Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, l'avvenuta trasformazione della fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato - per effetto dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - non ha comportato alcun mutamento nei caratteri costitutivi del fatto di lieve entità, che continua ad essere configurabile nelle ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
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La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2014, n. 9892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9892 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 28/01/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 112
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 32141/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA UR, n. Civitavecchia (Rm) 1.1.1974;
2) BO MA, n. Civitavecchia (Rm) 16.7.1988;
avverso la sentenza n. 4675/12 Corte di Appello di Roma del 1/06/2012;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore del TI, avv. Macrillò Armando che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di Appello di Roma, confermava quella di condanna pronunziata dal GIP del Tribunale di Civitavecchia in data 10/06/2011 in esito a giudizio abbreviato, con irrogazione della pena di quattro anni e undici mesi di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa nei confronti di TI UR in relazione ai reati di cessione continuata di sostanze stupefacenti (art. 81 cpv. cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, capo d della contestazione), di estorsione continuata, tentata e consumata, in danno di soggetti acquirenti delle predette sostanze (artt. 81 cpv., 629 e 56 e 629 cod. pen., capi e, f, g e h) nonché di reiterate violazioni delle prescrizioni relative alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 81 cpv. cod. pen., L. n. 1423 del 1956, art. 9, commi 1 e 2) e di quella di quattro anni e sei mesi di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa nei confronti di ON MA in relazione ai reati di cessione continuata di sostanze stupefacenti (art. 81 cpv. cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, capo I) ed estorsione continuata (artt. 81 cpv. e 629 cod. pen.) in danno di OB IO (capo m dell'imputazione).
Esaminando i motivi d'appello, la Corte rigettava la richiesta della difesa TI di voler riconoscere la ricorrenza dell'attenuante del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, osservando che ostava al suo riconoscimento la necessità di valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente elencati, concernenti sia l'azione che l'oggetto materiale del reato, che nella fattispecie - connotata da una pluralità di episodi di cessione, accompagnati da condotte estorsive ad opera di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale -inducevano a confermare la decisione del giudice di primo grado;
quanto, invece, alla doglianza di voler diversamente qualificare gli episodi di estorsione come casi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte ne respingeva la fondatezza ricordando la non azionabilità in sede giudiziaria delle pretese fatte valere dall'imputato poiché inerenti un'attività illecita quale lo spaccio di stupefacenti. Analoghe argomentazioni spendeva la Corte territoriale per respingere identica richiesta dello imputato ON riguardante l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ricordando, inoltre, che egli rispondeva anche dell'acquisto a fini di successiva cessione di 382 gr. di hashish (capo d dell'imputazione), la cui entità ponderale concorreva vieppiù ad escludere la possibilità di ravvisare l'invocata diminuente.
2. Avverso la sentenza gli imputati hanno presentato distinti ricorsi, deducendo:
a) il TI difetto di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente l'attenuante speciale, essendosi la complessiva condotta ascrittagli caratterizzata per modestia e rudimentalità, indici di un'attività discontinua, non professionale ne' organizzata, tale da integrare una portata offensiva, complessivamente considerata, obiettivamente ridotta;
difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei reati estorsione, consumata e tentata, avendo egli agito nell'erronea convinzione di esercitare un diritto derivante da un'obbligazione naturale, versando in una condizione di errore scusabile (art. 47 cod. pen.) esclusivo dell'elemento soggettivo del reato considerato;
b) il ON violazione della legge processuale per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili, ai fini dell'affermazione di responsabilità del delitto di estorsione, le dichiarazioni rese dalla parte offesa OB IO che, nella parte concernente la circostanza di essere stato solito acquistare dal ricorrente 25 gr. circa di hashish ad ogni incontro, avrebbero dovuto suggerire agli inquirenti di interrompere l'acquisizione di sommarie informazioni, configurandosi a suo carico indizi di reità e la conseguente necessità di proseguire la deposizione con l'osservanza del disposto dall'art. 63 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi risultano manifestamente infondati e come tali debbono essere dichiarati inammissibili.
3.1 Con riferimento alla prima delle due doglianze formulate dal ricorrente TI, relativa al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, va premesso che nessun rilievo esplica ai fini della relativa valutazione la circostanza che, in forza del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, comma 1, lett. a) convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 10 e dell'interpretazione già fornitane da questa Corte (Cass.
sez. 6, sent. del 20/01/2014 n. 2295), la citata attenuante costituisce attualmente figura autonoma di reato: ne è rimasta, infatti, identica la struttura, salva solo la modifica del trattamento sanzionatorio che prevede come limite edittale massimo la pena detentiva di cinque e non più di sei anni.
Nè alcun effetto produce nel caso in questione la recentissima sentenza della Corte Costituzionale del 12 febbraio 2014 che, dichiarando l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1 per contrasto con l'art. 77 Cost., comma 2, ha rimosso le modifiche, apportate con le norme dichiarate illegittime, al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 13 e 14, facendone rivivere la disciplina originaria discriminante tra droghe pesanti (tra cui la cocaina, la cui detenzione e cessione risultano contestate al ricorrente al capo d) della rubrica) e leggere.
Allo stato attuale della legislazione, non può dunque che ribadirsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui occorre una valutazione complessiva della condotta in addebito per ravvisare i caratteri della lieve entità, costituente il connotato comune dell'attenuante speciale e della figura autonoma di reato, entrambe risultanti espressione del concetto di minima offensività penale giustificante il più favorevole trattamento sanzionatorio e deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudiziò (Cass. Sez. U n. 35737 del 24/ 06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911). Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dell'attenuante in questione sulla base di una valutazione unitaria dell'azione, osservando come la stessa imputazione, contemplante anche vari episodi di estorsione sia tentata che consumata, oltre tutto perpetrata da soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale (da cui l'autonomo e specifico capo d'imputazione alla lettera i) della rubrica) impedisse di ravvisare quegli aspetti di minimo allarme sociale costituenti il fondamento razionale del più mite trattamento sanzionatorio.
Parimenti destituita di fondamento si rivela, inoltre, la doglianza inerente la sussistenza di un preteso errore di fatto (quello cioè di esercitare un diritto giudizialmente azionabile) che avrebbe indotto scusabilmente in errore il ricorrente nell'esercizio di minacce o violenza fisica verso le parti offese, risultando evidente come egli versasse in una condizione di totale illiceità inerente la causa stessa del negozio giuridico, che mai gli avrebbe consentito di adire le regolari vie legali per affermare la propria pretesa al corrispettivo.
Costituisce, infatti, indefettibile presupposto per ravvisare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone di cui all'art. 393 cod. pen. - eventualmente riqualificando alla sua strega la condotta contestata in termini estorsione tentata o consumata - quello di potere ricorrere al giudice per ottenere la reintegrazione del diritto o la soddisfazione della pretesa vantata.
3.2 La doglianza articolata dal ricorrente ON attiene, invece, ad una pretesa inutilizzabilità, ai fini dell'affermazione di responsabilità del delitto di estorsione contestatogli al capo m), delle dichiarazioni rese dalla parte offesa OB IO le quali, concernendo anche plurimi acquisti di modiche quantità di stupefacente (25 gr. circa di hashish) da lui effettuati, avrebbero dovuto indurre agli inquirenti a sospendere l'acquisizione delle sommarie informazioni, trovandosi al cospetto di persona indiziata di reità nei cui confronti erano obbligati a far proseguire la deposizione con l'osservanza delle forme dell'art. 63 cod. proc. pen.. Orbene, la giurisprudenza di questa sezione ha già affermato il principio secondo cui sono utilizzabili le dichiarazioni rese dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale (ovvero di altro reato connesso o collegato a quello per cui si procede), qualora lo stesso sia sentito come persona informata sui fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personalè (Cass. sez. 6, sent. n. 39728 del 12/ 07/2013, Forte, Rv. 257037) e nella fattispecie non è stata nemmeno allegata la circostanza che lo hashish acquistato dallo IO non fosse destinato ad uso esclusivamente personale.
Va poi soggiunto che la disciplina dettata dall'art. 63 cod. proc. pen. volta a proteggere la persona informata sui fatti da dichiarazioni auto indizianti rappresenta un presidio normativo posto a garanzia dello stesso dichiarante da possibili incriminazioni che dovessero emergere dalle dichiarazioni da lui rese in quella veste e senza l'assistenza di un difensore.
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite in violazione della predetta disciplina riguarda, tuttavia e con ogni evidenza, la persona dello stesso dichiarante, ma nulla vieta che, quand'an-che si configurino a suo carico indizi di reità, esse possano essere utilizzate erga alios, salva l'eventualità, in caso di deposizione in giudizio o incidente probatorio, di sentirlo con le forme della testimonianza assistita.
La giurisprudenza di questa sezione si è del resto pronunziata in maniera conforme sulla questione, affermando il principio che le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'esame, e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzì (Cass. sez. 6 n. 29535 del 2/07/2013, Oppolo e altro, Rv. 256151), in linea con un orientamento interpretativo peraltro da tempo emerso nella giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 3, sent. n. 15476 del 24/02/2004, Rv. 228546).
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi conseguente la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa della Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014