Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 29.5.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 2388/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. GENTILE FRANCESCO, con Parte_1 cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
rappr. e difeso dall' avv. PETRILLO CONCETTA, con cui elett.te
[...] domiciliato come in atti resistente
Con ricorso depositato il 31.1.2024, l'istante di cui in epigrafe, descritta la sua attività lavorativa e premesso di avere esperito infruttuosamente l'iter amministrativo intrapreso con domanda del 18.5.2023, chiede la condanna dell' alla corresponsione del risarcimento del danno biologico in conseguenza CP_1 della malattia professionale contratta, quantificata in ragione del 12%.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' eccepiva la mancanza del nesso CP_1 di causalità e chiedeva il rigetto della domanda.
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, può essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Orbene, le circostanze di fatto di cui al ricorso, risultano comprovate dalla documentazione agli atti ed, in particolare, dall'attestato (cfr. all.1) nel quale CP_1 si individuano i periodi di esposizione all'amianto (1.3.72 all'1.1.84 e dal
31.12.1983 al 28.12.1989) nonché le mansioni svolte dal ricorrente) e dall'estratto conto assicurativo.
Conseguentemente, stante la suddetta documentazione, ritenuta superflua l'attività istruttoria, veniva disposta una ctu medico-legale.
Orbene, il nominato CTU, dott. accertava che il ricorrente è Persona_1 affetto da: “ASBESTOSI POLMONARE CON SIDROME DISVENTILATORIA DI
GRADOLIEVE-MODERATO Vi è correlazione tra l'esposizione all'amianto, documentata mediante certificazione , e lo sviluppo di una pneumopatia per CP_1 cui l'asbestosi lamentata dal ricorrente è ascrivibile a malattia professionale Il danno biologico derivante dalla gravità dell'affezione può essere valutato nella misura del 10%. La data di decorrenza del diritto maturato può farsi risalire all'epoca della domanda amministrativa effettuata in data 18/05/23.”(cfr. perizia in atti).
Pertanto, la domanda può essere accolta, posto che le argomentazioni del consulente devono pienamente condividersi perchè adeguatamente motivate e fondate su corrette considerazioni cliniche e scientifiche, oltre che non specificamente censurate.
L' va, di conseguenza, condannato a corrispondere all'assicurato al CP_1 risarcimento del danno biologico per la malattia professionale nella misura del 10% a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa
(01.06.2023), oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art. 16, sesto comma, della L. n. 412 del 1991.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico per la malattia professionale nella misura del 10% a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (01.06.2023), oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art. 16, sesto comma, della L. n. 412 del 1991;
b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi E. 1.700,00, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 29/05/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo