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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5823/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza telematica ex art 127 bis cpc, del 27 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5823/2022 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], residente in [...]
(RM) nella via Pio La Torre n. 2/A, C.F. rappresentato e difeso dagli C.F._1
Avv.ti Giuseppe Limblici ( ) e Francesca Palumbo C.F._2
( ), entrambi del Foro di Agrigento, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. , Avv.ti Alessandra
Molfese ed Alessia Cavallo domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in
Roma, via dei Portoghesi, 12-
- Resistenti – E
in persona del Dirigente pro Controparte_3
tempore (c.f. , contumace;
P.IVA_3
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 15/11/2022 chiedeva all'intestato Tribunale: Parte_1
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);
- accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse;
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio con memoria del 20/6/2023 per chiedere di: “1) Dichiarare il ricorso infondato in fatto ed in diritto;
2) Condannare parte ricorrente alle spese di lite in virtù dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c..” per i motivi indicati in memoria da intendersi ripetuti e trascritti.
2 3.L' restava contumace in giudizio. Controparte_3
4.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il 6/6/2023, differita d'ufficio all'udienza del 13/7/2023, rinviata d'ufficio all'udienza del 2/4/2024, del
16/7/2024 e del 27/2/2025; il procedimento veniva riassegnato a questo decidente il
19/6/2024; il procedimento veniva chiamato innanzi a questo decidente per la prima volta all'udienza del 27/2/2025 e all'esito di tale udienza, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
5. Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente in data 6/4/2021 ha presentato ai sensi del
D.M. n. 50 del 3/3/2021 domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA- profilo di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, assistente tecnico- valide per il triennio 2021/2022; 2022/2023 e
2023/2024 (v. allegato 1 al ricorso).
6. Nella domanda indicava di aver svolto il servizio militare di leva dall'1/10/1991 al
24/9/1992 per la durata di un anno.
7. Il Dirigente Scolastico dell' di Lanuvio, nella Controparte_3
determinazione del punteggio al ricorrente, attribuiva per il servizio di leva svolto per un anno non in costanza di nomina 0,6 punti, in luogo di 6 riconosciuto per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina, in conformità a quanto previsto dal D.M.
50/2021 all. A.
8. Il ricorrente ha invocato l'illegittimità del D.M. citato per violazione di legge e perché implicante una disparità di trattamento, per tutti i motivi indicati in ricorso e nelle note autorizzate da intendersi qui richiamati.
9. Si premette in diritto che il D.M. n. 50/2021 allegato A punto A) espressamente prevede:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di
3 rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”; secondo il ricorrente tutte le disposizioni normative vigenti considerano il servizio de quo valido a tutti gli effetti senza differenziare se esso è stato espletato in costanza di nomina o meno;
pertanto, il titolo posseduto avrebbe dovuto essere valutato con l'assegnazione di 6 punti [0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni, giusto allegato A/1 lett. B) punto n. 7.1) e allegato A/5 lett. B) punto n. 4.1)], anziché con 0,60.
10. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
11. Sulla questione giuridica dedotta in ricorso si è pronunciata recentemente la Suprema
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22429 del 08/08/2024 in cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
12. In particolare la Corte di legittimità ha affermato che: “…Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi. Si deve poi
4 rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di
6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. 6.
L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010
5 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da
6 questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile
2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento
Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica. 10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del
7 rigetto dell'originaria domanda del ricorrente” (cfr. Cass. sez. lavoro, sentenza n. 22429 del 08/08/2024).
13. Per la Corte di Cassazione, dunque, per il personale ATA, è legittima la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina come servizio assimilabile a quello svolto in altre pubbliche amministrazioni e pertanto, per il personale ATA è corretta la valutazione del , che assegna 0.6 punti per un anno di servizio militare obbligatorio/servizio CP_1
civile sostitutivo, se non svolto in costanza di nomina.
14. In applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità in materia, il
D.M. 50/2021 è legittimo ed è stato correttamente applicato nella determinazione del punteggio del ricorrente ai fini del collocamento in graduatoria di circolo e di istituto III fascia del personale ATA, in quanto nel caso di specie il servizio di leva non è stato prestato in costanza di nomina, mentre l'art. 485 co. 7 del dlgs,.vo 297/1994 - a cui il ricorrente ha fatto riferimento -attiene al diverso profilo della valutazione del servizio militare ai fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità di servizio del personale di ruolo, ma non ai fini del collocamento in graduatoria.
15. Per i motivi sin qui spiegati il ricorso è infondato e per l'effetto va rigettato.
3. Le Spese di lite
16. In ordine alle spese di lite, stante il contrasto di giurisprudenza sulla questione, nonché tenuto conto della circostanza che la sentenza della Corte di legittimità - che ha affermato il principio di diritto richiamato in sentenza - è successiva all'introduzione del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
8 - rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 27 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza telematica ex art 127 bis cpc, del 27 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5823/2022 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], residente in [...]
(RM) nella via Pio La Torre n. 2/A, C.F. rappresentato e difeso dagli C.F._1
Avv.ti Giuseppe Limblici ( ) e Francesca Palumbo C.F._2
( ), entrambi del Foro di Agrigento, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. , Avv.ti Alessandra
Molfese ed Alessia Cavallo domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in
Roma, via dei Portoghesi, 12-
- Resistenti – E
in persona del Dirigente pro Controparte_3
tempore (c.f. , contumace;
P.IVA_3
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 15/11/2022 chiedeva all'intestato Tribunale: Parte_1
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);
- accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse;
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio con memoria del 20/6/2023 per chiedere di: “1) Dichiarare il ricorso infondato in fatto ed in diritto;
2) Condannare parte ricorrente alle spese di lite in virtù dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c..” per i motivi indicati in memoria da intendersi ripetuti e trascritti.
2 3.L' restava contumace in giudizio. Controparte_3
4.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il 6/6/2023, differita d'ufficio all'udienza del 13/7/2023, rinviata d'ufficio all'udienza del 2/4/2024, del
16/7/2024 e del 27/2/2025; il procedimento veniva riassegnato a questo decidente il
19/6/2024; il procedimento veniva chiamato innanzi a questo decidente per la prima volta all'udienza del 27/2/2025 e all'esito di tale udienza, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
5. Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente in data 6/4/2021 ha presentato ai sensi del
D.M. n. 50 del 3/3/2021 domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA- profilo di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, assistente tecnico- valide per il triennio 2021/2022; 2022/2023 e
2023/2024 (v. allegato 1 al ricorso).
6. Nella domanda indicava di aver svolto il servizio militare di leva dall'1/10/1991 al
24/9/1992 per la durata di un anno.
7. Il Dirigente Scolastico dell' di Lanuvio, nella Controparte_3
determinazione del punteggio al ricorrente, attribuiva per il servizio di leva svolto per un anno non in costanza di nomina 0,6 punti, in luogo di 6 riconosciuto per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina, in conformità a quanto previsto dal D.M.
50/2021 all. A.
8. Il ricorrente ha invocato l'illegittimità del D.M. citato per violazione di legge e perché implicante una disparità di trattamento, per tutti i motivi indicati in ricorso e nelle note autorizzate da intendersi qui richiamati.
9. Si premette in diritto che il D.M. n. 50/2021 allegato A punto A) espressamente prevede:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di
3 rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”; secondo il ricorrente tutte le disposizioni normative vigenti considerano il servizio de quo valido a tutti gli effetti senza differenziare se esso è stato espletato in costanza di nomina o meno;
pertanto, il titolo posseduto avrebbe dovuto essere valutato con l'assegnazione di 6 punti [0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni, giusto allegato A/1 lett. B) punto n. 7.1) e allegato A/5 lett. B) punto n. 4.1)], anziché con 0,60.
10. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
11. Sulla questione giuridica dedotta in ricorso si è pronunciata recentemente la Suprema
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22429 del 08/08/2024 in cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
12. In particolare la Corte di legittimità ha affermato che: “…Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi. Si deve poi
4 rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di
6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. 6.
L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010
5 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da
6 questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile
2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento
Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica. 10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del
7 rigetto dell'originaria domanda del ricorrente” (cfr. Cass. sez. lavoro, sentenza n. 22429 del 08/08/2024).
13. Per la Corte di Cassazione, dunque, per il personale ATA, è legittima la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina come servizio assimilabile a quello svolto in altre pubbliche amministrazioni e pertanto, per il personale ATA è corretta la valutazione del , che assegna 0.6 punti per un anno di servizio militare obbligatorio/servizio CP_1
civile sostitutivo, se non svolto in costanza di nomina.
14. In applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità in materia, il
D.M. 50/2021 è legittimo ed è stato correttamente applicato nella determinazione del punteggio del ricorrente ai fini del collocamento in graduatoria di circolo e di istituto III fascia del personale ATA, in quanto nel caso di specie il servizio di leva non è stato prestato in costanza di nomina, mentre l'art. 485 co. 7 del dlgs,.vo 297/1994 - a cui il ricorrente ha fatto riferimento -attiene al diverso profilo della valutazione del servizio militare ai fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità di servizio del personale di ruolo, ma non ai fini del collocamento in graduatoria.
15. Per i motivi sin qui spiegati il ricorso è infondato e per l'effetto va rigettato.
3. Le Spese di lite
16. In ordine alle spese di lite, stante il contrasto di giurisprudenza sulla questione, nonché tenuto conto della circostanza che la sentenza della Corte di legittimità - che ha affermato il principio di diritto richiamato in sentenza - è successiva all'introduzione del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
8 - rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 27 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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