Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 192/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e P. I.V.A.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in VIA MASTRANGELO, N. 14, LA SPEZIA, presso lo studio dell'Avv. GIORDANO STURLESE che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. FRANCESCA LUDETTI, in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. e P. Controparte_1
I.V.A.: ), in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in VIALE IV NOVEMBRE, N. 6/5, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI
BATTISTA DE GREGORI che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLATA IN RIASSUNZIONE
E CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. I.V.A.: Controparte_2
). P.IVA_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Sentenza nr. 854/2019 della stessa Corte di Appello di Genova – Sezione Terza Civile (RG
1367/2014), rigettando ogni contraria istanza:
- riformare integralmente la Sentenza nr. 752/2014 del Tribunale della Spezia, Giudice Unico Dott.
Roberto Colonnello, datata 07.08.2014, pubblicata il 08.08.2014 e resa nel Giudizio iscritto al
Ruolo Generale n. 10008136/2011, annullando, per l'effetto, tutte le statuizioni di accertamento e/o di costituzione e di condanna contenute nella predetta decisione;
- in ogni caso, respingere la domanda di revocatoria ordinaria proposta da
[...]
e nei confronti dell'atto pubblico di vendita del 29.07.2009, Controparte_1
a ministero Dott. rep. 109284, fasc. 20149, e stipulato tra “ e Persona_1 CP_2
“ , perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
Parte_1
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari della Provincia della Spezia, la cancellazione sia della trascrizione della domanda giudiziale, sia della annotazione della sentenza nr. 752/2014 del Tribunale della Spezia, Giudice Unico Dott. Roberto Colonnello, datata
07.08.2014, pubblicata il 08.08.2014 e resa nel Giudizio iscritto al Ruolo Generale n.
10008136/2011, come tutte eseguite da Controparte_1
;
[...]
- vinte le spese del primo grado di giudizio (come da notula presente nel fasc. cartaceo, nonché depositata in via telematica il 7.6.2023), del secondo grado di giudizio (come da notula presente nel fasc. cartaceo, nonché depositata in via telematica il 7.6.2023), del terzo grado di giudizio
(come da notula presente nel fasc. cartaceo, nonché depositata in via telematica il 7.6.2023) e del presente giudizio di rinvio (come da notula che verrà depositata in via telematica con la cmparsa conclusionale), con distrazione a favore del sottoscritto procuratore di quelle di secondo, di terzo e del presente giudizio di rinvio, perché antistatario.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si intendono qui espressamente riproposte tutte le domande, eccezioni, istanze istruttorie ed argomentazioni formulate, che mai potranno ritenersi per l'effetto rinunciate
e/o non riproposte.”;
Per parte appellata in riassunzione: “Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, rigettare l'appello in riassunzione proposto da concedendo il favore delle spese di lite. Parte_1
2 In via meramente subordinata, per la non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello in riassunzione, compensare le spese di lite del presente giudizio e di tutti i precedenti”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione del 6/02/2011 ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio nanti il Tribunale della Spezia e
[...] CP_2
deducendo che: Parte_1
- con contratto di compravendita del 29/07/2009, aveva trasferito a la CP_2 Parte_1
proprietà di tutto il proprio patrimonio immobiliare;
- con tale atto dispositivo, aveva arrecato pregiudizio alle proprie ragioni creditorie CP_2
scaturenti dalla sentenza del Tribunale di Perugia del 20/01/2010, passata in giudicato, che aveva disposto la revoca di tre pagamenti (avvenuti il 31/03/1999, il 30/04/1999, il 31/05/1999 e il
21/6/1999) che la società aveva effettuato nell'anno precedente al Controparte_1 fallimento alla società per un totale di € 170.430,78 condannandola alla restituzione CP_2
della somma alla procedura;
- sia la debitrice sia la terza acquirente erano a conoscenza tanto CP_2 Parte_1 dell'esistenza del credito vantato dall'attrice, quanto del pregiudizio che tale atto dispositivo aveva arrecato.
Pertanto, chiedeva la revoca ex art. 2901 c.c. dell'efficacia di tali atti dispositivi, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado solo mentre rimaneva Parte_1 CP_2
contumace. contestava la domanda attorea, in quanto l'atto di trasferimento impugnato aveva Parte_1
riguardato la vendita di beni oggetto di pignoramento da parte di altri creditori e, per tale ragione, tali beni non avrebbero potuto costituire garanzia patrimoniale generica, con conseguente inconfigurabilità dell'eventus damni, siccome l'attrice non era mai intervenuta nella procedura.
Nello specifico, la convenuta deduceva che:
- la procedura esecutiva indicata ineriva ad un credito complessivamente ammontante ad €
700.000,00;
- la vendita dei beni era stata fissata ad un prezzo base di € 73.000,00;
- grazie all'interessamento all'acquisto dei beni da parte di aveva potuto Parte_1 CP_2
pagare a saldo e stralcio i creditori della procedura esecutiva e percepire una somma di denaro considerevole, siccome, aveva pagato il prezzo di € 430.000,00 per l'acquisto. Parte_1
3 Inoltre, la convenuta eccepiva di non essere stata a conoscenza, all'epoca dell'atto dispositivo, del credito che l'attrice vantava nei confronti di stante l'anteriorità dell'atto di CP_2
trasferimento rispetto alla sentenza di revocatoria fallimentare del 2010, il cui passaggio in giudicato occorso nel 2011 aveva determinato il sorgere del credito dell'attrice.
3. Con sentenza n. 752 dell'8/08/2014, il Tribunale della Spezia accoglieva la domanda ex art. 2901
c.c. formulata da e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarava inefficace l'atto di trasferimento del 2009, ordinando la cancellazione delle trascrizioni e annotazioni dal Registro Immobiliare, condannando e in solido al CP_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite.
In primo luogo, il Tribunale accertava la sussistenza dell'eventus damni, rilevando che l'alienazione di tutti i beni della debitrice aveva eliminato ogni possibilità, per la creditrice, di esperire una fruttuosa azione esecutiva.
Inoltre, il Tribunale accertava la scientia damni della debitrice sulla base del fatto che quest'ultima era a conoscenza della causa definita con la sentenza n. 26/2010 del Tribunale di Perugia sin dal
2005, anno della notifica dell'atto di citazione.
Infine, accertava la conoscenza del carattere lesivo dell'atto dispositivo del 2009 in capo a Pt_1
sulla base di una presunzione fondata sui seguenti fatti emergenti dagli atti e dai documenti di
[...]
causa:
- la conoscenza, da parte del legale rappresentante di delle difficoltà economiche in Parte_1
cui versava desumibile dal fatto che la stessa aveva allegato di aver CP_2 Parte_1
intrattenuto trattative con alcuni creditori della sua dante causa, tanto da essersi accollata i suoi debiti al fine di cancellare la trascrizione dei pignoramenti sugli immobili che aveva poi acquistato;
- il legale rappresentante della aveva partecipato alle assemblee della fin Parte_1 CP_2
dall'anno 2006 essendo titolare di diritto di pegno su quote sociali;
- il contratto di compravendita era stato stipulato poco dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni nella causa a definizione della quale era stato accertato il credito dell'attrice, pur avendo la stessa rappresentato di aver manifestato il proprio interesse all'acquisto del Parte_1
patrimonio immobiliare della fin dal 2006; CP_2
- l'interessamento all'acquisto del patrimonio immobiliare fin da tale anno, indicativo della sussistenza di un pluriennale rapporto tra le due società e della conseguente conoscenza reciproca delle rispettive situazioni economiche;
- le due società avevano la sede legale entrambe in Sarzana, piazza Matteotti, n. 48, dato indicativo della commistione di interessi;
4 - il credito vantato dall'attrice era particolarmente consistente e, quindi, non poteva non essere emerso e conosciuto da soggetti che partecipavano in modo continuativo alla gestione della CP_2
anche alla luce dell'indicato contesto.
[...]
4. In data 26/11/2014, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando tre Parte_1
motivi di impugnazione.
4.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di prime cure per aver accolto la domanda di revocatoria ritenendo dimostrata la conoscenza da parte di Pt_1 del carattere pregiudizievole dell'atto posto in essere da senza accertare la dolosa
[...] CP_2
preordinazione da parte della debitrice e la partecipazione di a tale pregiudizievole Parte_1
programma.
Secondo l'appellante, il credito di Controparte_1
sarebbe sorto in data 18/01/2011 al momento del passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Perugia n. 26/2010, di natura costitutiva, e quindi era successivo all'atto di trasferimento del 29/07/2009.
4.2 Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provato l'eventus damni sulla base del fatto che l'alienazione di tutti i beni da parte della debitrice aveva impedito alla creditrice di poter utilmente esperire l'azione esecutiva.
L'appellante deduceva che, prima di procedere all'acquisto del bene di – sottoposto a CP_2
procedura esecutiva – aveva dovuto anticipare una parte del prezzo ai creditori al fine di ottenere l'estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione dei pignoramenti in essere e che, in ogni caso, in Amministrazione straordinaria non avrebbe potuto ricavare nulla Controparte_1
dalla procedura esecutiva non essendo intervenuta nella stessa.
4.3 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti circa la conoscenza da parte di del carattere pregiudizievole dell'atto del 2009 per le ragioni creditorie di Parte_1 [...]
. Controparte_1
5. Si costituiva nel giudizio di appello solo Controparte_1
che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado,
[...]
mentre restava contumace. CP_2
6. Con sentenza n. 854 del 7/06/2019, questa Corte rigettava l'appello proposto da Parte_1 confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello a favore di . Controparte_1
5 La sentenza di appello, pur riconoscendo che l'atto dispositivo impugnato era stato posto in essere anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di revocatoria fallimentare, negava la posteriorità dell'insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole asserendo che la sentenza da cui quel credito nasceva, pur avendo efficacia costitutiva, non poteva escludere effetti retroattivi al momento della domanda.
Inoltre, la sentenza di appello accertava il carattere pregiudizievole della vendita posta in essere da affermando che la vendita del complesso immobiliare soggetto a procedura esecutiva CP_2
aveva comunque costituito un danno per la creditrice, che in quella procedura esecutiva non poteva intervenire tempestivamente essendosi il credito formato a procedura già avanzata, in quanto la vendita di quel patrimonio immobiliare aveva reso più difficoltosa l'azione esecutiva, eventuale e futura, che in Amministrazione straordinaria avrebbe potuto iniziare. Controparte_1
7. Con ricorso del 20/12/2019, impugnava in Cassazione la sentenza di appello, Parte_1
formulando quattro motivi di ricorso.
7.1 Con il primo motivo di ricorso, lamentava la violazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver la Corte ritenuto erroneamente retroattiva la sentenza del Tribunale di
Perugia del 2010 di revocatoria fallimentare, nonostante il carattere costitutivo della pronuncia, e del fatto che l'atto dispositivo impugnato fosse anteriore al passaggio in giudicato della stessa.
7.2 Con il secondo motivo di ricorso, lamentava la violazione dell'art. 2901 c.c., per Parte_1 carenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta da
[...]
, in quanto la vendita occorsa non poteva considerarsi Controparte_1 elusiva del credito vantato da quest'ultima.
7.3 Con il terzo motivo di ricorso, lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non Parte_1 aver la Corte deciso sull'eccezione secondo la quale l'atto di trasferimento del 2009 rispondeva alla necessità di pagare un debito scaduto e sottoposto a procedura esecutiva e, dunque, per ciò stesso non revocabile.
7.4 Con il quarto motivo di ricorso, lamentava la violazione degli artt. 2697 e 2729 Parte_1
c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la sentenza di appello aveva accertato l'elemento soggettivo necessario per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
8. Amministrazione Straordinaria notificava controricorso, insistendo Controparte_1
per il rigetto del ricorso presentato da e, dunque, per la conferma della sentenza di Parte_1
appello, mentre rimaneva contumace. CP_2
9. Con ordinanza n. 34610 del 24/11/2022, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, rigettava il secondo e il terzo dichiarando assorbito il quarto, e cassava la
6 sentenza impugnata con rinvio a questa Corte in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese della fase di legittimità.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “Va preliminarmente considerato che la decisione impugnata osserva come il motivo di appello che ha introdotto in quella fase la censura fatta qui valere con questo primo motivo di ricorso non sarebbe stato sviluppato nel corso del giudizio di primo grado.
Il che avrebbe dovuto, indurre la Corte di Appello a non prenderlo in considerazione, al contrario di quanto è avvenuto.
Ma, oltre a ciò, la ricorrente riporta a pagina 13 e 14, la dimostrazione di avere svolto tale difesa, sia pure in conclusionale, rispetto alla quale, per contro, non v'è dimostrazione del fatto che tale allegazione difensiva sia stata eccepita come tardiva o incompleta.
Già a partire dalla sentenza n. 2754 del 1973, questa Corte ebbe ad affermare il principio secondo cui “l'azione revocatoria fallimentare, spiegata ai sensi dell'art 67 legge fallimentare, dà luogo ad una sentenza costitutiva” (Cass. 3657/1984; Cass. 1001/ 1987). Nella successiva Sez. Un. 5443 del
1996 si afferma, come conseguenza della natura costitutiva della sentenza di revocatoria, che "la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito
(alla restituzione della somma o dei beni), esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale”.
Nell'affermare questo principio la decisione citata parte dal presupposto che la situazione giuridica rappresentata dalla massa non è un diritto di credito ma un diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria.
Il concetto è ribadito da ultimo da Cass. n. 12850 del 2018, secondo cui l'«obbligo restitutorio dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto
l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto
l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito».
Ciò detto, è principio di diritto che “il carattere costitutivo della sentenza di revoca di pagamenti, ai sensi dell'art. 67 legge fall., comporta che soltanto la sentenza stessa produce - dalla data del passaggio in giudicato – l'effetto caducatorio dell'atto giuridico impugnato e che soltanto a seguito di essa sorge il conseguente credito del fallimento alla restituzione di quanto pagato dal fallito”
(Cass. 13560/ 2012), ribadito nei seguenti termini da Cass. sez. Un. 30416 del 2018: “la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da
7 parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo”.
Ora, a fronte di tale principio, ossia a fronte del fatto che il credito di è sorto solo con la CP_1
sentenza che, revocando i pagamenti, ne ha disposto il rimborso, la Corte di Appello, pur preso atto della regola - che cioè la sentenza di revocatoria ha natura costitutiva - conclude che però non si può “affermare aprioristicamente l'irretroattività degli effetti della sentenza revocatoria fallimentare del Tribunale di Perugia”.
Il che rende una ratio decidendi errata: se la sentenza ha natura costitutiva non si capisce perché invece debba avere (anzi non si possa escludere che abbia) qualche effetto retroattivo.
Occorrerebbe perlomeno dire in che termini quella sentenza costitutiva ha effetti retroattivi facendo sorgere il credito da prima della sua pubblicazione, e facendolo retroagire a momento anteriore, ipotesi che però la decisione impugnata non illustra.
Posto dunque che il credito è sorto con la sentenza di revocatoria fallimentare, non essendo stato prima accertato, deve ritenersi successivo all'atto di disposizione oggetto di revocatoria.”.
10. Con atto di citazione notificato il 24/02/2023, riassumeva il giudizio di appello, Parte_1
riproponendo le censure e le domande già svolte, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, anche alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione.
11. Si costituiva nel giudizio di rinvio solo Controparte_1
, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, mentre rimaneva
[...] CP_2
contumace.
La convenuta in riassunzione osservava che la sentenza di primo grado era coerente con quanto espresso dalla Suprema Corte, in quanto il giudizio di prime cure aveva avuto ad oggetto esclusivamente l'accertamento dell'eventus damni e della scientia damni in capo a e Parte_1 non anche della dolosa preordinazione dell'atto dispositivo da parte di e della relativa CP_2
partecipatio fraudis di Parte_1
Due elementi, questi ultimi, che la convenuta ribadiva, in sede di rinvio, essere stati contestati dalla controparte solo in appello, la cui sussistenza, in ogni caso, era provata in forza delle circostanze gravi, precise e concordanti già accertate dalla sentenza di primo grado.
12. All'udienza del 14/03/2024, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8 13. L'oggetto del presente giudizio di rinvio è costituito dall'accertamento della sussistenza, o meno, degli elementi soggettivi della scientia damni e del consilium fraudis della debitrice CP_2
e della terza quali elementi costitutivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
[...] Parte_1
13.1 Ciò in quanto l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che ha rimesso la causa a questa
Corte ha rigettato il secondo e il terzo motivo del ricorso per cassazione proposto da Parte_1 inerenti all'accertamento del carattere oggettivamente lesivo dell'atto di disposizione del 2009 rispetto alle ragioni creditorie di Controparte_1
(eventus damni) che, di conseguenza, deve considerarsi integrato con effetti di giudicato.
Inoltre, in ragione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, il credito vantato da
[...]
deve ritenersi sorto con il passaggio in Controparte_1
giudicato della sentenza di revocatoria fallimentare del Tribunale di Perugia n. 26/2010 – avente efficacia costitutiva – successivamente all'atto di trasferimento posto in essere da nel CP_2
2009.
13.2 Pertanto, nel caso di specie, si pone la problematica di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria nel particolare caso di credito insorto dopo l'atto dispositivo lesivo della garanzia patrimoniale generica del debitore nonché se tale elemento fosse stato oggetto di allegazione nel giudizio di primo grado.
13.3 La questione –oggetto di contrasto giurisprudenziale – è stata rimessa alle Sezioni Unite con la ordinanza Cass. Civ., Sez. III, 27.11.2023, n. 32969 che ha illustrato i termini del contrasto e che la
Cassazione ha ricolto con la sentenza Sez. U - , Sentenza n. 1898 del 27/01/2025 con la quale ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della
"dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori
(cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.
13.4 Quindi, nei casi come quello oggetto del presente giudizio occorre valutare “oltre al
"consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente
9 rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13265 del 14/05/2024).
13.5 La domanda di in amministrazione straordinaria avanti il Tribunale Controparte_1
della Spezia si fondava sull'art. 2901 c.1 n. 1 c.c. e così è stata decisa dal Tribunale, poiché non ha formato oggetto del thema decidendum e probandum del giudizio di primo grado la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore e del terzo, intesa quale fraudolenta macchinazione della debitrice con la terza finalizzata a pregiudicare le ragioni creditorie CP_2 Parte_1
dell'attrice.
Infatti, l'attrice ha dedotto la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni e solo tali presupposti dell'azione ha esaminato il Tribunale escludendo peraltro espressamente la sussistenza, nella specie, dell'ipotesi di revocazione di credito sorto successivamente all'atto dispositivo, per la quale occorre la prova altresì del consilium fraudis proprio in quanto non dedotta dall'attore.
Risulta dagli atti che l'odierna appellante in riassunzione abbia dedotto in comparsa di risposta la posterità del credito rispetto all'atto di disposizione nella comparsa di risposta nonché in comparsa conclusionale la mancanza di prova della conoscenza del pregiudizio da parte di e Parte_2
della dolosa preordinazione del pregiudizio medesimo, eccezioni a cui controparte nulla ha dedotto neppure in ordine alla tardività.
Deve quindi ritenersi che la mancanza di tale presupposto era stato oggetto di eccezione in primo grado da parte della convenuta con la conseguenza che il motivo di appello è ammissibile ed è fondato.
14. Dedotta in appello la mancanza della prova della dolosa preordinazione occorre esaminare la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 2901 c.1 n. 2 c.c. nel presente grado di giudizio ovvero se si tratti di domanda nuova, come tale non ammissibile, e, in caso negativo, la sussistenza, sulla base delle allegazioni di parte, degli elementi per provare la dolosa preordinazione.
14.1 Sulla scorta della citata sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. la risposta alla prima questione deve essere negativa.
Infatti, tale pronuncia richiama l'ordinanza di rimessione alle ss.uu (Cassazione civile sez. III,
27/11/2023, n.32969) laddove, elencando i filoni giurisprudenziali in materia specifica che “(…) un orientamento tendenzialmente ancora maggioritario della giurisprudenza di questa Suprema Corte richiede un dolo specifico a sostenere a condotta del debitore, vale a dire proprio la dolosa
10 preordinazione di un intento fraudolento come letteralmente evincibile dall'articolo 2901, primo comma, n.1 c.c. - tra gli arresti massimati si vedano Cass. sez. 3, ord. 7 giugno 2023 n. 16092,
Cass. sez. 3, 15 novembre 2016 n.23205, Cass. sez. 3, 19 settembre 2015 n. 18315, Cass. sez. 2, 20 febbraio 2015 n.3461 e Cass. sez. 3, 29 maggio 2013 n. 13446 - Cass. sez. 3, 29 maggio 2013 n.
13446 in particolare - massimata nel senso che "proposta una azione revocatoria ordinaria, fondata sull'assunto che il debitore abbia compiuto l'atto dispositivo prima del sorgere del debito, costituisce inammissibile mutamento della domanda la deduzione, in corso di causa, che l'atto dispositivo sia stato compiuto dopo il sorgere del debito, perché ne discenderebbe l'allargamento di
'thema probandum', dal momento che, nel primo caso, l'attore avrebbe l'onere di provare il dolo specifico del debitore e cioè la dolosa preordinazione di un intento fraudolento, mentre, nel secondo caso, egli potrebbe limitarsi a trovarne il solo dolo generico, cioè la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore" -, motivando sulla questione qui in esame, dichiara quanto segue:
"E' pacifico... che, se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del consilium fraudis è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, laddove, se essa ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per
l'esercizio dell'azione medesima, oltre all'eventus damni, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma (confr. Cass. civ. 9 maggio
2008, n. 11577; Cass. civ. 21 settembre 2001, n. 11916).
Ciò comporta che la prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorita del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum e il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico e, cioè, si ripete, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro calliditas, l'animus nocendi, in luogo della semplice scientia damni."
Aggiunge altresi la pronuncia, in seguito, che, nel caso sottopostole riconducibile ad atti anteriori all'insorgere del credito, "... rilevante, ai fini del vittorioso esperimento dell'azione, così come proposta, non era la mera consapevolezza del possibile pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo agli interessi del creditore, bensì la vera e propria machinatio, cioè, si ripete, la dolosa preordinazione dell'atto in pregiudizio dello stesso".
11 13.2 Così posta la questione, si osserva che la domanda di
[...]
era fondata sulla mera sussistenza di un dolo generico nulla avendo Controparte_1
dedotto in merito alla dolosa preordinazione dell'atto per il caso di credito insorto successivamente all'atto dispositivo.
La decisione della Corte di Cassazione che richiede, nel caso di specie, la prova del dolo specifico impedisce in questo grado di giudizio, in mancanza di alcuna deduzione di parte sul punto nel giudizio di primo grado, la possibilità di diversa valutazione dell'elemento soggettivo trattandosi di nuova domanda.
13.3 La conseguenza è il rigetto della domanda di in amministrazione Controparte_1
straordinaria per mancanza di prova della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
14. Va in ogni caso rilevato, che gli elementi di prova e presunzioni allegate da Controparte_1
Amministrazione straordinaria non erano sufficienti a dimostrare la dolosa preordinazione di
[...]
Parte_1
In particolare la partecipazione alle assemblee dei soci di da parte del legale CP_2
rappresentante di ed il diritto di voto espressamente ceduto Parte_1 Controparte_3
insieme al diritto di pegno sulle quote di (come emerge dal relativo rogito del CP_2
10/08/2005) non rileva ai fini della conoscenza del credito di atteso che il relativo debito CP_1
non era iscritto in bilancio e che i pagamenti sono risalenti ad epoca di gran lunga anteriore alla costituzione stessa della società appellante;
il pagamento anticipato di somme di denaro effettuato da in favore della debitrice e l'accollo dei debiti al fine della Parte_1 CP_2
cancellazione dei pignoramenti sono atti finalizzati all'acquisto dei beni considerando altresì che la vendita si è perfezionata alla fine di lunghe trattative volte anche alla liberazione dei pesi gravanti sui beni stessi in conseguenza della procedura esecutiva e circa un mese dopo la cancellazione stessa;
non è emerso alcun elemento per ritenere rapporti personali tra i legali rappresentanti delle società che possano far ritenere sussistente l'accordo elusivo delle garanzie del creditore futuro.
Da quanto sopra non è possibile affermare che, al tempo del compimento dell'atto di trasferimento del 2009 – oggettivamente lesivo delle ragioni creditorie – fosse consapevole della Parte_1
possibile insorgenza, di lì a breve, del credito vantato da Controparte_1
e, quindi, della portata lesiva dell'atto di disposizione.
[...]
15. In ragione del fatto che il rigetto della domanda consegue all'applicazione del principio di diritto espresso dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sopra citata, che risolvendo il contrasto giurisprudenziale in merito alla configurazione del dolo dell'azione revocatoria nel caso di credito sorto successivamente all'atto dispositivo, ha confermato l'indirizzo
12 tradizionale più risalente nel tempo, con le conseguenze sopra illustrate in merito al thema decidendum ed al thema probandum, e quindi al mutamento della domanda, pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) Accoglie l'appello in riassunzione proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale della Spezia n. 752/2014 dell'8/8/2014 e per l'effetto
2) In riforma di detta sentenza rigetta la domanda di
[...]
; Controparte_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Genova, 23 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
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