Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/06/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza dell'11.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 926 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv.ti Prof. Gabriele Dell'Atti ed Alessandro de Feo;
Opponente
E
c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano Potenza;
Opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto
*******
Con ricorso depositato in data 22.1.2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'esecuzione ed il precetto notificatole da CP_1 sulla scorta del decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo – n. 8/2024, emesso dalla Sezione lavoro del Tribunale di Bari.
A sostegno della opposizione ribadiva l'insussistenza del credito, già fatta valere in sede di opposizione al provvedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con CP_1
memoria depositata il 12.4.2024, eccependo in via preliminare
(“l'opposizione all'esecuzione deve fondarsi sui vizi propri dell'atto esecutivo
e/o del precetto e dall'esame dell'averso atto nessuna censura è rivolta all'atto di precetto pertanto, in via preliminare, si chiede una declaratoria
d'inammissibilità della presente opposizione”).
In ogni caso, argomentava circa la sussistenza del credito fatto valere in sede monitoria.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre osservare che il fondamento dell'opposizione all'esecuzione può essere tanto la contestazione delle condizioni della singola azione esecutiva
(anche per i beni impignorabili) quanto la contestazione del titolo esecutivo e del precetto.
Oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è, infatti, la contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, poiché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto
(Cass. 20989/2012).
Per quel che maggiormente interessa, però, avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è possibile opporre, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., fatti deducibili in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Il giudice dell'opposizione deve, in tal caso, limitare la propria indagine al titolo esecutivo e non può esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco di esso che è fonte del diritto accertato;
non possono pertanto essere proposte dall'opponente questioni superate dall'esistenza del titolo ed in contrasto con il suo contenuto (Cass. 12664/2000).
Costituisce infatti orientamento pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale in sede di opposizione all'esecuzione le pretese del creditore munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere validamente
Pag. 2 di 4 fronteggiate sulla base unicamente di censure che si sostanzino nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, verificatisi successivamente alla sua formazione, tra i quali possono indicarsi, a titolo esemplificativo, il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta (Cass.,
6605/1988, 9061/1999, 13872/2001, 4505/2011, 3850/2011, 16998/2011,
1183/2012, 3979/2012, 12911/2012, 14529/2013, 3619/2014, 19832/2014).
In altri termini, attraverso l'opposizione all'esecuzione, instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (Cass. 27159/2006).
In effetti, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e la cognizione di merito vanno attribuiti al giudice naturale in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tutt'ora) in esame, anche in sede di impugnazione (Cass. 3277/2015).
L'opposizione all'esecuzione è, pertanto, inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito.
Pertanto, tutte le volte in cui, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro
Pag. 3 di 4 collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requisiti dianzi descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda.
L'opposizione deve essere conseguentemente dichiarata inammissibile
(Cass. 26948/2014).
Le spese processuali, liquidate come da infrascritto dispositivo, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_2 CP_1 delle spese del giudizio che liquida complessivi € 1.030,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese della difesa, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 11.6.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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