Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04250/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02180/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2180 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Napoli RT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 14.04.1910 n. 639 (prot. n. -OMISSIS- notificata in data 05.04.2022;
- del Decreto Direttoriale prot. n. -OMISSIS-;
- del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, in partibus quibus il D.D. n. -OMISSIS-, con il quale è stato emanato l'avviso “A.I.M. Attrazione e Mobilità Internazionale”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Napoli RT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento emesso dall’Università degli Studi di Napoli “RT” con il quale le è stata ingiunta, a titolo di risarcimento del danno per il recesso anticipato esercitato in assenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c. dal contratto di ricercatore di tipo A, di durata triennale, la restituzione, con gli interessi legali, delle retribuzioni sino a quel momento percepite, complessivamente pari a € -OMISSIS-.
2. – La ricorrente – dimissionaria (dal -OMISSIS-) da ricercatrice a tempo determinato (tipologia A) presso il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università degli Studi di Napoli “RT” (contratto del -OMISSIS-) a seguito della nomina nel ruolo di professore di II fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS- – si oppone all’impugnata ingiunzione di pagamento, della quale deduce l’illegittimità sotto plurimi profili, obiettando, in estrema sintesi, che:
a. l’obbligo di restituzione degli importi percepiti è previsto in contratto solo nell’ipotesi indicata all’art. 9, riferita al mancato svolgimento del periodo obbligatorio di attività di ricerca fuori sede (motivo sub I);
b. la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro giammai potrebbe giustificare la restituzione della retribuzione percepita per l’attività svolta, in virtù dell’art. 2126 c.c. (motivo sub I);
c. l’Amministrazione resistente non ha subito alcun danno imputabile al recesso della ricorrente in quanto l’art. 3 del disciplinare (di cui all’avviso pubblico emesso con D.D. -OMISSIS-), richiamato nel provvedimento impugnato, consente all’Amministrazione stessa, in caso di recesso del ricercatore, di richiedere al M.I.U.R. l’autorizzazione alla stipulazione di un nuovo contratto in sostituzione di quello risolto (motivo sub I);
d. l’Amministrazione resistente non ha neanche dedotto e dimostrato – in relazione a quanto stabilito dagli artt. 1223 (ed evidentemente 1227 c.c.) – di aver subito un danno, né di aver tentato di evitarlo adottando le prescrizioni del disciplinare che invoca (motivo sub I);
e. sarebbe evidente, in ogni caso, che lo scioglimento del vincolo contrattuale non può che operare pro futuro e non si possono ripetere somme erogate “ a titolo retributivo ” in funzione di prestazioni effettivamente rese, in costanza di rapporto, pena la violazione dei principi generali in materia di contratti sinallagmatici e, segnatamente dell’articolo 36 della Costituzione (motivo sub I);
f. l’art. 3 del disciplinare, invocato dall’Ateneo resistente nell’ingiunzione, non sarebbe applicabile ratione temporis , essendo stato novellato successivamente alla stipula del contratto; la norma sulla retrocessione delle somme, inerita nelle versioni successive del testo, non era contemplata nel disciplinare -OMISSIS-, vigente alla data di sottoscrizione del contratto (motivo sub II);
g. nessun rilievo potrebbe essere ascritto alle dichiarazioni dalla stessa firmate all’atto della stipula del contratto, in particolare a quella con la quale affermava di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni dell’avviso di cui al D.M. -OMISSIS- e dell’annesso disciplinare di attuazione comporta la revoca dell’intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti, dichiarazione che sarebbe nulla “ nella misura in cui si traducesse in una pattuizione di preventiva abdicazione ai diritti retributivi, nascenti dalla esecuzione del contratto di lavoro ” (motivo sub II);
h. l’ingiunzione sarebbe viziata anche per errata e falsa applicazione dell’art. 4 Cost., stante la violazione del diritto alla scelta di una occupazione conforme alle proprie capacità ed aspirazioni professionali (motivo sub III);
i. l’ingiunzione sarebbe lesiva del legittimo affidamento (motivo sub III).
3. – Si è costituita in giudizio l’Università “ RT ”, che ha svolto ampie controdeduzioni a supporto della legittimità dell’impugnata ingiunzione e ha chiesto la reiezione del ricorso, siccome infondato.
4. – All’udienza pubblica del 12 marzo 2025, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso va accolto solo in parte, relativamente al quantum del risarcimento, per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso.
6. – Ricorre nella specie un recesso ante tempus da un contratto a tempo determinato che, in violazione dell’art. 2119 c.c., espressamente richiamato nell’accordo intercorso tra l’Università e la ricorrente (art. 10), non è sorretto da “ una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ”.
6.1. – Il reperimento di una migliore occasione lavorativa, evenienza verificatasi nella specie, non può configurare, infatti, come condivisibilmente obiettato dalla difesa erariale, una giusta causa di recesso anticipato, con la conseguenza che le dimissioni della ricorrente, siccome illegittime, valgono a integrare i presupposti dell’inadempimento contrattuale e a fondare, di conseguenza, la domanda risarcitoria avanzata dall’Università resistente.
6.2. – Nei rapporti a tempo determinato, infatti, ben può essere proposta la domanda di risarcimento del danno da recesso ante tempus illegittimo (Cass. civ., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 30457), dovendosi sul punto richiamare “ il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui il recesso del contratto a tempo determinato è consentito ante tempus solo in presenza di una giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. - rimanendo invece inapplicabile l'art. 2118 stesso codice - con la conseguenza che il recesso ingiustificato è illegittimo per violazione del termine contrattuale ed obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno cagionato alla controparte, da liquidarsi secondo le regole comuni ” (Cass. civ. sez. lav., 23 dicembre 1992 n. 13597; Cass. civ. sez. lav., 9 giugno 1995 n. 6530).
Sussiste, dunque, un danno risarcibile a fronte del palese inadempimento contrattuale della ricorrente.
7. – Ciò posto, gli sforzi censorei di quest’ultima – eccettuata l’infondata doglianza sub III, con la quale è genericamente dedotta l’illegittimità dell’ingiunzione per violazione dell’art. 4 Cost. e del principio di affidamento (nella specie non invocabile atteso il chiaro contenuto delle dichiarazioni firmate dalla ricorrente) – si concentrano nel contestare la ricorrenza dei presupposti di imputabilità del danno, in tesi evitabile da parte dell’Ateneo ( sub c, d), e nel criticare la retrocessione, richiesta dalla P.A. nell’ingiunzione, delle retribuzioni erogate per il periodo di esecuzione del contratto ( sub a, b, e, f, g).
8. – Quest’ultimo gruppo di censure ( sub a, b, e, f, g) va disatteso.
8.1. – In disparte l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 2126 c.c. posto che non viene in rilievo un contratto nullo o annullabile, l’assunto di parte ricorrente secondo cui non potrebbe ammettersi la retrocessione di somme percepite “ a titolo retributivo ” del lavoro comunque prestato appare, ad avviso del Collegio, non conferente rispetto al caso di specie, atteso che, come reso palese dal testo dell’impugnata ingiunzione, siffatte somme (“ importi percepiti […] per i mesi effettivamente lavorati al netto delle ritenute operate e versate ”) non formano oggetto di domanda restitutoria in sé, bensì, di istanza risarcitoria, e costituiscono soltanto un parametro di quantificazione per relationem del pregiudizio economico di cui l’Ateneo intende conseguire il ristoro.
8.1.1. – Pregiudizio economico discendente dalla perdita, a fronte della revoca del M.U.R. e della successiva rinuncia da parte dell’Ateneo resistente, del finanziamento ministeriale a valere sul PON “ Ricerca e Innovazione ” 2014- 2020, Asse I “ Investimenti in capitale umano ” erogato, tra gli altri, per la posizione della ricorrente, con la conseguenza che l’Ateneo, come documentato, ha dovuto rimborsare al M.U.R. l’anticipo ricevuto, pari a -OMISSIS-.
8.2. – Scolora, conseguentemente, la rilevanza annessa da parte ricorrente all’argomentazione che l’obbligo di restituzione degli importi percepiti a titolo di retribuzione sia previsto, in contratto, solo nell’ipotesi indicata all’art. 9, riferita al diverso caso del mancato svolgimento del periodo obbligatorio di attività di ricerca fuori sede, come pure il rilievo, che non vale a deprivare di fondamento l’istanza risarcitoria, che l’art. 3 del disciplinare, invocato dall’Ateneo resistente nell’ingiunzione, ai sensi del quale il finanziamento è revocato nel caso in cui l’interruzione, come nella specie, avvenga prima del superamento dell’80% della durata del contratto, non sarebbe applicabile ratione temporis , essendo stato novellato successivamente alla stipula del contratto della ricorrente.
9. – Posto, infatti, per quanto detto, che la domanda di risarcimento del danno ex contractu avanzata dall’Ateneo trae sicuro fondamento – nell’ an – dalla conclamata violazione dell’art. 2119 c.c., espressamente richiamato nell’art. 10 del contratto triennale sottoscritto tra le parti, il profilo della relativa quantificazione va risolto in applicazione degli ordinari principi in materia di causalità materiale e giuridica e di onere della prova del pregiudizio subito, senza che, sul punto, venga in rilievo o sia necessario invocare l’applicazione diretta di clausole del disciplinare che si riferiscono alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme “ nei confronti del ricercatore inadempiente ”, da parte dell’Ateneo “ beneficiario ” (art. 3, comma 4 del disciplinare) ovvero richiamare le dichiarazioni rese dalla ricorrente ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso (in particolare quella di cui alla lett. B dell’allegato 1, nella quale afferma “ di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni dell’avviso e del presente disciplinare comporta la revoca dell’intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti ”, che la difesa della ricorrente, non senza qualche ragione, ritiene nulla siccome fonte di “ abdicazione ai diritti retributivi ”).
9.1. – Nel caso in parola, si vuol dire, viene in evidenza una richiesta di pagamento di somme, quantificate per relationem sulla scorta degli importi erogati a titolo di retribuzione durante l’esecuzione del contratto, chieste a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale a fronte dell’illegittimo recesso ante tempus esercitato dalla ricorrente in spregio a quanto disposto dall’art. 2119 c.c., fatto oggetto di espresso richiamo nell’art. 10 del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti in controversia.
Vanno in conclusione respinte, siccome infondate ( sub a, f, g) ovvero inconferenti ( sub b, e) le censure indicate supra al § 8.
10. – Le ulteriori doglianze avanzate dalla ricorrente (c, d) valorizzano l’art. 3, comma 4, del disciplinare per dedurre che non sarebbe configurabile alcun danno imputabile al recesso della ricorrente ovvero, comunque, che la resistente P.A. non avrebbe fatto quanto ragionevolmente esigibile per evitarlo, così concorrendo a cagionarlo (“ L’Università degli studi di Napoli “RT” non si è attivata in alcun modo per garantire la prosecuzione del progetto […] Eppure il disciplinare […] prevede che l’Università possa chiedere al Ministero l’autorizzazione alla stipula di un nuovo contratto RTDA ”).
10.1. – Il rilievo coglie nel segno sotto tale ultimo profilo, ove si consideri che la perdita del finanziamento è, in parte, causalmente imputabile all’Ateneo, che in astratto avrebbe potuto contenerla od evitarla avvalendosi della previsione del cit. art. 3, comma 4 del disciplinare, cioè mettendo a bando una nuova procedura concorsuale per la medesima posizione della ricorrente.
10.2. – Ai sensi del disciplinare (art. 3, comma 4 nella formulazione aggiornata con D.D. prot. 2011 del 22/10/2019), infatti, nel caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro avvenga prima del superamento dell’80% di durata di quest’ultimo, l’Ateneo beneficiario è tenuto a comunicare al M.U.R. se intende scorrere la graduatoria per il completamento delle attività progettuali ovvero bandire una nuova selezione concorsuale – con “ conseguente slittamento della data di conclusione delle attività ” (art. 3, c.4, cit .) – ovvero, ancora, rinunciare al finanziamento; nel caso di scorrimento (nella specie non praticabile stante l’assenza di idonei) o di nuova procedura concorsuale, la norma cit . prevede che “[I] n ogni caso i costi standard saranno riconosciuti, da parte del MIUR, nel limite massimo di trentasei mesi (ove effettivamente lavorati entro i limiti della proroga temporale concessa dal MIUR), restando a carico del soggetto beneficiario, ove non provveda a recupero nei confronti del ricercatore inadempiente, l’importo eccedente derivante dall’attivazione dei due distinti contratti ”.
10.3. – Nella specie, tuttavia, soltanto dopo un ragguardevole intervallo temporale (oltre sei mesi dalle dimissioni del -OMISSIS-) e solo dietro sollecitazione del M.U.R. (del -OMISSIS-), l’Università, pur avendo inizialmente deliberato la ri-emissione del bando e richiesto all’Ente finanziatore l’autorizzazione alla stipula di un nuovo contratto RTD-A della durata di 36 mesi – con conseguente slittamento della data di conclusione delle attività oltre il termine dei 42 mesi previsti dall’Avviso – si è determinata, infine, con motivazione invero poco perspicua ( “non sono disponibili fondi di Dipartimento sufficienti a coprire l’importo erogato alla ricercatrice per il periodo -OMISSIS-. Non si ritiene di dover utilizzare la propria quota del fondo unico di Ateneo per le assunzioni di ricercatori di tipo A . Se non presenti altre possibilità di cofinanziamento si ritiene di non poter procedere alla riemissione del bando ”), a comunicare al M.U.R. la rinuncia al finanziamento (prot. MIUR -OMISSIS-).
10.4. – Sussistono, dunque, ad avviso del Collegio, i presupposti applicativi dell’art. 1227, comma 1, c.c. avendo la P.A., con la sua condotta indolente e inefficace, concorso a determinare la causazione del pregiudizio subito, il quale, sul piano del contributo eziologico, alla luce della possibilità offerta dal cit . art. 3, comma 4 e del non pregnante sforzo di diligenza in concreto compiuto dall’Ateneo, non può essere ricondotto, nella sua interezza, all’illegittimo recesso della ricorrente, avendo l’Università, per parte sua, contrariamente a quanto inizialmente stabilito e reso noto al M.U.R., omesso di precostituire le condizioni per svolgere la procedura concorsuale che le avrebbe consentito di contenere – e forse evitare, compatibilmente con le tempistiche di utilizzo e certificazione dei fondi comunitari – il danno del quale in questa sede chiede il ristoro, cioè a dire la perdita del finanziamento da parte del M.U.R.
11. – Da quanto osservato deriva, conclusivamente, che il ricorso va accolto limitatamente alla ridefinizione della somma chiesta a titolo di risarcimento del danno nell’impugnata ingiunzione, il cui importo, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., secondo la misura ritenuta equa e congrua dal Collegio, va ridotto della metà.
12. – Le spese di giudizio, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente a quanto indicato in motivazione e, per l’effetto, riduce della metà l’importo dovuto a titolo di risarcimento indicato nell’impugnata ingiunzione di pagamento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO