Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
0:3734/03 LA CORTE SUPREMA DI 23 L OME DE POPOLO ITALIANO . 24-11 -1981 , N . 689 ESENTE DAFREGISTRAZIONE E BOLL NE Degerto modifiche al sistema penale SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7034/01 Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente Don Donato PLENTELA Consigliere Dott. Wali.er CELENTANO Consigliere Cron. 8521 Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Rep. Ud. 07/11/2002 Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI FORLI' CESENA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI FORTOGHEST 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATC, che la rappresenta e diferde ope legis;
- ricorrente
contro
NI RO;
intimata avverso la sentenza Π. 202/00 del Tribunale di FORLI', depositata il 12/04/00; 2002 udita a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2002 dal Consigliere DOTT. Francesco 2016 FELICETTI;
udito j P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 EI SA, con ricorso 3 dicembre 1994, pro- pose opposizione avvers0 l'ordinanza ingiunzione del prefetto di Forlì notificatale 11 3 novembre 1994 in relazione A in' infrazione del codice della strada ac- contata in Forli il 3 luglio 1991. Ti Tribunale di For- con sentenza depositata il 1 aprile 2000, accoise 11s 1'opposizione e annul lè l'ordinanza-ingiunzione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 5 marzo 2001, il Prefetto di Forlì, formulando un unico motivo. La parte intimata non ha con rodedotto. Motivi della decisione 1 Con ii ricorso si denuncia la violazione dell'art. 103 del codice della strada e degli artt. б е 23 della legge n. 669 del 1981. Si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto convali- dare l'ordinanza opposta stante 1'assenza dell'opponente dall'udienza del 9 marzo 2000. Si deduce a tresì che il Tribunale, in violazione dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, non ha considerato che la responsabilità del proprietario è solidale con quella del conducente, riterende invece che la comunicazione del nominativo del conducente esentasse il proprietario dall'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria. Il ricorso é infondato quanto alla dedotta vic- lazione dell'art. 23 della legge 1. 689 del 1981, in relazione alla mancata convalida dell'ordinanza- per non essere 1'opponents comparsoingiunzione (secondo quanto indicato in sentenza) all'udienza cel marzo 2000, per 1'assorbente ragiore che 1'opponente comparvе nella prima udienza, tenutasi il 25 maggio 1995, a solo in relazione alla mancata comparizione in Lale udienza l'art. 23 prevede la possibilità di conva- (Cass. 4 gernaio 2002, lidare l'ordinanza-ingiunzione 48; 13 dicembre 2000, n. 15747; 4 giugno 1996, 7. T.. 5123]. Il ricorso è invece fondato in riferimento alla violazione del principio di solidarietà fra dedotta proprietario della cosa che servi a commettere la vio- Lazione e l'autore di essa, stabilito dell'art. 6 deila legge n. 689 del 1981, che nel codice della strada tro- va riscontro nell'analogo, specifico disposto dell'art. 196, il quale stabilisce la solidarietà fra il proprie- tario del veicolo con il quale fu commessa la violazio- ne e l'autore di essa (con diritto di regresso in favo- 3 re de proprietario nei confronti dell'autore deila violazione , ove il proprietario non provi che la cir- colazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volon- t.ǎ. Ii su detto principio rende infatti irrilevante, al fine af esentare il proprietario del veicolo dalla sua responsabiliza solidale per il pagamento della san- la semplice indicazione della persona che al mo-zione, mento dell'infrazione era alla guida del veicolo, come ha invece ritenuto la sentenza impugnata. Ne deriva che la sentenza deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Forlì, che statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, Cassa sentenza impugnata Q rinvia anche per le spese, al 1 a Tribunale di Forli in percna di alto magistato. NOVEMBRE Così deciso in Roma il 7 dicembre 2002, nella ca- mora di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estenscre Il Presidente (Giovanni Losavio] (Francesco Felicetti) toseved CORTEZ F'.! CASSAZIONE Prima Deposita' IL CANCELLIERE MAR. 2003 il Lyisa Passinati IL CANCELLIERE