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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/11/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Composto dai magistrati:
Ada Gambardella Presidente
OV MA SA GI OR
Francesca Fiorentini GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2085 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv CAMPUS PATRIZIA ANTONELLA , che C.F._2
la rappresenta e la difende
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3
presso lo studio dell'Avv MASALA DANIELA che lo C.F._4
rappresenta e lo difende
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio.
All'udienza del 17.9.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente
- Disporre l'affido condiviso della minore nata il [...] in Persona_1
LG (SS) (C.F. ) con collocazione presso la C.F._5
madre;
- disporre che il padre possa tenere con sé la minore tutti i martedì e i giovedì dalle 18.00 alle 20.00 e i fine settimana alternati dal sabato alle 9.00 fino alla domenica alle ore 20.00 per riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
- Condannare al pagamento entro il 5 di ogni mese Controparte_1
dell'assegno il mantenimento a favore della figlia nella misura di € 300.00, con decorrenza dal deposito del ricorso, con rivalutazione ISTAT, disporre che l'assegno unico venga interamente corrisposto alla madre stante il fatto che la minore convive stabilmente con la stessa, spese straordinarie al 50% con modalità e criteri di cui al protocollo CNF.
- Disporre l'assegnazione degli arredi e la restituzione di tutti i beni della abitazione familiare in quanto funzionali alla crescita della figlia, essendo indispensabili e necessari per le necessità quotidiane della minore ed essendo un suo diritto conservare l'habitat domestico, poiché gli arredi consentirebbero a quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza Per_1
hanno caratterizzato la vita familiare, tra cui la propria cameretta, la cucina, la biancheria.
- Disporre che la possa prelevare gli oggetti personali dalla casa Pt_1
coniugale, i propri documenti, i capi di abbigliamento propri e della bambina nonché la biancheria della casa, la lavatrice e l'asciugatrice stante il fatto che in data 19 febbraio u.s. è stata sostituita la serratura impedendo alla di Pt_1
poter accedere e di utilizzare la casa coniugale.
- Per detto motivo disporre che il contribuisca al pagamento del CP_1
canone di locazione nella misura di € 200.00 a titolo di contributo fissato per le
2 esigenze abitative della minore, poichè il mancato rientro nella casa coniugale era stato dovuto a comportamenti ostruzionistici da parte del . CP_1
Con vittoria di spese diritti e onorari
Per il resistente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta;
disporre l'affidamento condiviso della minore figlia nata a [...] il Persona_1
30.08.2016, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente mentre le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità ed aspirazioni degli stessi con impegno reciproco e massima collaborazione nel soddisfare le richieste della minore relative alla Per_1
sua permanenza presso ciascuno dei genitori, impegnandosi a non porre ostacoli nei rapporti del figlio e l'altro genitore;
il padre avrà il più ampio diritto di visita nei confronti della minore e pertanto la potrà incontrare e tenere con sé quando vorrà nel rispetto della volontà della stessa e compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi e le esigenze lavorative dei genitori.
In ogni caso: il padre vedrà la figlia durante la settimana il martedì ed il giovedì dall'uscita dalla scuola alle ore 16:00 circa, prelevando la bambina all'uscita della scuola, fino alle ore
19:00 nei mesi invernali e alle 20:00 nei mesi estivi, con la possibilità di cenare con lei riaccompagnando la stessa presso il domicilio materno all'orario concordato.
Durante il periodo extra scolastico il padre vedrà nelle stesse giornate nei Per_1
medesimi orari con possibilità di pernottamento presso di lui;
3 secondo il principio del fine settimana alternato dalle ore sedici del sabato fino alle ore venti (ore 21 nei periodi di vigenza della c.d. ora legale) della domenica con possibilità di pernottamento presso la nonna paterna che, da sempre, la domenica mattina accompagna la nipote al Catechismo e alla Santa Messa.
Per tutto il periodo di permanenza del padre in altra Regione per questioni lavorative lo stesso potrà vedere la figlia almeno una volta al mese o comunque ogni qualvolta sarà in Sardegna, con un preavviso di almeno sette giorni da comunicarsi alla madre.
Il padre potrà inoltre sentire la minore figlia ogni giorno anche con videochiamata.
Per 10 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. In tali periodi di tempo, i cui giorni specifici saranno individuati dai genitori con congruo anticipo, il diritto di frequentazione resterà reciprocamente sospeso, così come in ogni altra ipotesi in cui la minore trascorrerà un periodo di vacanza con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso e comune accordo;
con il criterio dell'alternanza durante le principali festività civili e religiose dell'anno ed in particolare già dal prossimo Natale il 24, il 25 ed il 31 dicembre starà Per_1
con la madre mentre il 26, il primo dell'anno ed il giorno della Befana starà con il padre, il giorno di Pasqua con la madre e di PA con il padre, il giorno del compleanno e della Festa del Papà con il padre e del compleanno e della Festa della
Mamma con la madre.
trascorrerà il giorno del suo compleanno se possibile con entrambi i genitori Per_1
che concorderanno insieme luogo e modalità della festa;
in caso contrario si seguirà il principio dell'alternanza. I genitori potranno concordare naturalmente di volta in volta soluzioni differenti in ragione delle rispettive esigenze lavorative;
il padre concorrerà al mantenimento ordinario della figlia minore mediante versamento, entro il 20 di ogni mese, della somma di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra . L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT;
4 il signor rinuncia alla sua quota parte dell'assegno unico universale in CP_1
modo che l'intera somma, ad oggi pari ad € 300,00 circa resti nella disponibilità della
Sig.ra nell'interesse della minore figlia;
Parte_1
i genitori provvederanno in egual misura a sopportare le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia. La loro regolamentazione soggiacerà alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dettate dal Consiglio
Nazionale Forense ovvero nel Protocollo recepito dal Tribunale di Sassari alle quali i coniugi si atterranno.
Il genitore che anticiperà le spese dovrà inviare (per iscritto anche tramite whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante la spesa entro 30 giorni dall'esborso ed il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla richiesta;
i beni mobili, gli arredi e le suppellettili presenti all'interno della casa familiare, salvo inventario, verranno suddivisi in maniera equa tra le parti e, nella denegata ipotesi di disaccordo, verranno venduti e il ricavato suddiviso tra gli stessi proprietari e utilizzato per estinguere i debiti contratti da entrambi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso depositato il 10.9.2024 esponeva di aver intrattenuto una Parte_1
relazione con e deduceva che, in data 30.8.2016, era nata Controparte_1
e che la relazione era cessata, nel luglio 2024, per colpa del Persona_1
. CP_1
esponeva che il nucleo familiare era stato residente nell'abitazione Parte_1
familiare di proprietà della madre del , ubicata in agro di Codrongianos e CP_1
lamentava che, in seguito alla cessazione della relazione, aveva CP_1
ripetutamente e minacciosamente richiesto alla di lasciare la casa familiare e Pt_1
che, in alcune occasioni, l'aveva aggredita.
5 Precisava di non aver denunciato i fatti e, sempre nel ricorso introduttivo, sosteneva di non poter più occupare la casa familiare poiché si trovava sul terreno dove era ubicata l'azienda agricola del con la conseguenza che gli incontri con il CP_1
predetto erano quotidiani.
Inoltre, lamentava che il si introduceva in casa a qualunque ora, anche CP_1
nelle ore notturne.
Per tali motivi allegava di aver intenzione di trasferire la propria residenza a Ploaghe
e poiché la propria retribuzione era pari ad euro 1000 mensili e l'affitto medio nel paese era pari ad euro 450, chiedeva che contribuisse al pagamento del CP_1
canone oltre che al mantenimento della minore, per la quale non aveva mai versato alcunchè.
Concludeva come in atti.
Nel corso del giudizio emergeva che nell'agosto 2024 la aveva lasciato la Pt_1
casa coniugale e che risiedeva, insieme con la minore figlia, presso l'abitazione della madre in Ploaghe.
Si costituiva e sosteneva che, a differenza di quanto dedotto dalla Controparte_1
, la relazione era cessata non per sua colpa ma per le difficoltà insorte tra le Pt_1
parti, soprattutto dopo che aveva perso il lavoro. CP_1
Precisava di aver lasciato la casa familiare e di essere andato a vivere presso l'abitazione dei propri genitori e allegava che la aveva abbandonato la casa Pt_1
familiare, nell'agosto 2024, per andare a vivere presso l'abitazione della propria madre sostenendo di non voler vivere in campagna, in ogni caso, sosteneva
, non aveva mai provveduto a riconsegnare le chiavi. CP_1
precisava di non aver versato il contributo al mantenimento in favore della CP_1
minore per il solo mese di agosto e ciò a causa della grave situazione economica in cui versava.
Allegava che non aveva provveduto al pagamento delle spese per le utenze Pt_1
per il periodo in cui aveva occupato la casa familiare.
6 deduceva inoltre di aver reperito una nuova occupazione prendendo in CP_1
gestione un bar a Ploaghe.
Allegava che la percepiva uno stipendio di euro 1000 mensili, l'intero Pt_1
assegno unico per euro 300, nonché il contributo alimentare di euro 500 di cui alla
Carta dedicata a te.
A ciò doveva aggiungersi che le parti, nel corso della relazione, avevano contratto diversi finanziamenti per complessivi euro 9.000 per l'acquisto degli arredi della casa.
Contestava la richiesta di condanna al pagamento della quota pari al 50% del canone di affitto il cui versamento non era provato;
la richiesta di assegnazione degli arredi, acquistati con il contributo di entrambe le parti.
Concludeva come in atti.
All'udienza del 7.5.2025 non compariva ed il procuratore dichiarava che CP_1
questi lavorava in Frignano (Na); che non era in possesso di un contratto di lavoro e che non percepiva alcuna retribuzione;
che si rendeva disponibile a rientrare in
Sardegna una volta al mese al fine di incontrare la minore figlia.
In diritto
È incontestato tra le parti che, in conseguenza della fine della relazione sentimentale, sia necessario regolamentare le condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Quanto all'affido e al diritto di visita
Si ritiene di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore Per_1
nata il [...], con collocazione prevalente presso la madre.
[...]
Il padre potrà tenere con sé la minore tutti i martedì e i giovedì dalle 18.00 alle 20.00
e i fine settimana alternati dal sabato alle 9.00 fino alla domenica alle ore 20.00 nel
7 periodo invernale e 21 nel periodo estivo, per riaccompagnarla presso l'abitazione della madre dopo la cena.
Considerato che, come dichiarato dal procuratore del all'udienza del CP_1
7.5.2025, il padre attualmente non risiede in Sardegna, si dispone che questi possa vedere la minore quando tornerà in Sardegna previo avviso di giorni sette.
I genitori si accorderanno sulle modalità di incontro tenendo conto degli impegni della minore, in caso di mancato accordo troveranno applicazione le condizioni già esposte.
La minore trascorrerà le principali festività secondo il criterio dell'alternanza: il prossimo Natale, il 24, il 25 ed il 31 dicembre starà con la madre mentre il Per_1
26, il primo dell'anno ed il giorno della Befana starà con il padre, il giorno di Pasqua con la madre e di PA con il padre, il giorno del compleanno e della Festa del
Papà con il padre e del compleanno e della Festa della Mamma con la madre. Per_1
trascorrerà il giorno del suo compleanno, se possibile, con entrambi i genitori che concorderanno insieme luogo e modalità dell'incontro.
In caso di mancato raggiungimento di un accordo, la minore trascorrerà il proprio compleanno con un genitore in alternanza per ogni anno.
Durante le vacanze estive trascorrerà almeno una settimana consecutiva con Per_1
il padre, seguendo il regime di visita già indicato per il restante periodo.
Contributo al mantenimento
Considerato che non ha provveduto al deposito dei documenti reddituali CP_1
richiesti e che ha dichiarato di prestare attività lavorativa senza percepire una retribuzione, circostanza del tutto inverosimile, si ritiene di determinare il contributo a carico del in favore della minore , in misura di euro 300 mensili CP_1 Per_1
oltre aggiornamento Istat, che provvederà a versare entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese.
Le spese straordinarie, come indicate nel protocollo CNF, saranno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
8 La parte che ha provveduto al pagamento dovrà essere rimborsata nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della quietanza di pagamento.
L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla . Pt_1
Assegnazione arredi casa familiare.
Va premesso che l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art 155 quater c.c.
è finalizzata unicamente alla tutela della prole.
La decisione sull'assegnazione della casa è destinata esclusivamente a garantire l'esigenza della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.
Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il minore e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione. (Cassazione civile sez. I, 17/05/2025, n.13138).
E' principio consolidato quello secondo cui “l'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili e arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti.” (Cassazione civile sez. I,
17/06/2024, n.16691).
Come già detto, nel caso in esame, la casa familiare non è stata assegnata ad alcuno dei genitori.
La signora risulta abitare presso l'abitazione della madre, il signor Pt_1 CP_1
risulta abitare a Frignano.
Da ciò discende che non emerge l'esigenza di statuire in ordine alla tutela dell'esigenza del minore di rimanere nell'ambiente familiare in cui è cresciuto con la conseguenza alcun provvedimento in tema di assegnazione degli arredi della casa può essere assunto in questa sede.
E infatti non si può validamente sostenere che la permanenza nell'ambiente familiare posa essere garantita dalla mera assegnazione degli arredi presenti nella casa familiare anche in considerazione del fatto che la ha lasciato la casa già dal Pt_1
9 mese di agosto 2024 così interrompendo il legame tra la minore e l'ambiente familiare.
Ogni pretesa in ordine alla proprietà ed al diritto di detenzione sui beni detti dovrà essere proposta con autonomo giudizio.
***
Stante il parziale accoglimento delle reciproche domande si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
dispone la regolamentazione delle condizioni di affidamento della minore Per_1
(Alghero 30.8.2016) nata fuori dal matrimonio dei signori e
[...] Parte_1
come segue: Controparte_1
affido condiviso ad entrambi i genitori della minore nata il Persona_1
30.8.2016 con collocazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà tenere con sé la minore tutti i martedì e i giovedì dalle 18.00 alle 20.00
e i fine settimana alternati dal sabato alle 9.00 fino alla domenica alle ore 20.00 nel periodo invernale e 21 nel periodo estivo per riaccompagnarla presso l'abitazione della madre dopo la cena.
Durante il periodo di permanenza fuori dalla Sardegna, potrà vedere la CP_1
minore quando tornerà in Sardegna previo avviso di giorni sette.
I genitori si accorderanno sulle modalità di incontro tenendo conto degli impegni della minore, in caso di mancato accordo troveranno applicazione le condizioni già esposte.
La minore trascorrerà le principali festività secondo il criterio dell'alternanza: il prossimo Natale, il 24, il 25 ed il 31 dicembre starà con la madre mentre il Per_1
26, il primo dell'anno ed il giorno della Befana starà con il padre, il giorno di Pasqua
10 con la madre e di PA con il padre, il giorno del compleanno e della Festa del
Papà con il padre e del compleanno e della Festa della Mamma con la madre.
trascorrerà il giorno del suo compleanno se possibile con entrambi i genitori Per_1
che concorderanno insieme luogo e modalità dell'incontro.
In caso di mancato raggiungimento di un accordo la minore trascorrerà il proprio compleanno con un genitore in alternanza per ogni anno.
Durante le vacanze estive trascorrerà almeno una settimana consecutiva con Per_1
il padre, seguendo il regime di visita già indicato per il restante periodo.
corrisponderà alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese la CP_1 Pt_1
somma di euro 300 da rivalutarsi secondo gli indici Istat, in favore della minore
. Per_1
Le spese straordinarie come indicate nel protocollo CNF saranno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna, la somma dovrà essere restituita in favore del genitore che abbia anticipato la spesa, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della quietanza di pagamento.
L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla . Pt_1
Si dispone non luogo a procedere in ordine alla domanda di assegnazione degli arredi presenti nella casa familiare.
Spese compensate.
Sassari 18.11.2025
IL PRESIDENTE
(Dott Ada Gambardella)
IL GIUDICE
(Dott. OV MA SA)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Composto dai magistrati:
Ada Gambardella Presidente
OV MA SA GI OR
Francesca Fiorentini GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2085 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv CAMPUS PATRIZIA ANTONELLA , che C.F._2
la rappresenta e la difende
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3
presso lo studio dell'Avv MASALA DANIELA che lo C.F._4
rappresenta e lo difende
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio.
All'udienza del 17.9.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente
- Disporre l'affido condiviso della minore nata il [...] in Persona_1
LG (SS) (C.F. ) con collocazione presso la C.F._5
madre;
- disporre che il padre possa tenere con sé la minore tutti i martedì e i giovedì dalle 18.00 alle 20.00 e i fine settimana alternati dal sabato alle 9.00 fino alla domenica alle ore 20.00 per riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
- Condannare al pagamento entro il 5 di ogni mese Controparte_1
dell'assegno il mantenimento a favore della figlia nella misura di € 300.00, con decorrenza dal deposito del ricorso, con rivalutazione ISTAT, disporre che l'assegno unico venga interamente corrisposto alla madre stante il fatto che la minore convive stabilmente con la stessa, spese straordinarie al 50% con modalità e criteri di cui al protocollo CNF.
- Disporre l'assegnazione degli arredi e la restituzione di tutti i beni della abitazione familiare in quanto funzionali alla crescita della figlia, essendo indispensabili e necessari per le necessità quotidiane della minore ed essendo un suo diritto conservare l'habitat domestico, poiché gli arredi consentirebbero a quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza Per_1
hanno caratterizzato la vita familiare, tra cui la propria cameretta, la cucina, la biancheria.
- Disporre che la possa prelevare gli oggetti personali dalla casa Pt_1
coniugale, i propri documenti, i capi di abbigliamento propri e della bambina nonché la biancheria della casa, la lavatrice e l'asciugatrice stante il fatto che in data 19 febbraio u.s. è stata sostituita la serratura impedendo alla di Pt_1
poter accedere e di utilizzare la casa coniugale.
- Per detto motivo disporre che il contribuisca al pagamento del CP_1
canone di locazione nella misura di € 200.00 a titolo di contributo fissato per le
2 esigenze abitative della minore, poichè il mancato rientro nella casa coniugale era stato dovuto a comportamenti ostruzionistici da parte del . CP_1
Con vittoria di spese diritti e onorari
Per il resistente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta;
disporre l'affidamento condiviso della minore figlia nata a [...] il Persona_1
30.08.2016, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente mentre le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità ed aspirazioni degli stessi con impegno reciproco e massima collaborazione nel soddisfare le richieste della minore relative alla Per_1
sua permanenza presso ciascuno dei genitori, impegnandosi a non porre ostacoli nei rapporti del figlio e l'altro genitore;
il padre avrà il più ampio diritto di visita nei confronti della minore e pertanto la potrà incontrare e tenere con sé quando vorrà nel rispetto della volontà della stessa e compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi e le esigenze lavorative dei genitori.
In ogni caso: il padre vedrà la figlia durante la settimana il martedì ed il giovedì dall'uscita dalla scuola alle ore 16:00 circa, prelevando la bambina all'uscita della scuola, fino alle ore
19:00 nei mesi invernali e alle 20:00 nei mesi estivi, con la possibilità di cenare con lei riaccompagnando la stessa presso il domicilio materno all'orario concordato.
Durante il periodo extra scolastico il padre vedrà nelle stesse giornate nei Per_1
medesimi orari con possibilità di pernottamento presso di lui;
3 secondo il principio del fine settimana alternato dalle ore sedici del sabato fino alle ore venti (ore 21 nei periodi di vigenza della c.d. ora legale) della domenica con possibilità di pernottamento presso la nonna paterna che, da sempre, la domenica mattina accompagna la nipote al Catechismo e alla Santa Messa.
Per tutto il periodo di permanenza del padre in altra Regione per questioni lavorative lo stesso potrà vedere la figlia almeno una volta al mese o comunque ogni qualvolta sarà in Sardegna, con un preavviso di almeno sette giorni da comunicarsi alla madre.
Il padre potrà inoltre sentire la minore figlia ogni giorno anche con videochiamata.
Per 10 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. In tali periodi di tempo, i cui giorni specifici saranno individuati dai genitori con congruo anticipo, il diritto di frequentazione resterà reciprocamente sospeso, così come in ogni altra ipotesi in cui la minore trascorrerà un periodo di vacanza con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso e comune accordo;
con il criterio dell'alternanza durante le principali festività civili e religiose dell'anno ed in particolare già dal prossimo Natale il 24, il 25 ed il 31 dicembre starà Per_1
con la madre mentre il 26, il primo dell'anno ed il giorno della Befana starà con il padre, il giorno di Pasqua con la madre e di PA con il padre, il giorno del compleanno e della Festa del Papà con il padre e del compleanno e della Festa della
Mamma con la madre.
trascorrerà il giorno del suo compleanno se possibile con entrambi i genitori Per_1
che concorderanno insieme luogo e modalità della festa;
in caso contrario si seguirà il principio dell'alternanza. I genitori potranno concordare naturalmente di volta in volta soluzioni differenti in ragione delle rispettive esigenze lavorative;
il padre concorrerà al mantenimento ordinario della figlia minore mediante versamento, entro il 20 di ogni mese, della somma di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra . L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT;
4 il signor rinuncia alla sua quota parte dell'assegno unico universale in CP_1
modo che l'intera somma, ad oggi pari ad € 300,00 circa resti nella disponibilità della
Sig.ra nell'interesse della minore figlia;
Parte_1
i genitori provvederanno in egual misura a sopportare le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia. La loro regolamentazione soggiacerà alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dettate dal Consiglio
Nazionale Forense ovvero nel Protocollo recepito dal Tribunale di Sassari alle quali i coniugi si atterranno.
Il genitore che anticiperà le spese dovrà inviare (per iscritto anche tramite whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante la spesa entro 30 giorni dall'esborso ed il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla richiesta;
i beni mobili, gli arredi e le suppellettili presenti all'interno della casa familiare, salvo inventario, verranno suddivisi in maniera equa tra le parti e, nella denegata ipotesi di disaccordo, verranno venduti e il ricavato suddiviso tra gli stessi proprietari e utilizzato per estinguere i debiti contratti da entrambi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso depositato il 10.9.2024 esponeva di aver intrattenuto una Parte_1
relazione con e deduceva che, in data 30.8.2016, era nata Controparte_1
e che la relazione era cessata, nel luglio 2024, per colpa del Persona_1
. CP_1
esponeva che il nucleo familiare era stato residente nell'abitazione Parte_1
familiare di proprietà della madre del , ubicata in agro di Codrongianos e CP_1
lamentava che, in seguito alla cessazione della relazione, aveva CP_1
ripetutamente e minacciosamente richiesto alla di lasciare la casa familiare e Pt_1
che, in alcune occasioni, l'aveva aggredita.
5 Precisava di non aver denunciato i fatti e, sempre nel ricorso introduttivo, sosteneva di non poter più occupare la casa familiare poiché si trovava sul terreno dove era ubicata l'azienda agricola del con la conseguenza che gli incontri con il CP_1
predetto erano quotidiani.
Inoltre, lamentava che il si introduceva in casa a qualunque ora, anche CP_1
nelle ore notturne.
Per tali motivi allegava di aver intenzione di trasferire la propria residenza a Ploaghe
e poiché la propria retribuzione era pari ad euro 1000 mensili e l'affitto medio nel paese era pari ad euro 450, chiedeva che contribuisse al pagamento del CP_1
canone oltre che al mantenimento della minore, per la quale non aveva mai versato alcunchè.
Concludeva come in atti.
Nel corso del giudizio emergeva che nell'agosto 2024 la aveva lasciato la Pt_1
casa coniugale e che risiedeva, insieme con la minore figlia, presso l'abitazione della madre in Ploaghe.
Si costituiva e sosteneva che, a differenza di quanto dedotto dalla Controparte_1
, la relazione era cessata non per sua colpa ma per le difficoltà insorte tra le Pt_1
parti, soprattutto dopo che aveva perso il lavoro. CP_1
Precisava di aver lasciato la casa familiare e di essere andato a vivere presso l'abitazione dei propri genitori e allegava che la aveva abbandonato la casa Pt_1
familiare, nell'agosto 2024, per andare a vivere presso l'abitazione della propria madre sostenendo di non voler vivere in campagna, in ogni caso, sosteneva
, non aveva mai provveduto a riconsegnare le chiavi. CP_1
precisava di non aver versato il contributo al mantenimento in favore della CP_1
minore per il solo mese di agosto e ciò a causa della grave situazione economica in cui versava.
Allegava che non aveva provveduto al pagamento delle spese per le utenze Pt_1
per il periodo in cui aveva occupato la casa familiare.
6 deduceva inoltre di aver reperito una nuova occupazione prendendo in CP_1
gestione un bar a Ploaghe.
Allegava che la percepiva uno stipendio di euro 1000 mensili, l'intero Pt_1
assegno unico per euro 300, nonché il contributo alimentare di euro 500 di cui alla
Carta dedicata a te.
A ciò doveva aggiungersi che le parti, nel corso della relazione, avevano contratto diversi finanziamenti per complessivi euro 9.000 per l'acquisto degli arredi della casa.
Contestava la richiesta di condanna al pagamento della quota pari al 50% del canone di affitto il cui versamento non era provato;
la richiesta di assegnazione degli arredi, acquistati con il contributo di entrambe le parti.
Concludeva come in atti.
All'udienza del 7.5.2025 non compariva ed il procuratore dichiarava che CP_1
questi lavorava in Frignano (Na); che non era in possesso di un contratto di lavoro e che non percepiva alcuna retribuzione;
che si rendeva disponibile a rientrare in
Sardegna una volta al mese al fine di incontrare la minore figlia.
In diritto
È incontestato tra le parti che, in conseguenza della fine della relazione sentimentale, sia necessario regolamentare le condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Quanto all'affido e al diritto di visita
Si ritiene di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore Per_1
nata il [...], con collocazione prevalente presso la madre.
[...]
Il padre potrà tenere con sé la minore tutti i martedì e i giovedì dalle 18.00 alle 20.00
e i fine settimana alternati dal sabato alle 9.00 fino alla domenica alle ore 20.00 nel
7 periodo invernale e 21 nel periodo estivo, per riaccompagnarla presso l'abitazione della madre dopo la cena.
Considerato che, come dichiarato dal procuratore del all'udienza del CP_1
7.5.2025, il padre attualmente non risiede in Sardegna, si dispone che questi possa vedere la minore quando tornerà in Sardegna previo avviso di giorni sette.
I genitori si accorderanno sulle modalità di incontro tenendo conto degli impegni della minore, in caso di mancato accordo troveranno applicazione le condizioni già esposte.
La minore trascorrerà le principali festività secondo il criterio dell'alternanza: il prossimo Natale, il 24, il 25 ed il 31 dicembre starà con la madre mentre il Per_1
26, il primo dell'anno ed il giorno della Befana starà con il padre, il giorno di Pasqua con la madre e di PA con il padre, il giorno del compleanno e della Festa del
Papà con il padre e del compleanno e della Festa della Mamma con la madre. Per_1
trascorrerà il giorno del suo compleanno, se possibile, con entrambi i genitori che concorderanno insieme luogo e modalità dell'incontro.
In caso di mancato raggiungimento di un accordo, la minore trascorrerà il proprio compleanno con un genitore in alternanza per ogni anno.
Durante le vacanze estive trascorrerà almeno una settimana consecutiva con Per_1
il padre, seguendo il regime di visita già indicato per il restante periodo.
Contributo al mantenimento
Considerato che non ha provveduto al deposito dei documenti reddituali CP_1
richiesti e che ha dichiarato di prestare attività lavorativa senza percepire una retribuzione, circostanza del tutto inverosimile, si ritiene di determinare il contributo a carico del in favore della minore , in misura di euro 300 mensili CP_1 Per_1
oltre aggiornamento Istat, che provvederà a versare entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese.
Le spese straordinarie, come indicate nel protocollo CNF, saranno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
8 La parte che ha provveduto al pagamento dovrà essere rimborsata nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della quietanza di pagamento.
L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla . Pt_1
Assegnazione arredi casa familiare.
Va premesso che l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art 155 quater c.c.
è finalizzata unicamente alla tutela della prole.
La decisione sull'assegnazione della casa è destinata esclusivamente a garantire l'esigenza della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.
Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il minore e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione. (Cassazione civile sez. I, 17/05/2025, n.13138).
E' principio consolidato quello secondo cui “l'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili e arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti.” (Cassazione civile sez. I,
17/06/2024, n.16691).
Come già detto, nel caso in esame, la casa familiare non è stata assegnata ad alcuno dei genitori.
La signora risulta abitare presso l'abitazione della madre, il signor Pt_1 CP_1
risulta abitare a Frignano.
Da ciò discende che non emerge l'esigenza di statuire in ordine alla tutela dell'esigenza del minore di rimanere nell'ambiente familiare in cui è cresciuto con la conseguenza alcun provvedimento in tema di assegnazione degli arredi della casa può essere assunto in questa sede.
E infatti non si può validamente sostenere che la permanenza nell'ambiente familiare posa essere garantita dalla mera assegnazione degli arredi presenti nella casa familiare anche in considerazione del fatto che la ha lasciato la casa già dal Pt_1
9 mese di agosto 2024 così interrompendo il legame tra la minore e l'ambiente familiare.
Ogni pretesa in ordine alla proprietà ed al diritto di detenzione sui beni detti dovrà essere proposta con autonomo giudizio.
***
Stante il parziale accoglimento delle reciproche domande si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
dispone la regolamentazione delle condizioni di affidamento della minore Per_1
(Alghero 30.8.2016) nata fuori dal matrimonio dei signori e
[...] Parte_1
come segue: Controparte_1
affido condiviso ad entrambi i genitori della minore nata il Persona_1
30.8.2016 con collocazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà tenere con sé la minore tutti i martedì e i giovedì dalle 18.00 alle 20.00
e i fine settimana alternati dal sabato alle 9.00 fino alla domenica alle ore 20.00 nel periodo invernale e 21 nel periodo estivo per riaccompagnarla presso l'abitazione della madre dopo la cena.
Durante il periodo di permanenza fuori dalla Sardegna, potrà vedere la CP_1
minore quando tornerà in Sardegna previo avviso di giorni sette.
I genitori si accorderanno sulle modalità di incontro tenendo conto degli impegni della minore, in caso di mancato accordo troveranno applicazione le condizioni già esposte.
La minore trascorrerà le principali festività secondo il criterio dell'alternanza: il prossimo Natale, il 24, il 25 ed il 31 dicembre starà con la madre mentre il Per_1
26, il primo dell'anno ed il giorno della Befana starà con il padre, il giorno di Pasqua
10 con la madre e di PA con il padre, il giorno del compleanno e della Festa del
Papà con il padre e del compleanno e della Festa della Mamma con la madre.
trascorrerà il giorno del suo compleanno se possibile con entrambi i genitori Per_1
che concorderanno insieme luogo e modalità dell'incontro.
In caso di mancato raggiungimento di un accordo la minore trascorrerà il proprio compleanno con un genitore in alternanza per ogni anno.
Durante le vacanze estive trascorrerà almeno una settimana consecutiva con Per_1
il padre, seguendo il regime di visita già indicato per il restante periodo.
corrisponderà alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese la CP_1 Pt_1
somma di euro 300 da rivalutarsi secondo gli indici Istat, in favore della minore
. Per_1
Le spese straordinarie come indicate nel protocollo CNF saranno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna, la somma dovrà essere restituita in favore del genitore che abbia anticipato la spesa, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della quietanza di pagamento.
L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla . Pt_1
Si dispone non luogo a procedere in ordine alla domanda di assegnazione degli arredi presenti nella casa familiare.
Spese compensate.
Sassari 18.11.2025
IL PRESIDENTE
(Dott Ada Gambardella)
IL GIUDICE
(Dott. OV MA SA)
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