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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4825/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4825/2021 promossa da:
, (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. FARINA C.F._2
NICOLA giusta procura in atti.
ATTORI contro
(C.F. ), domiciliato in Via Carlo Alberto 6 null 96010 Controparte_1 C.F._3
Palazzolo Acreide;
rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANO GIUSEPPE giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/01/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e premesso di Parte_1 Parte_2 essere proprietari dell'immobile sito in Buccheri, Via Maddalena n. 18, hanno convenuto in giudizio
, proprietario dell'immobile confinante in aderenza, al fine di accertare che Controparte_1
pagina 1 di 9 quest'ultimo nell'esecuzione dei lavori della facciata “ha spostato la ringhiera esistente posizionandola sul lato ovest fino al confine con l'immobile degli attori, in violazione e dispregio delle norme codicistiche previste sulle distanze di aperture sia dirette che laterali od oblique, di cui agli artt.
905-906 c.c., a danno della proprietà degli stessi, condannarlo all'arretramento del posizionamento della ringhiera nel rispetto delle distanze di legge, oltre al risarcimento del danno che il giudice vorrà liquidare in via equitativa. In subordine, per mero tuziorismo difensivo si chiede che il posizionamento della ringhiera avvenga nello stesso stato di fatto e distanza preesistenti ai lavori”.
A sostegno della domanda gli attori hanno esposto: che in data 26.03.2018 ha Controparte_1
presentato al una segnalazione certificata di inizio attività (c.d. , avente Controparte_2 CP_3 ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria prevedenti, tra l'altro, la rimozione della vecchia inferriata esistente e sostituzione con una nuova in vetro. In particolare, gli attori hanno lamentato che nel rifacimento della terrazza, ha spostato la ringhiera del terrazzo a Controparte_1
confine diretto con la proprietà degli attori in violazione delle norme codicistiche previste a salvaguardia delle distanze. Gli attori hanno altresì evidenziato che prima del rifacimento, dal lontano
1978, la ringhiera era posizionata in maniera obbliqua, partendo dalla distanza di 75 cm dal punto di confine per arretrarsi ad un metro e mezzo sul lato di via Maddalena (cfr. all. 24 dell'atto di citazione).
1.1.Con comparsa di costituzione e risposta del 16 febbraio 2022 si è costituito Controparte_1 deducendo l'assenza di qualsivoglia pregiudizio in capo agli attori. Parte convenuta ha inoltre esposto che l'attuale collazione della ringhiera deve ritenersi conforme a quella precedentemente esistente.
1.2. La causa è stata istruita con l'audizione di testimoni e con la nomina di un consulente tecnico.
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
2. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto ragione.
2.1 Va in primo luogo osservato che è incontestato tra le parti che gli attori sono proprietari dell'appartamento sito in Buccheri, via Maddalena n. 18 (circostanza provata altresì documentalmente cfr. allegati 2-3-4-5 dell'atto di citazione), che limitrofo a tale immobile si trova quello di proprietà del convenuto sito in via Maddalena n. 14.
In ordine alla lamentata violazione delle distanze legali e regolamentari, osserva il Tribunale quanto segue.
pagina 2 di 9 L'immobile di proprietà degli attori e quello di proprietà del convenuto, entrambi articolati complessivamente su tre livelli fuori terra, hanno una posizione reciproca tale per cui l'immobile del convenuto, rispetto a quello degli attori, risulta planimetricamente avanzato di 1,94 mt ed altimetricamente sottomesso per via della pendenza naturale del terreno di sedime di circa 1 mt. La porzione avanzata dell'immobile del convenuto forma infine, rispetto al prospetto principale dell'immobile degli attori, un angolo di poco inferiore a 90°. I due immobili risultano allineati lungo la medesima via pubblica (via Maddalena), contigui tra loro.
2.2.A tal proposito, va osservato che proprio per la loro posizione la contiguità tra i due fondi non viene meno e con essa permane l'esigenza di riservatezza tutelato dagli artt. 905 e 906 c.c.
2.3. In particolate in punto di diritto, va premesso che sono qualificate come vedute le finestre o le altre aperture che permettono di affacciarsi e di vedere il fondo altrui (direttamente, obliquamente e/o lateralmente), con la precisazione che l'affaccio deve avvenire comodamente, senza pericolo e senza l'ausilio di mezzi artificiali, col petto protetto dall'opera, a livello superiore a quello massimo dell'opera stessa nel punto di osservazione, in modo da poter sporgere oltre tale livello il capo e vedere l'immobile altrui (direttamente, obliquamente e/o lateralmente) e, nello stesso tempo, da poter esser visto dall'esterno. Non può sussistere veduta quando, pur essendo possibile l'affaccio attraverso un'apertura, non possa attuarsi normalmente, e cioè agevolmente e senza pericoli, la sporgenza del capo per guardare di fronte, obliquamente e/o lateralmente sul fondo del vicino. Con specifico riguardo ai balconi, terrazzi e lastrici solari, la giurisprudenza ha chiarito che, per poterli considerare come vedute,
“è necessario che queste opere, oggettivamente considerate, abbiano quale destinazione normale e permanente, anche se non esclusiva, quella di rendere possibile l'affacciarsi sull'altrui fondo vicino, così da determinare il permanente assoggettamento al peso della veduta;
e non occorre che tali opere siano sorte per l'esclusivo scopo dell'esercizio della veduta, essendo sufficiente che esse, per l'ubicazione, la consistenza e la struttura, abbiano oggettivamente la detta idoneità” (cfr. Cass.11125/90; nello stesso senso, Cass. 17341/2003 e Cass. 4453/1991).
2.4. La regolamentazione delle vedute è delineata dagli art. 905 (avente ad oggetto le vedute dirette) e 906 Cc (che si occupa delle vedute laterali o oblique sul fondo del vicino). In particolare, per quanto d'interesse, l'art. 905 c. 2 Cc stabilisce che “non si possono … costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere”. L'art. 906
Cc prevede che “non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva
pagina 3 di 9 la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto”. Il divieto di cui all'art. 905 Cc cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica (cfr. ult. co art. 905 Cc), con la precisazione che tale prescrizione non presuppone necessariamente che la via pubblica separi i fondi medesimi, ma richiede soltanto che essi siano confinanti con la strada pubblica (o comunque di uso pubblico), indipendentemente dalla loro reciproca collocazione. L'esonero di cui all'ult. co art. 905 Cc non opera nel caso di vedute laterali od oblique aperte sul fondo del vicino, restando tale ipotesi soggetta al rispetto delle distanze stabilite dall'art. 906 Cc.
2.5.In particolare, la giurisprudenza della S.C., in un primo momento, era un po' oscillante con riferimento all'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 905 c.c., che appunto “esclude l'obbligo di osservare la distanza minima di un metro e mezzo per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino quando fra i due fondi vi sia una via pubblica”.
La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 444/2024 riassume i vari orientamenti affermando appunto che in un primo momento (Cass. s.u. n. 3460/1977 e, prima, Cass. n. 2945/1960,
Cass. n. 927/1967 e Cass. n. 780/1970), si è detto “che le distanze per l'apertura di vedute prescritte dalla citata norma del codice sostanziale non sono applicabili in caso di presenza di una strada pubblica, sia che questa passi fra i due immobili interessati, rendendoli fronteggianti, sia che si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto”. Orientamento, questo, seguito anche da altre pronunce.
Successivamente, però, la Corte di Cassazione ribadisce “il proprio tradizionale insegnamento con la sentenza n. 13000/2013, nella quale è stato posto in evidenza come la ratio della cessazione del divieto di apertura di vedute dirette verso il fondo altrui a distanza inferiore a un metro e cinquanta sia da ravvisare in ciò, che la tutela della riservatezza presuppone la contiguità dei fondi. Ne discende che, una volta interrotta tale contiguità, per effetto della presenza di una via pubblica, non v'è ragione di mantenere il divieto in questione;
per contro, allorquando i due fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica, la contiguità non viene meno e con essa permane l'esigenza di riservatezza tutelata dalla norma. Dopo questo intervento chiarificatore la giurisprudenza di legittimità si è ormai assestata nel senso che il divieto di cui ai primi due commi dell'art. 905 c.c. rimane operante in caso di fondi allineati lungo la medesima via pubblica. In particolare, con ordinanza n. 20050/2018, la Sesta
Sezione Civile ha dichiarato inammissibile … il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza che aveva ritenuto inoperante l'esenzione prevista dall'art. 905, ultimo comma c.c., in caso di edifici allineati sul medesimo lato di una strada pubblica. In tale provvedimento è stato rimarcato che la
pagina 4 di 9 sentenza impugnata aveva deciso la questione di diritto oggetto di censura in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e che il ricorso non offriva argomenti per mutare orientamento. Non contrastano con il surriferito indirizzo Cass. n. 3036/2015 e Cass. n. 11967/2017, in quanto in nessuna delle due pronunce trovasi affermato che l'allineamento dei fondi lungo la medesima via pubblica giustifica l'esonero dall'osservanza delle distanze legali per l'apertura di vedute dirette;
anzi, la seconda richiama espressamente Cass. n. 13000/2013, che, come si è visto sopra, ha sancito un ben diverso principio di diritto” (Cass. n. 244/2024 cit.).
Va condiviso pienamente questo orientamento e, pertanto, nella specie, proprio per la posizione dei due immobili, vanno pienamente applicate le norme sulle distanze delle vedute dirette di cui all'art. 905 c.c..
3. Passando ora all'esame del merito, ai fini della presente decisione bisogna prima esaminare lo stato dei luoghi così come puntualmente descritto dal consulente tecnico di ufficio, soprattutto raffrontandolo con la situazione precedente.
3.1.L'immobile degli attori risulta privo di finiture per via dei lavori di restauro e risanamento conservativo di cui ai titoli edilizi sopra citati (Concessione Edilizia n.14/94 e Concessione edilizia n.19/2002), ad oggi non completati (foto 5-6). Al piano primo è dotato di un'apertura con relativo balcone, posto a distanza media di circa 75 cm dal confine sud con la proprietà del convenuto.
L'immobile del convenuto è invece adibito a civile abitazione ed è stato ristrutturato in forza della
SCIA del 26/03/2018, risulta dotato di una veranda coperta a primo piano e di un ulteriore terrazzo a livello a piano secondo che planimetricamente occupano la quasi totalità della porzione avanzata dell'immobile rispetto a quello degli attori. In particolare, il terrazzo a livello di piano secondo risulta dotato di affaccio diretto sia lungo il confine ovest con la via Maddalena che lungo il confine nord con la proprietà degli attori. Entrambi gli affacci sono protetti da ringhiera costituita da montanti in acciaio,
a sezione circolare del diametro di 5 cm, e pannelli in vetro. Detti montanti sono posti ad interasse di circa 85 cm sul lato nord del terrazzo, ad interasse di circa 1 mt sul lato ovest dello stesso e sono, infine, arretrati. Entrambi gli affacci sono protetti da ringhiera costituita da montanti in acciaio, a sezione circolare del diametro di 5 cm, e pannelli in vetro. Detti montanti sono posti ad interasse di circa 85 cm sul lato nord del terrazzo, ad interasse di circa 1 mt sul lato ovest dello stesso e sono, infine, arretrati. Il montante della ringhiera in acciaio, lungo il lato nord del terrazzo a livello di piano secondo dell'immobile del convenuto, risulta attualmente posto ad una distanza di 9,5 cm dall'immobile di proprietà degli attori.
pagina 5 di 9 Questo il corrente stato dei luoghi come appurato dal consulente tecnico d'ufficio al § 3) della propria relazione agli atti del processo.
4.Venendo alle doglianze attoree in punto di presunta violazione delle distanze legali per effetto dello spostamento della ringhiera ad opera del convenuto.
4.1.Nel caso che ci occupa, va osservato che il convenuto ha sostenuto che la posizione attuale della ringhiera deve ritenersi conforme a quella esistente sin dal 1978, in quanto l'arretramento della stessa sarebbe avvenuto solo per un breve periodo, per ragioni di mera tolleranza.
La prospettazione del convenuto invero non risulta dimostrata
Ed infatti, dalle rappresentazioni fotografiche in atti e dalle dichiarazioni dei testi è emerso che nel periodo compreso tra il 1981 e il 2018 la ringhiera del terrazzo a livello di piano secondo di proprietà del convenuto risulta collocata in posizione arretrata e diagonale rispetto al confine nord con la proprietà degli attori. Sul punto la teste ha esposto che fino al 2018-2019 nella Testimone_1 terrazza del convenuto c'era una ringhiera “che perimetrava tutta l'area e poi ad angolo ottuso e si chiudeva a confine tra le due proprietà per un accordo presumo tra la e i . Questa Pt_3 CP_1 ringhiera è stata modificata nel 2018, perché è stata messa tutta a perimetro dell'area che ora è una terrazza non è un balcone aggettante. E' stata modificata perché prima si fermava a 1.50 m dalle due abitazioni e poi andava a finire al confine tra le due ditte. Ora invece la ringhiera è a perimetro di tutto, quindi questa terrazza si affaccia sulla proprietà . Ora ha una formula di angolo retto Pt_1 perimetrando tutta l'area del terrazzo…Io conosco i luoghi dal 1993 perché è l'anno in cui abbiamo presentato la richiesta di concessione edilizia. Nel 1993 posso dire che la ringhiera era ad angolo ottuso”. Le medesime circostanze sono state confermate dal teste “conosco i luoghi di via Tes_2
Maddalena n. 18 allo stato attuale c'è una ringhiera in vetro, prima era in ferro battuto e anche la disposizione era diversa, perché prima non copriva tutta la terrazza ma solo una parte, ma comunque la maggior parte della terrazza. Viene esibita al teste la foto n. 24. Riconosco i luoghi ed è la ringhiera prima dei lavori, era una ringhiera che dava nell'occhio perché era storta”.
Anche la moglie del convenuto , sentita come testimone ha dichiarato che a Testimone_3
partire dagli anni 1980 la ringhiera è stata arretrata di 75 cm ed è rimasta così per molto tempo fino al
2018 “Noi andammo ad abitare l'immobile nel 1977, verso gli anni 1980 l'assessore e la Per_1
si presentarono chiedendo verbalmente di spostare la ringhiera arretrando di 75 cm, la Pt_3
veranda è rimasta. La ringhiera è rimasta così (arretrata) per molto tempo, nel 2018 abbiamo
pagina 6 di 9 ristrutturato la casa e abbiamo messo la ringhiera dritta, chiedendo al se si poteva fare una Pt_1 ringhiera dritta, ma non accettò l'invito di mio marito”. Pt_1
Dalle risultanze processuali, a ben vedere, è emerso che ha modificato la Controparte_1
ringhiera preesistente allargandola lungo tutto il perimetro del confine nord del terrazzo, con la proprietà degli attori.
5. Ciò chiarito, occorre, dunque, accertare se la terrazza di parte convenuta costituisca una veduta sul fondo attoreo e se sia stata o meno edificata in osservanza delle prescrizioni di cui agli art. 905 e 906 Cc.
A tal riguardo il CTU ha accertato che ai fini delle distanze il PRG del comune non prevede distanze maggiori rispetto a quelle del codice civile (cfr. pag. 10 della relazione in atti).
La ringhiera realizzata dal convenuto permette sia l'inspectio che la prospectio e, pertanto, la stessa deve essere posta in modo da rispettare le distanze previste dagli artt. 905 e 906 c.c
Al riguardo il consulente tecnico d'ufficio ha affermato che “la ringhiera del terrazzo a livello di piano secondo di proprietà del convenuto, così come attualmente posizionata a distanza di 9,5 cm dal confine nord con la proprietà degli attori, vìola la distanza minima di 75 cm disposta dall'art. 906
c.c. Per adeguare i luoghi alle prescrizioni normative occorrerebbe arretrare la ringhiera lungo il confine nord verso la proprietà degli attori”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va riconosciuto che parte convenuta abbia eretto una ringhiera sulla terrazza a livello del piano secondo costituente una veduta diretta, laterale e obliqua verso l'abitazione degli attori, in violazione degli artt. 905 e 906 c.c.
Ai fini dell'adeguamento della disposizione codicistica, parte convenuta deve essere condannata ad arretrare la ringhiera lungo il confine nord verso la proprietà degli attori di 140,5 cm pari alla differenza tra i 1,505 cm dettati dalla norma e i 9,5 cm dell'attuale distanza della stessa. Tale arretramento, va effettuato parallelamente a tutto il confine nord e non diagonalmente
In punto di risarcimento del danno per violazione delle norme sulle luci e vedute, invece, vale quanto segue.
È vero che la giurisprudenza di legittimità ammette che in questi casi il danno lamentato va considerato in re ipsa, e cioè coincidente con la dimostrazione della violazione della disciplina di riferimento ed è vero altresì che la parte che avanza questo tipo di domanda non necessita di una specifica attività probatoria (cfr. Cass. n. 8283 del 2024). Tuttavia, è pure vero che il concetto di danno in re ipsa non può essere avulso da qualsiasi riferimento all'effettivo pregiudizio subito. Le Sezioni
pagina 7 di 9 Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema, chiarendo che “la locuzione danno in re ipsa deve essere intesa come indicante un “danno presunto” o “danno normale”, identificabile sì a mezzo presunzioni, ma basate su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato” (Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 33645 del 15.11.2022). Questo significa che, sebbene il danno possa essere presunto in determinate situazioni, è comunque necessario che il danneggiato alleghi e provi, anche tramite presunzioni, l'esistenza del danno conseguenza.
Nel caso di specie, la parte attrice, nel richiedere il risarcimento dei danni, si è limitata a denunciare la violazione delle norme in materie di luci e vedute senza al contempo fornire alcuna indicazione su quale possa essere la tipologia di danno conseguenza patito in concreto.
Nella casistica giurisprudenziale di riferimento si fa spesso riferimento, quale tipologia di danno risarcibile, all'indebita diminuzione di valore del proprio immobile a causa delle costruzioni abusive del vicino, ma nulla di simile è stato avanzato dagli attori. Nemmeno è possibile trarre per altra via, dalla documentazione prodotta in atti, un indizio su quale sia il pregiudizio in concreto subito, anche alla luce del fatto che l'immobile di parte attrice risulta non essere abitato.
Alla luce di quanto appena osservato non vi sono gli elementi necessari e sufficienti per poter accogliere la domanda di risarcimento del danno va rigettata
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri minimi delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4825/2021 R.G.,
- Condanna - all'arretramento della ringhiera del terrazzo a livello del piano Controparte_1
lungo il confine nord verso la proprietà degli attori di 140,5 cm pari alla differenza tra i 1,50 cm dettati dalla norma e i 9,5 cm dell'attuale distanza della stessa.
- Rigetta la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento del danno;
- condanna al pagamento in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate in complessivi euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu già liquidate con separato decreto.
pagina 8 di 9 Così deciso in Siracusa, il 15 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4825/2021 promossa da:
, (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. FARINA C.F._2
NICOLA giusta procura in atti.
ATTORI contro
(C.F. ), domiciliato in Via Carlo Alberto 6 null 96010 Controparte_1 C.F._3
Palazzolo Acreide;
rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANO GIUSEPPE giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/01/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e premesso di Parte_1 Parte_2 essere proprietari dell'immobile sito in Buccheri, Via Maddalena n. 18, hanno convenuto in giudizio
, proprietario dell'immobile confinante in aderenza, al fine di accertare che Controparte_1
pagina 1 di 9 quest'ultimo nell'esecuzione dei lavori della facciata “ha spostato la ringhiera esistente posizionandola sul lato ovest fino al confine con l'immobile degli attori, in violazione e dispregio delle norme codicistiche previste sulle distanze di aperture sia dirette che laterali od oblique, di cui agli artt.
905-906 c.c., a danno della proprietà degli stessi, condannarlo all'arretramento del posizionamento della ringhiera nel rispetto delle distanze di legge, oltre al risarcimento del danno che il giudice vorrà liquidare in via equitativa. In subordine, per mero tuziorismo difensivo si chiede che il posizionamento della ringhiera avvenga nello stesso stato di fatto e distanza preesistenti ai lavori”.
A sostegno della domanda gli attori hanno esposto: che in data 26.03.2018 ha Controparte_1
presentato al una segnalazione certificata di inizio attività (c.d. , avente Controparte_2 CP_3 ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria prevedenti, tra l'altro, la rimozione della vecchia inferriata esistente e sostituzione con una nuova in vetro. In particolare, gli attori hanno lamentato che nel rifacimento della terrazza, ha spostato la ringhiera del terrazzo a Controparte_1
confine diretto con la proprietà degli attori in violazione delle norme codicistiche previste a salvaguardia delle distanze. Gli attori hanno altresì evidenziato che prima del rifacimento, dal lontano
1978, la ringhiera era posizionata in maniera obbliqua, partendo dalla distanza di 75 cm dal punto di confine per arretrarsi ad un metro e mezzo sul lato di via Maddalena (cfr. all. 24 dell'atto di citazione).
1.1.Con comparsa di costituzione e risposta del 16 febbraio 2022 si è costituito Controparte_1 deducendo l'assenza di qualsivoglia pregiudizio in capo agli attori. Parte convenuta ha inoltre esposto che l'attuale collazione della ringhiera deve ritenersi conforme a quella precedentemente esistente.
1.2. La causa è stata istruita con l'audizione di testimoni e con la nomina di un consulente tecnico.
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
2. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto ragione.
2.1 Va in primo luogo osservato che è incontestato tra le parti che gli attori sono proprietari dell'appartamento sito in Buccheri, via Maddalena n. 18 (circostanza provata altresì documentalmente cfr. allegati 2-3-4-5 dell'atto di citazione), che limitrofo a tale immobile si trova quello di proprietà del convenuto sito in via Maddalena n. 14.
In ordine alla lamentata violazione delle distanze legali e regolamentari, osserva il Tribunale quanto segue.
pagina 2 di 9 L'immobile di proprietà degli attori e quello di proprietà del convenuto, entrambi articolati complessivamente su tre livelli fuori terra, hanno una posizione reciproca tale per cui l'immobile del convenuto, rispetto a quello degli attori, risulta planimetricamente avanzato di 1,94 mt ed altimetricamente sottomesso per via della pendenza naturale del terreno di sedime di circa 1 mt. La porzione avanzata dell'immobile del convenuto forma infine, rispetto al prospetto principale dell'immobile degli attori, un angolo di poco inferiore a 90°. I due immobili risultano allineati lungo la medesima via pubblica (via Maddalena), contigui tra loro.
2.2.A tal proposito, va osservato che proprio per la loro posizione la contiguità tra i due fondi non viene meno e con essa permane l'esigenza di riservatezza tutelato dagli artt. 905 e 906 c.c.
2.3. In particolate in punto di diritto, va premesso che sono qualificate come vedute le finestre o le altre aperture che permettono di affacciarsi e di vedere il fondo altrui (direttamente, obliquamente e/o lateralmente), con la precisazione che l'affaccio deve avvenire comodamente, senza pericolo e senza l'ausilio di mezzi artificiali, col petto protetto dall'opera, a livello superiore a quello massimo dell'opera stessa nel punto di osservazione, in modo da poter sporgere oltre tale livello il capo e vedere l'immobile altrui (direttamente, obliquamente e/o lateralmente) e, nello stesso tempo, da poter esser visto dall'esterno. Non può sussistere veduta quando, pur essendo possibile l'affaccio attraverso un'apertura, non possa attuarsi normalmente, e cioè agevolmente e senza pericoli, la sporgenza del capo per guardare di fronte, obliquamente e/o lateralmente sul fondo del vicino. Con specifico riguardo ai balconi, terrazzi e lastrici solari, la giurisprudenza ha chiarito che, per poterli considerare come vedute,
“è necessario che queste opere, oggettivamente considerate, abbiano quale destinazione normale e permanente, anche se non esclusiva, quella di rendere possibile l'affacciarsi sull'altrui fondo vicino, così da determinare il permanente assoggettamento al peso della veduta;
e non occorre che tali opere siano sorte per l'esclusivo scopo dell'esercizio della veduta, essendo sufficiente che esse, per l'ubicazione, la consistenza e la struttura, abbiano oggettivamente la detta idoneità” (cfr. Cass.11125/90; nello stesso senso, Cass. 17341/2003 e Cass. 4453/1991).
2.4. La regolamentazione delle vedute è delineata dagli art. 905 (avente ad oggetto le vedute dirette) e 906 Cc (che si occupa delle vedute laterali o oblique sul fondo del vicino). In particolare, per quanto d'interesse, l'art. 905 c. 2 Cc stabilisce che “non si possono … costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere”. L'art. 906
Cc prevede che “non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva
pagina 3 di 9 la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto”. Il divieto di cui all'art. 905 Cc cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica (cfr. ult. co art. 905 Cc), con la precisazione che tale prescrizione non presuppone necessariamente che la via pubblica separi i fondi medesimi, ma richiede soltanto che essi siano confinanti con la strada pubblica (o comunque di uso pubblico), indipendentemente dalla loro reciproca collocazione. L'esonero di cui all'ult. co art. 905 Cc non opera nel caso di vedute laterali od oblique aperte sul fondo del vicino, restando tale ipotesi soggetta al rispetto delle distanze stabilite dall'art. 906 Cc.
2.5.In particolare, la giurisprudenza della S.C., in un primo momento, era un po' oscillante con riferimento all'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 905 c.c., che appunto “esclude l'obbligo di osservare la distanza minima di un metro e mezzo per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino quando fra i due fondi vi sia una via pubblica”.
La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 444/2024 riassume i vari orientamenti affermando appunto che in un primo momento (Cass. s.u. n. 3460/1977 e, prima, Cass. n. 2945/1960,
Cass. n. 927/1967 e Cass. n. 780/1970), si è detto “che le distanze per l'apertura di vedute prescritte dalla citata norma del codice sostanziale non sono applicabili in caso di presenza di una strada pubblica, sia che questa passi fra i due immobili interessati, rendendoli fronteggianti, sia che si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto”. Orientamento, questo, seguito anche da altre pronunce.
Successivamente, però, la Corte di Cassazione ribadisce “il proprio tradizionale insegnamento con la sentenza n. 13000/2013, nella quale è stato posto in evidenza come la ratio della cessazione del divieto di apertura di vedute dirette verso il fondo altrui a distanza inferiore a un metro e cinquanta sia da ravvisare in ciò, che la tutela della riservatezza presuppone la contiguità dei fondi. Ne discende che, una volta interrotta tale contiguità, per effetto della presenza di una via pubblica, non v'è ragione di mantenere il divieto in questione;
per contro, allorquando i due fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica, la contiguità non viene meno e con essa permane l'esigenza di riservatezza tutelata dalla norma. Dopo questo intervento chiarificatore la giurisprudenza di legittimità si è ormai assestata nel senso che il divieto di cui ai primi due commi dell'art. 905 c.c. rimane operante in caso di fondi allineati lungo la medesima via pubblica. In particolare, con ordinanza n. 20050/2018, la Sesta
Sezione Civile ha dichiarato inammissibile … il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza che aveva ritenuto inoperante l'esenzione prevista dall'art. 905, ultimo comma c.c., in caso di edifici allineati sul medesimo lato di una strada pubblica. In tale provvedimento è stato rimarcato che la
pagina 4 di 9 sentenza impugnata aveva deciso la questione di diritto oggetto di censura in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e che il ricorso non offriva argomenti per mutare orientamento. Non contrastano con il surriferito indirizzo Cass. n. 3036/2015 e Cass. n. 11967/2017, in quanto in nessuna delle due pronunce trovasi affermato che l'allineamento dei fondi lungo la medesima via pubblica giustifica l'esonero dall'osservanza delle distanze legali per l'apertura di vedute dirette;
anzi, la seconda richiama espressamente Cass. n. 13000/2013, che, come si è visto sopra, ha sancito un ben diverso principio di diritto” (Cass. n. 244/2024 cit.).
Va condiviso pienamente questo orientamento e, pertanto, nella specie, proprio per la posizione dei due immobili, vanno pienamente applicate le norme sulle distanze delle vedute dirette di cui all'art. 905 c.c..
3. Passando ora all'esame del merito, ai fini della presente decisione bisogna prima esaminare lo stato dei luoghi così come puntualmente descritto dal consulente tecnico di ufficio, soprattutto raffrontandolo con la situazione precedente.
3.1.L'immobile degli attori risulta privo di finiture per via dei lavori di restauro e risanamento conservativo di cui ai titoli edilizi sopra citati (Concessione Edilizia n.14/94 e Concessione edilizia n.19/2002), ad oggi non completati (foto 5-6). Al piano primo è dotato di un'apertura con relativo balcone, posto a distanza media di circa 75 cm dal confine sud con la proprietà del convenuto.
L'immobile del convenuto è invece adibito a civile abitazione ed è stato ristrutturato in forza della
SCIA del 26/03/2018, risulta dotato di una veranda coperta a primo piano e di un ulteriore terrazzo a livello a piano secondo che planimetricamente occupano la quasi totalità della porzione avanzata dell'immobile rispetto a quello degli attori. In particolare, il terrazzo a livello di piano secondo risulta dotato di affaccio diretto sia lungo il confine ovest con la via Maddalena che lungo il confine nord con la proprietà degli attori. Entrambi gli affacci sono protetti da ringhiera costituita da montanti in acciaio,
a sezione circolare del diametro di 5 cm, e pannelli in vetro. Detti montanti sono posti ad interasse di circa 85 cm sul lato nord del terrazzo, ad interasse di circa 1 mt sul lato ovest dello stesso e sono, infine, arretrati. Entrambi gli affacci sono protetti da ringhiera costituita da montanti in acciaio, a sezione circolare del diametro di 5 cm, e pannelli in vetro. Detti montanti sono posti ad interasse di circa 85 cm sul lato nord del terrazzo, ad interasse di circa 1 mt sul lato ovest dello stesso e sono, infine, arretrati. Il montante della ringhiera in acciaio, lungo il lato nord del terrazzo a livello di piano secondo dell'immobile del convenuto, risulta attualmente posto ad una distanza di 9,5 cm dall'immobile di proprietà degli attori.
pagina 5 di 9 Questo il corrente stato dei luoghi come appurato dal consulente tecnico d'ufficio al § 3) della propria relazione agli atti del processo.
4.Venendo alle doglianze attoree in punto di presunta violazione delle distanze legali per effetto dello spostamento della ringhiera ad opera del convenuto.
4.1.Nel caso che ci occupa, va osservato che il convenuto ha sostenuto che la posizione attuale della ringhiera deve ritenersi conforme a quella esistente sin dal 1978, in quanto l'arretramento della stessa sarebbe avvenuto solo per un breve periodo, per ragioni di mera tolleranza.
La prospettazione del convenuto invero non risulta dimostrata
Ed infatti, dalle rappresentazioni fotografiche in atti e dalle dichiarazioni dei testi è emerso che nel periodo compreso tra il 1981 e il 2018 la ringhiera del terrazzo a livello di piano secondo di proprietà del convenuto risulta collocata in posizione arretrata e diagonale rispetto al confine nord con la proprietà degli attori. Sul punto la teste ha esposto che fino al 2018-2019 nella Testimone_1 terrazza del convenuto c'era una ringhiera “che perimetrava tutta l'area e poi ad angolo ottuso e si chiudeva a confine tra le due proprietà per un accordo presumo tra la e i . Questa Pt_3 CP_1 ringhiera è stata modificata nel 2018, perché è stata messa tutta a perimetro dell'area che ora è una terrazza non è un balcone aggettante. E' stata modificata perché prima si fermava a 1.50 m dalle due abitazioni e poi andava a finire al confine tra le due ditte. Ora invece la ringhiera è a perimetro di tutto, quindi questa terrazza si affaccia sulla proprietà . Ora ha una formula di angolo retto Pt_1 perimetrando tutta l'area del terrazzo…Io conosco i luoghi dal 1993 perché è l'anno in cui abbiamo presentato la richiesta di concessione edilizia. Nel 1993 posso dire che la ringhiera era ad angolo ottuso”. Le medesime circostanze sono state confermate dal teste “conosco i luoghi di via Tes_2
Maddalena n. 18 allo stato attuale c'è una ringhiera in vetro, prima era in ferro battuto e anche la disposizione era diversa, perché prima non copriva tutta la terrazza ma solo una parte, ma comunque la maggior parte della terrazza. Viene esibita al teste la foto n. 24. Riconosco i luoghi ed è la ringhiera prima dei lavori, era una ringhiera che dava nell'occhio perché era storta”.
Anche la moglie del convenuto , sentita come testimone ha dichiarato che a Testimone_3
partire dagli anni 1980 la ringhiera è stata arretrata di 75 cm ed è rimasta così per molto tempo fino al
2018 “Noi andammo ad abitare l'immobile nel 1977, verso gli anni 1980 l'assessore e la Per_1
si presentarono chiedendo verbalmente di spostare la ringhiera arretrando di 75 cm, la Pt_3
veranda è rimasta. La ringhiera è rimasta così (arretrata) per molto tempo, nel 2018 abbiamo
pagina 6 di 9 ristrutturato la casa e abbiamo messo la ringhiera dritta, chiedendo al se si poteva fare una Pt_1 ringhiera dritta, ma non accettò l'invito di mio marito”. Pt_1
Dalle risultanze processuali, a ben vedere, è emerso che ha modificato la Controparte_1
ringhiera preesistente allargandola lungo tutto il perimetro del confine nord del terrazzo, con la proprietà degli attori.
5. Ciò chiarito, occorre, dunque, accertare se la terrazza di parte convenuta costituisca una veduta sul fondo attoreo e se sia stata o meno edificata in osservanza delle prescrizioni di cui agli art. 905 e 906 Cc.
A tal riguardo il CTU ha accertato che ai fini delle distanze il PRG del comune non prevede distanze maggiori rispetto a quelle del codice civile (cfr. pag. 10 della relazione in atti).
La ringhiera realizzata dal convenuto permette sia l'inspectio che la prospectio e, pertanto, la stessa deve essere posta in modo da rispettare le distanze previste dagli artt. 905 e 906 c.c
Al riguardo il consulente tecnico d'ufficio ha affermato che “la ringhiera del terrazzo a livello di piano secondo di proprietà del convenuto, così come attualmente posizionata a distanza di 9,5 cm dal confine nord con la proprietà degli attori, vìola la distanza minima di 75 cm disposta dall'art. 906
c.c. Per adeguare i luoghi alle prescrizioni normative occorrerebbe arretrare la ringhiera lungo il confine nord verso la proprietà degli attori”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va riconosciuto che parte convenuta abbia eretto una ringhiera sulla terrazza a livello del piano secondo costituente una veduta diretta, laterale e obliqua verso l'abitazione degli attori, in violazione degli artt. 905 e 906 c.c.
Ai fini dell'adeguamento della disposizione codicistica, parte convenuta deve essere condannata ad arretrare la ringhiera lungo il confine nord verso la proprietà degli attori di 140,5 cm pari alla differenza tra i 1,505 cm dettati dalla norma e i 9,5 cm dell'attuale distanza della stessa. Tale arretramento, va effettuato parallelamente a tutto il confine nord e non diagonalmente
In punto di risarcimento del danno per violazione delle norme sulle luci e vedute, invece, vale quanto segue.
È vero che la giurisprudenza di legittimità ammette che in questi casi il danno lamentato va considerato in re ipsa, e cioè coincidente con la dimostrazione della violazione della disciplina di riferimento ed è vero altresì che la parte che avanza questo tipo di domanda non necessita di una specifica attività probatoria (cfr. Cass. n. 8283 del 2024). Tuttavia, è pure vero che il concetto di danno in re ipsa non può essere avulso da qualsiasi riferimento all'effettivo pregiudizio subito. Le Sezioni
pagina 7 di 9 Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema, chiarendo che “la locuzione danno in re ipsa deve essere intesa come indicante un “danno presunto” o “danno normale”, identificabile sì a mezzo presunzioni, ma basate su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato” (Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 33645 del 15.11.2022). Questo significa che, sebbene il danno possa essere presunto in determinate situazioni, è comunque necessario che il danneggiato alleghi e provi, anche tramite presunzioni, l'esistenza del danno conseguenza.
Nel caso di specie, la parte attrice, nel richiedere il risarcimento dei danni, si è limitata a denunciare la violazione delle norme in materie di luci e vedute senza al contempo fornire alcuna indicazione su quale possa essere la tipologia di danno conseguenza patito in concreto.
Nella casistica giurisprudenziale di riferimento si fa spesso riferimento, quale tipologia di danno risarcibile, all'indebita diminuzione di valore del proprio immobile a causa delle costruzioni abusive del vicino, ma nulla di simile è stato avanzato dagli attori. Nemmeno è possibile trarre per altra via, dalla documentazione prodotta in atti, un indizio su quale sia il pregiudizio in concreto subito, anche alla luce del fatto che l'immobile di parte attrice risulta non essere abitato.
Alla luce di quanto appena osservato non vi sono gli elementi necessari e sufficienti per poter accogliere la domanda di risarcimento del danno va rigettata
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri minimi delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4825/2021 R.G.,
- Condanna - all'arretramento della ringhiera del terrazzo a livello del piano Controparte_1
lungo il confine nord verso la proprietà degli attori di 140,5 cm pari alla differenza tra i 1,50 cm dettati dalla norma e i 9,5 cm dell'attuale distanza della stessa.
- Rigetta la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento del danno;
- condanna al pagamento in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate in complessivi euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu già liquidate con separato decreto.
pagina 8 di 9 Così deciso in Siracusa, il 15 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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