Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
4 O 7 L 3 L . O N ) B , E E 1 9 C E 9 N A 1 - O P I 1 I Z 1 - A D 1 R 2 REPUBBLICA ITALIANA E T . S C I L I G 9 D E 3 R U IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I E A Composta dagli Ill.mi Sigg.0302 3 /01 G 6 D 4 E E , CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T T N N I T E T R S S E A I ( SEZIONE T R.G.N.14198/00 Dott. Ugo FAVARA Presidente 16388/98 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Cron. 6332 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Consigliere CALABRESE Dott. Donato Ud. 17/10/00 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (14198/98 R.G.) proposto da: ha pronunciato la seguente: e l ASSITALIA LE ASSICURAZIONI DI ITALIA s.p.a., in persona f e dell'amministratore delegato Giancarlo Giannini, elet- tivamente domiciliato in Roma, via Caludio Monteverdi n. 16, presso l'avv. Giuseppe Consolo, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA OR Comune di COSENZA BROKERBAN s.p.a. - intimati 1639 1 nonché sul ricorso (16388/98 R.G.) proposto da: Comune di COSENZA, in persona del sindaco pro tempore, Giacomo Mancini, elettivamente domiciliato in Roma, via Dora n. 1, presso l'avv. Athena Lorizio, difeso dall'avv. Salvatore Callea, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale
contro
BROKERBAN s.p.a., in persona del legale rappresentante Gaetano Da Mesellis, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Zanardelli n. 20, presso l'avv. Luigi Albisinni, difeso dagli avv. Vincenzo Cardarelli e Francesco Iodi- ce D'Enza, giusta delega in atti;
i - controricorrente al ricorso incidentale- ASSITALIA LE ASSICURAZIONI DI ITALIA s.p.a. IA OR - intimati avverso la sentenza del giudice di pace di Cosenza n. 442/97 del 21 novembre 1 dicembre 1997 (2642/96 R.G.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Gianfranco Ruggieri per delega dell'avv. Giuseppe Consolo nonché l'avv. Salvatore Callea;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- 2 nerale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso princi- pale e di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 16 dicembre 1996 IA OR conve- niva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Cosen- za, il Comune di quella città per sentirlo condannare al pagamento, in favore di essa concludente, della som- ma di lire 1.196.161, a titolo di risarcimento dei dan- ni patiti da essa istante il 3 ottobre 1996 allorché l'autovettura CS 556088 di proprietà di essa IA era finita in un tombino presente sulla via Degli Sta- di, divelto a causa della pioggia, con conseguente dan- neggiamento della ruota anteriore destra e di cerchio- ni. Costituitosi in giudizio il Comune di Cosenza ecce- piva l'infondatezza della pretesa attrice e chiedeva il differimento della prima udienza per poter citare in giudizio l'ASSITALIA s.p.a., dalla quale il Comune pre- tendeva di essere garantito, nonché la BROKERBAN s.p.a. che gestiva i contratti assicurativi di esso ' concludente. Disposta la chiamata in causa dei terzi, la ASSITA- LIA s.p.a. eccepiva, in limine, la nullità della cita- zione, per mancanza dello jus postulandi del procurato- re costituito del Comune di Cosenza, nel merito, che al momento del sinistro la polizza assicurativa era sospe- sa per mancato pagamento del premio assicurativo, la BROKERBAN s.p.a., per suo conto, da un lato, rilevava l'incompetenza per valore e per territorio del giudice adito, dall'altro, la inammissibilità, improcedibilità e improponibilità della domanda di garanzia, da ultimo, la propria carenza di legittimazione passiva, nei con- fronti delle pretese azionate. Svoltasi l'istruttoria del caso il giudice adito, con sentenza 21 novembre - 1 dicembre 1997 dichiarava la responsabilità del Comune convenuto in ordine al si- nistro descritto nella citazione introduttiva e, per la fle l'effetto, condannava la Compagnia di Assicurazioni AS- SITALIA al pagamento della somma di lire 1.196.161,ol- tre interessi nonché al pagamento delle spese di causa sia in favore dell'attrice che del Comune di Cosenza, che della BROKERBAN s.p.a. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato a tre motivi, e illustrato da memoria, la ASSITALIA, LE ASSICURAZIONI D'ITALIA; resiste, con controricorso e ricorso incidentale il comune di Cosen- za. La BROKERBAN s.p.a. ha proposto controricorso av- verso il ricorso incidentale. Non ha svolto attività difensiva in questa sede, IA OR. MOTIVI DELLA DECISIONE I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa 1. sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come accennato in parte espositiva il giudice di pace di Cosenza, pronunziando su una domanda di risar- cimento del danno proposta da IA OR contro il comune di Cosenza, nonché sulle domande, in garan- zia, proposte dal comune convenuto sia nei confronti della propria assicuratrice s.p.a. ASSITALIA, sia della s.p.a. BROKERBAN, incaricata della gestione dei con- tratti assicurativi del comune, ha dichiarato la re- sponsabilità del Comune convenuto in ordine al sinistro perdescritto nella citazione introduttiva e, l'effetto, ha condannata la Compagnia di Assicurazioni ASSITALIA al pagamento della somma di lire 1.196.161, oltre interessi nonché al pagamento delle spese di cau- sa sia in favore dell'attrice che del Comune di Cosenza che della BROKERBAN s.p.a., previa la declaratoria di i inoperatività, in quanto vessatoria e non sottoscritta dall'assicurato nei modi previsti dalla legge per tali clausole, della clausola 18 delle condizioni generali del contratto di assicurazione inter partes.
3. Tale sentenza è censurata sia - con il ricorso incidentale (che per motivi d'ordine logico deve essere esaminato con precedenza rispetto a quello principale dell'ASSITALIA s.p.a. perché volto a escludere in radi- ce il diritto della IA a conseguire alcun ri- sarcimento per effetto dei fatti descritti dalla cita- zione introduttiva) - dal Comune di Cosenza, sia, con il ricorso principale, dalla s.p.a. ASSITLIA, che nega essere tenuta a prestare garanzia in favore del comune di Cosenza. 3. 1. Il Comune di Cosenza in particolare denuncia: da un lato, che «se il giudice di pace di Cosenza avesse tenuto conto del principio sancito da codesta Ecc.ma Corte Suprema in tema di responsabilità del- la P.A. per cattiva costruzione e manutenzione delle strade avrebbe dovuto correttamente escludere la responsabilità del comune di Cosenza per quanto verifi- catosi», non essendo stato dimostrato che il tombino privo di coperchio era oggettivamente invisibile e/o inevitabile (primo motivo); dall'altro, che «se il giudice di pace non avesse omesso la dovuta valutazione su quanto eccepito dal co- mune di Cosenza relativamente alla responsabilità della società di brokeraggio avrebbe eliminato ogni possibile dubbio sulla mancanza di responsabilità dello stesso ente locale». «Invero - prosegue il ricorrente inciden- tale - l'attività del broker, istituzionalizzata con legge n. 792 del 1994, continua ad essere disciplinata dalle norme del codice civile (artt. 1754 --1759) ... >>> (secondo motivo). 3. 2. La s.p.a. ASSITALIA, per suo conto, chiede la cassazione della stessa sentenza lamentando: «insufficiente e contraddittoria motivazione cir- ca un punto decisivo della controversia» (sotto il pro- filo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere il giu- dice a quo affermato che l'art. 18 delle clausole gene- rali del contratto, ritenuto vessatorio, non risultava sottoscritto dall'assicurato nei modi previsti dalla legge per tali clausole, benché dall'esame del contrat- to depositato in atti risulti che il sindaco di Cosenza ha firmato il contratto approvando specificamente, con firma apposta a norma dell'art. 1341 c.c., anche l'art. 18 delle condizioni generali (primo motivo); - «violazione e falsa applicazione di una norma di diritto sotto il profilo della errata conseguenza giu- ridica», per avere il giudice di pace erroneamente in- terpretato l'art. 1341 c.c. (secondo motivo); - «falsa applicazione di una norma di diritto sotto il profilo del vero e proprio fraintendimento del prin- cipio di cui all'art. 1341 c.c.», per essersi il giudi- cante, nell'esaminare la clausola 18 delle condizioni generali del contratto limitato ad esaminarne le espressioni letterali, senza interpretarne il senso og- gettivo (terzo motivo).
4. Premesso quanto sopra e precisato che nella spe- cie è stato proposto ricorso avversO una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., perché emessa in causa il cui valore non eccede lire due milioni, rileva il Collegio che il proposto ricorso non può trovare acco- glimento. Risolvendo un contrasto manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Cor- - con un insegnamento recepito dalle sezioni te hanno semplici, al momento costituente diritto vivente e che deve trovare nella specie ulteriore conferma statuito che a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nella decisione di controversie di va- lore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione del- la norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intui- tivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi 8 dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostan- ziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolato- dei principi generaliri della materia e dell'ordinamento, ma osservando le norme costituziona- li, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quello ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avverso la sud- detta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di abbia il giudice dichiarato di avere applicatoequità - una norma equitativa o una norma di legge perché ri- spondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile per violazione di - norme processuali, nel senso esposto (art. 360, comma, 1 n. 1, 2 e 4 c.p.c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito è consen- tita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria - interpretazione non contrasta con l'art. 24 e tale mentre la pronunzia secondo equità non esclude cost. poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motiva- zione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., al- lorché l'enunciazione del criterio di equità adottato ་ sia inficiato da un vizio che, attenendo a un punto de- cisivo della controversia si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contradditto- rietà della motivazione (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716). quanto al 5. Pacifico quanto precede, si osserva ricorso incidentale del comune di Cosenza - che giusta : la puntuale previsione di cui all'art. 366 c.p.c. «il ricorso [per cassazione] deve [tra l'altro] contenere a 4) i motivi per i quali sipena di inammissibilità chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». In ispregio di tale principio il ricorrente comune di Cosenza non indica quali siano le norme di diritto violate dal giudice di pace, nella sentenza impugnata. Per quanto è dato comprendere dal contesto dei due motivi, peraltro, si deve ritenere che mentre con il primo motivo si denunzia, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., la sentenza impugnata per avere la stessa accolto la domanda attrice in assenza di qualsiasi prova, e omettendo di motivare al riguar- do, con il secondo si lamenta, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme di diritto che regolano il contratto di brokeraggio (artt. 1754 - 1759 c.c.). 10 6. E' palese alla luce della pacifica giurispru- denza ricordata sopra - che entrambi i motivi devono rigettarsi. 6. 1. Quanto alla prima censura si osserva che non solo contrasta con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice a quo (e assolutamente insindacabili in questa sede) l'assunto del ricorrente secondo cui il giudice del merito avrebbe accolto la domanda attrice in assenza di qualsiasi prova a suffragio della stessa, ma che non corrisponde affatto al vero che il giudice avrebbe omesso, al riguardo, qualsiasi motivazione, Co- 360 n. 4 di sì da incorrere nel vizio di cui all'art. assenza di qualsiasi motivazione. Precisa, infatti, il giudicante «la domanda va ac- colta in quanto dalle risultanze processuali appare fondata in fatto e in diritto». «Il verbale redatto da- -gli agenti della polizia municipale ha ancora osser- vato il giudicante - conferma quanto dedotto dalla par- te attrice e può essere posto a fondamento della deci- sione in quanto il suddetto verbale non attesta fatti riferiti dalla IA ma i fatti constatati dagli agenti giunti sul punto dell'incidente subito dopo il suo verificarsi». Deve escludersi, poi, che il giudicante abbia omes- so di prendere posizione sulla «responsabilità» del co- 11 mune, atteso che lo stesso, dopo avere escluso che l'incidente si fosse verificato per un caso accidenta- le, ha motivatamente accertato che il comune non ha certamente fatto uso della normale diligenza nel porre in essere le necessarie cautele a difesa della sicurez- za dei cittadini». Né, infine, è rilevante l'inosservanza - da parte del giudicante dei principi di diritto enunciati da - questa Corte in tema di responsabilità della P.A., at- teso - come osservato sopra- che trattandosi di giudi- zio di equità il giudice a quo non doveva attenersi ai detti insegnamenti e non viene denunziata - contempora- da parte del ricorrente, la violazione di neamente - principi costituzionali o di norme comunitarie. 6. 2. Quanto al secondo motivo la sua inammissibi- lità discende dal rilievo che, come accennato, il giu- dice a quo ha reso la propria pronunzia secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c.. E' palese, pertanto, che la sentenza in questa sede impugnata non può essere censurata per avere «violato>>> avere offerto una «falsa» e erronea interpreta-o per zione di norme di diritto>>> (in pratica degli artt. 1754 e ss. c.c.), assolutamente estranee alle regole di equità applicate dal giudicante (anche se, per ventura, ritenute dallo stesso corrispondente alle dette dispo- 12 sizioni malamente interpretate, giusta l'assunto dell'attuale ricorrente incidentale).
7. I rilievi svolti sopra, con riferimento al se- condo motivo del ricorso incidentale importano, altre- si, la declaratoria di inammissibilità del secondo e terzo motivo del ricorso principale della s.p.a. ASSI- TALIA. Con gli stessi, infatti, si denunzia che il giudice di pace avrebbe erroneamente interpretato l'art. 1341 c.c., nonché disatteso l'art. 1363 c.c., cioè disposi- - in con- zioni di diritto dei quali lo stesso non ha fatto alcuna applicazione, al fine di rendere creto - -la propria decisione, pur avendoli ritenuti con rife- rimento allo specifico caso sottoposto al suo esame corrispondenti al principio di equità ritenuto applica- bile.
8. Con il primo motivo la ricorrente principale AS- SITALIA s.p.a. - come sopra anticipato denunzia che - il giudice di pace ha affermato che l'assicurato comune di Cosenza non aveva sottoscritto la clausola n. 18, pur risultando - dal contratto depositato - che la stessa è stata specificamente approvata per iscritto dal sindaco di Cosenza. Al pari delle altre la deduzione è inammissibile. 13 Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, - in particolarec.p.c. - le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado [tra le quali le sentenze rese dal giudice di pace in controversie di valore inferiore a lire due milioni] possono essere im- pugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sia «l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa». - -«Vi è questo errore in particolare quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa». Pacifico quanto sopra e non controverso che la de- nuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità CO- me anticipato- della censura in esame. Nella specie, infatti, la ricorrente, allorché de- nunzia che il contratto in atti reca la sottoscrizione ex art. 1341 c.c. del sindaco di Cosenza, sottoscrizio- ne esclusa dal giudice di pace, non prospetta nono-- 14 stante la diversa intestazione del motivo una «insuf- ficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia>>, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ma imputa al giudice di pa- ce un travisamento dei fatti che in quanto tale non può costituire motivo di ricorso per cassazione. Il denunciato travisamento, in particolare, risol- vendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ra- gionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 6235).
9. Entrambi i proposti ricorsi, in conclusione, ri- sultati infondati in ogni loro parte, devono essere ri- gettati. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. G 15 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 17 ottobre 2000. il Consigliere relatore est. 14/26 file s il PresidenteMy favara CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Orgi, 2 MAR. 2001 1 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattiste ) 4 E 7 C 3 . A N P , 1 I 9 D 9 1 E - 1 C 1 I - D 1 2 U I . L G 9 E 3 N E . T 6 4 S I . ( T T R A 16