Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2015, n. 23949
CASS
Sentenza 29 aprile 2015

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Massime1

In tema di applicazione della continuazione, il giudice della cognizione che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame, e i reati satelliti in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, non è vincolato dal divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., per cui l'unico limite è quello della somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza, stabilito dall'art. 671, comma secondo, stesso codice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice procedente per il reato più grave avesse applicato un aumento percentuale alla pena detentiva inflitta per quest'ultimo quale aumento per la continuazione riferito a reato satellite per il quale era stata già irrogata con decisione irrevocabile esclusivamente una sanzione pecuniaria).

Commentario1

  • 1Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per i
    Rossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2015, n. 23949
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23949
Data del deposito : 29 aprile 2015

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