Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2014, n. 7359
CASS
Sentenza 4 febbraio 2014

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La disposizione di cui all'art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), che preclude all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore, non trova applicazione nell'ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell'abitazione dell'indagato.

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    Il decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni in legge n. 98 del 2013, all'articolo 52, prevede che l'agente della riscossione possa solo intervenire ma non rendersi creditore procedente laddove il pignoramento abbia ad oggetto l'unico immobile del debitore, nel quale egli risieda anagraficamente e che abbia adibito ad uso abitativo, con esclusione delle abitazioni di lusso, delle ville e dei castelli. La norma in questione modifica l'art. 76, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione di imposte sul reddito, all'evidente scopo di arginare i pignoramenti immobiliari promossi per crediti fiscali. La disposizione in esame prevede che l'agente della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2014, n. 7359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7359
Data del deposito : 4 febbraio 2014

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