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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/12/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova Terza Sezione Civile
nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2860 /2025 promossa da:
23-25 Aprile 1945 , Parte_1 Parte_2 CF/PIVA elettivamente domiciliato in VIA SESTRI 9D/2 16154 presso P.IVA_1 Pt_2 l'Avvocato PELAGGI ROSALINDA che lo rappresenta e difende;
Ricorrente CONTRO
c.f. ; CP_1 CodiceFiscale_1
Convenuto contumace
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: venuta meno la materia del contendere, si chiede che venga dichiarata estinta la pendente procedura, con vittoria di competenze, spese e onorari”
Motivi della decisione
Il in ha proposto ricorso ex art. Parte_3 Pt_2 281-decies c.p.c. nei confronti di per vedere accolte le conclusioni precisate in CP_1 epigrafe.
Il ricorrente ha esposto che il Sig. risulta essere unico erede dell'immobile sito in CP_1 Pt_2 [...] Pt_
aprile 1945 , identificato al N.C.E.U. al fg. 51, part. 475, sub. 3, zona Parte_3 cens. 2, classe A/2, come da visura storica allegata (doc. 2); che detto immobile, in origine, era di proprietà del Sig. (cod. fisc. Persona_1
), deceduto in data 11.02.1996, come da certificato di risultanza anagrafica C.F._2 di morte (doc. 3); che chiamati all'eredità del defunto, per legge, essendone coniuge e figli, erano i Sigg.ri Parte_4 e ed;
[...] Parte_5 CP_1
che in data 6.08.1998 è deceduta la Sig.ra (cod. fisc. ), Parte_4 C.F._3 come da certificato di risultanza anagrafica di morte (doc. 4) e in data 12.10.2015 è deceduto anche il Sig. , celibe, (cod. fisc. ), come da certificato di risultanza Parte_5 C.F._4 anagrafica di morte (doc. 5);
che l'erede ab intestato non ha mai formalmente accettato l'eredità (doc. 6), neppure a seguito del procedimento ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. instaurato dall'odierno ricorrente e rubricato al ruolo n. 1979/2024 V.G. a fronte del quale, con decreto del 9.07.2024, è stato indicato il termine di 90 giorni per accettarla (doc. 7);
che detto immobile è stato concesso in locazione dal Sig. al Sig. QA ON CP_1 come da contratto allegato (doc. 8);
che il sig. QA ON risulta, infatti, residente in 23-25 aprile 1945 n. Parte_1
7/3 (doc. 9);
che in base all'art. 476 c.c., “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto
che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21950/19, ha statuito che la firma su un contratto di affitto costituisce un atto incompatibile con la rinuncia all'eredità e, pertanto, può rientrare a pieno titolo tra i comportamenti che implicano un'accettazione tacita della stessa”. E ancora: “la riscossione dei canoni di locazione è senz'altro idonea a costituir accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.: la riscossione dei crediti ha valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza meramente conservativa” (cfr. Cass. civ. sez. II, sentenza n. 2743/2014). Riportando tali principi di diritto al caso di specie, la locazione dell'immobile ereditato non può che essere definito atto dispositivo e, pertanto, atto incompatibile con la volontà di rinunciare qualificabile come comportamento concludente significativo della volontà di accettare.
che il ricorrente ha interesse affinché venga accertata l'accettazione tacita dell'eredità in quanto creditore della somma pari ad € 4.726,41 a titolo di oneri condominiali scaduti e insoluti, come da estratto conto condominiale allegato (doc. 10).
che inoltre, ai sensi dell'art. 1130, comma, 1 n. 3), c.c. la promozione della presente azione è funzionale e necessaria al recupero coattivo del credito del per Parte_1 Parte_6 rientrando nelle attribuzioni di competenza ex lege dell'amministratore di condominio, pertanto, sussiste il potere di rappresentanza sostanziale del medesimo per conto dell'ente di gestione.
che pertanto era intenzione del creditore istante, ottenere l'accertamento dell'acquisto dell'eredità al fine di poter procedere alle trascrizioni in Conservatoria, nonché alle necessarie azioni esecutive.
Il resistente non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto ed è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l' assunzione di prove orali.
La difesa di parte ricorrente con le note depositate il 21/11/2025 ha prodotto l' atto di compravendita del bene immobile con il quale ha recentemente venduto a terzi il bene CP_1 ereditario e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. La causa è stata trattenuta in decisione all' udienza del 3/12/2025.
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La domanda proposta con il ricorso era fondata per le ragioni di seguito esposte.
con contratto stipulato il 22/9/2016 ha locato il bene immobile ereditario sito in CP_1 Pt_
aprile 1945 , identificato al N.C.E.U. al fg. 51, part. 475, Pt_2 Parte_3 sub. 3, zona cens. 2, classe A/2, al teste QA ON il quale sentito come testimone all'udienza del 23/9/2025 ha confermato la circostanza nonché il pagamento del canone di affitto da allora in favore del locatore . CP_1
La firma su un contratto di affitto costituisce un atto incompatibile con la rinuncia all'eredità e, pertanto, può rientrare a pieno titolo tra i comportamenti che implicano un'accettazione tacita della stessa
La Suprema Corte ha inoltre affermato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2743 del 06/02/2014 (Rv. 629342
- 01) che:
“La riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integra accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ.”.
La vendita del bene immobile da parte di con atto notarile in data 19/11/2025 CP_1 conferma da ultimo che il resistente ha accettato l' eredità.
Ne consegue che si può affermare, con riferimento all'immobile sito in Genova (GE),
[...] Pt_
23-25 aprile 1945 , identificato al N.C.E.U. al fg. 51, part. 475, sub. 3, zona Parte_1 cens. 2, classe A/2, l'intervenuta accettazione tacita da parte del convenuto dell'eredità della madre Sig.ra deceduta in data 6/08/1998, e del fratello, , deceduto in data Parte_4 Parte_5
12.10.2015, con riferimento all'intera quota di legittima pari al 100% del suddetto immobile.
Può quindi essere dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse da parte del come richiesto nelle note depositate il 21/11/2025. Parte_1
Le spese legali seguono la soccombenza c.d. virtuale del resistente e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via definitiva così provvede:
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere;
CO a rimborsare al Condominio ricorrente le spese legali del giudizio liquidate in € 162,05 CP_1 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi/onorari, oltre spese generali 15%, cpa ed iva di legge
Così deciso in Genova il 3/12/2025
Il Giudice Dott. Roberto Bonino