Sentenza 11 luglio 2014
Massime • 1
In tema di assicurazione contro i danni, quando le parti elevino a condizione sospensiva della "liquidazione del danno", da parte dell'assicuratore, la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un procedimento penale a carico dell'assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno, l'avveramento della condizione non osta all'esercizio del solo diritto al pagamento di quanto dovuto dall'assicuratore, né del diritto dell'assicurato all'indennizzo, giacché la loro coincidenza comporta che la prescrizione di tale unitario diritto resti interrotta - a norma dell'art. 2935 cod. civ. - fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato, identificandosi il suo diritto all'indennizzo con quello a vedersi risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto in conseguenza del sinistro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/07/2014, n. 15921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15921 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29667/2008 proposto da:
CORA DI ZZ VA & C SAS 01134340478, in persona del legale rappresentante p.t. sig. ZZ VA, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARBONE ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INA ASSITALIA SPA 00409920584, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato DEL VECCHIO ANDREA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1652/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/12/2007 R.G.N. 2555/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l'Avvocato ANDREA DEL VECCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La CO.RA di ZO NN & C. sas, nell'ottobre 1999, convenne in giudizio l'Assitalia (ora Ina Assitalia Spa) e chiese l'indennizzo (pari a novanta milioni di lire) in forza del contratto di assicurazione, per aver subito, in data 3 febbraio 1993, il furto della merce custodita nel negozio di abbigliamento di sua proprietà. Espose che il ZO era stato sottoposto a procedimento penale per simulazione di reato;
che era stato definitivamente assolto con sentenza dell'aprile 1999; che aveva inutilmente chiesto l'indennizzo all'assicurazione nell'aprile del 1999, pochi giorni dopo l'esito del processo penale. A fronte della eccezione di prescrizione sollevata dalla Assicurazione, l'attore controdedusse che solo con la conclusione del procedimento penale si era verificata la condizione sospensiva contrattualmente prevista per l'esercizio del diritto di riscossione dell'indennizzo.
Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo prescritto il diritto. La Corte di appello di Firenze rigettò l'impugnazione (sentenza del 14 dicembre 2007).
2. Avverso la suddetta sentenza la società assicurata propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L'Ina Assitalia resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di merito, riconosciuto cha la questione della prescrizione del diritto investiva l'art. 24 delle clausole della polizza e che l'Assitalia non aveva aderito all'invito di produrla, ha ricostruito il contenuto della clausola sulla base delle ammissioni della società assicuratrice, secondo la quale l'articolo in argomento prevedeva la "liquidazione del danno", sempre che l'assicurato, a richiesta della società assicuratrice, avesse prodotto i documenti volti a escludere, tra l'altro, che il danno fosse stato provocato o agevolato dall'assicurato. Dall'espresso riferimento alla "liquidazione del danno" nella clausola, consegue, secondo la Corte di merito, che il procedimento penale non costituiva una condizione sospensiva dell'esercizio del diritto, ma solo una condizione di pagamento dell'indennizzo. Quindi, secondo la tesi seguita dalla Corte di merito, la previsione contrattuale avrebbe condizionato il pagamento alla dimostrazione dell'assenza delle cause ostative, tra le quali la conclusione del procedimento penale nei confronti dell'assicurato, fermo restando l'obbligo dell'assicurato di richiedere l'indennizzo tempestivamente rispetto al fatto. Dalla facoltà di differimento del pagamento dell'indennizzo, contrattualmente riconosciuta, discenderebbe, sempre secondo la Corte di merito, l'assorbimento anche della domanda subordinata di mala gestio nei confronti dell'Assicurazione.
2. Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di violazione dell'art. 366, n. 6 cod. proc. civ., sollevata dalla assicurazione con controricorso, in riferimento alla mancata riproduzione nel ricorso del contenuto della clausola contrattuale rilevante, collegata alla mancata produzione della stessa in giudizio.
L'eccezione, nella specie, è priva di previo per mancanza di decisi vita. Come si è detto, la sentenza riconosce che il contratto non è stato prodotto e che l'assicurazione non ha adempiuto all'ordine di esibizione, quindi ricostruisce il contenuto della clausola sulla base di quanto ammesso dalla stessa assicurazione.
Soprattutto, è pacifico tra le parti il contenuto della clausola, nel senso che era previsto che "la liquidazione del danno dovesse avvenire...sempre che l'assicurato, a richiesta della società abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lett. b), e cioè, tra i tanti, che il danno non sia stato commesso o agevolato dall'assicurato".
3.4. La questione dibattuta è se dall'espresso riferimento nella clausola contrattuale alla "liquidazione del danno" quale pagamento dell'indennizzo, consegua che il procedimento penale non costituiva una condizione sospensiva dell'esercizio del diritto, ma solo una condizione di pagamento dell'indennizzo. Quindi, secondo la previsione contrattuale, nella tesi seguita dalla Assicurazione e dalla Corte di merito, la società assicuratrice avrebbe condizionato solo il pagamento alla dimostrazione dell'assenza delle cause ostative, tra le quali la conclusione del procedimento penale nei confronti dell'assicurato, fermo restando l'obbligo dell'assicurato di richiedere l'indennizzo tempestivamente rispetto al fatto. Oppure se, secondo la tesi sostenuta dall'assicurato, dall'espresso riferimento nella clausola contrattuale alla "liquidazione del danno", quale pagamento dell'indennizzo, consegua che l'esito del procedimento penale cui veniva condizionata la liquidazione del danno costituiva una condizione sospensiva dell'esercizio del diritto, non potendosi distinguere il diritto all'indennizzo dal diritto al pagamento.
3. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2935 c.c., e in parte il terzo motivo - con il quale si deduce un vizio motivazionale, ma riferito alle argomentazioni giuridiche e non alla quaestio facti, con la conseguenza che lo stesso vale solo ad integrare le argomentazioni del primo motivo - censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto propria la tesi dell'Assicurazione. In sintesi, la ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia scisso tra diritto all'indennità e diritto al pagamento ed abbia erroneamente ritenuto che la clausola contrattuale (di cui all'art. 24), che subordina la liquidazione del danno all'esito dell'indagine, condizioni solo il diritto al pagamento, ma non il diritto all'indennità, il cui termine prescrizionale, invece, decorrerebbe dalla data del fatto. Ritiene la ricorrente che diritto all'indennità e diritto al pagamento coincidono, per cui il termine di prescrizione di cui all'art. 2935 cod. civ., allorché detto pagamento sia subordinato contrattualmente all'esito del procedimento penale, decorre solo dalla fine del detto procedimento. La censura va accolta.
3.1. In generale, la Corte di legittimità ha risolto negativamente la questione se il decorso della prescrizione relativa al diritto all'indennità derivante dal contratto di assicurazione (art. 2952 c.c.) per i danni provocati da furto o incendio, resti sospeso per effetto della pendenza di un procedimento penale a carico dell'assicurato per simulazione di reato in relazione all'art. 2935 c.c. (ex plurimis, Cass. 24 dicembre 1994, n. 11140). Stante la tassatività e la non suscettibilità di applicazione analogica dei casi di interruzione e sospensione della prescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941 e 2942 c.c.), la prescrizione annuale di cui all'art. 2935 cit. non è interrotta, ne' sospesa dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato, la cui decisione possa influire sull'esistenza (o meno) del diritto azionato, il corso della cui prescrizione, in pendenza di procedimento penale, può essere interrotto dall'interessato con reiterate intimazioni di pagamento. Con la conseguenza, che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si sia perfezionata la fattispecie dalla quale nasca il diritto (verificazione del danno coperto da assicurazione) e che la prescrizione non può decorrere in presenza di impedimenti giuridici (e non di fatto), quali la pendenza di una condizione o del termine iniziale.
3.2. In particolare, la giurisprudenza consolidata ha riconosciuto anche la legittimità che le parti, nell'esercizio della autonomia negoziale nella stipulazione del contratto di assicurazione contro i danni, prevedano quale condizione sospensiva dell'esercizio del diritto all'indennità la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un giudizio penale a carico dell'assicurato per simulazione riguardante i fatti generatori del danno coperto da assicurazione (furto, incendio, ecc). E, la pendenza di tale condizione costituisce ostacolo giuridico all'esercizio del diritto suddetto (ex plurimis, Cass. 4 aprile 2003, n. 5322); lo stesso diritto non può essere esercitato, perché sottoposto a condizione sospensiva, per cui, a norma dell'art. 2935 c.c., neppure la prescrizione può decorrere.
3.2. La specificità della specie all'attenzione della Corte (già esaminata, in motivazione, Cass. 2 luglio 1998, n. 6458) è costituta dall'esistenza di una clausola contrattuale che, secondo la Corte di merito, sottopone a condizione il diritto al pagamento e non il diritto all'indennità, condizionando solo la "liquidazione del danno" alla verifica dell'assenza delle cause ostative, tra le quali la pendenza di un procedimento penale nei confronti dell'assicurato relativo al fatto generativo del danno.
Ma, ritenere che sussista un diritto dell'assicurato all'indennità autonomo dal diritto al pagamento dell'indennità, per cui il primo dovrebbe essere esercitato entro l'anno ed il secondo sarebbe condizionato all'accertamento negativo in sede penale, è errato in diritto.
Tale dicotomia contrasta con la disciplina legale del contratto di assicurazione. Secondo la previsione dell'art. 1882 cod. civ., il contratto di assicurazione fa nascere a carico dell'assicuratore un solo obbligo, che è quello di rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto dal sinistro, e cioè di pagargli il risarcimento del danno (artt. 1904 e 1905 c.c.). Risarcimento che consiste, di norma, nel pagamento di una somma di denaro equivalente alla perdita subita dall'assicurato. Se fosse vero l'assunto della sentenza impugnata si avrebbe che il diritto all'indennità, sorto per effetto dell'evento costituente il rischio coperto, esiste immediatamente e come tale è esigibile, ma il pagamento potrebbe non essere dovuto perché la condizione sospensiva, contrattualmente prevista, non si è verificata. Ma, in tal modo, il diritto all'indennizzo sarebbe privo di contenuto patrimoniale, con evidente contraddizione in termini, nonché con violazione del disposto dell'art. 1174 cod. civ. In effetti, diritto all'indennizzo e diritto al pagamento dello stesso coincidono, poiché il pagamento, in tema di assicurazione contro i danni, altro non è che il diritto dell'assicurato a vedersi risarcito, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto in conseguenza del sinistro (art. 1905 c.c.). (in motivazione, Cass. 2 luglio 1998, n. 6458). Ne consegue che, in tema di assicurazione contro i danni, quando le parti elevino a condizione sospensiva del pagamento dell'indennizzo a carico dell'assicuratore, la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un procedimento penale a carico dell'assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno, l'avveramento di tale condizione è di ostacolo all'esercizio del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che a norma dell'art. 2935 c.c., è impedito il decorso della prescrizione.
4. In conclusione, è accolto il primo motivo e, per quanto di ragione, il terzo motivo. La Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, alla quale si rinvia anche per le spese processuali del giudizio di cassazione, applicherà il seguente principio di diritto:
"In tema di assicurazione contro i danni, quando le parti elevino a condizione sospensiva della liquidazione del danno a carico dell'assicuratore la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un procedimento penale a carico dell'assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno, l'avveramento di tale condizione è di ostacolo all'esercizio del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che a norma dell'art. 2935 c.c., è impedito il decorso della prescrizione, fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato, mentre contrasta con la schema legale del contratto di assicurazione ritenere che a condizione sospensiva sia stato elevato il diritto al pagamento, come distinto dal diritto all'indennizzo, la cui prescrizione decorrerebbe autonomamente, atteso che diritto all'indennizzo e diritto al pagamento dello stesso coincidono, poiché quest'ultimo non è altro che il diritto dell'assicurato a vedersi risarcito, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto in conseguenza del sinistro".
5. Per effetto dell'accoglimento, resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui si è pronunciata sulla domanda, subordinata, di mala gestio da parte dell'assicurazione. E con esso, quella parte del terzo motivo che, sia pure impropriamente attraverso il difetto motivazionale, in realtà si duole delle argomentazioni giuridiche in riferimento alla mala gestio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo e, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014