Sentenza 20 aprile 2007
Massime • 1
In tema di rissa aggravata dalla morte di uno dei corrissanti, sussiste la legittimazione dei prossimi congiunti dell'ucciso a costituirsi parti civili nei confronti del corrissante - ancorché tale evento non gli sia direttamente ascrivibile, né sussista una responsabilità a titolo di concorso nell'omicidio - quale autore mediato del danno, trattandosi di omicidio avvenuto durante e a causa della rissa; né ha rilievo, a tal fine, la circostanza che il risarcimento sia stato chiesto anche nei confronti dell'omicida, posto che semmai tale circostanza rileva con riguardo alla divisibilità delle obbligazioni "ex delicto" e, quindi, del "quantum" attribuibile a ciascuno dei coobbligati o dell'eventuale rapporto di solidarietà tra essi istituibile.
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- 2. Rissa: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 588 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? 2. Quando si configura il reato di rissa? 3. L'elemento soggettivo della rissa 4. Cause di giustificazione del reato di rissa 5.Circostanze aggravanti ed attenuanti della rissa 6.I rapporti con gli altri reati 7. Faq 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? L'art. 588 del codice penale stabilisce che: Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2007, n. 29342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29342 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 20/04/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1060
Dott. OLDI PA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 42824/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ TR nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 5.7.2007 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
parti civili;
LA PA e PI CA.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per l'imputato l'avv. MILASI Giuseppe Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza 15.2.2001 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato TR ZZ colpevole del reato di rissa aggravata dalla morte di uno dei corrissanti, PI RM, commesso il 30.5.1999, condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di lite in favore delle parti civili OV PI e PA EO (madre e sorella del defunto).
1.1. A ragione della decisione la Corte d'appello evidenziava che correttamente il primo giudice aveva ricostruito la vicenda sulla base delle dichiarazioni del teste NI NO (il quale aveva riferito dell'insorgere della rissa dopo l'arrivo dei gemelli ZZ, SS TI, PA NC e altro giovane non identificato nella piazza dove si trovavano gli altri, tra cui l'PI) presente ai fatti ma che non aveva partecipato alla rissa, dettagliate ed attendibili, e che coincidevano con quelle di RM LL e PA UR (coimputati), del gruppo cui apparteneva l'ucciso. Inattendibili e non credibili erano di contro le dichiarazioni di SS NO (che implausibilmente aveva detto di non conoscere neppure i nomi di coloro che erano nella sua vettura) e di PA NC (che aveva sostenuto di essere rimasto estraneo alla rissa, fornendo una versione contrastante anche con quella di IR ZZ, gemello dell'imputato) appartenenti al gruppo contrapposto.
2.2. Ribadiva quindi la Corte d'appello la legittimazione delle parti civili costituite, madre e sorelle del defunto, quali danneggiate dal reato e la non meritevolezza delle attenuanti generiche.
2. Ricorre il ZZ a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza ovvero l'illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto e alla immotivata omessa considerazione delle deduzioni difensive, dalle quali sarebbe emerso che, a seguito dell'agguato teso al gruppo del ZZ e del tentativo di costoro di allontanarsi, v'era stata l'aggressione da parte dell'PI, aggressione che aveva provocato una reazione legittima di difesa di OR ZZ (schiaffeggiato) e l'inizio dello scontro fisico: impari (quattro del gruppo ZZ contro una dozzina degli altri).
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, e vizio di motivazione, "sul punto della erroneità della liquidazione in via generica del danno ai prossimi congiunti della vittima... e del riconoscimento della legittimazione attiva delle parti civili" oggetto di censura con i motivi d'appello. Osserva in particolare che i prossimi congiunti della vittima erano legittimati a costituirsi parte civile solamente nel processo a carico dell'omicida e tanto avevano fatto, "consumando" in quella sede la facoltà di esercitare l'azione civile per il ristoro del danno da morte, mentre lo stesso diritto non potevano esercitare nel procedimento per il reato di rissa del quale il loro congiunto, se fosse sopravvissuto, sarebbe stato corresponsabile. E aggiunge che neppure altro danno direttamente reclamabile iure proprio dagli eredi era ravvisabile, giacché la morte era immediatamente sopravvenuta e i congiunti non avevano subito, oltre a questa, altro pregiudizio o dolore.
2.3. Con il terzo motivo denunzia l'eccessività della pena, nonché il diniego delle attenuanti generiche e della provocazione, evidenziando che il ricorrente non era gravato da precedenti, che la gravità del fatto di rissa andava tenuta distinta dal concorrente omicidio, che i corrissanti erano stati tutti condannati a sanzioni esclusivamente pecuniarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è inammissibile giacché con esso si ripropone una diversa lettura della vicenda già esclusa, in conformità al giudice di primo grado, dalla Corte d'appello con motivazione ampia e congrua, immuni da vizi e assolutamente plausibile (vedi sopra, in fatto punto 1.2.). Può solo aggiungersi che le deduzioni difensive non risultano ignorate, ma logicamente confutate e che le stesse non sono neppure concludenti dal momento che la pretesa di isolare dal contesto di sfida uno schiaffo, assertivamente ricevuto dal fratello del ricorrente, e di giustificare con esso l'intera vicenda cui è conseguita la morte di uno dei corrissanti è non solo giuridicamente, ma logicamente improponibile.
2. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, risolvendosi, infatti, le censure in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, anche perché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti in relazione alla affermata gravità del fatto ("partecipazione ad una lite degenerata in un terribile accoltellamento con morte del giovane AL) che è parametro valutabile e sufficiente sia con riferimento all'art. 133 c.p. sia per l'art. 62 bis c.p.. 3. Infondato è infine il secondo motivo, relativo alla legittimazione delle parti civili e al loro diritto al risarcimento. Va premesso che la rissa è, per collocazione sistematica e costante riconoscimento, delitto contro l'incolumità individuale, il pericolo per l'ordine pubblico o per la incolumità pubblica non potendo neppure ritenersi necessario ai fini della perfezione del reato, pur potendo dare maggiore rilievo, nei casi in cui ricorra, al carattere d'incontrollata violenza, che è propria della rissa (Sez. 1^, Sentenza n. 67 del 03/05/1979, Cutino). E la morte di taluno dei corrissanti nella rissa per effetto - come nel caso di specie secondo l'accertamento compiuto dai giudici di merito - dell'azione di altro corrissante, rende all'evidenza massima la conseguenza di detta offesa.
La responsabilità per il danno derivante da reato presuppone d'altro canto l'esistenza di un adeguato rapporto di causalità tra il fatto reato e l'evento dannoso, rapporto che sussiste ogni qual volta la condotta costituente reato, pur non determinando immediatamente quel determinato evento, non costitutivo della fattispecie considerata, abbia tuttavia costituito la premessa fattuale necessaria del fatto dannoso (tra molte: Sez. 1, Sentenza n. 7462 del 22/04/1985, Arslan). Anche il danno mediato, purché iscritto in una regolare serie causale è dunque sicuramente risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p., che non contempla il solo danno criminale (quello coincidente cioè con l'offesa l'evento o l'offesa) bensì qualsiasi danno, patrimoniale e non patrimoniale derivante dal reato. Non rileva dunque che la morte del congiunto delle parti civili non fosse evento del reato ascritto al ricorrente ne' che essa non fosse direttamente a lui imputabile, a titolo di concorso nell'omicidio, essendo rimasto accertato che la morte avvenne durante e a causa della rissa.
Non v'è alcuna ragione perciò per escludere la legittimazione dei congiunti dell'ucciso nella rissa che lamentino il danno da morte a costituirsi parte civile anche nei confronti del corrissante autore mediato di tale danno.
Nè può escludere l'obbligo risarcitorio del corrissante la circostanza che il risarcimento sia stato chiesto anche nei confronti dell'omicida, giacché tale aspetto rileva semmai sotto il profilo della divisibilità delle obbligazioni ex delicto (ai sensi dell'art.186 c.p. e art. 2055 c.c.) e dunque, al più, del quantum attribuibile a ciascuno dei coobbligati o dell'eventuale rapporto di solidarietà tra loro istituibile. Mentre non ha alcun fondamento giuridico l'affermazione che il diritto al risarcimento sarebbe azionabile ("consumandosi") soltanto nei confronti di uno dei responsabili delle condotte che hanno indipendentemente dato causa al fatto dannoso.
4. Il ricorso, conclusivamente, deve perciò essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007