Sentenza 4 giugno 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", trova attuazione anche quando gli stessi costituiscono reati-satellite, in quanto i mutati e più favorevoli limiti edittali impongono una nuova valutazione in ordine alla pena da irrogare e, nel giudizio di legittimità, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, fermo restando che, all'esito della rinnovata disamina, il giudice può ritenere la sanzione precedentemente inflitta equamente commisurata al caso concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2015, n. 38338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38338 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2015 |
Testo completo
38338/1 5 ACR 38 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1292/2015 VINCENZO ROMIS Dott. Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere REGISTRO GENERALE N. 50275/2014 Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO Rel. Consigliere - - Consigliere -Dott. EMILIO IANNELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AR N. IL 18/04/1967 avverso la sentenza n. 406/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 16/09/2014 persona del Dott. Freves enco Jecowell visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in меню Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO che ha concluso per nullamento con buttensen :) fine fur le contumefan;
ри гонкимерии,all au to di frume rigetto Udit i difensor Avv. Accardi frentuce, il fuck he conction Udito, per la parte civile, l'Avv chiclando l'e lle conto junge rimwo, & An. Badolet lezgre - in rostitufrom dillen gulls - il puch ловшово в 'я воде или вся коли he RITENUTO IN FATTO 1. Il GIP del Tribunale di Cosenza, con sentenza del 5/7/2011, dichiarato AL IO colpevole di detenzione in concorso, al fine di spaccio di 369,09 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre a 14,191 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, ritenuta la recidiva reiterata e fatta applicazione della diminuente del rito abbreviato, lo condannò alla pena stimata di giustizia.
1.1. La Corte d'appello di Catanzaro, investita dell'appello proposto dall'imputato, con sentenza del 27/4/2012, confermò la sentenza di primo grado.
1.2. Avanzato dal AL ricorso per cassazione, la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza del 19/11/2012, emessa dalla Terza Sezione Penale, annullò quest'ultima decisione, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro perché riesaminasse, in particolare, la decisione di non procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a sèguito dello smarrimento del supporto cartaceo sul quale era stata trascritta la relazione di una consulenza di parte descrittiva dello stato dei luoghi, utile a verificare il ! fondamento della prospettazione difensiva, secondo la quale si reputava frutto di illazione indimostrata l'affermazione d'accusa, per la quale nel capannone si erano venuti a trovare tutti i cinque soggetti, accusati di aver confezionato stupefacenti, che dalla postazione d'osservazione i CC operanti erano stati in condizione di osservare con sufficiente chiarezza l'interno della stanza, che prima dell'irruzione lo stupefacente era stato trasportato presso l'abitazione del coimputato ZO TA LU, che aveva definito la propria posizione patteggiando la pena. Inoltre, la Corte di Cassazione evidenziava altri punti sui quali i Giudici del merito non si erano soffermati con motivazione esente da censure rilevabili in sede di legittimità: non era stata fornita prova appagante dell'attività effettivamente svolta all'interno del capannone, né di un decisivo collegamento con lo stupefacente rinvenuto nella casa rurale;
era solo un'ipotesi l'affermazione che il AL al sopraggiungere dei CC avesse tentato di fuggire proprio perché versava nell'illecito, non essendosi a sufficienza tenuto conto della discolpa di costui (il quale si era detto impaurito dall'improvviso comparire di più uomini armati ed incappucciati); la sentenza annullata aveva ritenuto provato che solo una parte dello stupefacente era stata portata fuori dal capannone con un'autovettura; era solo un'ipotesi e non una certezza l'affermazione secondo la quale il ZO aveva spostato lo stupefacente prima dell'arrivo dei CC.
1.3. La Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio, con sentenza del 16/9/2014, dato luogo a riapertura dell'istruttoria, confermò la sentenza di primo grado. Sul piano sanzionatorio la Corte in particolare confermò l'applicazione della recidiva, evidenziando al riguardo come la . ricaduta nel reato fosse avvenuta a meno di cinque anni dall'espiazione delle precedenti pene>> e la negativa personalità del soggetto, tenuto conto delle complessive modalità del fatto, avuto riguardo ai mezzi, all'importanza quantitativa dello stupefacente e al concorso di più soggetti. Parimenti motivatamente la Corte di merito negò il beneficio delle attenuanti generiche, motivando, siccome qui verrà riepilogato sub § 5.1. Alle pagg. da 4 a 6, in particolare, la Corte territoriale ha analiticamente spiegato, alla luce dei nuovi apporti conoscitivi, acquisiti attraverso l'esame • testimoniale di due dei militari operanti e del consulente Ranieri, la dinamica į dei fatti, non puntualmente intesi dal giudice di primo grado, limitato dal mero vaglio cartaceo, in ragione del rito abbreviato. Tre erano i manufatti: una casa in legno, una casa centrale ed un capannone. I fatti osservati erano accaduti non all'interno del capannone, bensì della casa centrale, a due piani, di colore bianco, con tetto spiovente rosso e scala esterna, nel cui vano illuminato al secondo piano era stato sorpreso ed arrestato il coimputato ZO e sequestrato lo stupefacente. Finito il confezionamento della sostanza, quattro dei cinque individui, dopo essersi salutati con il quinto rimasto all'interno, . avevano disceso la scala e preso posto su due autovetture. Nel medesimo immobile (la casa centrale), che a cagione delle sue dimensioni, gli osservatori avevano battezzato il "capannone", era stato rinvenuto, indi, lo stupefacente. propone2. Avverso quest'ultima determinazione il AL nuovamente ricorso per cassazione limitando le sue censure ai seguenti sei motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denunziante vizio motivazionale, il . ricorrente si duole del vaglio probatorio operato in sede di rinvio. Si era giunti ad una ricostruzione dei fatti che smentisce quella prospettata dal giudizio di primo grado senza però motivare il macroscopico discostamento>>.
2.2. Con il secondo motivo, denunziante la mancata assunzione di prova decisiva, si sostiene che la Corte territoriale non si era attenuta alle direttive imposte dalla Corte di cassazione e all'obbligo di rinnovare 2 l'istruttoria dibattimentale nascente dal comma 2 dell'art. 627, cod. proc. pen. Infatti, decidendo con gli stessi poteri del giudice di primo grado, quello del rinvio è tenuto a colmare la lacuna istruttoria procurata in precedenza. Nel caso in esame non si era acquisito un DVD con le immagini dei luoghi, né si era accolta la richiesta di effettuare un sopralluogo. L'acquisizione del DVD era stata chiesta nell'ambito del diritto alla controprova, dopo che erano stati escussi i CC operanti. Ove si fossero accolte le richieste della difesa sarebbe apparso evidente che gli osservatori dalla distanza di cento metri non erano in grado di vedere cosa accadeva all'interno del vano, la cui finestra era posta ad altezza più elevata rispetto al tavolo, sul quale si assumeva si era svolta l'attività di confezionamento della droga. La motivazione, inoltre, illogicamente non teneva conto che all'interno del locale non era stato rinvenuto nessuno strumento atto al confezionamento e addosso e sulle autovetture poste sotto sequestro neppure una traccia dalla quale potersi risalire alla contestata illecita attività. Inoltre, non era stato rinvenuto neppure il cannocchiale notturno che sarebbe stato visto usare da uno dei cinque e, peraltro, di questo cannocchiale ha parlato solo uno dei due testi d'accusa. Né la sentenza si chiede perché in atti non risultano essere stati versati i filmati della telecamera termica che i CC avrebbero utilizzato durane l'appostamento, non potendosi accettare la risposta dei due testi, i quali avevano parlato di una strumentazione vetusta e rumorosa, che mal si concilia con la dotazione di un gruppo d'elite, al quale viene assegnato il compito di ricercare i latitanti;
e, comunque, si chiede il ricorrente: perché le telecamere erano state menzionate nella relazione, se non erano state impiegate? Non era stata apprezzata l'incoerenza della deposizione del teste CI, il quale non aveva potuto nascondere che la qualità della visione non era soddisfacente. Infine si ribadisce con forza che si è disatteso il diritto difensivo alla prova contraria, essendosi proceduto a rinnovazione istruttoria, così violandosi gli artt. 190 e 495, cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza, ex art. 178, lett. c).
2.3. Con il terzo motivo, denunziante violazione di legge, il AL assume esser stato violato il principio di correlazione fra contestazione accusatoria e fatto ritenuto in sentenza. Immutando sostanzialmente la ricostruzione fattuale, la quale pur non descritta nel capo d'imputazione era data per certa durante lo svolgersi della vicenda processuale, le condotte descritte a carico dell'imputato non si sarebbero avute all'interno del capannone, ma nella casa all'interno della quale era stato trovato lo stupefacente. Un tale cambiamento assume un rilievo postumo non indifferente, in quanto l'imputato si era determinato a 3 chiedere il giudizio abbreviato sulla base della situazione fattuale che lo accusava di aver manipolato stupefacente all'interno del capannone. L'agire della Corte territoriale si era, così, posto in contrasto con la giurisprudenza della CEDU, recepita dalla Corte di cassazione. In particolare i tre canoni richiamati dalla giurisprudenza della CEDU (non prevedibilità della riqualificazione, vulnus difensivo e ripercussioni in termini di pena), secondo il ricorrente, erano stati disattesi tutti.
2.4. Con il quarto motivo, viene denunziata violazione di legge e vizio motivazionale in quanto la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la § lacunosità, stringatezza ed imprecisione delle dichiarazioni dei due testi, su di esse avrebbe fondato il giudizio di penale responsabilità.
2.5. Con il quinto motivo, ancora una volta denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorso contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato dal fatto che il AL si era difeso tenendo a base la ricostruzione fattuale accusatoria, solo successivamente smentita dalla Corte del rinvio. Una tale spiegazione era priva di logica in quanto accusava l'imputato di non aver egli ricostruito il fatto diversamente, sconfessando i CC.
2.6. Con il sesto ed ultimo motivo, sempre denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, il AL si duole del mancato esame del motivo d'appello con il quale si era chiesto il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. Su tale profilo la Corte di cassazione non si era pronunziata, restando, così lo stesso assorbito. Pertanto, continuando la censura persistere, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto motivare sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito precisati. Iniziato l'esame dai motivi sintetizzati sub §§ 2.1., 2.2. e 2.4. e 2.5., correlati fra loro, assume valenza assorbente quanto prospettato con il motivo riportato sub § 2.2., con il quale il ricorrente si duole della mancata assunzione della prova richiesta dalla difesa, una volta riaperta l'istruttoria. Sul punto l'ordinanza emessa in data 16/9/2014 dalla Corte d'appello non può reputarsi affatto appagante, in quanto priva di effettiva e controllabile motivazione. A fronte della richiesta difensiva di acquisizione di un DVD asseritamente riproducente lo stato dei luoghi, al fine di accertare l'effettiva visibilità dell'interno dell'abitazione in cui si trovava l'imputato, nelle stesse condizioni nelle quali era stato effettuato l'appostamento ed in subordine che si facesse luogo ad esperimento giudiziale, la Corte territoriale si era limitata ad osservare che l'acquisizione del video non era necessaria e che non si doveva procedere all'esperimento giudiziario nei termini richiesti (ordinanza del 16/9/2014). Trattasi, all'evidenza, di una mera asserzione priva del corredo argomentativo di sostegno. Non si tratta di esprimere valutazione secondo il rigido parametro di cui all'art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen., bensì, una volta disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, si configura il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, anche al solo fine di meglio individuarne ambiti rimasti ancora meritevoli di approfondimento, all'esito della nuova acquisizione, salvo a trattarsi di profili manifestamente superflui od irrilevanti (Cassazione consolidata: Sez. 6, n. 15912 del 28/1/2015, dep. 16/4/2015, Rv. 263120; Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, dep. 21/2/2013, Rv. 254585; Sez. 3, n. 5863 del 23/11/2011, dep. 15/2/2012, Rv. 252128; Sez. 5, n. 19388 del 9/5/2006, dep. 6/6/2006, Rv. 234158; Sez. 5, n. 11954 dell'8/2/2005, dep. 25/3/2005, Rv. 231714). Ora, nel caso al vaglio non potendo di certo attribuirsi valenza decisiva ed assorbente alla sufficienza argomentativa con la quale la Corte di merito ha valutato gli altri elementi del coacervo probatorio acquisito - non v'è dubbio che la parte aveva diritto alla controprova, finalizzata, nell'ottica difensiva, a minare significativamente la prospettazione accusatoria: diritto negato alla difesa senza l'apporto di effettiva motivazione, che avesse logicamente esposto le ragioni per le quali la prova richiesta avrebbe dovuto ritenersi manifestamente superflua o dall'esito comunque irrilevante, specie tenuto conto della specificità del caso, che aveva imposto prendere atto di un'effettiva erronea ricostruzione operata dal Giudice di primo grado, nonché della particolare difficile congiuntura nella quale era stata effettuata l'osservazione e fatto luogo all'operazione. Ovviamente, è appena il caso di soggiungere che, ove il Giudice del rinvio, al quale gli atti debbono, sul punto, essere rimessi, ritenga di non poter negare l'accesso alla prova contraria, resterà arbitro, dandone congrua spiegazione, di scegliere lo strumento di verifica reputato più adeguato (produzione dell'offerto DVD, sopralluogo, esperimento, incarico peritale). 5 4. Ciò detto in ordine alla fondatezza della doglianza relativa alla A controprova e disattese dunque tutte le altre doglianze di vizio di motivazione in punto di responsabilità a fronte del percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito quale sopra ricordato per completezza argomentativa, ed al fine di individuare e delimitare il compito specifico rimesso al giudice del rinvio, va rilevata ed evidenziata la infondatezza di tutte le ulteriori e residue censure.
4.1. Il terzo motivo, riepilogato sub § 2.3. è destituito di giuridico fondamento. Premesso che lo stesso ricorrente non può fare a meno di ammettere che il capo d'imputazione, peraltro esaustivo e compiuto, non conteneva descrizione della minuta situazione fattuale e che, pertanto, la diversa interpretazione della dinamica degli accadimenti operata in appello non può giammai costituire una novella che ha operato un ingiusto spiazzamento difensivo, non resta che richiamare, in linea generale, l'orientamento maggiormente condivisibile espresso da ultimo in sede di legittimità. Come emerge dallo stesso ricorso, avendo l'imputato avuto modo di conoscere ed interloquire su ogni specifico profilo dell'addebito, preso poi in considerazione dal giudice nel corso dei due gradi di merito, non emerge alcun vulnus'> difensivo. Invero, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra l'astratta contestazione e quanto in concreto accertato in sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione effettiva di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr., fra le tante, Sez. IV, 22/11/2011, n. 47474; Sez. IV, 28/6/2011, n. 36891; S.U., 15/7/2010, n. 36551). Del tutto fuori luogo deve ritenersi, poi, richiamo ai principi elaborati in materia in sede CEDU: nessun vulnus, come si è detto;
nessuno sviluppo imprevedibile sulla base della contestazione e, meno che mai, alcuna sfavorevole conseguenza in termini sanzionatori. 6 5. Pur dovendo considerarsi assorbite le questioni relative all'entità della pena avuto riguardo all'accoglimento di un motivo di doglianza concernente la responsabilità si ravvisa tuttavia l'opportunità di procedere a talune - precisazioni in punto di trattamento sanzionatorio, per l'ipotesi in cui la Corte di merito in sede di rinvio ritenesse non scalfito il compendio probatorio di all'esito dell'assunzione della prova contraria, richiestaaccusa pur (legittimamente, per quanto sopra esposto) dalla difesa.
5.1. Va rilevata la infondatezza del quinto motivo (§ 2.5.), avendo il ricorrente omesso di confrontarsi con l'ampia ed articolata motivazione con la quale la Corte di merito ha sorretto il giudizio d'immeritevolezza delle attenuanti generiche. Infatti, assumendo solo un ruolo del tutto marginale il riferimento alla condotta processuale dell'imputato, l'attenuante è stata esclusa per un coacervo di ragioni (la ricaduta nel reato a meno di cinque anni da precedente espiazione, la disponibilità di un rilevante quantitativo di stupefacente, la predisposizione di mezzi, uomini e precauzioni), da sole ben sufficienti a sorreggere la decisione.
5.2. Per quel che concerne le argomentazioni svolte dal P.G. di questa Corte all'odierna udienza in relazione alla continuazione va osservato - quanto segue. Come ormai noto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'equiparazione trattamentale, a prescindere dalla qualità delle sostanze stupefacenti, operata con la novella apportata all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 dall'art. 4bis, comma 1, lett. b, D.L. 30/12/2005, convertito nella L. 21/2/2006, n. 49, ha imposto la consequenziale riviviscenza della pregressa disciplina regolante la materia, la quale prevede trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che l'illecito le c.d. droghe leggere о pesanti, cioè quelle rientranti, concerna rispettivamente, nelle tabelle II e IV (comma 4) e I e III (comma 1), prevedendo per l'ipotesi reputata più grave una pena detentiva (per comodità si trascura l'indicazione di quella pecuniaria) da otto a venti anni, e per quella minore da due a sei anni. Questa Sezione IV ha reiteratamente chiarito che il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", trova attuazione anche quando gli stessi costituiscono reati-satellite, in quanto i mutati e più favorevoli limiti edittali impongono una nuova valutazione in ordine alla pena da irrogare, e, 7 nel giudizio di legittimità, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, fermo restando che, all'esito della rinnovata disamina, il giudice può ritenere la sanzione precedentemente inflitta equamente commisurata al caso concreto (Cass., Sez. 4, n. 22257 del 25/3/2014, dep. 29/5/2014, Rv. 259203; n. 25211 del 28/2/2014, dep. 13/6/2014, Rv. 259361). Orientamento, questo, confermato dalla sentenza emessa sul punto dalle S.U. (n. 22471 del 26/2/2015, dep. 28/5/2015, Rv. 263717). La citata sentenza n. 22471 pur non avendo avuto modo di pronunciare sul punto esplicitamente uno specifico principio di diritto (nella circostanza, infatti, le Sezioni Unite erano state chiamate a risolvere il contrasto insorto in sede di legittimità sulla necessità o meno di rivalutare da parte del giudice del merito per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette "droghe leggere", alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt.
4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che aveva convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 - così determinando la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente), ha confermato che lo sdoppiamento delle fattispecie (in caso di "droga mista") non potrà risolversi in danno dell'imputato, rimanendo quindi immutata la "pena unica">>.
6. Inammissibile risulta il sesto ed ultimo motivo (§ 2.6.). Sul punto, infatti, il ricorrente non consta aver avanzato censura d'appello, tanto che la questione non è stata sottoposta al vaglio della Terza Sezione di questa Corte;
peraltro giova sottolineare, per mera completezza argomentativa, la manifesta infondatezza della tesi difensiva sul punto avuto riguardo al rilevante dato ponderale e alle modalità della condotta, quali descritti nella contestazione.
7. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata nei termini di cui sopra, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Catanzaro, altra Sezione (o comunque dinanzi ad un Collegio non incompatibile).
P.Q.M.
8 Annulla la sentenza impugnata e d'appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 4/6/2015. Il Consigliere estensore (Ginseppe Grasso) IL FONEMADO C O Duft Gierth RUELLO rinvia ad altra Sezione della Corte Il Presidente о (Vincenzo Romis) ш а т CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 SET. 2015 IL FUNZE MARY AUDITIO Det Kova RUELLO + 9