Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
Lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativo non è incompatibile con l'attenuante della lieve entità del fatto, come si desume dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2008, n. 25988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25988 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 29/05/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1445
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 007427/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) LATAJ AGIM, N. IL 12/05/1973;
avverso ORDINANZA del 15/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O., che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ricorre per cassazione contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale del riesame di Genova, che, in parziale modifica dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere a carico dell'indagato Lataj Agim per il reato di cui agli artt. 110, 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, qualificato il fatto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ha sostituito la misura carceraria in quella dell'obbligo di dimora nella provincia di Savona.
Denuncia il ricorrente a sostegno della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, evidenziando come il giudice del merito, paradossalmente e in violazione del principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento dell'ipotesi attenuata e delle regole che governano le esigenze cautelari, avesse applicato la misura meno affittiva, dopo avere dato atto che di una periodica e costante attività di spaccio ad opera dell'indagato, dell'esistenza di legami che il predetto aveva mantenuto con l'esterno per l'approvvigionamento della droga e dell'assenza di pericolo di trasgressioni, nonostante in passato costui avesse già altre volte violato gli obblighi imposti. Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato. Ed invero nessuna contraddittorietà della motivazione è ravvisabile nella qualificazione della condotta criminosa ai sensi del D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5, non essendo incompatibile con l'attenuante de qua lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma continuativo, come si desume dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, che, con il riferimento ad una associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5, rende evidente che, a più forte ragione è ammissibile configurare come lievi gli episodi, che costituiscono attuazione del programma criminoso (Cass. Sez. 4, 27/11/97 n. 1736 CP. 1999, 1973). - La giurisprudenza di legittimità è invece unanime nell'affidare al giudice di merito l'apprezzamento della minima offensività della condotta, attraverso la valutazione congiunta del dato quantitativo e qualitativo della sostanza e degli altri parametri richiamati dalla norma (mezzi, modalità e circostanze dell'azione). Nella fattispecie la motivazione a sostegno della decisione sul punto è immune da vizi logici o giuridici, e come tale incensurabile in questa sede, laddove valorizza il decorso del tempo rispetto ai fatti in contestazione, l'avvenuta condanna definitiva per fatti analoghi successivi, posti in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso. Analogamente non coglie nel segno neppure la seconda censura, relativa al quadro cautelare, che il Tribunale ha adeguatamente esaminato, ritenendo affievolite le esigenze che avevano imposto la custodia cautelare in carcere, correttamente valorizzando anche qui il decorso del tempo dai fatti e la non breve risposta cautelare in riferimento alla menzionata condanna, nonché la prova dello svolgimento di una lecita attività lavorativa, ed ha sufficientemente motivato sulla idoneità della minore misura dell'obbligo di dimora con divieto di uscita notturna applicata a scongiurare il pericolo di una ripresa dell'illecito commercio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2008