Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2002, n. 6553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6553 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA RÉGISÉRATIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991/N.SUP IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (IST.NE GIUDICE DI PACE) 06553/ 02 Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3219/00 Dott. IN CARBONE - Presidente - Dott. Ugo FAVARA Consigliere- Cron. 18629 Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Rep. Dott. Michele LO PIANO Consigliere- Ud. 05/02/02 Dott. Ennio MALZONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON VI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ERITREA 72, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TISCIONE, difeso dall'avvocato PASQUALE COTICELLI, ricorrentegiusta delega in atti;
contro
MO DO, UNIPOL ASSIC SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 20500/98 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 20/12/98 e depositata il 23/12/98 (R.G. 39231/98); 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 329 udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto 1 PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 8.7.1996 IN Malafronte conveniva davanti al Giudice di pace di Napoli Riccardo LI e la S.p.a. NI per sentirli condannare al risarcimento dei danni, determinati in L. 2.000.000, conseguenti ad incidente stradale avvenuto il 16.4.1996 tra l'auto targata NA Y31645, di proprietà dell'attore, e l'auto targata VC 608730, di proprietà del LI RΣ La NI si costituiva ed eccepiva che "il fatto per cui è causa è stato deciso dal Giudice di pace di Napoli con sentenza n. 1372/97, pubblicata in data 31.1.1997, passata in giudicato". L'attore contrastava l'eccezione, rilevando che la suindicata sentenza era stata pronunciata in un giudi- zio del quale non era stato parte, poiché l'azione, in relazione all'incidente, era stata promossa nei con- fronti di IO LL, quale proprietario, secondo le risultanze del P.R.A., dell'auto targata NA Y31645, che tuttavia il predetto aveva già venduto, nel set- tembre 1995, al Malafronte, con atto annotato al PRA il ز 6.11.1996. Il giudice di pace, con sentenza del 23.12.1998, accoglieva l'eccezione pregiudiziale e rigettava la do- manda. Considerava che alla data dell'incidente (16.4.1996) la proprietà dell'auto targata NA Y31645 risultava intestata al LL;
che solo nei confronti di quest'ultimo, e non del Malafronte, il LI po- teva esperire la sua azione di risarcimento;
che la precedente vendita dell'auto da parte del LL al Malafronte, pur svolgendo i suoi effetti nel rapporto interno tra gli interessati, non poteva costituire ti- tolo nei confronti di un terzo, qual è il LI;
BP che il fatto dedotto in giudizio doveva ritenersi già deciso da sentenza passata in giudicato. Avverso la sentenza il Malafronte ha proposto ri- corso per cassazione affidato a tre motivi. Non hanno svolto difese in questa sede gli intima- ti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione о falsa applicazione dell'art. 2909 C.C. e dell'art. 24 Cost., il ricorrente deduce che il giudice di pace ha disatteso il principio, in tema di giudicato, in virtù del quale per integrare gli estremi costitutivi della cosa giudicata è necessario che tra la precedente lite 3 e quella in atto sussista identità assoluta di sogget- ti, di petitum e di causa petendi, poiché non ha tenuto conto che, nella specie, tra i due giudizi non sussi- steva identità di soggetti;
sostiene, inoltre, che il giudice di pace, ritenendo opponibile al Malafronte una sentenza resa in un giudizio del quale non era stato parte, ha violato il diritto di difesa costituzional- mente garantito.
2. Il motivo reca denuncia consentita in sede di ricorso avverso sentenza di equità del giudice di pace, in quanto prospetta violazione di regola processuale (S.U. n. 716/99), qual è quella concernente l'efficacia preclusiva del giudicato, ed è fondato. RE n.Non rileva la mancanza in atti della sentenza 1372/97 del Giudice di pace di Napoli, poiché gli estremi essenziali di tale decisione risultano dalla motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di pace, pur dando atto, nella motiva- zione, che la menzionata sentenza, sulla quale la con- venuta aveva fondato la sua eccezione di giudicato esterno, era stata resa in un giudizio concernente il medesimo incidente, ma svoltosi tra Riccardo LI (in veste di attore) e IO LL (convenuto qua- le intestatario al PRA dell'auto, precedentemente ven- duta al Malafronte), giudizio del quale, quindi, il Ma- 4 lafronte non era stato parte, ha egualmente affermato che tale sentenza faceva stato nei confronti del Mala- fronte, ostando alla proposizione della domanda. Affermazione erronea, atteso che l'opponibilità del giudicato esterno postula la necessaria coincidenza di tutti gli elementi di identificazione dell'azione (sog- getti, petitum e causa petendi), mentre nella specie era manifestamente carente, per espresso riconoscimento del giudicante, l'identità dei soggetti in causa nei due diversi giudizi.
3. Va quindi accolto il primo motivo, con assorbi- mento degli altri due motivi.
4. L'impugnata sentenza va cassata in relazione e la causa rinviata ad altro Giudice di pace di Napoli.
5. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spe- se del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, di- chiara assorbiti gli altri;
cassa in relazione e rin- via, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Napoli. a i r e l l Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- e 2 1 c o C l 0 n l . e la terza sezione civile della Corte di cassazione, il a E i A R C 5 a E i n I r i 5.2.2002. 0 L a L a . M E t a a C s t 7 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE i s N . t s t A o , o C i D p L g I e IL CANCELLIERE ČI g D O Dott.ssa Maya Alello