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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12353/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.11.2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 18 ottobre 1985 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carolina Colombo (c.f. ) del Foro di Varese C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Mazzaro (c.f. del Foro di Milano C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio in TA (MI), con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di TA, anno 2015, numero 13, parte 2, serie A, secondo il regime di comunione dei beni,
con il seguente figlio:
- , nato il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi tra e e con Parte_1 Parte_2 essa lo scioglimento della comunione legale, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'Ufficiale dello stato civile del comune di TA di procedure all'annotazione dell'emanando provvedimento di separazione e scioglimento della comunione legale nel registro degli atti di matrimonio del Comune stesso parte 2 serie A;
2) Affidare in via congiunta il figlio ad entrambi i genitori con Parte_3 collocamento prevalente presso la madre Parte_2
3) Assegnare la casa coniugale alla signora la quale risulterà assegnataria della casa Parte_2 coniugale sita in TA (MI), Via Luciano Manara 15, con tutti gli arredi ivi presenti. Il sig. si impegna a restituire le chiavi dell'alloggio coniugale entro quindici giorni dalla firma Pt_1 del presente ricorso.
4) Quanto alle spese relative alla casa Coniugale in comproprietà - acquistata da entrambi prima del matrimonio di proprietà al 60% di ed al 40% di - quest'ultima Parte_1 Parte_2 provvederà congiuntamente al marito nella misura del 50% alla manutenzione straordinaria della stessa (previo accordo sui lavori da effettuare) e nella misura del 100% alla manutenzione ordinaria.
5) Il marito ha provveduto a sostenere nella misura del 50% le spese già preventivate relative al cancello per un esborso complessivo di circa € 15.500,00.
Considerato che il signor non ha provveduto al pagamento della quota del 50% delle Pt_1 spese di rifacimento della facciata e che le stesse sono state integralmente sostenute dalla signora per il complessivo importo di € 20.339,00 come da documentazione già condivisa. Pt_2
I coniugi stabiliscono che, qualora la casa dovesse essere venduta, la quota parte dell'esborso sostenuto, pari al 50% dell'importo di € 20.339,00 dedotte le detrazioni fiscali di cui la sig.ra ha beneficiato o stia beneficiando, verrà rimborsata dal sig. alla signora Pt_2 Pt_1 Pt_2 con i proventi della vendita.
Il tutto una volta esaminati e valutati i relativi documenti contabili e fiscali (detrazioni) e con il riconoscimento a favore della sig.ra della relativa rivalutazione almeno sul capitale non Pt_2 recuperato. 6) Il sig. dichiara che asporterà la rimanenza dei suoi beni personali entro e non oltre 10 Pt_1 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, rilasciando contestualmente copia delle sue chiavi alla signora Pt_2
7) Quanto alle modalità di visita
Disporre che il padre tenga con sé salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti Pt_3 modalità:
A) Per la settimana in cui non vi è il weekend di spettanza del padre:
Il papà potrà intrattenersi con due giorni infrasettimanali consistenti nel martedì Pt_3 allorquando il padre potrà prelevare il bambino all'uscita da scuola e portarlo presso la propria abitazione ove si curerà che il minore svolga i compiti assegnati a scuola. Il bambino pernotterà dal padre e verrà riportato dallo stesso a scuola la mattina successiva (ovvero nella giornata di mercoledì).
Il secondo giorno infrasettimanale consisterà nel venerdì, allorquando il padre preleverà il figlio da scuola e lo terrà presso di sé, riportandolo alla madre nella giornata di sabato per le ore 9:30.
B) Per la settimana in cui vi è il weekend di spettanza del padre
Il sig. vedrà e terrà con sé in ogni caso il bambino anche nella giornata di martedì nelle Pt_1 medesime modalità previste al punto A), nella giornata di venerdì preleverà il bambino all'uscita da scuola curando l'esecuzione dei compiti scolastici, accompagnandolo ai corsi ovvero alle attività sportive o ricreative, riportandolo in seguito presso l'abitazione materna nella giornata di domenica alle 18:00.
- nell'ipotesi in cui il bambino rimanga a casa da scuola per periodi lunghi (es in caso di malattia ovvero durante il periodo estivo) il padre potrà prelevarlo - previo accordo con la mamma - presso l'abitazione materna nel giorno di sua competenza sin dal mattino ore 8:30 e tenerlo con sé fino al giorno successivo.
C) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale e S. Stefano ed il 31 dicembre e le altre festività (quali Capodanno, Epifania compleanni ecc…) con la madre o con il padre nonché il giorno di Pasqua e Pasquetta, sempre in via alternata.
Ogni modifica del calendario delle visite, imposta da esigenze personali o di lavoro dei genitori, dovrà essere pattuita tra di loro con congruo anticipo, anche telefonicamente (salvo urgenze).
Restano in ogni caso salve le esigenze scolastiche del figlio, in conseguenza delle quali i genitori concorderanno le necessarie modifiche delle visite, fatto sempre salvo il diverso accordo delle parti che dovrà essere preso, in ogni caso, con congruo anticipo al fine di consentire alle parti di organizzare i propri impegni e spostamenti;
D) Quanto alle vacanze Per_1
trascorrerà un periodo di ferie della durata di 15 giorni, anche non consecutivi, con
[...] ciascuno dei genitori. Il periodo in questione verrà concordato tra i due coniugi, di anno in anno, entro il 31 maggio, tenendo conto, essenzialmente, dei reciproci impegni di lavoro, nonché degli impegni scolastici e ludico-sportivi del minore.
Ciascuno dei due genitori si obbliga a rendere edotto l'altro in ordine alla meta prescelta per le vacanze e, durante il periodo di vacanza, si farà parte diligente per far sì che possa sentire Pt_3 telefonicamente l'altro genitore almeno una volta al girono (salvo casi particolari in cui non dovesse essere possibile)
E) Ricorrenze familiari e ponti
trascorrerà la festa del papà con il Sig. e la festa della mamma con la sig.ra Pt_3 Pt_1
Analogamente il minore festeggerà con la madre il compleanno della stessa e con il padre Pt_2 il compleanno di quest'ultimo. Mentre, per quanto concerne il compleanno di , i genitori Pt_3 cercheranno di trascorrerlo entrambi, per quanto possibile, insieme al figlio.
Qualora ciò non fosse possibile, i genitori festeggeranno il compleanno del figlio tenendolo con sé l'uno a pranzo e l'altro a cena, sempre ad anni alterni.
Durante c.d. “ponti” il minore starà con un o l'altro genitore sempre nel rispetto del principio generale dell'alternanza.
Si specifica che le modalità di intrattenimento sopra descritte saranno sempre suscettibili di variazione con preavviso di almeno due giorni (salvo urgenze) e con il consenso e l'accordo di entrambi i genitori.
Questo anche in ragione del fatto che il sig. come la moglie sa, spesso deve fronteggiare Pt_1 imprevisti ed emergenze lavorative che, purtroppo, lo portano a modificare la propria organizzazione familiare
Ciascuno dei genitori si impegna a mantenere e coltivare il rapporto dei figli con la propria famiglia d'origine.
8) In merito al contributo al mantenimento
Determinare in euro 400,00 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento del Pt_1 figlio, da versarsi alla sig.ra entro il 10 di ogni mese a partire dal mese di marzo su cc n Pt_2
000000087181 PM TA intestato alla stessa. con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
- con rinuncia del signor all'assegno unico di euro 50,00 (ad oggi ancora mai richiesto) Pt_1 che la signora valuterà se richiedere a suo favore. Pt_2
9) Per quanto concerne le spese straordinarie Ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese extra non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per il figlio per la cui determinazione ci si rimette al protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso la Corte D'Appello di Milano che, di seguito, si riporta:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese come sopra indicate e giustificate verranno rimborsate mensilmente in corrispondenza del versamento del contributo al mantenimento;
10) Quanto alle autovetture
L'autovettura in uso alla sig.ra , acquistata in regime di comunione di beni, dovrà essere Pt_2 oggetto di trasferimento di quota (condizione utile in caso di vendita) e, più in particolare, i coniugi statuiscono che il sig. a titolo conciliativo e transattivo, trasferisca alla sig.ra Parte_1
, che accetta, senza versamento di corrispettivo da parte di quest'ultima, la propria Parte_2 quota di titolarità, pari al 50%, dell'autovettura modello YPSILON;
marca LANCIA targata
FF314ST, immatricolata nel 30-06-17 acquistata in regime di comunione dei beni ed intestata alla sig.ra , già in uso alla moglie. Parte_2
Per effetto di tale cessione, l'anzidetto autoveicolo resterà, definitivamente, nella piena ed esclusiva titolarità della sig.ra Pt_2
I coniugi e dispongono che, per il summenzionato trasferimento, si fruisca Pt_1 Pt_2 dell'applicazione delle esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 19 legge n. 74/1987, trattandosi di cessione tra coniugi, attuata in regime di convenzione matrimoniale.
11) Quanto ai conti corrente
Il sig. rinuncia ad avanzare ogni pretesa in ordine alle somme giacenti sul Parte_1 conto corrente n 000000087181 PM acceso presso TA ed intestato esclusivamente alla sig.ra . Gli importi presenti su tale conto e ogni altro saldo attivo facente capo alla Parte_2 sig.ra resteranno, pertanto, nella libera ed esclusiva disponibilità della stessa. Pt_2
Parimenti la sig.ra rinuncia ad avanzare ogni pretesa in ordine alle somme giacenti Parte_2 sul conto corrente n. 6250/14292526 aperto presso INTESA SANPAOLO filiale di TA ed intestato esclusivamente al sig. . Parte_1
Gli importi presenti su tale conto e ogni altro saldo attivo facente capo al sig. resteranno, Pt_1 pertanto, nella libera ed esclusiva disponibilità dello stesso.
Quanto al conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, lo stesso è stato chiuso.
12) I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento. 13) I coniugi danno atto di aver già regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrenti non avendo più null'altro a che pretendere sul punto.
14) I coniugi rilasciano sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in TA (MI) in data 13 giugno 2015;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente rel. Dott.,ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.11.2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 18 ottobre 1985 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carolina Colombo (c.f. ) del Foro di Varese C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Mazzaro (c.f. del Foro di Milano C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio in TA (MI), con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di TA, anno 2015, numero 13, parte 2, serie A, secondo il regime di comunione dei beni,
con il seguente figlio:
- , nato il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi tra e e con Parte_1 Parte_2 essa lo scioglimento della comunione legale, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'Ufficiale dello stato civile del comune di TA di procedure all'annotazione dell'emanando provvedimento di separazione e scioglimento della comunione legale nel registro degli atti di matrimonio del Comune stesso parte 2 serie A;
2) Affidare in via congiunta il figlio ad entrambi i genitori con Parte_3 collocamento prevalente presso la madre Parte_2
3) Assegnare la casa coniugale alla signora la quale risulterà assegnataria della casa Parte_2 coniugale sita in TA (MI), Via Luciano Manara 15, con tutti gli arredi ivi presenti. Il sig. si impegna a restituire le chiavi dell'alloggio coniugale entro quindici giorni dalla firma Pt_1 del presente ricorso.
4) Quanto alle spese relative alla casa Coniugale in comproprietà - acquistata da entrambi prima del matrimonio di proprietà al 60% di ed al 40% di - quest'ultima Parte_1 Parte_2 provvederà congiuntamente al marito nella misura del 50% alla manutenzione straordinaria della stessa (previo accordo sui lavori da effettuare) e nella misura del 100% alla manutenzione ordinaria.
5) Il marito ha provveduto a sostenere nella misura del 50% le spese già preventivate relative al cancello per un esborso complessivo di circa € 15.500,00.
Considerato che il signor non ha provveduto al pagamento della quota del 50% delle Pt_1 spese di rifacimento della facciata e che le stesse sono state integralmente sostenute dalla signora per il complessivo importo di € 20.339,00 come da documentazione già condivisa. Pt_2
I coniugi stabiliscono che, qualora la casa dovesse essere venduta, la quota parte dell'esborso sostenuto, pari al 50% dell'importo di € 20.339,00 dedotte le detrazioni fiscali di cui la sig.ra ha beneficiato o stia beneficiando, verrà rimborsata dal sig. alla signora Pt_2 Pt_1 Pt_2 con i proventi della vendita.
Il tutto una volta esaminati e valutati i relativi documenti contabili e fiscali (detrazioni) e con il riconoscimento a favore della sig.ra della relativa rivalutazione almeno sul capitale non Pt_2 recuperato. 6) Il sig. dichiara che asporterà la rimanenza dei suoi beni personali entro e non oltre 10 Pt_1 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, rilasciando contestualmente copia delle sue chiavi alla signora Pt_2
7) Quanto alle modalità di visita
Disporre che il padre tenga con sé salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti Pt_3 modalità:
A) Per la settimana in cui non vi è il weekend di spettanza del padre:
Il papà potrà intrattenersi con due giorni infrasettimanali consistenti nel martedì Pt_3 allorquando il padre potrà prelevare il bambino all'uscita da scuola e portarlo presso la propria abitazione ove si curerà che il minore svolga i compiti assegnati a scuola. Il bambino pernotterà dal padre e verrà riportato dallo stesso a scuola la mattina successiva (ovvero nella giornata di mercoledì).
Il secondo giorno infrasettimanale consisterà nel venerdì, allorquando il padre preleverà il figlio da scuola e lo terrà presso di sé, riportandolo alla madre nella giornata di sabato per le ore 9:30.
B) Per la settimana in cui vi è il weekend di spettanza del padre
Il sig. vedrà e terrà con sé in ogni caso il bambino anche nella giornata di martedì nelle Pt_1 medesime modalità previste al punto A), nella giornata di venerdì preleverà il bambino all'uscita da scuola curando l'esecuzione dei compiti scolastici, accompagnandolo ai corsi ovvero alle attività sportive o ricreative, riportandolo in seguito presso l'abitazione materna nella giornata di domenica alle 18:00.
- nell'ipotesi in cui il bambino rimanga a casa da scuola per periodi lunghi (es in caso di malattia ovvero durante il periodo estivo) il padre potrà prelevarlo - previo accordo con la mamma - presso l'abitazione materna nel giorno di sua competenza sin dal mattino ore 8:30 e tenerlo con sé fino al giorno successivo.
C) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale e S. Stefano ed il 31 dicembre e le altre festività (quali Capodanno, Epifania compleanni ecc…) con la madre o con il padre nonché il giorno di Pasqua e Pasquetta, sempre in via alternata.
Ogni modifica del calendario delle visite, imposta da esigenze personali o di lavoro dei genitori, dovrà essere pattuita tra di loro con congruo anticipo, anche telefonicamente (salvo urgenze).
Restano in ogni caso salve le esigenze scolastiche del figlio, in conseguenza delle quali i genitori concorderanno le necessarie modifiche delle visite, fatto sempre salvo il diverso accordo delle parti che dovrà essere preso, in ogni caso, con congruo anticipo al fine di consentire alle parti di organizzare i propri impegni e spostamenti;
D) Quanto alle vacanze Per_1
trascorrerà un periodo di ferie della durata di 15 giorni, anche non consecutivi, con
[...] ciascuno dei genitori. Il periodo in questione verrà concordato tra i due coniugi, di anno in anno, entro il 31 maggio, tenendo conto, essenzialmente, dei reciproci impegni di lavoro, nonché degli impegni scolastici e ludico-sportivi del minore.
Ciascuno dei due genitori si obbliga a rendere edotto l'altro in ordine alla meta prescelta per le vacanze e, durante il periodo di vacanza, si farà parte diligente per far sì che possa sentire Pt_3 telefonicamente l'altro genitore almeno una volta al girono (salvo casi particolari in cui non dovesse essere possibile)
E) Ricorrenze familiari e ponti
trascorrerà la festa del papà con il Sig. e la festa della mamma con la sig.ra Pt_3 Pt_1
Analogamente il minore festeggerà con la madre il compleanno della stessa e con il padre Pt_2 il compleanno di quest'ultimo. Mentre, per quanto concerne il compleanno di , i genitori Pt_3 cercheranno di trascorrerlo entrambi, per quanto possibile, insieme al figlio.
Qualora ciò non fosse possibile, i genitori festeggeranno il compleanno del figlio tenendolo con sé l'uno a pranzo e l'altro a cena, sempre ad anni alterni.
Durante c.d. “ponti” il minore starà con un o l'altro genitore sempre nel rispetto del principio generale dell'alternanza.
Si specifica che le modalità di intrattenimento sopra descritte saranno sempre suscettibili di variazione con preavviso di almeno due giorni (salvo urgenze) e con il consenso e l'accordo di entrambi i genitori.
Questo anche in ragione del fatto che il sig. come la moglie sa, spesso deve fronteggiare Pt_1 imprevisti ed emergenze lavorative che, purtroppo, lo portano a modificare la propria organizzazione familiare
Ciascuno dei genitori si impegna a mantenere e coltivare il rapporto dei figli con la propria famiglia d'origine.
8) In merito al contributo al mantenimento
Determinare in euro 400,00 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento del Pt_1 figlio, da versarsi alla sig.ra entro il 10 di ogni mese a partire dal mese di marzo su cc n Pt_2
000000087181 PM TA intestato alla stessa. con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
- con rinuncia del signor all'assegno unico di euro 50,00 (ad oggi ancora mai richiesto) Pt_1 che la signora valuterà se richiedere a suo favore. Pt_2
9) Per quanto concerne le spese straordinarie Ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese extra non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per il figlio per la cui determinazione ci si rimette al protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso la Corte D'Appello di Milano che, di seguito, si riporta:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese come sopra indicate e giustificate verranno rimborsate mensilmente in corrispondenza del versamento del contributo al mantenimento;
10) Quanto alle autovetture
L'autovettura in uso alla sig.ra , acquistata in regime di comunione di beni, dovrà essere Pt_2 oggetto di trasferimento di quota (condizione utile in caso di vendita) e, più in particolare, i coniugi statuiscono che il sig. a titolo conciliativo e transattivo, trasferisca alla sig.ra Parte_1
, che accetta, senza versamento di corrispettivo da parte di quest'ultima, la propria Parte_2 quota di titolarità, pari al 50%, dell'autovettura modello YPSILON;
marca LANCIA targata
FF314ST, immatricolata nel 30-06-17 acquistata in regime di comunione dei beni ed intestata alla sig.ra , già in uso alla moglie. Parte_2
Per effetto di tale cessione, l'anzidetto autoveicolo resterà, definitivamente, nella piena ed esclusiva titolarità della sig.ra Pt_2
I coniugi e dispongono che, per il summenzionato trasferimento, si fruisca Pt_1 Pt_2 dell'applicazione delle esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 19 legge n. 74/1987, trattandosi di cessione tra coniugi, attuata in regime di convenzione matrimoniale.
11) Quanto ai conti corrente
Il sig. rinuncia ad avanzare ogni pretesa in ordine alle somme giacenti sul Parte_1 conto corrente n 000000087181 PM acceso presso TA ed intestato esclusivamente alla sig.ra . Gli importi presenti su tale conto e ogni altro saldo attivo facente capo alla Parte_2 sig.ra resteranno, pertanto, nella libera ed esclusiva disponibilità della stessa. Pt_2
Parimenti la sig.ra rinuncia ad avanzare ogni pretesa in ordine alle somme giacenti Parte_2 sul conto corrente n. 6250/14292526 aperto presso INTESA SANPAOLO filiale di TA ed intestato esclusivamente al sig. . Parte_1
Gli importi presenti su tale conto e ogni altro saldo attivo facente capo al sig. resteranno, Pt_1 pertanto, nella libera ed esclusiva disponibilità dello stesso.
Quanto al conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, lo stesso è stato chiuso.
12) I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento. 13) I coniugi danno atto di aver già regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrenti non avendo più null'altro a che pretendere sul punto.
14) I coniugi rilasciano sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in TA (MI) in data 13 giugno 2015;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente rel. Dott.,ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG