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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/08/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte in secondo grado al n. 685/2018 R.G. C.A.
e al n. 53/2019 R.G.C.A., aventi ad oggetto l'Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Gela n. 530/2018 del 23.09.2018 e depositata in data 25.09.2018
PROMOSSE
La n. 685/2018 R.G.C.A.
DA
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
sindaco pro tempore , rappresentato e difeso per procura Parte_2
in atti dall'Avv. Aurora Annaloro, presso il cui studio in Parte_1
nella via Papa Giovanni XXIII n. 18, è elettivamente domiciliato
[...]
CONTRO
(P.I. , in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Ventura per procura in atti,
1 presso il cui studio in presso il cui studio in nella via G.N. Bresmes n.5, CP_1
è elettivamente domiciliato
E CONTRO
(P.I. , in Controparte_2 P.IVA_3
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , CP_3
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Eugenio Mulè
La n. 53/2019 R.G.C.A.
DA
(P.I. , in Controparte_2 P.IVA_3
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , CP_3
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Eugenio Mulè
CONTRO
(P.I. , in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Ventura per procura in atti
E CONTRO
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
sindaco pro tempore , rappresentato e difeso per procura Parte_2
in atti dall'Avv. Aurora Annaloro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il : “In riforma della sentenza Parte_1
n. 530/2018 emessa dal Tribunale di Gela, Sezione Civile, in data 22
settembre 2018, pubblicata il 25 settembre 2018 e notificata a mezzo PEC ai sensi dell'art 3 bis L. n. 53/1994 il 28 settembre 2018 accogliere le domande proposte nel primo grado del giudizio Parte_1
n. 949/2013 R.G. con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
n. 169/2013 notificato in data 12 luglio 2013 non accolte con l'impugnata
sentenza e quindi:
2 In via preliminare
- ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario
relativamente alla controversia in esame, essendo competente a conoscere
della relativa domanda il Giudice Amministrativo per i motivi di cui al capo
I del presente atto di appello.
In subordine sempre in via preliminare:
- ritenere e dichiarare illegittimo il Decreto Ingiuntivo n. 169/2013. per i
motivi di cui al capo II e III della parte in diritto del presente atto
Nel merito
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
rispetto alla pretesa creditoria dedotta dal Parte_1
, l'inesistenza di un valido ed efficace rapporto obbligatorio CP_1
tra le parti e l'inesistenza di qualunque diritto di credito del CP_1
nei confronti del , nonchè la Parte_1
illegittimità del decreto ingiuntivo n. 169/2013 per i motivi di cui ai capi II e
III della parte in diritto del presente atto
- ritenere e dichiarare la inesistenza di un obbligo di sussidiarietà a carico
del , per i motivi di cui al capo III della Parte_1
parte in diritto del presente atto
- ritenere e dichiarare la insussistenza di una obbligazione solidale a carico
del , per i motivi di cui al capo IV della Parte_1
parte in diritto del presente atto di appello
- in subordine e senza rinuncia alcuna alle superiori istanze, ritenere e
dichiarare obbligato al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo
opposto la in persona del Parte_3
Liquidatore e Legale Rappresentante pro tempore Dott. . CP_3
3 - in ulteriore subordine, in accoglimento della chiamata di terzo ex art 106
c.p.c. formulata dall'odierno appellante, qualora il
[...]
dovesse essere ritenuto obbligato – per qualsiasi Parte_1
ragione o motivo – al pagamento della somma di Euro 97.084,62 recata nelle fatture azionate, condannare l' in Parte_4
persona del Liquidatore e Legale Rappresentante pro tempore, a rifondere in favore quest'ultimo la somma di Euro 97.084,62 oltre interesse legali dalla scadenza delle singole sentenze all'effettivo soddisfo oltre ogni altro eventuale onere ivi comprese le spese legali, per i motivi di cui al capo V
della parte in diritto del presente atto.
- Conseguentemente e in ogni caso, dichiarare la nullità o annullare o
confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 169/2013 emesso dal
Tribunale di Gela e comunque dirlo privo di effetto nei confronti del
[...]
Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l' CL1: “reiectis adversis, CP_2
-di ritenere e dichiarare, preliminarmente, l'ammissibilità del presente gravame interposto dalla in via autonoma. Controparte_4
In via principale e nel merito:
-di ritenere che il rapporto scaturito dal descritto contratto di servizio, tra il
Comune di e l' è Parte_1 Parte_4
strumentale rispetto alla attività economica esercitata da quest'ultima e, quindi, inerente all'oggetto ed al rapporto sociale. Dichiarare, pertanto, la operatività nel caso di specie dello Statuto Societario e, quindi, della
clausola compromissoria ivi contenuta allo art.31, con riforma dell'impugnata sentenza attraverso la emissione di pronuncia che affermi la improponibilità e/o improcedibilità dell'azione ex art. 106 c.p.c. intrapresa
4 dal nei confronti della Società Parte_1
per incompetenza dell'AGO, con devoluzione della controversia al CP_4
giudizio arbitrale.
-Di ritenere la impugnata sentenza viziata per omessa pronuncia (parziale) sulla domanda con la quale la ha chiesto, ai sensi Controparte_4
del'art.32 dello Statuto, o comunque inficiata da vizio argomentativo.
Di affermare pertanto la estraneità della Società d'Ambito al rapporto giuridico obbligatorio per cui è causa con riforma della impugnata sentenza attraverso declaratoria di nullità o di infondatezza.
-Di ritenere la non configurabilità del vincolo di solidarietà passiva tra
l' ed il e pertanto CP_2 Parte_1
riformare la impugnata sentenza affermando che detta obbligazione grava
soltanto a carico di detto Comune.
-Di ritenere e dichiarare la insussistenza della titolarità soggettiva passiva nel rapporto controverso in capo alla ed affermarla Controparte_4
esclusivamente in capo al , così come Parte_1
disposto dalle Ordinanze Prefettizie delle quali si è detto.
-Di ritenere e dichiarare la infondatezza della chiamata in causa dell'
[...]
per la non configurabilità nel caso di specie di un rapporto di CP_2
garanzia, né proprio né improprio, e, pertanto, rigettare le contrarie
affermazioni del e riformare la Parte_1
sentenza impugnata che erroneamente l'ha ritenuta ammissibile e fondata.
Con vittoria di spese e compensi per ambo i gradi del giudizio”.
Per il “confermare la sentenza n.530/2018 avente ad CP_1
oggetto il D.I. n.169/2013 opposto e per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 97.084,62 oltre Parte_1
interessi legali dall'anno 2005 fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di
5 spese ed onorari di entrambi i giudizi;
in subordine ritenere Pt_3
coobbligato in solido con il e per gli Parte_1
effetti condannarlo al pagamento della somma € 97.084,62 oltre interessi legali dall'anno 2005 fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari di entrambi i giudizi.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 530/2018 pubblicata il 25.09.2018 il Tribunale di Gela, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
, revocava il decreto ingiuntivo n. 169/2013 emesso dalla Parte_1
medesima Autorità Giudiziaria su ricorso del contenente CP_1
l'ingiunzione di pagamento, a carico del primo dell'importo di € Pt_1
97.084,62, in forza di fatture relative al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica sita in contrada “Timpazzo”, nel territorio di prodotti CP_1
nell'ambito del centro abitato del , e Parte_1
condannava in solido il e l' Parte_1 [...]
al pagamento in favore del Parte_4 CP_1
della somma di € 97.084,62, salvo diritto di regresso del
[...] [...]
nei confronti dell' Parte_1 Parte_4
, compensando integralmente tra le parti le spese sia del giudizio
[...]
monitorio che del giudizio di opposizione.
2. Avverso la superiore pronuncia con separati atti il
[...]
e l' liquidazione hanno interposto Parte_1 Parte_4
gravame, dando origine ai giudizi portanti, rispettivamente, i n. R.G.
685/2018 e 53/2019, per i motivi in seguito esaminati.
Nei rispettivi giudizi hanno resistito gli appellati chiedendo il rigetto dei gravami proposti.
La Corte con Ordinanza del 30.05.2024 disponeva la riunione dei due giudizi.
6 La Corte all'udienza del 30.05.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Sull'appello proposto dal . Parte_1
L'appellante con il primo motivo lamenta il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, che invero avrebbe dovuto trovare accoglimento in quanto la controversia, riguardante il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura determinata dall'art. 1 dell'ordinanza
Commissariale n. 878 dell'1 agosto 2003, nonché il pagamento del tributo speciale per il deposito e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili previsto dall'art. 2 della L.R. n. 6/1975, rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Il motivo è infondato.
Valga al riguardo l'indirizzo espresso della Suprema Corte nel suo massimo consesso, alla cui stregua “In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133,
comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce. (Affermando tale principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l'ente territoriale aveva chiesto alla controparte privata il pagamento delle somme pattuite come corrispettivo per il conferimento di rifiuti in discarica)” (cfr.
Cass. civ. SU n. 20464/2022).
7 In applicazione del suesposto principio, considerato che nella fattispecie in esame vengono in rilievo questioni di natura esclusivamente economica tra le parti, relative cioè al mancato versamento del corrispettivo da parte del comune conferente, deve concludersi per la giurisdizione del giudice ordinario, come del resto ritenuto dal Tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto il giudice di prime cure non ha tenuto conto delle eccezioni di nullità del ricorso monitorio per mancata indicazione della causa petendi e per carenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., ed ha omesso di pronunziarsi sulla eccepita inesistenza di un valido rapporto obbligatorio tra le parti in causa, in conseguenza del fatto che tra di esse non è mai intervenuto un contratto scritto avente ad oggetto il conferimento dei rifiuti solidi da parte del appellante nella discarica di c.da Timpazzo di proprietà del Pt_1
ed in quanto le ordinanze prefettizie non possono costituire Parte_1 CP_1
un valido rapporto tra le parti e rappresentare fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio.
La censura è destituita di fondamento,
Nessuna nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancata indicazione della causa petendi avrebbe dovuto pronunciare il primo giudice, avendo il rispettato i dettami dell'art. 633 c.p.c., in quanto le fatture CP_1
allegate al monitorio risultano regolarmente autenticate da un pubblico ufficiale, ivi compresi i presupposti e le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.
Quanto all'eccepita inesistenza di un rapporto obbligatorio tra i Comuni
contendenti, deve, in primo luogo, evidenziarsi come il
[...]
, nelle plurime difese spiegate, non abbia mai posto in Parte_1
8 dubbio l'avvenuto conferimento dei rifiuti nella discarica di c.da Timpazzo in CP_1
Non può dunque dubitarsi della circostanza per cui la pretesa creditoria del si fondi su un rapporto effettivamente intervenuto tra i due CP_1
enti locali, in virtù del quale si è svolta la detta attività di conferimento costituente, a sua volta, la controprestazione del corrispettivo invocato dal quale proprietario della discarica ricevente. CP_1
Ed invero, deve osservarsi che il conferimento per cui è causa è stato effettuato dal sulla scorta delle Parte_1
ordinanze del 2004, 2005 e 2006 con le quali il Prefetto della Provincia di
Caltanissetta ha ordinato al “in via Parte_1
contingibile ed urgente, in deroga alla normativa vigente e non potendo altrimenti provvedere” di conferire nei vari periodi di riferimento ivi meglio indicati i rifiuti solidi urbani nella discarica di CP_1
Incontestata (oltre che desumibile dalla documentazione in atti) risulta poi la circostanza per cui il conferimento oggetto di causa è stato effettuato dal sulla scorta delle ordinanze contingibili e urgenti emesse – sul presupposto di una situazione emergenziale in cui versava il relativo settore – dal Prefetto
della Provincia di Caltanissetta, ordinando “in via contingibile ed urgente, in deroga alla normativa vigente e non potendo altrimenti provvedere” di conferire nei vari periodi di riferimento ivi meglio indicati i rifiuti solidi urbani nella Discarica in questione.
Si tratta, quindi, di provvedimenti atipici ascrivibili, come nel caso in esame,
ad organi monocratici del governo che risultano:
- emanati a fronte della conclamata situazione di crisi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, bisognevole, come indicato nelle ordinanze medesime, “… di idonei interventi i cui tempi di attuazione non sono
9 compatibili con lo stato di emergenza in atto e che ritardi, difficoltà o interruzioni determinerebbero una grave emergenza igienico sanitaria, nonché il pericolo di riflessi negativi sull'ordine pubblico” (cfr. fascicolo appellante);
- fondate sull'art. 5 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2983 del
31.5.1989 che attribuisce, in via esclusiva, ai prefetti il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti nella materia di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga alla legislazione vigente;
- adottate, invero, “in deroga alla normativa vigente e non potendo altrimenti provvedere”.
Ai sensi dell'art. 2 RD 773/1931, si tratta dunque di provvedimenti idonei a determinare un obbligo ex lege in capo al Parte_1
di conferire i rifiuti solidi urbani presso la discarica di C.da
[...]
Timpazzo in territorio di e, per converso, uno speculare obbligo in capo CP_1
al di consentire il detto conferimento CP_1
Quanto al rilievo per cui il sarebbe Parte_1
rimasto estraneo al rapporto dedotto in giudizio, poiché unico soggetto che aveva concretamente proceduto al conferimento dei rifiuti presso la discarica
“Timpazzo” di era l'ATO, subentrata, a decorrere dall'anno 2005, al CP_1
nell'intera gestione del servizio di RSU in base ad un contratto di Pt_1
servizio interno con quest'ultima stipulato il 9.12.2004, è sufficiente ricordare come le ordinanze poste a fondamento del credito azionato dal indicassero, quale unico destinatario dell'ordine di CP_1
conferimento, sempre e solo il , onerato Parte_1
anche al pagamento della relativa tariffa.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della società
d'ambito, “Il primo anno di gestione di servizio, i Comuni e la Provincia
10 Regionale anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'ambito, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro
quindici giorni dalla presentazione di fatture, ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio”.
Ne consegue che non vi è spazio per configurare l'invocato difetto di legittimazione passiva, posto che da un lato il rapporto posto a fondamento del credito vede, quale parte della relazione scaturente dallo svolgimento della prestazione di conferimento, solo l'ente locale e, dall'altro, il credito oggetto di causa scaturisce da prestazioni effettuate proprio nel corso del
Parte primo anno di gestione di servizio da parte dell' , e in minima parte nel
2006 (Fattura n. 56 del 29/7/2006 di € 607,85), con obbligo per comuni e province di anticipare i costi del servizio.
Infondati e inconducenti ai fini del decidere, anche alla luce di quanto sopra esposto, risultano il terzo ed il quarto motivo di gravame con cui l'appellante censura l'operato del primo giudice nell'aver ritenuto applicabile nel caso in esame l'art. 21 comma 17 della L.R. 19/2005, istitutiva del fondo di rotazione, che prevede l'obbligo dei Comuni di intervenire sussidiariamente alla propria società d'ambito, e la responsabilità solidale di esso appellante e dell' nei confronti del atteso che, avendo il Pt_3 CP_1
appellante conferito i propri rifiuti nella discarica di c.da Timpazzo Pt_1
- seppure tramite la gestione dell – lo stesso è comunque Parte_4
obbligato al versamento del relativo corrispettivo, di cui alle fatture esposte col monitorio.
L'appello proposto va pertanto rigettato.
4. Sull'appello proposto dall' Parte_4
11 L' affida il gravame a tre motivi con cui si duole del Parte_4
mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità dell'azione di garanzia per l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 32 dello Statuto sociale dell'ATO (primo motivo), dell'omessa pronuncia da parte del primo giudice sull'eccezione di carenza di titolarità passiva nel rapporto controverso (secondo motivo), e, subordinatamente, l'operatività nel caso di specie della citata disposizione statutaria che “devolve al giudizio di un collegio arbitrale, eccettuate le controversie rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, tutte le controversie, aventi ad oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale: a) che dovessero insorgere tra
soci; b) che dovessero insorgere tra soci e società, ivi espressamente
comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari;
c) promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti”.
Il gravame va rigettato per l'inconsistenza delle ragioni che lo sorreggono.
Ed invero, quanto al primo ed al terzo motivo, trattati congiuntamente perché intimamente connessi, non sussistendo ragioni per disattendere l'operato del primo giudice laddove ha correttamente rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione di garanzia per operatività della clausola
Parte compromissoria di cui all'art. 32 dello Statuto sociale dell' , sul rilievo, condiviso dalla Corte, che nel caso di specie la chiamata in garanzia non si fonda sul “rapporto sociale” oggetto della clausola compromissoria, bensì sul contratto di servizio.
Quanto all'asserita omessa pronuncia sull'eccepita carenza di titolarità, se ne rileva l'infondatezza, avendola di fatto il primo giudice rigettata, affermando la responsabilità solidale di esso appellante con il Parte_1
in forza del contratto di servizio del 9.12.2004 per la gestione dei
[...]
12 rifiuti solidi urbani tra esse parti stipulato, in base al quale detto ATO è
subentrato al nella gestione dei suddetti rifiuti solidi a far data dalla Pt_1
data di stipula del contratto, ed il conferimento dei rifiuti del
[...]
è avvenuto dopo il subentro dell'ATO al Parte_1 Pt_1
5. Al rigetto degli appelli proposti dal Parte_1
e dall' in liquidazione segue la condanna dei essi Parte_4
appellanti al pagamento in favore del delle spese di lite del CP_1
presente grado, come liquidate in dispositivo, con applicazione dei compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quinto scaglione di valore (visto il valore della causa indicato negli atti di appello).
I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
6. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti
[...]
e dall' il pagamento Parte_1 Parte_4
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando rigetta gli appelli proposti dal e dall' Parte_1 Parte_4
liquidazione avverso la sentenza n. 530/18 del Tribunale di Gela, che
[...]
conferma.
Condanna il alla refusione in favore Parte_1
del al pagamento delle spese del presente grado, che liquida CP_1
in complessivi € 7.160,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
13 Condanna l' alla refusione in favore del Parte_4
al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in CP_1
complessivi € 7.160,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24
dicembre 2012, n. 228 per il versamento da parte del
[...]
e dell' dell'ulteriore Parte_1 Parte_4
importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 19 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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