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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 919/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), nella qualità di titolare della ditta Parte_1 P.IVA_1
individuale “La LA di AG CE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SALVATORE RAGUSA;
Appellante/Appellato incidentale
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. SALVATORE CIULLA;
Appellato
E
1 (C.F. Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2
giusta procura generale alle liti, dall'avv. LIVIA GAEZZA;
Appellato/Appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: appalto di manodopera.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, premettendo Controparte_1
di avere lavorato alle dipendenze della impresa appaltatrice del servizio di CP_3
pulizia presso gli uffici della UR di Catania, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale di 6 ore settimanali e qualifica di operaio pulitore di cui al II livello del C.C.N.L. Multiservizi, e di essere stato licenziato in data 10/07/2016 per cessazione dell'appalto, al quale era subentrata l'azienda “La LA di AG
ES”, chiedeva al giudice adito di “Accertare e dichiarare la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del CCNL Imprese Pulizia e servizi integrati/multi servizi posto in essere dalla società “La LA di. AG CE e conseguentemente ordinare alla ditta l'immediata assunzione di esso ricorrente;
chiedeva, altresì, la condanna della stessa ditta “al pagamento … di tutti gli emolumenti retributivi al medesimo dovuti in virtù del superiore rapporto contrattuale, maturati dal 10.07.2016 al soddisfo oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione della posizione assicurativa, contributiva e previdenziale. Con vittoria di spese e competenze del … giudizio …”.
Instauratosi il contraddittorio, istruita la causa in via documentale, con sentenza n°
2914/2022 del 13/09/2022, il Tribunale di Catania così statuiva: “(…) in accoglimento del ricorso condanna “La LA di AG CE in persona del suo legale rappresentante pro tempore ad assumere con contratto di lavoro a Controparte_1
2 tempo parziale di 6 ore settimanali e inquadramento al livello II del CCNL di settore nonché al pagamento in favore del lavoratore della retribuzione maturata dalla data del
11.07.2016 alla data di effettiva assunzione, oltre interessi sul capitale annualmente rivalutato;
rigetta la domanda di regolarizzazione previdenziale;
condanna La LA di AG ES in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente … che si liquidano, complessivamente, in euro
2.008 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dell'avv. Salvatore Ciulla dichiaratosi antistatario”.
Con ricorso depositato in data 14/10/2022, appellava detta sentenza AG ES;
costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello; l' Controparte_1 CP_2
a sua volta, proponeva appello incidentale condizionato al rigetto dell'appello principale.
All'udienza del 21.11.2024 i difensori di AG ES e Controparte_4
davano atto di avere raggiunto un accordo transattivo, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere;
la difesa di AG ES chiedeva il rigetto dell'appello incidentale, con condanna alle spese dell'ente da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; la difesa di si rimetteva alla decisione della Corte;
la difesa dell' Controparte_1 CP_2
insisteva nelle conclusioni rassegnate con l'appello incidentale.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza 19/12/2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si dà atto che l'appellante AG ES e l'appellato hanno raggiunto un accordo transattivo sicché hanno Controparte_1
congiuntamente richiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Avuto riguardo alla concorde richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse e disposta la compensazione delle spese di lite.
3 2. Il giudizio prosegue nei confronti dell' che ha insistito nell'appello incidentale CP_2
proposto con memoria tempestivamente depositata il 27.10.2022, a fronte dell'udienza di discussione fissata per la data del 24.01.2023.
2.1 In particolare, L , “in riferimento all'appello proposto da AG ES, CP_2
nella qualità di titolare della ditta individuale “La LA di AG ES””, ha chiesto alla Corte adita di “decidere secondo giustizia l'appello proposto, rivestendo
l' una posizione di terzietà”; con appello incidentale ha chiesto di “riformare CP_2
parzialmente la sentenza impugnata” in ordine alla domanda di regolarizzazione contribuiva;
sul punto, ha dedotto la “Erroneità della sentenza per errata applicazione dell'art. 3, co. 9 della L. n. 335/1995 – Mancata applicazione dell'art. 37, co 2, del D.L.
n 18/2020, conv. in L. n, 27/2020 e dell'art.11 co. 9, del D.L. n. 183/2020, conv. in L. n.
21/2021 – Errata individuazione del dies a quo del termine di prescrizione”; ha dedotto, invero, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di regolarizzazione previdenziale, pur essendo stato accertato dal Tribunale il diritto di all'assunzione alle dipendenze della “La LA di AG Controparte_1
ES”. In particolare, ha evidenziato che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che sarebbe maturata la prescrizione dei contributi per l'inesistenza di validi atti interruttivi e per essere “decorso più di un quinquennio dalla maturazione alla chiamata in causa di
. Ha precisato, invero, che nel caso in oggetto, al termine prescrizionale CP_2
quinquennale andrebbero sommati 129 giorni, in virtù delle disposizioni di cui all' art. 37
D.L. n. 18/2020, nonché ulteriori 182 giorni in base all'art. 11 D.L. n. 183/2020, per un totale di 311 giorni ovvero circa 10 mesi;
pertanto la costituzione in giudizio di esso del 03/05/2022, con la quale è stata formulata espressa domanda di condanna CP_2
della resistente al pagamento dei contributi, costituirebbe atto validamente interruttivo della prescrizione, in quanto intervenuta nel quinquennio dalla data di scadenza di pagamento dei contributi (agosto 2016), maggiorato del suddetto periodo di sospensione.
Ha rilevato, in ogni caso, che, anche ove si dovesse ritenere non operante la suddetta
4 normativa emanata per il periodo emergenziale da COVID 19, la sentenza appare comunque errata, avendo dichiarato il diritto del all'assunzione dall'11 CP_1
luglio 2016 e considerato altresì che per il periodo successivo alla suddetta data permane il suddetto diritto all'assunzione, sicché appare evidente come, per i periodi rientranti nel quinquennio dalla costituzione in giudizio dell' alcuna prescrizione si sia CP_2
maturata.
2.2 Sempre in via incidentale, l' ha censurato la sentenza oggetto del gravame, in CP_2
punto di dichiarata prescrizione della contribuzione, sotto ulteriore profilo;
ha rilevato, in particolare, che il termine di prescrizione del credito contributivo, trattandosi, nel caso di specie, di fattispecie sostanzialmente assimilabile ad un ordine di reintegra nel posto di lavoro, tutt'al più sarebbe iniziato a decorrere dalla data della sentenza con cui è stata disposta la condanna di “La LA di AG CE ad assumere CP_1
[...]
3. L'esame dell'appello incidentale è subordinato alla verifica della fondatezza dei motivi di appello principale e dunque al rigetto dello stesso e alla conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuta fondata la domanda di assunzione proposta da
. Controparte_1
3.1 A tale fine, stante il carattere assorbente, va esaminato il secondo motivo, con cui l'appellante principale ha censurato il capo della sentenza oggetto del gravame nella parte in cui il decidente ha ritenuto erroneamente applicabile il C.C.N.L. Imprese Pulizia e
Servizi integrati/Multiservizi e, in specie, l'invocato art. 4 dello stesso. In particolare, muovendo dalla disamina dell'art. 39 Cost., ha rilevato che tale disposizione, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non ha efficacia precettiva, necessitando di attuazione da parte del legislatore ordinario e ha richiamato sul punto giurisprudenza della Suprema Corte. Ha precisato che, nel caso di specie, difettando il fondamentale requisito dell'adesione all'associazione sindacale stipulante il C.C.N.L., non potrebbe certamente invocarsi né l'applicazione del contratto collettivo né
5 conseguentemente l'assunzione a seguito del mutamento soggettivo dell'appalto. Ha rilevato inoltre che non sussisterebbero neppure atti o comportamenti qualificabili come concludenti nel senso di considerare applicabile la normativa di cui al C.C.N.L.
3.2 Il motivo è fondato.
3.3 In via preliminare, la predetta censura va ritenuta ammissibile.
3.4 Va evidenziato che, nella memoria di costituzione di primo grado, CP_1
ha contestato l'applicabilità del citato CCNL al rapporto dedotto in giudizio;
in
[...]
particolare, sul punto ha allegato di avere “stipulato un nuovo contratto d'appalto di natura privatistica”; che le clausole sociali si applicano solo nel settore pubblico;
di non avere “nessun obbligo -in quanto non vi è alcuna norma di legge in tal senso- di ri- assumere (men che meno di “assumere” come vorrebbe controparte!) il personale della presunta azienda cedente”; che “non è comunque possibile applicare tale contratto collettivo al caso di specie perché le parti (La LA di AG CE e
UR S.p.A.) hanno -di comune accordo- regolato i loro rapporti giuridici in modo diverso (appalto privato) ed in quanto la LA di AG ES è ditta individuale con organizzazione di mezzi e capitali non paragonabili a quella delle società”; ha ribadito quindi “il carattere privato di tale contrattazione, che prescinde pertanto, dall'ambito di applicazione del CCNL Imprese di Pulizia e servizi integrati richiamato dalla controparte”.
Inoltre, sul punto il giudice di prime cure, dopo avere richiamato la previsione dell'art. 4
CCNL ha così motivato: “La finalità della norma è di garantire la Parte_2
continuità e le condizioni di lavoro per il personale addetto a tale settore. L'obbligo di assunzione sussiste indipendentemente dalla circostanza che l'impresa subentrate nella gestione abbia aderito o meno ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il CCNL richiamato”; sicché la questione giuridica relativa all'applicabilità del CCNL alla fattispecie in esame per mancata adesione dell'impresa subentrante alle organizzazioni
6 sindacali stipulanti lo stesso contratto fa parte del thema decidendum del presente giudizio.
3.5 Va premesso, altresì, che la fattispecie in esame, di subentro di una nuova impresa nel medesimo servizio oggetto di appalto, per il quale non risulta dedotto né accertato un fenomeno successorio riconducibile all'art. 2112 cod.civ., è disciplinata dalla contrattazione collettiva attraverso le c.d. clausole sociali (cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n.
25676/2018).
3.6 Inoltre, la normativa vigente ratione temporis, art. 7, comma 4-bis, del decreto legge
248/2007, in tema di cambio appalto, prevede solo la deroga alla disciplina dei licenziamenti collettivi in presenza della riassunzione dei lavoratori da parte del subentrante alle medesime condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
nessun obbligo di assunzione è previsto a carico del subentrante.
L'unico obbligo in tal senso è previsto dall'art. 4 del CCNL Multiservizi;
sicché va verificata in questa sede l'applicabilità di detta norma alla fattispecie in esame.
3.7 Sul punto va premesso che i contratti collettivi di lavoro, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti.
3.8 Inoltre, il lavoratore che abbia fatto valere in giudizio un diritto all'assunzione sulla base di un contratto collettivo la cui applicazione è contestata dalla controparte, ha l'onere di provarne la sua concreta applicazione.
7 3.9 Ebbene, nel caso a mani, dall'esame del contratto di appalto intercorso tra la società
Europa Car S.r.l. e l'odierno appellante non si evince alcun richiamo al CCNL applicabile ai lavoratori dell'appaltatore; parimenti nessun richiamo al citato CCNL è contenuto nella proposta avanzata dalla Europa Car S.r.l.; infine, da nessun documento versato in atti si evince l'adesione della ditta individuale di AG ES alle organizzazioni sindacali stipulanti il predetto contratto;
parimenti nessun elemento prova l'adesione implicita dell'appellante al Parte_3
Deve, pertanto, ritenersi l'inapplicabilità all'impresa appellante del Parte_3
per difetto di adesione esplicita o implicita;
del pari non è configurabile alcun impegno contrattuale ad assumere lavoratori per effetto della stipula del contratto di appalto.
Ciò posto, poiché l'art. 4 del CCNL Multiservizi trova applicazione ai rapporti di lavoro regolati dal predetto contratto, a fronte dell'accertata inapplicabilità dello stesso ai rapporti di lavoro dell'odierno appellante, la richiamata clausola sociale non può fondare il diritto all'assunzione del e il correlativo obbligo in capo all'impresa CP_1
subentrante nell'appalto.
4. La fondatezza dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'esame delle ulteriori censure dell'appello principale nonché dell'appello incidentale condizionato dell' . CP_2
5. Le spese processuali del presente grado tra l'appellante e l , avuto riguardo alla CP_2
cessazione della materia del contendere tra le parti principali, alla richiesta del solo ente previdenziale che ha insistito per la decisione e all'infondatezza, per conseguenza, dell'appello incidentale tenuto conto della insussistenza di alcun obbligo contributivo della ditta La LA di AG ES, vanno poste a carico dello stesso , con CP_2
distrazione in favore del procuratore antistatario che ha reso la relativa dichiarazione ex lege.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,
8 dichiara cessata la materia del contendere tra AG ES e Controparte_1
e compensa integralmente tra le predette parti le spese di lite;
condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore CP_2
dell'appellante, che si liquidano nella somma di € 5.000,00, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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