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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4955 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3886/2024 R.G. affari civili contenziosi, cui è riunito il giudizio n. 3920/2024 R.G. del medesimo ruolo generale, aventi ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo” riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma c.p.c., all'udienza del 24.9.2025 e vertente
TRA
, (c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites del 14.3.2018 per notaio Persona_1
Rep. n. 33646, racc. n. 15752, dall'avv. MARIA FILOMENA LUONGO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata unitamente al procuratore costituito presso C.F._1 la sede dell'Ente, sita in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
APPELLANTE – APPELLATO NEL GIUDIZIO RIUNITO
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (c.f. e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su
[...] C.F._5 foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
IO CA (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._6 studio in Benevento al viale Mellusi n. 59.
APPELLATI
1 NONCHÈ
, in persona del Sindaco p.t., (c.f. ) rappresentato e difeso, in Controparte_5 P.IVA_2 virtù di Deliberazione di conferimento incarico della Giunta Comunale n. 49 del 31.07.2024 e di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. LUIGI DIEGO PERIFANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._7 unitamente al proprio difensore presso lo studio dell'avv. Vincenzo Prisco, sito in Napoli alla via
Toledo n. 156;
APPELLATO/APPELLANTE NEL GIUDIZIO
[...]
Controparte_6
(c.f. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_3
p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
(c.f. ); Controparte_7 C.F._8
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania, i sig.ri , Controparte_1 CP_2
e convenivano in giudizio il , la
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
la società e chiedendo l'annullamento degli atti Parte_1 CP_6 Controparte_7 con i quali era stata approvata e autorizzata una variante ai lavori di sistemazione idrogeologica dell'alveo del torrente LL (in particolare, la delibera di Giunta municipale n. 55 del 6 dicembre 2021, avente ad oggetto “Lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza dell'alveo del torrente LL da contrada Mortina a contrada Murata 2° lotto - stralcio progetto di variante”; il decreto dirigenziale della n. 103 del 21 dicembre 2021, avente a Parte_1 oggetto “Lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza dell'alveo del torrente
LL da contrada Mortina a contrada murata 2° lotto - stralcio funzionale - progetto di variante;
l'autorizzazione idraulica in sanatoria, ex art. 93 del R.D. n. 523/1994 e ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, attuativo e/o conseguente), nonché la declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione, avvenuta in esecuzione dei predetti lavori, di una porzione del fondo di loro proprietà (foglio 17, particella 154) con conseguente condanna degli Enti convenuti alla restituzione dell'area occupata sine titulo. A fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano che la predetta variante era finalizzata a consentire il ripristino della naturale larghezza dell'alveo del torrente – del quale lo stesso avrebbe determinato il CP_5 restringimento nel corso dei lavori esecutivi del progetto originario, di cui alla precedente delibera
2 n. 40 del 2019 – attraverso l'eliminazione della quota di accrescimento della particella 154, generato da una progressiva migrazione verso est della sponda destra del torrente, risalente agli anni '60 e acquisito in proprietà dai loro danti causa ai sensi dell'art. 942 c.c.
Con sentenza n. 4455/2022, del 4 luglio 2022, il TAR Campania, rilevato che “ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera g), del codice del processo amministrativo, «nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, pur se poi l'ingerenza nella proprietà e la sua utilizzazione, nonché l'irreversibile trasformazione della stessa, siano avvenute senza alcun titolo che le consentiva» (Sezioni Unite, ordinanza n. 33847 del 2021)”, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che nella fattispecie, così come dedotta in ricorso, non potevano “rinvenirsi tali indici di riconoscibilità dell'esercizio di un potere ablatorio”. Sul punto, il TAR argomentava che, da un lato, i ricorrenti lamentavano “una lesione della [loro] integrità patrimoniale, asseritamente derivata dalla mancata osservanza dei confini della [loro] proprietà
(in tal senso, Sezioni Unite, ordinanza n. 23600 del 2020)” e, dall'altro lato, “il aveva CP_5 sempre ritenuto e dichiarato di operare su un'area che reputa demaniale, sicché non vi era stato nessun atto o comportamento “preordinato all'espropriazione””.
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, i sig.ri , Controparte_1 CP_2
e riproponevano integralmente le domande già
[...] Controparte_3 CP_4 formulate in sede amministrativa, insistendo per l'accertamento del loro diritto di proprietà e per la restituzione dell'area oggetto di occupazione sine titulo.
Costituendosi in giudizio, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande. In particolare, la contestava la competenza del giudice adito, ritenendo la controversia rientrante Parte_1 nella cognizione del Tribunale delle Acque Pubbliche e nel merito negava, altresì, la natura privata dell'area su cui erano stati eseguiti gli interventi di sistemazione dell'alveo (la particella n. 154), invocandone la natura demaniale e deducendo che l'alluvione invertita (prospettata dai ricorrenti) aveva interessato la diversa particella n. 13.
Con sentenza n. 1300/2024, pubblicata il 4 luglio 2024, il Tribunale di Benevento dichiarava preliminarmente la propria competenza a decidere la controversia, declinando l'eccezione sollevata dalla che, riteneva, invece, essere competente il Tribunale Regionale Parte_1 delle Acque Pubbliche. In particolare, il primo giudice qualificava la domanda come ordinaria azione avente ad oggetto la rivendica di un terreno di proprietà privata, atteso che “ad essere contestati non sono i limiti dell'alveo o delle sponde del torrente LL, né tantomeno il fatto - pacifico - che la particella 154 del foglio 17 includa anche un'ansa del torrente medesimo, poi
3 ritiratosi sulla sponda opposta, bensì l'origine antropica e non naturale del fenomeno di deviazione del corso d'acqua”. Richiamava, a sostegno, l'orientamento di legittimità (Cass. n.
16807/2014) secondo cui, quando non si controverte dei confini dell'alveo o della relativa demanialità, ma della titolarità di un'area da tempo abbandonata dalle acque, la controversia appartiene al giudice ordinario. Nel merito, recepite le conclusioni della espletata consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva le domande, dichiarando la proprietà degli attori sulla p.lla 154 del foglio 17 del Catasto del Comune di anche in relazione alla superficie di accrescimento CP_5 originatasi dal ritirarsi del torrente LL sulla riva est e, per l'effetto, condannava il CP_5
all'immediato rilascio della porzione della superficie illegittimamente occupata,
[...] condannando, altresì, il e la in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. CP_5 Pt_1
Con atto notificato il 5.9.2024 (iscritto al n. 3886/2024 R.G.), la ha Parte_1 proposto appello avverso la suddetta sentenza, reiterando con il primo motivo l'eccezione di difetto di competenza del G.O. disattesa dal primo giudice. In particolare, la ha censurato Pt_1 la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, sul rilievo che la controversia dovesse qualificarsi come ordinaria azione di rivendica dominicale, fondata sulla natura naturale - e non antropica - della deviazione del torrente
LL. Ad avviso dell'appellante, tale impostazione si traduceva in un evidente errore di qualificazione del petitum, poiché la domanda non atteneva al mero pregiudizio dei diritti domenicali dei ricorrenti, bensì alla “illegittimità dell'occupazione operata dal Controparte_5 di una porzione del loro fondo per l'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo demaniale, formulando innanzitutto contestazione sugli atti amministrativi e nel merito tecnico-idraulico degli interventi pubblici di manutenzione straordinaria eseguiti sul torrente” (cfr. pag. 4 atto appello), profili che appartengono alla competenza inderogabile del
TRAP. La sottolineava, inoltre, come lo stesso Tribunale avesse richiamato Pt_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Cass. n. 11348/2003, Cass. n. 9279/2017, Cass.
n. 3047/2022), dalla quale si ricava il principio secondo cui, qualora si controverta tra privato e pubblica amministrazione della proprietà di un terreno che si assume costituire l'alveo di un corso d'acqua, la causa rientra nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, indipendentemente dalla natura naturale o artificiale del fenomeno che abbia modificato i confini del corso d'acqua ovvero, qualora si contesti l'intervento idraulico effettuato anche sulla base di provvedimenti illegittimi la competenza sarebbe in unico grado del Tribunale Superiore delle
Acque ai sensi dell'art. 143 T.U. 1775/1933. In tale ottica, l'appellante ha lamentato l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, nella misura in cui aveva desunto la propria competenza dall'esito della CTU in ordine alla natura e alla vetustà della sedimentazione. Infine, l'appellante ha richiamato espressamente (cfr. pag. 9 appello) l'art. 140,
4 lett. d), R.D. 1775/1933, a norma del quale sono devolute alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche “le controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi (…) in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche”, rilevando che proprio a tale fattispecie corrispondevano i fatti dedotti dagli originari attori, oggi appellati e che, quindi, anche sotto tale profilo la competenza doveva essere radicata davanti al Tribunale delle Acque.
Con separato atto di citazione, iscritto al n. R.G. 3920/2024 e successivamente riunito al giudizio previamente proposto dalla anche il ha proposto Parte_1 Controparte_5 appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1300/2024, censurandone l'erroneità per avere affermato la sua legittimazione passiva, senza integrare il contraddittorio nei confronti dell' , da ritenersi l'unico soggetto legittimato a resistere alle domande Controparte_8 attoree, trattandosi di area appartenente al demanio idrico. Con altro motivo, ha censurato, altresì, la statuizione sulle spese di lite, chiedendone la riforma.
Costituendosi in giudizio, i sig.ri e concludevano per il rigetto di entrambi CP_1 CP_4 gli appelli proposti nei loro confronti, insistendo per la conferma della decisione impugnata. Con specifico riguardo al motivo inerente la dedotta incompetenza del giudice ordinario, gli appellati hanno sostenuto che la controversia non investiva la determinazione dei limiti dell'alveo o delle sponde del torrente LL, né l'accertamento della relativa demanialità, ma atteneva unicamente alla restituzione di una porzione del fondo di loro proprietà occupata sine titulo dal sì da CP_5 configurarsi come ordinaria azione di rivendica devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, ribadivano la fondatezza delle domande già accolte in primo grado, richiamando le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio e contestando le censure degli appellanti in punto di legittimazione passiva e di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Controparte_8
Nonostante la ritualità della notifica, eseguita via PEC ai procuratori costituiti in primo grado in data 5.9.2024, nessuno si è costituito per gli appellati e per la e, Controparte_7 CP_6 pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12.3.2025, il giudice istruttore, ritenuto necessario invitare le parti alla discussione sui motivi di appello attinenti alle questioni preliminari (difetto di competenza del giudice ordinario e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_8
, ha rinviato la causa per la discussione all'udienza del 24.9.2025 e, a tale udienza, sulla
[...] base delle conclusioni precisate dalle parti nei termini di cui all'art. 352 c.p.c., l'istruttore ha riservato la decisione al Collegio, il quale, all'esito della relazione della causa, ha emesso la presente sentenza.
L'appello è fondato e va accolto, ritenendo la Corte, in accoglimento del primo motivo di
5 appello formulato dalla che nella fattispecie in esame sussista la carenza di Parte_1 competenza del giudice ordinario e, di conseguenza, di questa Corte quale giudice ordinario di appello, essendo, invece, competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte di appello di Napoli.
Va innanzitutto premesso che il motivo di appello risulta specificamente articolato, avendo la dedotto che “la controversia, lungi dal risolversi in una mera azione di rivendica Pt_1 dominicale, attiene in realtà ai lavori di manutenzione e sistemazione idraulica dell'alveo del torrente LL e ai conseguenti limiti del demanio idrico”, con conseguente attrazione della cognizione al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, a cui la controversia appartiene sia in base al disposto dell'art. 140 lett. b) R.D. 1775/1933, sia in base a quello della successiva lett. d)
(cfr. pag. 9 atto di appello).
Orbene, anche a voler tralasciare ogni considerazione circa l'incompetenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 140, lett. b), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (per il quale appartengono alla competenza del TRAP “le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde”), posto che l'acquisto dell'area per alluvione impropria è stato, comunque, contestato dalla Pt_1
e dal che insistono per la natura demaniale dell'area occupata, sussiste, in ogni caso, CP_5
l'incompetenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 140, lett. d), del medesimo R.D., a norma del quale sono devolute alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche «le controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche».
Nel caso di specie, infatti, i fatti costitutivi della domanda proposta dagli odierni appellati sono stati individuati nell'occupazione sine titulo del fondo di loro proprietà in esecuzione dei lavori di sistemazione idrogeologica e di messa in sicurezza dell'alveo del torrente LL, come risultanti dal progetto approvato dal Comune di e dalla successiva variante autorizzata dalla CP_5
Regione in sanatoria. Le condotte prospettate a fondamento della domanda - consistenti nell'asserita occupazione illegittima della particella n. 154 del foglio 17 a seguito delle opere idrauliche in questione - rientrano, quindi, a pieno titolo nell'ipotesi normativa di cui alla citata lett. d).
La controversia de qua, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della condotta materiale dell'Amministrazione di occupazione di un'area (ritenuta privata), in esecuzione di lavori di manutenzione e risistemazione dell'alveo del torrente LL, rientra certamente nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
In accoglimento del primo motivo di appello proposto dalla deve essere, Parte_1 pertanto, dichiarato il difetto di competenza del Giudice Ordinario a decidere sulla domanda proposta dagli odierni appellati, spettando la cognizione al Tribunale Regionale delle Acque
6 Pubbliche istituito presso la Corte di appello di Napoli.
La ritenuta incompetenza del giudice adito comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi di appello formulati dalla e dal . Parte_1 Controparte_5
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, vista la natura meramente processuale della pronuncia, vanno interamente compensate tra tutte le parti costituite.
Nulla, invece, per le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti degli appellati e rimasti contumaci. Controparte_7 CP_6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1300/2024, pubblicata il Parte_1
4.7.2024, nei confronti del , della di e di Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_1
e nonché sull'appello riunito
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 proposto dal avverso la medesima sentenza, in accoglimento del primo motivo Controparte_5 di appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) dichiara il difetto di competenza del Giudice Ordinario, spettando la cognizione della controversia al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
2) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti costituite;
3) nulla per le spese di lite nei confronti della e di CP_6 Controparte_7
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3886/2024 R.G. affari civili contenziosi, cui è riunito il giudizio n. 3920/2024 R.G. del medesimo ruolo generale, aventi ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo” riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma c.p.c., all'udienza del 24.9.2025 e vertente
TRA
, (c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites del 14.3.2018 per notaio Persona_1
Rep. n. 33646, racc. n. 15752, dall'avv. MARIA FILOMENA LUONGO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata unitamente al procuratore costituito presso C.F._1 la sede dell'Ente, sita in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
APPELLANTE – APPELLATO NEL GIUDIZIO RIUNITO
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (c.f. e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su
[...] C.F._5 foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
IO CA (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._6 studio in Benevento al viale Mellusi n. 59.
APPELLATI
1 NONCHÈ
, in persona del Sindaco p.t., (c.f. ) rappresentato e difeso, in Controparte_5 P.IVA_2 virtù di Deliberazione di conferimento incarico della Giunta Comunale n. 49 del 31.07.2024 e di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. LUIGI DIEGO PERIFANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._7 unitamente al proprio difensore presso lo studio dell'avv. Vincenzo Prisco, sito in Napoli alla via
Toledo n. 156;
APPELLATO/APPELLANTE NEL GIUDIZIO
[...]
Controparte_6
(c.f. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_3
p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
(c.f. ); Controparte_7 C.F._8
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania, i sig.ri , Controparte_1 CP_2
e convenivano in giudizio il , la
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
la società e chiedendo l'annullamento degli atti Parte_1 CP_6 Controparte_7 con i quali era stata approvata e autorizzata una variante ai lavori di sistemazione idrogeologica dell'alveo del torrente LL (in particolare, la delibera di Giunta municipale n. 55 del 6 dicembre 2021, avente ad oggetto “Lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza dell'alveo del torrente LL da contrada Mortina a contrada Murata 2° lotto - stralcio progetto di variante”; il decreto dirigenziale della n. 103 del 21 dicembre 2021, avente a Parte_1 oggetto “Lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza dell'alveo del torrente
LL da contrada Mortina a contrada murata 2° lotto - stralcio funzionale - progetto di variante;
l'autorizzazione idraulica in sanatoria, ex art. 93 del R.D. n. 523/1994 e ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, attuativo e/o conseguente), nonché la declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione, avvenuta in esecuzione dei predetti lavori, di una porzione del fondo di loro proprietà (foglio 17, particella 154) con conseguente condanna degli Enti convenuti alla restituzione dell'area occupata sine titulo. A fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano che la predetta variante era finalizzata a consentire il ripristino della naturale larghezza dell'alveo del torrente – del quale lo stesso avrebbe determinato il CP_5 restringimento nel corso dei lavori esecutivi del progetto originario, di cui alla precedente delibera
2 n. 40 del 2019 – attraverso l'eliminazione della quota di accrescimento della particella 154, generato da una progressiva migrazione verso est della sponda destra del torrente, risalente agli anni '60 e acquisito in proprietà dai loro danti causa ai sensi dell'art. 942 c.c.
Con sentenza n. 4455/2022, del 4 luglio 2022, il TAR Campania, rilevato che “ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera g), del codice del processo amministrativo, «nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, pur se poi l'ingerenza nella proprietà e la sua utilizzazione, nonché l'irreversibile trasformazione della stessa, siano avvenute senza alcun titolo che le consentiva» (Sezioni Unite, ordinanza n. 33847 del 2021)”, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che nella fattispecie, così come dedotta in ricorso, non potevano “rinvenirsi tali indici di riconoscibilità dell'esercizio di un potere ablatorio”. Sul punto, il TAR argomentava che, da un lato, i ricorrenti lamentavano “una lesione della [loro] integrità patrimoniale, asseritamente derivata dalla mancata osservanza dei confini della [loro] proprietà
(in tal senso, Sezioni Unite, ordinanza n. 23600 del 2020)” e, dall'altro lato, “il aveva CP_5 sempre ritenuto e dichiarato di operare su un'area che reputa demaniale, sicché non vi era stato nessun atto o comportamento “preordinato all'espropriazione””.
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, i sig.ri , Controparte_1 CP_2
e riproponevano integralmente le domande già
[...] Controparte_3 CP_4 formulate in sede amministrativa, insistendo per l'accertamento del loro diritto di proprietà e per la restituzione dell'area oggetto di occupazione sine titulo.
Costituendosi in giudizio, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande. In particolare, la contestava la competenza del giudice adito, ritenendo la controversia rientrante Parte_1 nella cognizione del Tribunale delle Acque Pubbliche e nel merito negava, altresì, la natura privata dell'area su cui erano stati eseguiti gli interventi di sistemazione dell'alveo (la particella n. 154), invocandone la natura demaniale e deducendo che l'alluvione invertita (prospettata dai ricorrenti) aveva interessato la diversa particella n. 13.
Con sentenza n. 1300/2024, pubblicata il 4 luglio 2024, il Tribunale di Benevento dichiarava preliminarmente la propria competenza a decidere la controversia, declinando l'eccezione sollevata dalla che, riteneva, invece, essere competente il Tribunale Regionale Parte_1 delle Acque Pubbliche. In particolare, il primo giudice qualificava la domanda come ordinaria azione avente ad oggetto la rivendica di un terreno di proprietà privata, atteso che “ad essere contestati non sono i limiti dell'alveo o delle sponde del torrente LL, né tantomeno il fatto - pacifico - che la particella 154 del foglio 17 includa anche un'ansa del torrente medesimo, poi
3 ritiratosi sulla sponda opposta, bensì l'origine antropica e non naturale del fenomeno di deviazione del corso d'acqua”. Richiamava, a sostegno, l'orientamento di legittimità (Cass. n.
16807/2014) secondo cui, quando non si controverte dei confini dell'alveo o della relativa demanialità, ma della titolarità di un'area da tempo abbandonata dalle acque, la controversia appartiene al giudice ordinario. Nel merito, recepite le conclusioni della espletata consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva le domande, dichiarando la proprietà degli attori sulla p.lla 154 del foglio 17 del Catasto del Comune di anche in relazione alla superficie di accrescimento CP_5 originatasi dal ritirarsi del torrente LL sulla riva est e, per l'effetto, condannava il CP_5
all'immediato rilascio della porzione della superficie illegittimamente occupata,
[...] condannando, altresì, il e la in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. CP_5 Pt_1
Con atto notificato il 5.9.2024 (iscritto al n. 3886/2024 R.G.), la ha Parte_1 proposto appello avverso la suddetta sentenza, reiterando con il primo motivo l'eccezione di difetto di competenza del G.O. disattesa dal primo giudice. In particolare, la ha censurato Pt_1 la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, sul rilievo che la controversia dovesse qualificarsi come ordinaria azione di rivendica dominicale, fondata sulla natura naturale - e non antropica - della deviazione del torrente
LL. Ad avviso dell'appellante, tale impostazione si traduceva in un evidente errore di qualificazione del petitum, poiché la domanda non atteneva al mero pregiudizio dei diritti domenicali dei ricorrenti, bensì alla “illegittimità dell'occupazione operata dal Controparte_5 di una porzione del loro fondo per l'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo demaniale, formulando innanzitutto contestazione sugli atti amministrativi e nel merito tecnico-idraulico degli interventi pubblici di manutenzione straordinaria eseguiti sul torrente” (cfr. pag. 4 atto appello), profili che appartengono alla competenza inderogabile del
TRAP. La sottolineava, inoltre, come lo stesso Tribunale avesse richiamato Pt_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Cass. n. 11348/2003, Cass. n. 9279/2017, Cass.
n. 3047/2022), dalla quale si ricava il principio secondo cui, qualora si controverta tra privato e pubblica amministrazione della proprietà di un terreno che si assume costituire l'alveo di un corso d'acqua, la causa rientra nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, indipendentemente dalla natura naturale o artificiale del fenomeno che abbia modificato i confini del corso d'acqua ovvero, qualora si contesti l'intervento idraulico effettuato anche sulla base di provvedimenti illegittimi la competenza sarebbe in unico grado del Tribunale Superiore delle
Acque ai sensi dell'art. 143 T.U. 1775/1933. In tale ottica, l'appellante ha lamentato l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, nella misura in cui aveva desunto la propria competenza dall'esito della CTU in ordine alla natura e alla vetustà della sedimentazione. Infine, l'appellante ha richiamato espressamente (cfr. pag. 9 appello) l'art. 140,
4 lett. d), R.D. 1775/1933, a norma del quale sono devolute alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche “le controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi (…) in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche”, rilevando che proprio a tale fattispecie corrispondevano i fatti dedotti dagli originari attori, oggi appellati e che, quindi, anche sotto tale profilo la competenza doveva essere radicata davanti al Tribunale delle Acque.
Con separato atto di citazione, iscritto al n. R.G. 3920/2024 e successivamente riunito al giudizio previamente proposto dalla anche il ha proposto Parte_1 Controparte_5 appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1300/2024, censurandone l'erroneità per avere affermato la sua legittimazione passiva, senza integrare il contraddittorio nei confronti dell' , da ritenersi l'unico soggetto legittimato a resistere alle domande Controparte_8 attoree, trattandosi di area appartenente al demanio idrico. Con altro motivo, ha censurato, altresì, la statuizione sulle spese di lite, chiedendone la riforma.
Costituendosi in giudizio, i sig.ri e concludevano per il rigetto di entrambi CP_1 CP_4 gli appelli proposti nei loro confronti, insistendo per la conferma della decisione impugnata. Con specifico riguardo al motivo inerente la dedotta incompetenza del giudice ordinario, gli appellati hanno sostenuto che la controversia non investiva la determinazione dei limiti dell'alveo o delle sponde del torrente LL, né l'accertamento della relativa demanialità, ma atteneva unicamente alla restituzione di una porzione del fondo di loro proprietà occupata sine titulo dal sì da CP_5 configurarsi come ordinaria azione di rivendica devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, ribadivano la fondatezza delle domande già accolte in primo grado, richiamando le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio e contestando le censure degli appellanti in punto di legittimazione passiva e di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Controparte_8
Nonostante la ritualità della notifica, eseguita via PEC ai procuratori costituiti in primo grado in data 5.9.2024, nessuno si è costituito per gli appellati e per la e, Controparte_7 CP_6 pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12.3.2025, il giudice istruttore, ritenuto necessario invitare le parti alla discussione sui motivi di appello attinenti alle questioni preliminari (difetto di competenza del giudice ordinario e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_8
, ha rinviato la causa per la discussione all'udienza del 24.9.2025 e, a tale udienza, sulla
[...] base delle conclusioni precisate dalle parti nei termini di cui all'art. 352 c.p.c., l'istruttore ha riservato la decisione al Collegio, il quale, all'esito della relazione della causa, ha emesso la presente sentenza.
L'appello è fondato e va accolto, ritenendo la Corte, in accoglimento del primo motivo di
5 appello formulato dalla che nella fattispecie in esame sussista la carenza di Parte_1 competenza del giudice ordinario e, di conseguenza, di questa Corte quale giudice ordinario di appello, essendo, invece, competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte di appello di Napoli.
Va innanzitutto premesso che il motivo di appello risulta specificamente articolato, avendo la dedotto che “la controversia, lungi dal risolversi in una mera azione di rivendica Pt_1 dominicale, attiene in realtà ai lavori di manutenzione e sistemazione idraulica dell'alveo del torrente LL e ai conseguenti limiti del demanio idrico”, con conseguente attrazione della cognizione al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, a cui la controversia appartiene sia in base al disposto dell'art. 140 lett. b) R.D. 1775/1933, sia in base a quello della successiva lett. d)
(cfr. pag. 9 atto di appello).
Orbene, anche a voler tralasciare ogni considerazione circa l'incompetenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 140, lett. b), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (per il quale appartengono alla competenza del TRAP “le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde”), posto che l'acquisto dell'area per alluvione impropria è stato, comunque, contestato dalla Pt_1
e dal che insistono per la natura demaniale dell'area occupata, sussiste, in ogni caso, CP_5
l'incompetenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 140, lett. d), del medesimo R.D., a norma del quale sono devolute alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche «le controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche».
Nel caso di specie, infatti, i fatti costitutivi della domanda proposta dagli odierni appellati sono stati individuati nell'occupazione sine titulo del fondo di loro proprietà in esecuzione dei lavori di sistemazione idrogeologica e di messa in sicurezza dell'alveo del torrente LL, come risultanti dal progetto approvato dal Comune di e dalla successiva variante autorizzata dalla CP_5
Regione in sanatoria. Le condotte prospettate a fondamento della domanda - consistenti nell'asserita occupazione illegittima della particella n. 154 del foglio 17 a seguito delle opere idrauliche in questione - rientrano, quindi, a pieno titolo nell'ipotesi normativa di cui alla citata lett. d).
La controversia de qua, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della condotta materiale dell'Amministrazione di occupazione di un'area (ritenuta privata), in esecuzione di lavori di manutenzione e risistemazione dell'alveo del torrente LL, rientra certamente nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
In accoglimento del primo motivo di appello proposto dalla deve essere, Parte_1 pertanto, dichiarato il difetto di competenza del Giudice Ordinario a decidere sulla domanda proposta dagli odierni appellati, spettando la cognizione al Tribunale Regionale delle Acque
6 Pubbliche istituito presso la Corte di appello di Napoli.
La ritenuta incompetenza del giudice adito comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi di appello formulati dalla e dal . Parte_1 Controparte_5
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, vista la natura meramente processuale della pronuncia, vanno interamente compensate tra tutte le parti costituite.
Nulla, invece, per le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei confronti degli appellati e rimasti contumaci. Controparte_7 CP_6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1300/2024, pubblicata il Parte_1
4.7.2024, nei confronti del , della di e di Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_1
e nonché sull'appello riunito
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 proposto dal avverso la medesima sentenza, in accoglimento del primo motivo Controparte_5 di appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) dichiara il difetto di competenza del Giudice Ordinario, spettando la cognizione della controversia al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
2) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti costituite;
3) nulla per le spese di lite nei confronti della e di CP_6 Controparte_7
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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