Cass. civ., sez. III, sentenza 11/07/2014, n. 15921
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Sentenza 11 luglio 2014

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In tema di assicurazione contro i danni, quando le parti elevino a condizione sospensiva della "liquidazione del danno", da parte dell'assicuratore, la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un procedimento penale a carico dell'assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno, l'avveramento della condizione non osta all'esercizio del solo diritto al pagamento di quanto dovuto dall'assicuratore, né del diritto dell'assicurato all'indennizzo, giacché la loro coincidenza comporta che la prescrizione di tale unitario diritto resti interrotta - a norma dell'art. 2935 cod. civ. - fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato, identificandosi il suo diritto all'indennizzo con quello a vedersi risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto in conseguenza del sinistro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/07/2014, n. 15921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15921
    Data del deposito : 11 luglio 2014

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