Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, l'avvenuta trasformazione della fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato - per effetto dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - non ha comportato alcun mutamento nei caratteri costitutivi del fatto di lieve entità, che continua ad essere configurabile nelle ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Conf. 27480 del 2014 e 29260 del 2014, non mass.)
Commentari • 7
- 1. I profili prettamente penali del Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2022
Indice Lo stato attuale del TU 309/90 L' uso esclusivamente personale della sostanza Uso personale vs. “modalità di presentazione della sostanza” La punibilità della detenzione La “lieve entità” nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro della “ quantità “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro delle “ circostanze dell' azione “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 1. Lo stato attuale del TU 309/90 Negli Anni Duemila, la Normazione penalistica in tema di stupefacenti ha subito talune fondamentali novellazioni, tanto legislative quanto giurisprudenziali. P.e., in primo luogo, il Precedente contenuto in Consulta n. 32/2014 è tornato a distinguere tra sostanze “ pesanti “ ( cocaina, eroina, …
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
Leggi di più… - 3. Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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1. Basi storico-normative e Principi generali A causa della Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, è ritornata precettiva, nell' Ordinamento italiano, la precedente stesura Jervolino-Vassalli del TU 309/1990. Essa distingue tra sostanze pesanti ( eroina, cocaina, ecstasy ed acidi ) e sostanze leggere ( i cannabinoderivati ). Si tenga conto pure del DL 146/2013 convertito nella L. 10/2014, che ha introdotto il semi-abolizionista comma 5 Art. 73 TU 309/1990, a norma del quale << quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell' azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000 >>. Tale dicotomia tra droghe dure, marjuana ed haschisch è stata riconfermata dal DL 36/2014, convertito nella L. 79/2014, in cui il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2014, n. 15020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15020 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 29/01/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 168
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 19182/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI DU N. IL 01/06/1980;
avverso la sentenza n. 317/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del 19/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola A.P. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.u.p. del Tribunale di Bolzano condannava HI DU alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per aver detenuto grammi 99,748 di cocaina con un principio attivo pari al 21,9%, sostanza non destinata ad uso personale, escludendo la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dello stesso articolo.
2. A seguito di rituale gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Trento riduceva la pena per le attenuanti generiche, confermando nel resto la sentenza impugnata.
3. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, e questa Corte, Terza Sezione penale, annullava detta sentenza con rinvio alla stessa Corte distrettuale per nuovo esame in ordine al diniego dell'attenuante della lieve entità del fatto, avendo ravvisato un difetto di motivazione in ordine alle connotazioni di offensività della condotta, da valutare in relazione all'oggetto materiale del reato, alle caratteristiche quantitative e qualitative della sostanza, ai mezzi utilizzati, ed alle circostanze nelle quali la condotta dell'imputato era stata posta in essere: in particolare, la Corte di Cassazione evidenziava la sostanziale apoditticità del giudizio, nonché la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione soprattutto con riferimento alle modalità della condotta ed alla ritenuta non occasionalità dell'azione delittuosa.
4. La Corte d'Appello di Trento, decidendo in sede di rinvio, dopo aver ricordato ciò che la Suprema Corte aveva devoluto alla sua cognizione, ribadiva il diniego dell'attenuante invocata dalla difesa.
5. Ricorre nuovamente per cassazione l'imputato, denunciando vizio di motivazione con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: la Corte territoriale in sede di rinvio avrebbe reiterato una motivazione apodittica, insufficiente e contraddittoria;
il quantitativo di principio attivo della cocaina sequestrata al HI corrispondeva a poco più di venti volte la soglia presuntiva al di sotto della quale si riconosce l'uso personale;
la relazione tecnica dei Carabinieri, evocata in sentenza, non risulterebbe presente in atti, come desumibile anche dall'indice degli atti del fascicolo del P.M. contenente il compendio probatorio utilizzabile essendo stato il giudizio celebrato con il rito abbreviato;
il dato delle "146" dosi medie ricavabili dalla sostanza de qua, richiamato dalla Corte territoriale, risulterebbe poi contraddetto nella stessa sentenza laddove in un successivo passaggio motivazionale si accenna ad un metodo di calcolo che avrebbe dovuto portare invece ad un numero di 80 dosi;
non sono stati rinvenuti nella disponibilità del HI i tipici strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività di spaccio, quali bilancini di precisione, sostanze da taglio, etc.;
anche il sequestro della somma di Euro 1.400,00 non rivestirebbe significativo valore probatorio posto che il HI all'epoca svolgeva attività lavorativa di "buttafuori" presso diversi locali di Bolzano;
il HI era ed è incensurato;
risulterebbe illogica la considerazione della Corte d'Appello secondo cui una sostanza già "tagliata" potesse essere suscettibile di ulteriori "tagli".
5.1. Sono pervenute note di udienza redatte dal difensore del HI, con argomentazioni finalizzate a corroborare ulteriormente le censure dedotte con il ricorso, con particolare riferimento al dato ponderale dello stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte.
1.1. Rileva preliminarmente il Collegio che nella concreta fattispecie, in conseguenza della sentenza di annullamento parziale della Cassazione, si è formato il giudicato sulla colpevolezza dell'imputato e cioè sulla destinazione ad attività di spaccio della sostanza stupefacente sequestrata all'imputato stesso. Ciò posto, giova ricordare quelli che sono i poteri del giudice nel giudizio rescissorio, in conseguenza di una sentenza di annullamento con rinvio. È stato affermato da questa Corte che nell'ipotesi di annullamento con rinvio per vizio motivazionale il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (così, "ex plurimis", Sez. 3, 22 marzo 2000, Boccardo, RV 216343).
2. Passando all'esame della tesi difensiva prospettata con il ricorso, rileva il Collegio che la Corte distrettuale, nel ritenere insussistenti i presupposti per la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ha evidenziato i seguenti elementi fattuali: il dato ponderale e qualitativo (circa 100 grammi di cocaina, con principio attivo pari al 21%); le modalità della condotta, e cioè il ritorno del HI sul luogo dove, per sottrarsi al controllo, aveva gettato dal finestrino dell'auto l'involucro contenente lo stupefacente, e ciò al fine di recuperalo, evidentemente anche in considerazione del suo valore economico: tentativo reso vano dai verbalizzanti che, avendo seguito le mosse del HI, avevano raccolto il pacchetto restando poi in attesa convinti che il HI stesso sarebbe ritornato sul posto, come in effetti avvenuto;
l'assenza di tracce di droga nelle urine dell'imputato, prova della mancanza di una recente assunzione di sostanza stupefacente.
2.1. La Corte di merito ha dunque dimostrato di aver proceduto ad una globale valutazione di tutte le componenti del fatto alla luce dei parametri normativi stabiliti dalla legge, vale a dire "per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze" (parametri, giova sottolinearlo, rimasti immutati anche a seguito del D.L. n. 23 dicembre 2013, n. 146 con il quale, tra l'altro, è stata introdotta la figura dello "spaccio di lieve entità" quale ipotesi autonoma di reato e non più circostanza attenuante); e, all'esito di tale vaglio, ha concluso nel senso che le evidenziate circostanze fattuali inducevano ad e-scludere la sussistenza di una ipotesi di minima offensività penale della condotta ed apparivano anzi rivelatrici "di potenziale significativa offensività" (pag. 5 della sentenza impugnata). Orbene si tratta di un apprezzamento che si colloca nell'alveo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. Mette conto evidenziare infatti che le Sezioni Unite di questa Corte, confermando un principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, e già enunciato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 17/2000 (imp. Primavera ed altri, RV. 216668;, hanno ancora una volta ribadito che l'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 può essere riconosciuta solo in casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. Unite, n. 35737/10, imp. Rico). Nè, in conseguenza delle modifiche introdotte con il citato D.L. n. 146 del 2013, può ritenersi mutato il metodo da seguire per la corretta valutazione della fattispecie, quanto ai criteri stabiliti dalla legge, posto che la citata novella, come innanzi ricordato, ha lasciato invariati i criteri previgenti.
Il dato ponderale accertato, avuto riguardo alla natura dello stupefacente sequestrato al HI - circa 100 grammi di cocaina, con principio attivo pari al 21% circa, destinata ad attività di spaccio (sul punto si è formato il giudicato), e pur volendo ipotizzare il minor numero di dosi ricavabili, e cioè 80 invece che 146, come prospettato dal ricorrente - è un elemento oggettivo che ex se appare all'evidenza non inquadrabile nell'ambito della previsione del D.L. n. 146 del 2013, art. 2 con il quale è stata introdotta la figura (autonoma) del "delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità".
2.2. Le pur articolate deduzioni del ricorrente non valgono dunque a scalfire il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale quale sopra descritto: le stesse concernono, invero, valutazioni in ordine alle quali la Corte d'Appello ha reso adeguata e logica motivazione, analizzando tutti gli aspetti della vicenda e spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente l'ipotesi attenuata in oggetto. Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta sul punto formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta al quesito posto dalla difesa dell'imputato.
- La Corte territoriale ha infatti ancorato il proprio convincimento a circostanze fattuali ritenute pacificamente acclarate anche sulla base di specifiche acquisizioni processuali.
2.3. Deve infine sottolinearsi, "ad abundantiam", che, ad avviso del Collegio, ai fini della configurabilità del fatto di lieve entità, deve essere riconosciuto al parametro quantitativo tutto il suo disvalore ogni qualvolta la droga detenuta superi in maniera significativa la cd. "soglia limite" (al di sotto della quale si presume l'uso personale): quantità, nel caso in esame, superiore alla "soglia limite" più di venti volte (volendo tener conto della stessa impostazione difensiva), ed utile al confezionamento di 80 dosi;
ne deriva che, ove manchi la prova dell'uso personale o - come nel caso in esame - risulti addirittura accertata la finalità di spaccio, la "condotta di lieve entità" deve essere ancorata a criteri ancor più rigorosi di valutazione globale delle circostanze del fatto.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2014