percepito dai due genitori al 50% ciascuno.
7) Regolamentare tra i due genitori i permessi ex art. 3 L. 104/1992 previsti per il minore;
8) Revocare l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1
la somma mensile di €uro 350,00 quale contributo per il pagamento del canone di
[...] locazione dell'appartamento scelto come residenza del minore, non avendo la ricorrente mai preso
4 in locazione alcun immobile e non avendo ella intenzione di locare alcun immobile essendo ormai stabilmente residente, unitamente al figlio presso l'abitazione del suo nuovo compagno. Per_1
9)Revocare l'obbligo posto a carico del sig. di cui al punto 9 dell'omologa di CP_1 separazione, di destinare metà del ricavato della vendita – al netto dell'importo occorrente alla estinzione del mutuo nonché delle altre spese sostenute – in favore del figlio Per_1
10) In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'obbligo di destinare parte del ricavato della vendita, al netto al netto dell'importo occorrente alla estinzione del mutuo nonché delle altre spese sostenute, in favore del figlio si chiede che il Tribunale adito Per_1 voglia disporre che venga destinata in favore del figlio il 25% del ricavato, per un Per_1 importo complessivo non superiore a € 10.625,00, così suddividendo la metà destinata alla prole tra i due figli minori del sig. . CP_1
11) Emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.
All'udienza del 30.09.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a tacitazione del contenzioso in essere e ne chiedevano il recepimento in sentenza. Il Giudice , rilevato che l'importo concordato a titolo di contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del genitore non collocatario era rimasto invariato rispetto alla separazione, rinviava in prosieguo onde consentire alle parti di rimodulare i patti divorzili alla stregua del rilievo sollevato.
All'udienza del 16.10.2025 celebrata in modalità cartolare , le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni concordate e successivamente modificate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione , previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininter- rotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti, in merito alla domanda divorzile, alle seguenti condizioni:
5 Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza abituale Per_1 presso la madre.
I genitori esercitano la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
in caso di disaccordo i coniugi rimetteranno la decisione al Giudice.
Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno 2 giorni Controparte_1 Per_1 infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, nel rispetto delle esigenze scolastiche del bambino e secondo gli impegni lavorativi dei genitori e da concordare preventivamente entro il fine settimana precedente. Laddove il padre avesse possibilità di poter stare con il minore anche per più di due giorni settimanali, questi ne darà preventiva comunicazione alla sig.ra che acconsentirà agli incontri che avverranno sempre Parte_1 dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, nel rispetto delle esigenze scolastiche del bambino.
Il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore per due weekend al mese, a CP_1 Per_1 settimane alterne, dal venerdì alla domenica con pernotto presso il padre, provvedendo anche agli adempimenti scolastici, a partire dal mese di maggio 2026, dopo la celebrazione della prima comunione del bambino.
Il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore per 15 giorni consecutivi, CP_1 Per_1 durante il periodo estivo, nel mese di luglio o agosto, da determinarsi di comune accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, il minore starà con la madre dell'inizio Per_1 delle feste scolastiche e fino al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre e fino al rientro a scuola del 7 gennaio, e viceversa;
Durante le vacanze pasquali il minore starà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il
Lunedì di Pasquetta e viceversa ad anni alterni;
Per quanto riguarda le altre festività che cadranno annualmente, il minore starà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
6 Per il compleanno e l'onomastico di si stabilisce che questi li trascorrerà ad anni alterni Per_1 con i due genitori;
il compleanno con la madre e l'onomastico con il padre, e viceversa;
La festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della madre il minore li trascorrerà presso quest'ultima;
La festa del papà, il compleanno e l'onomastico del padre li trascorrerà con quest'ultimo;
Entrambi i genitori potranno usufruire, nella cura del bambino, della collaborazione e dell'ausilio dei rispettivi nonni e di perone da loro incaricare e/o delegate.
il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , entro il giorno 05 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 467,00 a mezzo bonifico bancario per il mantenimento del figlio minore l'importo sarà sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici Per_1
ISTAT, purché l'indice sia positivo;
entrambi i genitori concorreranno al pagamento, al 50%, di tutte le spese straordinarie necessarie per il minore come definite dal protocollo d'intesa Per_1 fra avvocati e magistrati del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018 n.prot.3180;
il sig. dichiara di rinunciare, sin dalla presentazione della presente istanza, Controparte_1 alla sua quota parte dell'assegno Unico previsto per il figlio in favore della sig.ra , che Parte_1 pertanto ne usufruirà in maniera esclusiva presentando ella soltanto, per la somma totale prevista, la relativa richiesta all'Inps, predisponendo tutto ciò che vi è da fare, burocraticamente, affinché ciò avvenga.
I due coniugi usufruiranno alternativamente dei permessi ex art. 3 L. 104/1992 previsti per il minore, per cui la sig.ra provvederà ad ogni e qualunque adempimento burocratico Parte_1 necessario per permettere la fruizione degli stessi anche al sig. . CP_1
Infine, il sig. destinerà la somma di € 8.000,00, frutto del ricavato della vendita CP_1 dell'immobile di sua proprietà, in favore del piccolo Per_1
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, per cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento,
e dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale;
Le parti, fermo quanto convenuto con il presente accordo e per effetto dello stesso, dichiarano, con la sottoscrizione del presente, di non aver reciprocamente più null'altro a pretendere l'uno
7 dall'altro a qualunque titolo, né relativamente al mantenimento del figlio, né relativamente alle obbligazioni sopra indicate.
I coniugi prestano sin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti autorizzando sin d'ora le autorità competenti e le eventuali autorità consolari a tanto, mentre per il minore deve esserci il consenso di entrambi i coniugi.
In ogni caso, per quant'altro non previsto, troveranno applicazione le norme vigenti in materia
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo intervenuto tra i genitori e conforme ai suoi interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da
contro
Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
e a Pozzuoli (NA) il 12.06.2015 (atto n. 63,parte II, S.
[...] Controparte_1
A, reg. Atti Matrimonio anno 2015 );
• regolamenta le condizioni accessorie al divorzio in conformità agli accordi sopraggiunti tra le parti e riportati in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 septies disp. att. c.p.c.
• compensa tra le parti le spese di lite .
8 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3963 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. COLELLA MARIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Epomeo n.85
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. ti
OL OV e presso i quali elettivamente domicilia in Santa Controparte_2
IA la Carità (NA) alla Via Motta Bardascini n.59
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Pozzuoli (NA) il 12.06.2015, che dalla loro Controparte_1 unione era nato un figlio: ( 27.11.2016), rappresentava di essersi separata dal resistente in Per_1
1 forza di decreto di omologa reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 8.07.2021 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Aggiungeva che il figlio era stato Per_1 riconosciuto portatore di handicap ed era pertanto titolare di pensione di accompagnamento di €
540,00 mensili;
che ella unitamente al figlio aveva lasciato la casa famigliare assegnatale in sede di separazione e all'attualità viveva con il compagno.
Chiedeva pertanto dichiararsi il divorzio ed accogliersi le seguenti conclusioni in merito alle condizioni accessorie: confermarsi le statuizioni portate dal decreto di omologa depositato il 15 luglio 2021, in ordine: all'affido condiviso del figlio , con residenza privilegiata presso il domicilio Persona_2 materno, al calendario delle visite, come sopra specificato, e di seguito riportato con delle ulteriori precisazioni, come da piano genitoriale allegato.
Specificamente: il padre starà con il figlio secondo le indicate modalità, sempre fatti salvi eventuali accordi diversi dei coniugi: un giorno a settimana, dal lunedì al venerdì, nel rispetto delle esigenze scolastiche del bambino e secondo gli impegni lavorativi dei genitori, da concordarsi nelle 24 ore precedenti;
ogni fine settimana, il sabato o la domenica a week end alterni, con rientro serale presso l'abitazione familiare, da concordarsi nel corso della sette giorni che precedono il fine settimana;
il figlio pernotterà con il padre una volta al mese, durante il week end, che indicativamente si indica quale terzo fine settimana del mese, con facoltà di modificarlo con preavviso nel corso dei sette giorni precedenti;
durante le festività natalizie, il 24 dicembre il minore starà con la madre ed il 25 dicembre con il padre e viceversa ad anni alterni, il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio con il padre e viceversa ad anni alterni, nelle vacanze pasquali il figlio starà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì di
Pasquetta e viceversa ad anni alterni, negli altri giorni festivi il figlio starà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
durante il periodo delle vacanze estive, il figlio trascorrerà nel mese di luglio oppure di agosto 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi con il padre, secondo il programma che costoro anticipatamente stabiliranno entro il 30 maggio di ogni anno.
2 la madre gode di una settimana di ferie invernali, solitamente nel mese di febbraio, per cui il figlio trascorrerà con la madre detto periodo continuativamente, concordando con il padre la modalità per consentirgli di recuperare il giorno o i giorni del fine settimana non usufruiti, il padre trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno e della festa del papà, qualora questi capitino un giorno nel quale non è previsto che il piccolo stia con lui, anticipando in tal modo il successivo giorno da trascorrere con il figlio, la madre trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno e della festa della mamma, qualora questi capitino un giorno nel quale è previsto che il piccolo stia con il padre, il minore trascorrerà con la madre quel giorno, posticipando in tal modo il successivo giorno da trascorrere con il padre.
Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, Controparte_1 mediante il versamento dell'assegno mensile di €uro 500,00, con adeguamento ISTAT annuale, senza necessità di specifica richiesta;
Porre, ancora, a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50%, alle Controparte_1 spese straordinarie come definite dal protocollo d'intesa fra avvocati e magistrati del 7 marzo 2018
n.prot.3180, oltre quelle necessarie le attività extrascolastiche rese necessarie dalla patologia di cui è affetto il figlio sempre se preventivamente concordate. Per_1
Autorizzare la sig.ra a continuare a percepire per intero l'assegno unico Parte_1 universale per il figlio a carico.
Revocare l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
, ad integrazione del contributo di mantenimento del figlio, la somma mensile Parte_1 massima di €uro 350,00 quale contributo al pagamento del canone di locazione dell'appartamento scelto come residenza del minore, da versarsi fino al raggiungimento da parte del figlio di un'indipendenza economica.
Autorizzare i coniugi a richiedere e/o rinnovare i rispettivi passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio, nonché dei passaporti e dei documenti di identità validi per l'espatrio per il figlio minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda divorzile avanzata dalla ricorrente ma chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 2) Confermare l'affido del figlio minore,
[...]
condiviso da entrambi i genitori, ma collocato presso l'abitazione della Persona_2 madre, con cui vive in Pozzuoli alla via Monteruscello n. 20/E;
3 Rigettare la richiesta della ricorrente di confermare il diritto di visita del padre secondo il calendario già disposto in sede di separazione, disponendo invece che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore - per 2 giorni infrasettimanali, dal lunedi al venerdi, nel Per_1 rispetto delle esigenze scolastiche del bambino e secondo gli impegni lavorativi dei genitori e da concordare preventivamente entro il fine settimana precedente;
- due week end al mese, a settimane alternate, permettendo al minore di pernottare presso il padre;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, permettere al minore di stare con la madre dall'inizio dell'inizio delle feste scolastiche e fino al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre e fino al rientro a scuola del 7 gennaio, e viceversa nelle vacanze pasquali permettendo al minore di stare con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì di Pasquetta e viceversa ad anni alterni;
- negli altri giorni festivi, permettendo al minore di stare con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
- per il compleanno e l'onomastico del minore Permettendo che questi li trascorra ad anni alterni, il Per_1 compleanno con la madre e l'onomastico con il padre, e viceversa;
- la festa della mamma, compleanno e onomastico della madre presso quest'ultima,; - festa del papà e compleanno e onomastico del padre presso quest'ultimo; - 15 giorni consecutivi, a luglio o ad agosto, con ciascun genitore, secondo un programma da essi concordato entro il 30 maggio.
4) Rigettare la richiesta della ricorrente di aumentare l'importo dell'assegno per il mantenimento del figlio minore da pagarsi in favore della sig.ra , ad euro € 500,00 mensili, Per_1 Parte_1 non ricorrendo presupposti e condizioni di legge, e confermare l'importo di € 400,00 mensili, da corrispondersi entro il giomo 5 di ogni mese, rivalutando la somma annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge.
5) Confermare l'obbligo, in capo ai due genitori, di concorrere al pagamento, al 50%, di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche o di altra natura) necessarie per il figlio minore, oltre alle spese extra necessarie per la patologia di cui è affetto, preventivamente concordate e documentate;
6) Disporre che l'assegno Unico previsto per il figlio minore sia percepito dai due genitori al 50% ciascuno.
7) Regolamentare tra i due genitori i permessi ex art. 3 L. 104/1992 previsti per il minore;
8) Revocare l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1
la somma mensile di €uro 350,00 quale contributo per il pagamento del canone di
[...] locazione dell'appartamento scelto come residenza del minore, non avendo la ricorrente mai preso
4 in locazione alcun immobile e non avendo ella intenzione di locare alcun immobile essendo ormai stabilmente residente, unitamente al figlio presso l'abitazione del suo nuovo compagno. Per_1
9)Revocare l'obbligo posto a carico del sig. di cui al punto 9 dell'omologa di CP_1 separazione, di destinare metà del ricavato della vendita – al netto dell'importo occorrente alla estinzione del mutuo nonché delle altre spese sostenute – in favore del figlio Per_1
10) In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'obbligo di destinare parte del ricavato della vendita, al netto al netto dell'importo occorrente alla estinzione del mutuo nonché delle altre spese sostenute, in favore del figlio si chiede che il Tribunale adito Per_1 voglia disporre che venga destinata in favore del figlio il 25% del ricavato, per un Per_1 importo complessivo non superiore a € 10.625,00, così suddividendo la metà destinata alla prole tra i due figli minori del sig. . CP_1
11) Emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.
All'udienza del 30.09.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a tacitazione del contenzioso in essere e ne chiedevano il recepimento in sentenza. Il Giudice , rilevato che l'importo concordato a titolo di contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del genitore non collocatario era rimasto invariato rispetto alla separazione, rinviava in prosieguo onde consentire alle parti di rimodulare i patti divorzili alla stregua del rilievo sollevato.
All'udienza del 16.10.2025 celebrata in modalità cartolare , le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni concordate e successivamente modificate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione , previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininter- rotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti, in merito alla domanda divorzile, alle seguenti condizioni:
5 Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza abituale Per_1 presso la madre.
I genitori esercitano la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
in caso di disaccordo i coniugi rimetteranno la decisione al Giudice.
Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno 2 giorni Controparte_1 Per_1 infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, nel rispetto delle esigenze scolastiche del bambino e secondo gli impegni lavorativi dei genitori e da concordare preventivamente entro il fine settimana precedente. Laddove il padre avesse possibilità di poter stare con il minore anche per più di due giorni settimanali, questi ne darà preventiva comunicazione alla sig.ra che acconsentirà agli incontri che avverranno sempre Parte_1 dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, nel rispetto delle esigenze scolastiche del bambino.
Il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore per due weekend al mese, a CP_1 Per_1 settimane alterne, dal venerdì alla domenica con pernotto presso il padre, provvedendo anche agli adempimenti scolastici, a partire dal mese di maggio 2026, dopo la celebrazione della prima comunione del bambino.
Il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore per 15 giorni consecutivi, CP_1 Per_1 durante il periodo estivo, nel mese di luglio o agosto, da determinarsi di comune accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, il minore starà con la madre dell'inizio Per_1 delle feste scolastiche e fino al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre e fino al rientro a scuola del 7 gennaio, e viceversa;
Durante le vacanze pasquali il minore starà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il
Lunedì di Pasquetta e viceversa ad anni alterni;
Per quanto riguarda le altre festività che cadranno annualmente, il minore starà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
6 Per il compleanno e l'onomastico di si stabilisce che questi li trascorrerà ad anni alterni Per_1 con i due genitori;
il compleanno con la madre e l'onomastico con il padre, e viceversa;
La festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della madre il minore li trascorrerà presso quest'ultima;
La festa del papà, il compleanno e l'onomastico del padre li trascorrerà con quest'ultimo;
Entrambi i genitori potranno usufruire, nella cura del bambino, della collaborazione e dell'ausilio dei rispettivi nonni e di perone da loro incaricare e/o delegate.
il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , entro il giorno 05 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 467,00 a mezzo bonifico bancario per il mantenimento del figlio minore l'importo sarà sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici Per_1
ISTAT, purché l'indice sia positivo;
entrambi i genitori concorreranno al pagamento, al 50%, di tutte le spese straordinarie necessarie per il minore come definite dal protocollo d'intesa Per_1 fra avvocati e magistrati del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018 n.prot.3180;
il sig. dichiara di rinunciare, sin dalla presentazione della presente istanza, Controparte_1 alla sua quota parte dell'assegno Unico previsto per il figlio in favore della sig.ra , che Parte_1 pertanto ne usufruirà in maniera esclusiva presentando ella soltanto, per la somma totale prevista, la relativa richiesta all'Inps, predisponendo tutto ciò che vi è da fare, burocraticamente, affinché ciò avvenga.
I due coniugi usufruiranno alternativamente dei permessi ex art. 3 L. 104/1992 previsti per il minore, per cui la sig.ra provvederà ad ogni e qualunque adempimento burocratico Parte_1 necessario per permettere la fruizione degli stessi anche al sig. . CP_1
Infine, il sig. destinerà la somma di € 8.000,00, frutto del ricavato della vendita CP_1 dell'immobile di sua proprietà, in favore del piccolo Per_1
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, per cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento,
e dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale;
Le parti, fermo quanto convenuto con il presente accordo e per effetto dello stesso, dichiarano, con la sottoscrizione del presente, di non aver reciprocamente più null'altro a pretendere l'uno
7 dall'altro a qualunque titolo, né relativamente al mantenimento del figlio, né relativamente alle obbligazioni sopra indicate.
I coniugi prestano sin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti autorizzando sin d'ora le autorità competenti e le eventuali autorità consolari a tanto, mentre per il minore deve esserci il consenso di entrambi i coniugi.
In ogni caso, per quant'altro non previsto, troveranno applicazione le norme vigenti in materia
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo intervenuto tra i genitori e conforme ai suoi interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da
contro
Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
e a Pozzuoli (NA) il 12.06.2015 (atto n. 63,parte II, S.
[...] Controparte_1
A, reg. Atti Matrimonio anno 2015 );
• regolamenta le condizioni accessorie al divorzio in conformità agli accordi sopraggiunti tra le parti e riportati in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 septies disp. att. c.p.c.
• compensa tra le parti le spese di lite .
8 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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