TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6599/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6599/2021 promossa da:
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Barcella, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
STUDIO LEGALE AVV. PAOLO BONOMI E AVV. PAOLO GIUDICI, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Carla BO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“IN VIA PRINCIPALE NEL ME RITO: rit enut a l a l egitt imazione atti va del la si gnora Pt_1 [...]
accert are per tutt i i moti vi i ndi cati nel present e atto Parte_1 l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli avvocat i LO BO e P aol o Gi udici entrambi in proprio e nel la l oro qualità di Con legali rappresentanti dell a associazi one “St o Legal e CP_2 ci ”, con sede in B ergamo, Vi a Ghisl anzoni n. 41, c.f./p.i.
[...]
, e per l 'effet to: P.IVA_2
- di chiarare risolto il cont ratto di mandat o professi onale concl uso con l a odierna att ri ce nella sua qualit à di l egal e rappresent ant e pro t empore dell a Controparte_3
poi di venut a, ex art. 2272 c.c, Esteti ca
[...]
Acconciat ura a poi cancellata i n dat a Parte_1 Persona_1 7.10.2021;
- condannare gli avvocati P aolo Giudi ci e P aolo BO, ent rambi in proprio e nella loro qualit à di l egali rappresentanti dell a associ azione “ e ”, in vi a solidale CP_4 Controparte_5 tra loro, a:
a) resti tuire all a si gnora gi à Pt_1 Parte_1 titol are dell a Est eti ca atura a CP_6 Parte_1 Controparte_7 già l a somma di € 3.916,83 percepit a Controparte_3 dall a a tit olo di compenso, ivi comprese Controparte_3 le anti cipazioni pari a € 649,08, oltre interessi dall 'avvenuto singolo pagamento al sal do;
Con b) rimborsare all a signora gi à Pt_1 Parte_2 titol are della Est eti ca Acconci at ura a Lui Parte_1 CP_7 già quanto sino ad oggi dall a stessa Controparte_3 corri sposto alla in forza dell a sentenza n. 150/ 2019 Parte_3 resa dal Tri e di B ergamo, pari ad € 2.596,45 come i ndi cato in Pt_4 atti, e, in ogni caso, per le somme ancora dovute in CP_8 forza dell a precit at a sent enza e ciò fi no all a concorrenza dell a somma di € 13.525,64 per capit al e, passata in giudi cat o, olt re agli interessi legali dall a pubbl icazione del la sentenza sino al sal do nonché all e spese di lite liqui date in € 4.835,00 per compensi professi onali ai sensi del D.M. 55/ 2014 ed € 518,00 per spese, e al rimborso forfet tario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014
i.v.a. e c.p.a.;
c) manlevare l a si gnora gi à Pt_1 Parte_1 titol are della Est eti ca Acconci at ura a Lui sa B erl endis Parte_1 già .n.c., per l e somme ancora dovut e all a Controparte_9
MM in forza dell a condanna alla ri fusi one dell e spese dell a procedura esecutiva presso t erzi n. 1870/ 2019 R G, assegnata all a dott.ssa e l iqui date nell a relativa ordi nanza in € Per_2 1.560,00 di cui € 224,00 per anti ci pazioni, olt re spese generali al 15 %, i va e c.p.a., ed € 200,00 per la t assa di regist razione dell 'ordi nanza di assegnazione;
d) manl evare l a si gnora già Parte_1 titol are dell a Est eti ca atura a B erl CP_6 Parte_1 CP_7 Per_1 già per l e somme eventualment e dovut e Controparte_10 all a MM a titolo di rifusi one delle spese dell a procedura esecutiva mobil iare n. 1232/ 2020 R G promossa nei suoi confronti avanti il Tri bunal e di B ergamo, dott .ssa e che Controparte_11 saranno liquidat e a concl usione del procedimento, olt re a rifonderl e l e spese per l 'assist enza l egal e nell a predett a procedura che si quanti fi cano, ad oggi , in € 938,40, oltre iva e c.p.a, in base all a t ariffa professi onal e;
e) manlevare l a si gnora gi à Pt_1 Parte_1 titol are dell a Est eti ca Acconci atura a Lui sa B erl endis Parte_1 già .n.c., per l e somme ancora dovut e all a Controparte_9
MM a tit olo di rifusione delle spese del gi udi zio di appell o promosso avanti la Cort e d'Appello di Bresci a e rubricato al n. 974/2019 ed assegnato all a II Sez. Civ., Dott.ssa , Per_3 liquidat e nell a relati va sentenza del 27.7.2022 in € 3.377,00, oltre rimborso forfett ario del 15% sui compensi, Iva e CPA, olt re all 'ult eriore somma pari al cont ri buto unifi cat o versato i n sede di appell o all a quale è stat a ul teriorment e condannat a;
f) corrisp ondere all a si gnora Pt_1 Controparte_12 già tit olare dell a a Controparte_13 [...] gi à la somma di € 5.000.00 Parte_1 Controparte_3 per il danno all 'immagi ne subito a causa del pi gnoramento mobili are eseguito nel centro estetico al la presenza dell e cli enti , ovvero l a diversa maggiore o minore somma rit enuta di giusti zi a.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA:
Ribadit a la null ità dell a t estimoni anza resa dal test e Avv.
FR RI, eccepit a nel la prima i stanza o difesa successi va all'att o, o all a notizi a di esso, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, per non essere st ate, le di chi arazi oni rese nel verbal e redat to in formato nat ivo digi t al e, ril ett e all e parti dopo l 'assunzi one dell a prova e, ferma restando l'opposi zione ai capitoli di prova formul ati da cont ropart e, se reit erati , si chiede l'ammissione dei soli capitoli di prova per i nt errogat ori o formal e e per t esti non ammessi t ra quell i dedotti nel la memori a ex art. 183, VI comma, n.
2 c.p.c., deposit at a tel ematicament e in dat a 1.7.2022, e nell a memori a ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., depositat a tel ematicamente in dat a 22.7.2022, con i testi ivi indicati , anche a prova cont rari a. IN OGNI CASO: Spese e compensi professionali interament e rifusi.”
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo in via principale: respingere tutte le domande formulate Parte_1 nei confronti degli avv.ti LO BO e LO Giudici in quanto infondate in fatto e in
[...] diritto;
dichiarare inammissibili le eccezioni e le domande formulate da nei confronti CP_14 degli avv.ti LO BO e LO Giudici e, comunque, respingerle in quanto infondate in fatto e in diritto;
condannare a manlevare e tenere indenne gli avv.ti LO BO e LO Giudici CP_14 per quanto, in denegata e non creduta ipotesi, fossero tenuti a corrispondere a
[...] in relazione alle domande da essa formulate;
Parte_1 in via riconvenzionale: condannare a corrispondere allo Parte_1 Controparte_15 degli avvocati LO BO e LO Giudici l'importo complessivo di Euro
[...]
5.729,05, inclusi gli accessori e dedotta la ritenuta d'acconto, oltre agli interessi al tasso di cui al
D. Lgs. 231/2002 dal 9 luglio 2020 al saldo, per i motivi esposti negli atti già depositati. Spese integralmente rifuse.” Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DI PARTE ATTRICE. L'impresa Parte_1
(già on the sun di , già “Queen on the sun di
[...] CP_3 Controparte_16
), per i motivi di cui si dirà nel § 7 sì da evitare ripetizioni espositive, Controparte_17
ha chiesto al Tribunale di Bergamo:
a) di accertare l'inadempimento degli avvocati LO BO e LO Giudici;
b) di dichiarare risolto il contratto di mandato professionale stipulato con gli stessi;
c) di condannare gli avvocati convenuti:
i. a restituire l'importo ricevuto a titolo di compenso professionale;
ii. a rimborsare quanto corrisposto dall'attrice in forza della sentenza Tribunale di Bergamo n. 150/2019;
iii. a manlevare l'impresa attrice:
- per le somme ancora dovute alla società per Controparte_18
l'effetto della suddetta sentenza e fino alla concorrenza della somma di € 13.525,64;
- per le somme ancora dovute alla società in Controparte_18
forza della condanna alla rifusione delle spese della procedura esecutiva presso terzi Tribunale di Bergamo n. 1870/2019;
- per le somme ancora dovute alla società a Controparte_18
titolo di rifusione delle spese della procedura esecutiva mobiliare
Tribunale di Bergamo n. 1232/2020;
- per le somme ancora dovute alla società a Controparte_18
titolo di rifusione delle spese del giudizio di appello promosso avanti la Corte di Appello di Brescia, R.G. n.974/2019;
d) di corrispondere la somma di € 5.000,00 per il danno all'immagine subito a causa del pignoramento mobiliare eseguito nel centro estetico alla presenza delle clienti;
e) di condannare i convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con colpa grave, essendo incorsi in gravi errori di diritto nel predisporre le difese nell'interesse e per conto dell'odierna attrice, sia in primo che in secondo grado. 1.1. In ragione di quanto si dirà più avanti sub § 2.2., vale evidenziare fin d'ora che a pagina n. 6 della memoria attorea ex art. 183, VI comma n.
1. c.p.c. – che vede nell'intestazione dell'atto non più il nome dell' ma solo Parte_1 Parte_1
– si legge:
[...]
“Pertanto la signora già socia e legale rappresentante Parte_1
della successivamente Controparte_19
denominata e poi Controparte_20 [...]
per mancata ricostituzione della Parte_1
pluralità dei soci nel termine di sei mesi decorrenti dalla data di efficacia del recesso della socia , cessata lo scorso 7 ottobre 2021, rassegna Parte_5 le seguenti conclusioni […].”
2. PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DI PARTE CONVENUTA. Gli avvocati LO BO e LO
Giudici, per i motivi di cui si dirà nel § 7 sì da evitare ripetizioni espositive, hanno chiesto di respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
2.1. In via riconvenzionale, hanno chiesto di condannare a corrispondere allo Parte_1 degli avvocati LO BO e LO Giudici l'importo Controparte_15 complessivo di € 5.729,05, inclusi gli accessori e dedotta la ritenuta d'acconto, oltre agli interessi a titolo di saldo del compenso professionale dovuto per il primo grado di giudizio e a titolo del compenso professionale per il secondo grado.
2.2. Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. i convenuti, in ragione di quanto dedotto da parte attrice nella cd. memoria n. 1 (v. sopra § 1.1.), hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della signora che ha esercitato l'azione in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale di mentre avrebbe Parte_1 Parte_1 dovuto esercitarla in qualità di socia della società “ di Controparte_3 Controparte_16
[...
, società cancellata il 5 maggio 2021 con subentro dell'impresa “
[...] Parte_1
, cancellata in data 7 ottobre 2021. Parte_1
3. PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DELLA TERZA CHIAMATA. Chiamata in giudizio dai convenuti, si è costituita la società che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della chiamata in CP_14
garanzia per difetto di legittimazione attiva degli avvocati BO e Giudici, atteso che la polizza
Con assicurativa in essere con assicura per la responsabilità professionale soltanto lo Studio legale associato BO Giudici e non anche i professionisti in proprio.
3.1. In ordine alla responsabilità dei convenuti, la terza chiamata ha aderito alle difese degli stessi associandosi alle relative eccezioni. 3.2. Nell'ipotesi di accertamento della responsabilità per inadempimento dei convenuti, CP_14 ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 19 della stessa.
4. SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DI PARTE ATTRICE. L'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della signora quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, è infondata e pertanto deve essere rigettata. Parte_1
Dopo il recesso della socia la signora quale socia superstite, non ha CP_17 Parte_1 ricostituito la pluralità della compagine sociale e ha deciso di continuare l'attività aziendale come impresa individuale, in tal modo determinandosi nel maggio del 2021 lo scioglimento della società ex art. 2272 n. 4 cod.civ. e la continuazione dell'attività da parte dell'impresa individuale
[...]
. Un'operazione di tal sorta, come più volte chiarito Parte_1
dalla Corte di cassazione, non realizza una trasformazione societaria ex art. 2498 cod. civ., ma una successione tra soggetti distinti, vale a dire tra la società di persone che conferisce l'azienda e la persona fisica (vale a dire il socio superstite) che ne beneficia e che inizia a svolgere un'attività di impresa individuale (v. Cass. n. 496/2015, Cass. n. 3670/2007).
Del tutto correttamente, dunque, ha esercitato l'azione con cui è stato Parte_1 introdotto il presente giudizio in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
[...
di . Parte_1
5. PREMESSA SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLE DOMANDE ATTOREE DI CONDANNA DEI
CONVENUTI AL RIMBORSO E ALLA MANLEVA. Nell'atto di citazione (pagg. 19 e 20) così come in sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle domanda di condanna dei convenuti a “rimborsare” e a “manlevare” la signora di quanto corrisposto Parte_1
e da corrispondere a causa e in conseguenza dell'inadempimento dei professionisti convenuti.
Vale evidenziare che parte attrice, che pur discorre di una condanna a manlevare, nell'illustrare le proprie difese non fa riferimento ad un patto di manleva intervenuto con i convenuti (contratto atipico, questo, con cui si trasferiscono le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo ad un altro soggetto che garantisce il creditore, con obbligo del garante di tenerne indenne il manlevato).
Nella narrativa dell'atto di citazione, a pagina 17, l'attrice discorre di danno patrimoniale.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, questo giudice, a tutela del diritto costituzionale di difesa della stessa signora ritiene doveroso procedere ad una Parte_1 riqualificazione delle domande attoree di condanna dei convenuti a “rimborsare” e a “manlevare” delle somme corrisposte e da corrispondere a causa e in conseguenza dell'inadempimento degli avvocati BO e Giudici. Il giudice, come ribadito anche di recente dalla Corte di cassazione, ha infatti “il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. n.
7467/2020).
Da tanto discende che, interpretati gli atti difensivi attorei in considerazione del bene della vita sotteso all'interesse ex art. 100 c.p.c. e in ragione del quale la signora ha introdotto la Parte_1
presente causa, la domanda attorea deve essere qualificata quale domanda di condanna dei convenuti a risarcire il danno.
6. RIGETTO DELLA DOMANDA ATTOREA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
(§ 1, LETT. B). La domanda di risoluzione del contratto di mandato stipulato tra le odierne parti in causa è infondata e pertanto deve essere rigettata.
6.1. In diritto, vale premettere in estrema sintesi che ai sensi dell'art. 1722 n. 2 cod.civ. il contratto di mandato si estingue per revoca da parte del mandante.
Nell'atto di citazione (pag. 6, II alinea) è la stessa parte attrice a dedurre che la società
[...]
il 9 luglio 2020 ha revocato il mandato conferito agli avvocati LO BO e LO CP_3
Giudici.
Il contratto di mandato non è pertanto più esistente e non lo è dal mese di luglio 2020 (la presente causa è stata introdotta nel mese di settembre del 2021).
La domanda attorea è dunque infondata in quanto non è logicamente e giuridicamente possibile pronunciarsi sullo scioglimento di un vincolo contrattuale ormai non più esistente.
6.2. Dal rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deriva, per logica necessità, il rigetto della domanda di restituzione formulata da parte attrice.
7. RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE. La domanda attorea volta ad accertare l'inadempimento degli avvocati LO
BO e LO Giudici è infondata e pertanto deve essere rigettata.
7.1. Per una compiuta comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio occorre premettere, in fatto e in estrema sintesi, che la società nel mese di gennaio 2016 ha Controparte_3
stipulato un contratto con la società cui ha commissionato la realizzazione degli Controparte_18
arredi per il proprio salone estetico;
con la stipula del contratto (doc. 2 fasc.att.) la società
MM si è impegnata a consegnare gli arredi il 22 e il 23 marzo 2026 mentre la società si impegnava a versare una caparra di € 5.000,00, poi pagata con assegno Controparte_3
(doc. 3 fasc.att.). In ragione della mancata consegna degli arredi da parte di entro il termine Controparte_18
pattuito del 22-23 marzo 2016, la signora si è rivolta allo Studio legale BO – Giudici Parte_1
per essere assistita nella controversia sorta con la controparte.
7.2. Parte attrice ha dedotto che la negligenza e l'imperizia degli odierni convenuti nell'assisterla nel contenzioso instaurato con la società sono state causa della sua Controparte_18
soccombenza nel procedimento Tribunale di Bergamo R.G. n. 8503/2016, definito con sentenza n.
150/2019.
Parte attrice ha contestato agli odierni convenuti una pluralità di violazioni dei doveri e degli obblighi al cui rispetto è tenuto un avvocato nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli.
Parte attrice ha contestato innanzitutto che a causa di imperizia gli avvocati BO e Giudici hanno erroneamente ravvisato nella pattuizione contrattuale un termine essenziale di adempimento per la società Controparte_18
In ragione di tale errore, deduce parte attrice, i convenuti nella fase prodromica al giudizio di primo grado instaurato davanti al Tribunale di Bergamo hanno violato innanzitutto doveri di informazione e dissuasione in quanto si sarebbero dovuti avvedere che il termine non era essenziale e che pertanto non era consigliabile intraprendere un giudizio per richiedere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria. A pagina 8 dell'atto di citazione si legge:
“[L]a documentazione consegnata, se esaminata con attenzione, avrebbe dovuto indurre i difensori a ritenere l'inesistenza dell'essenzialità del termine pattuito e, quindi, la necessità di intervenire subito nel mese di aprile con una diffida ad adempiere ex art. 1454 cod.civ.”
I convenuti piuttosto - si legge nell'atto di citazione (v. pag. 7, ultimo alinea) - fin dal mese di aprile
2016 avrebbero dovuto avvedersi della “necessità di intervenire con la predisposizione di una diffida ad adempiere rivolta alla Controparte_18
Il medesimo errore avrebbe poi generato una negligente impostazione della causa incentrata sull'essenzialità del termine. Gli avvocati peraltro, aggiunge parte attrice, non hanno prodotto in giudizio la documentazione che lei aveva consegnato loro, relativa alla comunicazione di recesso della società dal contratto di locazione in corso;
tale documentazione avrebbe Controparte_3 provato l'essenzialità del termine, in ragione della necessità di allestire e arredare i nuovi locali da adibire a salone estetico.
E quand'anche, osserva parte attrice, tale documentazione non fosse stata consegnata, gli avvocati
BO e Giudici avrebbero comunque dovuto richiederne copia per poter provare la cessazione del contratto di locazione in corso. In ragione dell'errata qualificazione del termine quale essenziale e della mancata produzione della documentazione da cui sarebbe stato possibile provare l'essenzialità dello stesso – conclude sul punto parte attrice – oltre che in ragione della mancata formulazione di capitoli volti a provare la tassatività della data di inaugurazione del nuovo salone estetico, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda per mancato riscontro probatorio della perduta utilità per la società CP_3
a ricevere gli arredi dopo il 22 e 23 marzo.
[...]
La causa, in sintesi – afferma parte attrice – è stata inutilmente promossa (v. atto di citazione pag.
10).
Tali deduzioni attoree risultano infondate per plurime ragioni.
Parte attrice non ha fornito la prova di aver conferito l'incarico agli odierni convenuti fin dal mese di aprile 2016. La testimone attorea architetto ha dichiarato di ricordare che la signora Testimone_1 ha preso contatto con lo “verso metà o fine aprile 2016”, Parte_1 Controparte_21
allorquando è avvenuto il primo incontro (cfr. verbale di udienza del 13 novembre 2023). Da tale dichiarazione non solo non è dato evincere l'oggetto dell'incontro, ma non è neanche dato evincere che in occasione di quel “primo contatto” sia intervenuto il conferimento dell'incarico professionale agli avvocati convenuti.
Dalle dichiarazioni delle testimoni FR RI e (esaminate Testimone_2 rispettivamente l'11 settembre 2023 e il 13 novembre 2023) emerge anzi la prova che il primo incontro tra le odierne parti in causa sia avvenuto nel mese di giugno 2016, a seguito della ricezione il 16 giugno 2015 di una comunicazione con cui intimava alla signora Controparte_18 Parte_1
di ritirare entro 8 giorni gli arredi ordinati o, in alternativa, di provvedere al risarcimento del danno.
Deve essere in questa sede ribadito il rigetto dell'eccezione di incapacità a testimoniare di
FR RI (sentita in data 11 settembre 2023) formulata tardivamente da parte attrice nell'udienza del 13 novembre 2023.
Vale osservare che parte attrice in atti ha sempre dedotto di non aver mai conosciuto l'Avv.
FR RI. Tanto è stato ribadito anche in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 7 giugno 2023).
Ebbene, nel corso dell'esame testimoniale l'avv. FR RI – a riprova della credibilità
e attendibilità della stessa – ha dichiarato di aver conosciuto la signora e di averla Parte_1
incontrata in più occasioni in studio ed in particolare il giorno in cui, pendente il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Bergamo, l'aveva incontrata presso lo Studio BO Giudici e con lei si era recata in tribunale quale sostituto nell'udienza deputata all'interpello. Di tale circostanza si trova conferma nel verbale dell'udienza del 1 febbraio 2018 (prodotto nel presente giudizio dalla stessa attrice sub doc. 10, pag.6) da cui emerge la presenza dell'Avv. FR RI in sostituzione dell'Avv. LO BO e della signora Parte_1
Risulta dunque poco credibile che la signora – che, lo si ribadisce, in sede di Parte_1 interrogatorio formale ha dichiarato di aver parlato sempre e solo con l'avv. Giudici e di non aver mai conosciuto l'avv. FR RI – possa non serbare memoria di essersi recata in tribunale in compagnia dell'Avv. RI che, quale difensore, l'ha rappresentata in udienza, la stessa udienza cui lei era presente.
Tanto emerso all'esito dell'istruttoria, deve osservarsi che, come correttamente eccepito dai convenuti, visto che nel mese di giugno la stessa signora non aveva più interesse alla Parte_1
fornitura dei mobili commissionati alla società MM per averne nel frattempo acquistati altri da diverso fornitore, la soluzione giuridica prospettata dall'odierna attrice di comunicare una diffida ad adempiere si poneva in contrasto con gli interessi dell'attrice stessa.
Le deduzioni attoree in ordine all'errore in cui sarebbero incorsi i convenuti risultano infondate anche alla luce di un'ulteriore ragione.
Dalla lettura dell'atto di citazione emerge un'impostazione difensiva che, in via principale, era volta ad accertare l'inadempimento della società MM per non aver adempiuto nel termine pattuito (cioè per non aver consegnato gli arredi in tempo utile per l'inaugurazione del salone estetico) e quindi ad accertare la legittimità del recesso della società con Controparte_3 conseguente diritto ad esigere il doppio della caparra in conformità al disposto dell'art. 1385 cod.civ. In via subordinata, l'impostazione difensiva attorea era volta ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto. Ora, è indubbio che nell'atto di citazione la difesa della società (diversamente da come avrebbe poi fatto in sede Controparte_3
di appello, con indubbia maggiore chiarezza) non ha detto in modo espresso di voler dare rilevanza giuridica al termine pattuito ora quale termine dell'adempimento dell'obbligazione assunta da
MM (rilevante pertanto ai fini del giudizio ex artt. 1218 e 1385 cod.civ.), ora quale termine essenziale (rilevante invece ai fini del giudizio ex art. 1457 cod.civ.). Tale impostazione difensiva, per quanto non compiutamente illustrata, emerge comunque dall'interpretazione sistematica del testo dell'atto di citazione con le sue conclusioni dove, in modo netto invece, emergono le due diverse domande attoree.
In sintesi, non trova fondamento quanto dedotto dall'odierna attrice in ordine all'errore in cui sarebbero incorsi gli avvocati BO e Giudici per aver impostato la causa R.G. 8503/2016 intorno alla natura essenziale del termine.
E' doveroso osservare da ultimo che, quand'anche il giudice della causa R.G. 8503/2016 avesse interpretato le deduzioni attore come eccezioni riconducibili non solo alla fattispecie ex art. 1457 cod.civ., ma anche alla fattispecie del recesso ai fini dell'art. 1385 cod.civ., è altamente ragionevole ritenere che si sarebbe comunque addivenuti ad un rigetto in ragione delle dichiarazioni testimoniali riportate nella sentenza n. 150/2019; alle pagine nn. 9 e 10 della sentenza, sulla base delle dichiarazioni rese da una testimone indicato proprio dall'attrice (la signora e Testimone_3
delle dichiarazioni rese dai testimoni citati dalla convenuta MM, si rileva che la consegna dei mobili non sarebbe stata possibile fintantoché non si fosse proceduto alla ristrutturazione dell'immobile da adibire a nuovo salone e che precedentemente era sede di una banca;
proprio la tese ha dichiarato che nel mese di aprile 2016 “l'immobile era completamente vuoto non Tes_3
c'era nulla, non era stato fatto nulla né opere murarie né elettriche e/o idrauliche. Era ancora tutto come prima del rilascio in quanto prima era la sede di una banca.”
Non sussistendo la negligenza contestata, per forza logica, l'esito del giudizio di primo grado non può dunque essere ricondotto alla colpa dei due professionisti odierni convenuti, ma, come correttamente eccepito dagli stessi, dall'alea connaturata ad ogni giudizio.
8. (…SEGUE). Parte attrice ha contestato inoltre la negligenza dei convenuti nella fase successiva al giudizio di primo grado, per omessa informazione in ordine alle conseguenze della soccombenza, in particolare in ordine al pignoramento.
Dall'istruttoria orale è emersa la prova che l'odierna attrice è stata resa edotta delle conseguenze dell'eventuale soccombenza, sia prima della notifica dell'atto di citazione che dopo la sentenza con cui è stato definito il primo grado (cfr. dichiarazioni rese dalla testimone FR RI).
9. (…SEGUE). Parte attrice ha contestato altresì la negligenza degli avvocati BO e Giudici nell'instaurazione del giudizio di appello.
9.1. Nella sentenza della Corte di appello di Brescia si legge:
“Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato che anche il mancato rispetto di un termine non essenziale può determinare un grave inadempimento, rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, quando il ritardo sia di gravità tale da giustificare il recesso della controparte.
Il motivo è inammissibile poiché la richiesta di accertamento della legittimità del recesso per grave inadempimento di MM rispetto ad un termine non essenziale costituisce domanda nuova ai sensi dell'art. 345 cpc.”
Sotto tale profilo non è dato rintracciare negligenza o imperizia professionale in capo ai convenuti.
E' indubbio che nell'atto di appello sia dato ravvisare una indubbia maggiore chiarezza espositiva rispetto all'atto introduttivo di primo grado la cui stringatezza (che è cosa diversa dalla sintesi) aveva certamente reso meno evidenti le argomentazioni giuridiche dedotte, poi sviluppate, in modo più puntuale, con argomentazione diffusa e approfondita in secondo grado;
nel primo come nel secondo grado però, deve ritenersi, parte attrice aveva dedotto la rilevanza del termine nel duplice senso sopra indicato e pertanto non può essere imputata ai convenuti la negligenza loro contestata nell'impostazione dell'impugnazione.
9.2. Parte attrice ha contestato inoltre la mancata impugnazione da parte degli avvocati BO e
Giudici del punto sul quantum della sentenza di primo grado, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione.
E' fondato quanto dedotto da parte attrice in ordine alla mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativa al quantum risarcitorio, con conseguente passaggio in giudicato della quantificazione del danno, dall'odierna attrice ritenuta errata perché il Tribunale di Bergamo nel determinare il relativo importo non si è avveduto della voce esposta nel preventivo di € 4.000,00 per spese di trasporto e montaggio che non andava conteggiata in quanto non sostenuta dalla società
MM che non ha mai consegnato gli arredi oggetto del contratto.
Ciononostante, per i motivi che seguono, la domanda attorea deve essere rigettata. Per illustrare compiutamente le ragioni del rigetto risulta preliminarmente necessario chiarire in diritto gli elementi fondanti l'accertamento della responsabilità professionale di un avvocato.
Per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale di un avvocato non è sufficiente individuare una condotta negligente, perché questo significherebbe ritenere che a fronte di ogni condotta qualificabile quale negligente ed imperita, per ciò stesso, dovrebbe automaticamente derivarne il diritto al risarcimento del danno, quella negligenza avendo, in sé, inciso sulla possibilità di vincere una causa. Accogliere una concezione di tal sorta significherebbe però far coincidere il danno risarcibile con l'evento dannoso (vale a dire il fatto conseguito alla condotta negligente), senza distinguere – come invece occorre fare – tra danno evento e danno conseguenza, vale a dire tra fatto lesivo e conseguenza risarcibile (peraltro, far sorgere l'obbligazione risarcitoria dalla sola condotta negligente finirebbe con l'attribuire al risarcimento del danno una funzione non già compensativa, ma sanzionatoria, volta a censurare la condotta del professionista, così ponendosi in contrasto con l'inammissibilità, nel nostro ordinamento, di ipotesi di “risarcimento punitivo” non espressamente previste dal legislatore, come chiarito anche dalla pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Cassazione n. 16601/2017 ove la Corte, richiamando l'art. 23 della Costituzione, ha statuito che non già il giudice, ma la legge può prevedere “danni punitivi”).
Chi agisce in giudizio formulando una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell'avvocato deve certamente individuare e provare la condotta professionale negligente, ma deve altresì allegare e provare il danno che è derivato dalla condotta censurata. In un contenzioso di tal sorta, l'attore deve dimostrare di aver subito conseguenze dannose a causa della negligenza del professionista;
nell'azione civile di risarcimento del danno, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, l'affermazione di responsabilità non può infatti essere disgiunta dall'accertamento della determinazione di un danno effettivo (ex pluribus, Cass.
16342/2018, Cass. n. 18244/2014). Come già chiarito, l'interesse sotteso alla domanda attorea non risiede dunque nel mero accertamento della violazione di regole di diligenza e perizia da parte del professionista, ma nel più complesso accertamento di tale violazione quale causa di un danno conseguente. In altri termini, la pronuncia giudiziale di responsabilità di un prestatore d'opera intellettuale per negligenza nell'esecuzione della prestazione stessa presuppone che l'attore abbia provato la sussistenza di un danno e la riconducibilità causale di tale danno alla negligenza del professionista. In particolare, come da giurisprudenza di merito e di legittimità costanti, con orientamento condiviso da questo Giudice, in materia di responsabilità dell'avvocato, è necessario che in giudizio si prospettino al giudice elementi tali da poter formulare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (in questi termini, Cass. n. 3355/2014).
Parte attrice sostiene che se gli avvocati BO e Giudici avessero appellato il punto della sentenza relativo alla quantificazione del danno, sicuramente l'appello sarebbe stato accolto quanto meno sotto questo profilo.
Parte attrice ha mancato di offrire la prova a sostegno di tale deduzione.
Nel presente giudizio parte attrice non ha prodotto la documentazione necessaria da cui poter inferire che, qualora gli avvocati avessero con diligenza e perizia appellato il capo suddetto, con ragionevole, seria, apprezzabile e consistente probabilità l'appello sarebbe stato accolto. In particolare, parte attrice ha mancato di produrre il documento (prodotto da MM in primo grado) relativo all'ordine n.3.213/00 dell'8 febbraio 2016 richiamato nella sentenza di primo grado a pagina 5. Senza tale documento non è consentito a questo giudice verificare la correttezza e fondatezza della censura che l'attrice ha formulato nel presente giudizio, vale a dire che da tale documento sarebbe dato evincere, che i costi sostenuti da MM per l'adempimento delle obbligazioni assunte sono inferiori a quelli calcolati dal Tribunale di Bergamo nella sentenza n.150/2019.
In conclusione, la prova del danno non può ritenersi raggiunta perché l'attrice – mancando di produrre il suddetto documento - non ha provato che, se non ci fosse stata la negligenza dei due professionisti, con alta probabilità avrebbe conseguito un effetto vantaggioso, rappresentato, nel caso di specie, dalla seria e apprezzabile possibilità di una pronuncia di riforma del capo relativo alla quantificazione del danno. 9.3. Il rigetto della domanda attorea rende processualmente superfluo il vaglio della domanda formulata dai convenuti nei confronti della compagnia assicurativa, terza chiamata.
10. Rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno da immagine. La domanda attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da lesione della propria immagine è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Per i motivi esposti sub § 7, cui si rinvia, non può dirsi sussistente l'inadempimento dei convenuti e pertanto non può dirsi sussistente il danno da immagine conseguito all'altrui comportamento illecito.
A fine di completezza, è doveroso osservare che, quand'anche fosse stato accertato l'inadempimento degli avvocati BO e Giudici, la domanda ora in esame sarebbe stata comunque rigettata in quanto l'attrice non ha dedotto in modo puntuale l'intervenuta lesione della propria immagine, vale a dire non ha individuato e dedotto in modo puntuale quale “concreto danno” avrebbe subito (questi i termini che si rinvengono nella giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di danno alla propria reputazione e immagine), essendosi limitata a riferire che il pignoramento immobiliare è avvenuto alla presenza delle clienti. E' qui sufficiente osservare, come costantemente statuito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, che nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno in conseguenza di una lesione all'immagine o alla reputazione, si verte in un caso di c.d. danno conseguenza, non riconoscibile in re ipsa per effetto soltanto dell'elemento rappresentato dall'altrui comportamento illecito, dovendo pertanto il danno essere allegato e dimostrato da chi ne chiede il risarcimento (in questi termini Cass. n. 7384/2021, v. anche
Corte appello Roma n.6718/2022).
11. RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA DEI CONVENUTI AI SENSI DELL'ART. 96 C.P.C. (§ 1,
LETT.E). Come correttamente eccepito dai convenuti, la domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per colpa grave degli avvocati BO e Giudici nell'esecuzione del mandato nell'ambito sia del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Bergamo che del giudizio di secondo grado davanti alla Corte di Appello di Brescia deve essere rigettata in quanto la fattispecie della responsabilità aggravata prevista e disciplinata dall'art. 96 c.p.c. riguarda la responsabilità endoprocessuale di una parte nei confronti dell'altra.
12. SULLA DOMANDA FORMULATA AI SENSI DELL'ART. 89 C.P.C. La difesa di parte convenuta ha censurato talune frasi presenti negli atti difensivi dell'attrice, ritenute sconvenienti ed offensive, e ha chiesto di disporne la cancellazione;
in particolare, i convenuti hanno ritenuto sconvenienti ed offensive le frasi con cui l'attrice ha sostenuto che l'invito rivoltole di sottoscrivere un nuovo mandato per la prosecuzione del giudizio nei confronti di da parte della socia di Controparte_18 avrebbe costituito un “bieco tentativo posto in essere da controparte di Controparte_3 volersi approfittare di un atto carpito con l'inganno”, non risultando necessario rinnovare il mandato. Parte attrice – osservano i convenuti – ha finanche ipotizzato che nel caso di mancata sottoscrizione del mandato i convenuti “con ogni probabilità” avrebbero imputato l'eventuale rigetto dell'appello all'inadempimento dell'attrice.1
La censura formulata dai convenuti è fondata e pertanto sussistono le ragioni in forza delle quali il legislatore del codice ha previsto la cancellazione di frasi sconvenienti. I sintagmi sopra virgolettati devono pertanto ritenersi lesivi della convenienza processuale, avendo trasmodato i limiti dell'argomentare propri dell'esercizio del diritto di difesa, risultando lesivi del senso della dignità professionale degli avvocati LO BO e LO Giudici.
13. Accoglimento della domanda riconvenzionale. La domanda riconvenzionale formulata dai convenuti (v. § 2.1.) è fondata e pertanto deve essere accolta.
1.3.1. Come correttamente eccepito da parte convenuta, l'attrice non ha svolto alcuna contestazione in ordine alla pretesa creditoria avanzata in via riconvenzionale in relazione alla quale si è limitata ad eccepire che nulla è dovuto agli avvocati BO e Giudici in conseguenza del loro inadempimento.
Dalla mancata contestazione dell'importo preteso (sia per quanto concerne l'an che per quanto concerne il quantum) discende l'accoglimento della domanda riconvenzionale, il cui fondamento emerge comunque in modo chiaro a fronte dell'attività professionale dagli stessi prestata quali legali dell'attrice (attività pacificamente ammessa) e a fronte dell'altrettanto non contestato fatto del mancato pagamento dei compensi pretesi.
14. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
e le spese pertanto sono poste a carico di parte attrice. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per ciascuna fase processuale, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 4.237,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA
e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree. 2. Accoglie la domanda riconvenzionale e condanna a pagare in favore Parte_1 di LO BO e LO Giudici l'importo di € 5.729,05, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di LO BO Parte_1
e LO Giudici che liquida in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. di parte convenuta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6599/2021 promossa da:
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Barcella, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
STUDIO LEGALE AVV. PAOLO BONOMI E AVV. PAOLO GIUDICI, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Carla BO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“IN VIA PRINCIPALE NEL ME RITO: rit enut a l a l egitt imazione atti va del la si gnora Pt_1 [...]
accert are per tutt i i moti vi i ndi cati nel present e atto Parte_1 l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli avvocat i LO BO e P aol o Gi udici entrambi in proprio e nel la l oro qualità di Con legali rappresentanti dell a associazi one “St o Legal e CP_2 ci ”, con sede in B ergamo, Vi a Ghisl anzoni n. 41, c.f./p.i.
[...]
, e per l 'effet to: P.IVA_2
- di chiarare risolto il cont ratto di mandat o professi onale concl uso con l a odierna att ri ce nella sua qualit à di l egal e rappresent ant e pro t empore dell a Controparte_3
poi di venut a, ex art. 2272 c.c, Esteti ca
[...]
Acconciat ura a poi cancellata i n dat a Parte_1 Persona_1 7.10.2021;
- condannare gli avvocati P aolo Giudi ci e P aolo BO, ent rambi in proprio e nella loro qualit à di l egali rappresentanti dell a associ azione “ e ”, in vi a solidale CP_4 Controparte_5 tra loro, a:
a) resti tuire all a si gnora gi à Pt_1 Parte_1 titol are dell a Est eti ca atura a CP_6 Parte_1 Controparte_7 già l a somma di € 3.916,83 percepit a Controparte_3 dall a a tit olo di compenso, ivi comprese Controparte_3 le anti cipazioni pari a € 649,08, oltre interessi dall 'avvenuto singolo pagamento al sal do;
Con b) rimborsare all a signora gi à Pt_1 Parte_2 titol are della Est eti ca Acconci at ura a Lui Parte_1 CP_7 già quanto sino ad oggi dall a stessa Controparte_3 corri sposto alla in forza dell a sentenza n. 150/ 2019 Parte_3 resa dal Tri e di B ergamo, pari ad € 2.596,45 come i ndi cato in Pt_4 atti, e, in ogni caso, per le somme ancora dovute in CP_8 forza dell a precit at a sent enza e ciò fi no all a concorrenza dell a somma di € 13.525,64 per capit al e, passata in giudi cat o, olt re agli interessi legali dall a pubbl icazione del la sentenza sino al sal do nonché all e spese di lite liqui date in € 4.835,00 per compensi professi onali ai sensi del D.M. 55/ 2014 ed € 518,00 per spese, e al rimborso forfet tario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014
i.v.a. e c.p.a.;
c) manlevare l a si gnora gi à Pt_1 Parte_1 titol are della Est eti ca Acconci at ura a Lui sa B erl endis Parte_1 già .n.c., per l e somme ancora dovut e all a Controparte_9
MM in forza dell a condanna alla ri fusi one dell e spese dell a procedura esecutiva presso t erzi n. 1870/ 2019 R G, assegnata all a dott.ssa e l iqui date nell a relativa ordi nanza in € Per_2 1.560,00 di cui € 224,00 per anti ci pazioni, olt re spese generali al 15 %, i va e c.p.a., ed € 200,00 per la t assa di regist razione dell 'ordi nanza di assegnazione;
d) manl evare l a si gnora già Parte_1 titol are dell a Est eti ca atura a B erl CP_6 Parte_1 CP_7 Per_1 già per l e somme eventualment e dovut e Controparte_10 all a MM a titolo di rifusi one delle spese dell a procedura esecutiva mobil iare n. 1232/ 2020 R G promossa nei suoi confronti avanti il Tri bunal e di B ergamo, dott .ssa e che Controparte_11 saranno liquidat e a concl usione del procedimento, olt re a rifonderl e l e spese per l 'assist enza l egal e nell a predett a procedura che si quanti fi cano, ad oggi , in € 938,40, oltre iva e c.p.a, in base all a t ariffa professi onal e;
e) manlevare l a si gnora gi à Pt_1 Parte_1 titol are dell a Est eti ca Acconci atura a Lui sa B erl endis Parte_1 già .n.c., per l e somme ancora dovut e all a Controparte_9
MM a tit olo di rifusione delle spese del gi udi zio di appell o promosso avanti la Cort e d'Appello di Bresci a e rubricato al n. 974/2019 ed assegnato all a II Sez. Civ., Dott.ssa , Per_3 liquidat e nell a relati va sentenza del 27.7.2022 in € 3.377,00, oltre rimborso forfett ario del 15% sui compensi, Iva e CPA, olt re all 'ult eriore somma pari al cont ri buto unifi cat o versato i n sede di appell o all a quale è stat a ul teriorment e condannat a;
f) corrisp ondere all a si gnora Pt_1 Controparte_12 già tit olare dell a a Controparte_13 [...] gi à la somma di € 5.000.00 Parte_1 Controparte_3 per il danno all 'immagi ne subito a causa del pi gnoramento mobili are eseguito nel centro estetico al la presenza dell e cli enti , ovvero l a diversa maggiore o minore somma rit enuta di giusti zi a.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA:
Ribadit a la null ità dell a t estimoni anza resa dal test e Avv.
FR RI, eccepit a nel la prima i stanza o difesa successi va all'att o, o all a notizi a di esso, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, per non essere st ate, le di chi arazi oni rese nel verbal e redat to in formato nat ivo digi t al e, ril ett e all e parti dopo l 'assunzi one dell a prova e, ferma restando l'opposi zione ai capitoli di prova formul ati da cont ropart e, se reit erati , si chiede l'ammissione dei soli capitoli di prova per i nt errogat ori o formal e e per t esti non ammessi t ra quell i dedotti nel la memori a ex art. 183, VI comma, n.
2 c.p.c., deposit at a tel ematicament e in dat a 1.7.2022, e nell a memori a ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., depositat a tel ematicamente in dat a 22.7.2022, con i testi ivi indicati , anche a prova cont rari a. IN OGNI CASO: Spese e compensi professionali interament e rifusi.”
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo in via principale: respingere tutte le domande formulate Parte_1 nei confronti degli avv.ti LO BO e LO Giudici in quanto infondate in fatto e in
[...] diritto;
dichiarare inammissibili le eccezioni e le domande formulate da nei confronti CP_14 degli avv.ti LO BO e LO Giudici e, comunque, respingerle in quanto infondate in fatto e in diritto;
condannare a manlevare e tenere indenne gli avv.ti LO BO e LO Giudici CP_14 per quanto, in denegata e non creduta ipotesi, fossero tenuti a corrispondere a
[...] in relazione alle domande da essa formulate;
Parte_1 in via riconvenzionale: condannare a corrispondere allo Parte_1 Controparte_15 degli avvocati LO BO e LO Giudici l'importo complessivo di Euro
[...]
5.729,05, inclusi gli accessori e dedotta la ritenuta d'acconto, oltre agli interessi al tasso di cui al
D. Lgs. 231/2002 dal 9 luglio 2020 al saldo, per i motivi esposti negli atti già depositati. Spese integralmente rifuse.” Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DI PARTE ATTRICE. L'impresa Parte_1
(già on the sun di , già “Queen on the sun di
[...] CP_3 Controparte_16
), per i motivi di cui si dirà nel § 7 sì da evitare ripetizioni espositive, Controparte_17
ha chiesto al Tribunale di Bergamo:
a) di accertare l'inadempimento degli avvocati LO BO e LO Giudici;
b) di dichiarare risolto il contratto di mandato professionale stipulato con gli stessi;
c) di condannare gli avvocati convenuti:
i. a restituire l'importo ricevuto a titolo di compenso professionale;
ii. a rimborsare quanto corrisposto dall'attrice in forza della sentenza Tribunale di Bergamo n. 150/2019;
iii. a manlevare l'impresa attrice:
- per le somme ancora dovute alla società per Controparte_18
l'effetto della suddetta sentenza e fino alla concorrenza della somma di € 13.525,64;
- per le somme ancora dovute alla società in Controparte_18
forza della condanna alla rifusione delle spese della procedura esecutiva presso terzi Tribunale di Bergamo n. 1870/2019;
- per le somme ancora dovute alla società a Controparte_18
titolo di rifusione delle spese della procedura esecutiva mobiliare
Tribunale di Bergamo n. 1232/2020;
- per le somme ancora dovute alla società a Controparte_18
titolo di rifusione delle spese del giudizio di appello promosso avanti la Corte di Appello di Brescia, R.G. n.974/2019;
d) di corrispondere la somma di € 5.000,00 per il danno all'immagine subito a causa del pignoramento mobiliare eseguito nel centro estetico alla presenza delle clienti;
e) di condannare i convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con colpa grave, essendo incorsi in gravi errori di diritto nel predisporre le difese nell'interesse e per conto dell'odierna attrice, sia in primo che in secondo grado. 1.1. In ragione di quanto si dirà più avanti sub § 2.2., vale evidenziare fin d'ora che a pagina n. 6 della memoria attorea ex art. 183, VI comma n.
1. c.p.c. – che vede nell'intestazione dell'atto non più il nome dell' ma solo Parte_1 Parte_1
– si legge:
[...]
“Pertanto la signora già socia e legale rappresentante Parte_1
della successivamente Controparte_19
denominata e poi Controparte_20 [...]
per mancata ricostituzione della Parte_1
pluralità dei soci nel termine di sei mesi decorrenti dalla data di efficacia del recesso della socia , cessata lo scorso 7 ottobre 2021, rassegna Parte_5 le seguenti conclusioni […].”
2. PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DI PARTE CONVENUTA. Gli avvocati LO BO e LO
Giudici, per i motivi di cui si dirà nel § 7 sì da evitare ripetizioni espositive, hanno chiesto di respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
2.1. In via riconvenzionale, hanno chiesto di condannare a corrispondere allo Parte_1 degli avvocati LO BO e LO Giudici l'importo Controparte_15 complessivo di € 5.729,05, inclusi gli accessori e dedotta la ritenuta d'acconto, oltre agli interessi a titolo di saldo del compenso professionale dovuto per il primo grado di giudizio e a titolo del compenso professionale per il secondo grado.
2.2. Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. i convenuti, in ragione di quanto dedotto da parte attrice nella cd. memoria n. 1 (v. sopra § 1.1.), hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della signora che ha esercitato l'azione in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale di mentre avrebbe Parte_1 Parte_1 dovuto esercitarla in qualità di socia della società “ di Controparte_3 Controparte_16
[...
, società cancellata il 5 maggio 2021 con subentro dell'impresa “
[...] Parte_1
, cancellata in data 7 ottobre 2021. Parte_1
3. PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DELLA TERZA CHIAMATA. Chiamata in giudizio dai convenuti, si è costituita la società che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della chiamata in CP_14
garanzia per difetto di legittimazione attiva degli avvocati BO e Giudici, atteso che la polizza
Con assicurativa in essere con assicura per la responsabilità professionale soltanto lo Studio legale associato BO Giudici e non anche i professionisti in proprio.
3.1. In ordine alla responsabilità dei convenuti, la terza chiamata ha aderito alle difese degli stessi associandosi alle relative eccezioni. 3.2. Nell'ipotesi di accertamento della responsabilità per inadempimento dei convenuti, CP_14 ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 19 della stessa.
4. SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DI PARTE ATTRICE. L'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della signora quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, è infondata e pertanto deve essere rigettata. Parte_1
Dopo il recesso della socia la signora quale socia superstite, non ha CP_17 Parte_1 ricostituito la pluralità della compagine sociale e ha deciso di continuare l'attività aziendale come impresa individuale, in tal modo determinandosi nel maggio del 2021 lo scioglimento della società ex art. 2272 n. 4 cod.civ. e la continuazione dell'attività da parte dell'impresa individuale
[...]
. Un'operazione di tal sorta, come più volte chiarito Parte_1
dalla Corte di cassazione, non realizza una trasformazione societaria ex art. 2498 cod. civ., ma una successione tra soggetti distinti, vale a dire tra la società di persone che conferisce l'azienda e la persona fisica (vale a dire il socio superstite) che ne beneficia e che inizia a svolgere un'attività di impresa individuale (v. Cass. n. 496/2015, Cass. n. 3670/2007).
Del tutto correttamente, dunque, ha esercitato l'azione con cui è stato Parte_1 introdotto il presente giudizio in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
[...
di . Parte_1
5. PREMESSA SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLE DOMANDE ATTOREE DI CONDANNA DEI
CONVENUTI AL RIMBORSO E ALLA MANLEVA. Nell'atto di citazione (pagg. 19 e 20) così come in sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle domanda di condanna dei convenuti a “rimborsare” e a “manlevare” la signora di quanto corrisposto Parte_1
e da corrispondere a causa e in conseguenza dell'inadempimento dei professionisti convenuti.
Vale evidenziare che parte attrice, che pur discorre di una condanna a manlevare, nell'illustrare le proprie difese non fa riferimento ad un patto di manleva intervenuto con i convenuti (contratto atipico, questo, con cui si trasferiscono le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo ad un altro soggetto che garantisce il creditore, con obbligo del garante di tenerne indenne il manlevato).
Nella narrativa dell'atto di citazione, a pagina 17, l'attrice discorre di danno patrimoniale.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, questo giudice, a tutela del diritto costituzionale di difesa della stessa signora ritiene doveroso procedere ad una Parte_1 riqualificazione delle domande attoree di condanna dei convenuti a “rimborsare” e a “manlevare” delle somme corrisposte e da corrispondere a causa e in conseguenza dell'inadempimento degli avvocati BO e Giudici. Il giudice, come ribadito anche di recente dalla Corte di cassazione, ha infatti “il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. n.
7467/2020).
Da tanto discende che, interpretati gli atti difensivi attorei in considerazione del bene della vita sotteso all'interesse ex art. 100 c.p.c. e in ragione del quale la signora ha introdotto la Parte_1
presente causa, la domanda attorea deve essere qualificata quale domanda di condanna dei convenuti a risarcire il danno.
6. RIGETTO DELLA DOMANDA ATTOREA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
(§ 1, LETT. B). La domanda di risoluzione del contratto di mandato stipulato tra le odierne parti in causa è infondata e pertanto deve essere rigettata.
6.1. In diritto, vale premettere in estrema sintesi che ai sensi dell'art. 1722 n. 2 cod.civ. il contratto di mandato si estingue per revoca da parte del mandante.
Nell'atto di citazione (pag. 6, II alinea) è la stessa parte attrice a dedurre che la società
[...]
il 9 luglio 2020 ha revocato il mandato conferito agli avvocati LO BO e LO CP_3
Giudici.
Il contratto di mandato non è pertanto più esistente e non lo è dal mese di luglio 2020 (la presente causa è stata introdotta nel mese di settembre del 2021).
La domanda attorea è dunque infondata in quanto non è logicamente e giuridicamente possibile pronunciarsi sullo scioglimento di un vincolo contrattuale ormai non più esistente.
6.2. Dal rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deriva, per logica necessità, il rigetto della domanda di restituzione formulata da parte attrice.
7. RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE. La domanda attorea volta ad accertare l'inadempimento degli avvocati LO
BO e LO Giudici è infondata e pertanto deve essere rigettata.
7.1. Per una compiuta comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio occorre premettere, in fatto e in estrema sintesi, che la società nel mese di gennaio 2016 ha Controparte_3
stipulato un contratto con la società cui ha commissionato la realizzazione degli Controparte_18
arredi per il proprio salone estetico;
con la stipula del contratto (doc. 2 fasc.att.) la società
MM si è impegnata a consegnare gli arredi il 22 e il 23 marzo 2026 mentre la società si impegnava a versare una caparra di € 5.000,00, poi pagata con assegno Controparte_3
(doc. 3 fasc.att.). In ragione della mancata consegna degli arredi da parte di entro il termine Controparte_18
pattuito del 22-23 marzo 2016, la signora si è rivolta allo Studio legale BO – Giudici Parte_1
per essere assistita nella controversia sorta con la controparte.
7.2. Parte attrice ha dedotto che la negligenza e l'imperizia degli odierni convenuti nell'assisterla nel contenzioso instaurato con la società sono state causa della sua Controparte_18
soccombenza nel procedimento Tribunale di Bergamo R.G. n. 8503/2016, definito con sentenza n.
150/2019.
Parte attrice ha contestato agli odierni convenuti una pluralità di violazioni dei doveri e degli obblighi al cui rispetto è tenuto un avvocato nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli.
Parte attrice ha contestato innanzitutto che a causa di imperizia gli avvocati BO e Giudici hanno erroneamente ravvisato nella pattuizione contrattuale un termine essenziale di adempimento per la società Controparte_18
In ragione di tale errore, deduce parte attrice, i convenuti nella fase prodromica al giudizio di primo grado instaurato davanti al Tribunale di Bergamo hanno violato innanzitutto doveri di informazione e dissuasione in quanto si sarebbero dovuti avvedere che il termine non era essenziale e che pertanto non era consigliabile intraprendere un giudizio per richiedere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria. A pagina 8 dell'atto di citazione si legge:
“[L]a documentazione consegnata, se esaminata con attenzione, avrebbe dovuto indurre i difensori a ritenere l'inesistenza dell'essenzialità del termine pattuito e, quindi, la necessità di intervenire subito nel mese di aprile con una diffida ad adempiere ex art. 1454 cod.civ.”
I convenuti piuttosto - si legge nell'atto di citazione (v. pag. 7, ultimo alinea) - fin dal mese di aprile
2016 avrebbero dovuto avvedersi della “necessità di intervenire con la predisposizione di una diffida ad adempiere rivolta alla Controparte_18
Il medesimo errore avrebbe poi generato una negligente impostazione della causa incentrata sull'essenzialità del termine. Gli avvocati peraltro, aggiunge parte attrice, non hanno prodotto in giudizio la documentazione che lei aveva consegnato loro, relativa alla comunicazione di recesso della società dal contratto di locazione in corso;
tale documentazione avrebbe Controparte_3 provato l'essenzialità del termine, in ragione della necessità di allestire e arredare i nuovi locali da adibire a salone estetico.
E quand'anche, osserva parte attrice, tale documentazione non fosse stata consegnata, gli avvocati
BO e Giudici avrebbero comunque dovuto richiederne copia per poter provare la cessazione del contratto di locazione in corso. In ragione dell'errata qualificazione del termine quale essenziale e della mancata produzione della documentazione da cui sarebbe stato possibile provare l'essenzialità dello stesso – conclude sul punto parte attrice – oltre che in ragione della mancata formulazione di capitoli volti a provare la tassatività della data di inaugurazione del nuovo salone estetico, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda per mancato riscontro probatorio della perduta utilità per la società CP_3
a ricevere gli arredi dopo il 22 e 23 marzo.
[...]
La causa, in sintesi – afferma parte attrice – è stata inutilmente promossa (v. atto di citazione pag.
10).
Tali deduzioni attoree risultano infondate per plurime ragioni.
Parte attrice non ha fornito la prova di aver conferito l'incarico agli odierni convenuti fin dal mese di aprile 2016. La testimone attorea architetto ha dichiarato di ricordare che la signora Testimone_1 ha preso contatto con lo “verso metà o fine aprile 2016”, Parte_1 Controparte_21
allorquando è avvenuto il primo incontro (cfr. verbale di udienza del 13 novembre 2023). Da tale dichiarazione non solo non è dato evincere l'oggetto dell'incontro, ma non è neanche dato evincere che in occasione di quel “primo contatto” sia intervenuto il conferimento dell'incarico professionale agli avvocati convenuti.
Dalle dichiarazioni delle testimoni FR RI e (esaminate Testimone_2 rispettivamente l'11 settembre 2023 e il 13 novembre 2023) emerge anzi la prova che il primo incontro tra le odierne parti in causa sia avvenuto nel mese di giugno 2016, a seguito della ricezione il 16 giugno 2015 di una comunicazione con cui intimava alla signora Controparte_18 Parte_1
di ritirare entro 8 giorni gli arredi ordinati o, in alternativa, di provvedere al risarcimento del danno.
Deve essere in questa sede ribadito il rigetto dell'eccezione di incapacità a testimoniare di
FR RI (sentita in data 11 settembre 2023) formulata tardivamente da parte attrice nell'udienza del 13 novembre 2023.
Vale osservare che parte attrice in atti ha sempre dedotto di non aver mai conosciuto l'Avv.
FR RI. Tanto è stato ribadito anche in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 7 giugno 2023).
Ebbene, nel corso dell'esame testimoniale l'avv. FR RI – a riprova della credibilità
e attendibilità della stessa – ha dichiarato di aver conosciuto la signora e di averla Parte_1
incontrata in più occasioni in studio ed in particolare il giorno in cui, pendente il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Bergamo, l'aveva incontrata presso lo Studio BO Giudici e con lei si era recata in tribunale quale sostituto nell'udienza deputata all'interpello. Di tale circostanza si trova conferma nel verbale dell'udienza del 1 febbraio 2018 (prodotto nel presente giudizio dalla stessa attrice sub doc. 10, pag.6) da cui emerge la presenza dell'Avv. FR RI in sostituzione dell'Avv. LO BO e della signora Parte_1
Risulta dunque poco credibile che la signora – che, lo si ribadisce, in sede di Parte_1 interrogatorio formale ha dichiarato di aver parlato sempre e solo con l'avv. Giudici e di non aver mai conosciuto l'avv. FR RI – possa non serbare memoria di essersi recata in tribunale in compagnia dell'Avv. RI che, quale difensore, l'ha rappresentata in udienza, la stessa udienza cui lei era presente.
Tanto emerso all'esito dell'istruttoria, deve osservarsi che, come correttamente eccepito dai convenuti, visto che nel mese di giugno la stessa signora non aveva più interesse alla Parte_1
fornitura dei mobili commissionati alla società MM per averne nel frattempo acquistati altri da diverso fornitore, la soluzione giuridica prospettata dall'odierna attrice di comunicare una diffida ad adempiere si poneva in contrasto con gli interessi dell'attrice stessa.
Le deduzioni attoree in ordine all'errore in cui sarebbero incorsi i convenuti risultano infondate anche alla luce di un'ulteriore ragione.
Dalla lettura dell'atto di citazione emerge un'impostazione difensiva che, in via principale, era volta ad accertare l'inadempimento della società MM per non aver adempiuto nel termine pattuito (cioè per non aver consegnato gli arredi in tempo utile per l'inaugurazione del salone estetico) e quindi ad accertare la legittimità del recesso della società con Controparte_3 conseguente diritto ad esigere il doppio della caparra in conformità al disposto dell'art. 1385 cod.civ. In via subordinata, l'impostazione difensiva attorea era volta ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto. Ora, è indubbio che nell'atto di citazione la difesa della società (diversamente da come avrebbe poi fatto in sede Controparte_3
di appello, con indubbia maggiore chiarezza) non ha detto in modo espresso di voler dare rilevanza giuridica al termine pattuito ora quale termine dell'adempimento dell'obbligazione assunta da
MM (rilevante pertanto ai fini del giudizio ex artt. 1218 e 1385 cod.civ.), ora quale termine essenziale (rilevante invece ai fini del giudizio ex art. 1457 cod.civ.). Tale impostazione difensiva, per quanto non compiutamente illustrata, emerge comunque dall'interpretazione sistematica del testo dell'atto di citazione con le sue conclusioni dove, in modo netto invece, emergono le due diverse domande attoree.
In sintesi, non trova fondamento quanto dedotto dall'odierna attrice in ordine all'errore in cui sarebbero incorsi gli avvocati BO e Giudici per aver impostato la causa R.G. 8503/2016 intorno alla natura essenziale del termine.
E' doveroso osservare da ultimo che, quand'anche il giudice della causa R.G. 8503/2016 avesse interpretato le deduzioni attore come eccezioni riconducibili non solo alla fattispecie ex art. 1457 cod.civ., ma anche alla fattispecie del recesso ai fini dell'art. 1385 cod.civ., è altamente ragionevole ritenere che si sarebbe comunque addivenuti ad un rigetto in ragione delle dichiarazioni testimoniali riportate nella sentenza n. 150/2019; alle pagine nn. 9 e 10 della sentenza, sulla base delle dichiarazioni rese da una testimone indicato proprio dall'attrice (la signora e Testimone_3
delle dichiarazioni rese dai testimoni citati dalla convenuta MM, si rileva che la consegna dei mobili non sarebbe stata possibile fintantoché non si fosse proceduto alla ristrutturazione dell'immobile da adibire a nuovo salone e che precedentemente era sede di una banca;
proprio la tese ha dichiarato che nel mese di aprile 2016 “l'immobile era completamente vuoto non Tes_3
c'era nulla, non era stato fatto nulla né opere murarie né elettriche e/o idrauliche. Era ancora tutto come prima del rilascio in quanto prima era la sede di una banca.”
Non sussistendo la negligenza contestata, per forza logica, l'esito del giudizio di primo grado non può dunque essere ricondotto alla colpa dei due professionisti odierni convenuti, ma, come correttamente eccepito dagli stessi, dall'alea connaturata ad ogni giudizio.
8. (…SEGUE). Parte attrice ha contestato inoltre la negligenza dei convenuti nella fase successiva al giudizio di primo grado, per omessa informazione in ordine alle conseguenze della soccombenza, in particolare in ordine al pignoramento.
Dall'istruttoria orale è emersa la prova che l'odierna attrice è stata resa edotta delle conseguenze dell'eventuale soccombenza, sia prima della notifica dell'atto di citazione che dopo la sentenza con cui è stato definito il primo grado (cfr. dichiarazioni rese dalla testimone FR RI).
9. (…SEGUE). Parte attrice ha contestato altresì la negligenza degli avvocati BO e Giudici nell'instaurazione del giudizio di appello.
9.1. Nella sentenza della Corte di appello di Brescia si legge:
“Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato che anche il mancato rispetto di un termine non essenziale può determinare un grave inadempimento, rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, quando il ritardo sia di gravità tale da giustificare il recesso della controparte.
Il motivo è inammissibile poiché la richiesta di accertamento della legittimità del recesso per grave inadempimento di MM rispetto ad un termine non essenziale costituisce domanda nuova ai sensi dell'art. 345 cpc.”
Sotto tale profilo non è dato rintracciare negligenza o imperizia professionale in capo ai convenuti.
E' indubbio che nell'atto di appello sia dato ravvisare una indubbia maggiore chiarezza espositiva rispetto all'atto introduttivo di primo grado la cui stringatezza (che è cosa diversa dalla sintesi) aveva certamente reso meno evidenti le argomentazioni giuridiche dedotte, poi sviluppate, in modo più puntuale, con argomentazione diffusa e approfondita in secondo grado;
nel primo come nel secondo grado però, deve ritenersi, parte attrice aveva dedotto la rilevanza del termine nel duplice senso sopra indicato e pertanto non può essere imputata ai convenuti la negligenza loro contestata nell'impostazione dell'impugnazione.
9.2. Parte attrice ha contestato inoltre la mancata impugnazione da parte degli avvocati BO e
Giudici del punto sul quantum della sentenza di primo grado, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione.
E' fondato quanto dedotto da parte attrice in ordine alla mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativa al quantum risarcitorio, con conseguente passaggio in giudicato della quantificazione del danno, dall'odierna attrice ritenuta errata perché il Tribunale di Bergamo nel determinare il relativo importo non si è avveduto della voce esposta nel preventivo di € 4.000,00 per spese di trasporto e montaggio che non andava conteggiata in quanto non sostenuta dalla società
MM che non ha mai consegnato gli arredi oggetto del contratto.
Ciononostante, per i motivi che seguono, la domanda attorea deve essere rigettata. Per illustrare compiutamente le ragioni del rigetto risulta preliminarmente necessario chiarire in diritto gli elementi fondanti l'accertamento della responsabilità professionale di un avvocato.
Per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale di un avvocato non è sufficiente individuare una condotta negligente, perché questo significherebbe ritenere che a fronte di ogni condotta qualificabile quale negligente ed imperita, per ciò stesso, dovrebbe automaticamente derivarne il diritto al risarcimento del danno, quella negligenza avendo, in sé, inciso sulla possibilità di vincere una causa. Accogliere una concezione di tal sorta significherebbe però far coincidere il danno risarcibile con l'evento dannoso (vale a dire il fatto conseguito alla condotta negligente), senza distinguere – come invece occorre fare – tra danno evento e danno conseguenza, vale a dire tra fatto lesivo e conseguenza risarcibile (peraltro, far sorgere l'obbligazione risarcitoria dalla sola condotta negligente finirebbe con l'attribuire al risarcimento del danno una funzione non già compensativa, ma sanzionatoria, volta a censurare la condotta del professionista, così ponendosi in contrasto con l'inammissibilità, nel nostro ordinamento, di ipotesi di “risarcimento punitivo” non espressamente previste dal legislatore, come chiarito anche dalla pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Cassazione n. 16601/2017 ove la Corte, richiamando l'art. 23 della Costituzione, ha statuito che non già il giudice, ma la legge può prevedere “danni punitivi”).
Chi agisce in giudizio formulando una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell'avvocato deve certamente individuare e provare la condotta professionale negligente, ma deve altresì allegare e provare il danno che è derivato dalla condotta censurata. In un contenzioso di tal sorta, l'attore deve dimostrare di aver subito conseguenze dannose a causa della negligenza del professionista;
nell'azione civile di risarcimento del danno, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, l'affermazione di responsabilità non può infatti essere disgiunta dall'accertamento della determinazione di un danno effettivo (ex pluribus, Cass.
16342/2018, Cass. n. 18244/2014). Come già chiarito, l'interesse sotteso alla domanda attorea non risiede dunque nel mero accertamento della violazione di regole di diligenza e perizia da parte del professionista, ma nel più complesso accertamento di tale violazione quale causa di un danno conseguente. In altri termini, la pronuncia giudiziale di responsabilità di un prestatore d'opera intellettuale per negligenza nell'esecuzione della prestazione stessa presuppone che l'attore abbia provato la sussistenza di un danno e la riconducibilità causale di tale danno alla negligenza del professionista. In particolare, come da giurisprudenza di merito e di legittimità costanti, con orientamento condiviso da questo Giudice, in materia di responsabilità dell'avvocato, è necessario che in giudizio si prospettino al giudice elementi tali da poter formulare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (in questi termini, Cass. n. 3355/2014).
Parte attrice sostiene che se gli avvocati BO e Giudici avessero appellato il punto della sentenza relativo alla quantificazione del danno, sicuramente l'appello sarebbe stato accolto quanto meno sotto questo profilo.
Parte attrice ha mancato di offrire la prova a sostegno di tale deduzione.
Nel presente giudizio parte attrice non ha prodotto la documentazione necessaria da cui poter inferire che, qualora gli avvocati avessero con diligenza e perizia appellato il capo suddetto, con ragionevole, seria, apprezzabile e consistente probabilità l'appello sarebbe stato accolto. In particolare, parte attrice ha mancato di produrre il documento (prodotto da MM in primo grado) relativo all'ordine n.3.213/00 dell'8 febbraio 2016 richiamato nella sentenza di primo grado a pagina 5. Senza tale documento non è consentito a questo giudice verificare la correttezza e fondatezza della censura che l'attrice ha formulato nel presente giudizio, vale a dire che da tale documento sarebbe dato evincere, che i costi sostenuti da MM per l'adempimento delle obbligazioni assunte sono inferiori a quelli calcolati dal Tribunale di Bergamo nella sentenza n.150/2019.
In conclusione, la prova del danno non può ritenersi raggiunta perché l'attrice – mancando di produrre il suddetto documento - non ha provato che, se non ci fosse stata la negligenza dei due professionisti, con alta probabilità avrebbe conseguito un effetto vantaggioso, rappresentato, nel caso di specie, dalla seria e apprezzabile possibilità di una pronuncia di riforma del capo relativo alla quantificazione del danno. 9.3. Il rigetto della domanda attorea rende processualmente superfluo il vaglio della domanda formulata dai convenuti nei confronti della compagnia assicurativa, terza chiamata.
10. Rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno da immagine. La domanda attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da lesione della propria immagine è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Per i motivi esposti sub § 7, cui si rinvia, non può dirsi sussistente l'inadempimento dei convenuti e pertanto non può dirsi sussistente il danno da immagine conseguito all'altrui comportamento illecito.
A fine di completezza, è doveroso osservare che, quand'anche fosse stato accertato l'inadempimento degli avvocati BO e Giudici, la domanda ora in esame sarebbe stata comunque rigettata in quanto l'attrice non ha dedotto in modo puntuale l'intervenuta lesione della propria immagine, vale a dire non ha individuato e dedotto in modo puntuale quale “concreto danno” avrebbe subito (questi i termini che si rinvengono nella giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di danno alla propria reputazione e immagine), essendosi limitata a riferire che il pignoramento immobiliare è avvenuto alla presenza delle clienti. E' qui sufficiente osservare, come costantemente statuito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, che nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno in conseguenza di una lesione all'immagine o alla reputazione, si verte in un caso di c.d. danno conseguenza, non riconoscibile in re ipsa per effetto soltanto dell'elemento rappresentato dall'altrui comportamento illecito, dovendo pertanto il danno essere allegato e dimostrato da chi ne chiede il risarcimento (in questi termini Cass. n. 7384/2021, v. anche
Corte appello Roma n.6718/2022).
11. RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA DEI CONVENUTI AI SENSI DELL'ART. 96 C.P.C. (§ 1,
LETT.E). Come correttamente eccepito dai convenuti, la domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per colpa grave degli avvocati BO e Giudici nell'esecuzione del mandato nell'ambito sia del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Bergamo che del giudizio di secondo grado davanti alla Corte di Appello di Brescia deve essere rigettata in quanto la fattispecie della responsabilità aggravata prevista e disciplinata dall'art. 96 c.p.c. riguarda la responsabilità endoprocessuale di una parte nei confronti dell'altra.
12. SULLA DOMANDA FORMULATA AI SENSI DELL'ART. 89 C.P.C. La difesa di parte convenuta ha censurato talune frasi presenti negli atti difensivi dell'attrice, ritenute sconvenienti ed offensive, e ha chiesto di disporne la cancellazione;
in particolare, i convenuti hanno ritenuto sconvenienti ed offensive le frasi con cui l'attrice ha sostenuto che l'invito rivoltole di sottoscrivere un nuovo mandato per la prosecuzione del giudizio nei confronti di da parte della socia di Controparte_18 avrebbe costituito un “bieco tentativo posto in essere da controparte di Controparte_3 volersi approfittare di un atto carpito con l'inganno”, non risultando necessario rinnovare il mandato. Parte attrice – osservano i convenuti – ha finanche ipotizzato che nel caso di mancata sottoscrizione del mandato i convenuti “con ogni probabilità” avrebbero imputato l'eventuale rigetto dell'appello all'inadempimento dell'attrice.1
La censura formulata dai convenuti è fondata e pertanto sussistono le ragioni in forza delle quali il legislatore del codice ha previsto la cancellazione di frasi sconvenienti. I sintagmi sopra virgolettati devono pertanto ritenersi lesivi della convenienza processuale, avendo trasmodato i limiti dell'argomentare propri dell'esercizio del diritto di difesa, risultando lesivi del senso della dignità professionale degli avvocati LO BO e LO Giudici.
13. Accoglimento della domanda riconvenzionale. La domanda riconvenzionale formulata dai convenuti (v. § 2.1.) è fondata e pertanto deve essere accolta.
1.3.1. Come correttamente eccepito da parte convenuta, l'attrice non ha svolto alcuna contestazione in ordine alla pretesa creditoria avanzata in via riconvenzionale in relazione alla quale si è limitata ad eccepire che nulla è dovuto agli avvocati BO e Giudici in conseguenza del loro inadempimento.
Dalla mancata contestazione dell'importo preteso (sia per quanto concerne l'an che per quanto concerne il quantum) discende l'accoglimento della domanda riconvenzionale, il cui fondamento emerge comunque in modo chiaro a fronte dell'attività professionale dagli stessi prestata quali legali dell'attrice (attività pacificamente ammessa) e a fronte dell'altrettanto non contestato fatto del mancato pagamento dei compensi pretesi.
14. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
e le spese pertanto sono poste a carico di parte attrice. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per ciascuna fase processuale, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 4.237,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA
e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree. 2. Accoglie la domanda riconvenzionale e condanna a pagare in favore Parte_1 di LO BO e LO Giudici l'importo di € 5.729,05, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di LO BO Parte_1
e LO Giudici che liquida in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. di parte convenuta.