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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati – fino al 26.3.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliata alla Via R.R. Pereira n.64, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Claudia Galanti, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il
Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario Daniela di Giorgio in virtù di delega del Direttore della Sede Roma Flaminio, elettivamente domiciliato CP_1 in Roma, in via Giulio Romano, 46 presso la sede Roma Flaminio CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei accompagno
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagno dovutile in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al R.G. 5111/2024, definito, all'esito di
CTU, con decreto di omologazione depositato in data 11.9.2024 e notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L costituitosi in giudizio, ha resistito al ricorso. CP_1
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 26.3.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 11.9.2024 l'intestato
Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento, in capo alla ricorrente, delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80 dalla domanda dell'1.3.2024 (cfr. decreto di omologa notificato all allegato al ricorso) e che la ricorrente ha CP_1 trasmesso all'Istituto tutta la documentazione necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della all'indennità di accompagno Pt_1 dalla domanda amministrativa, così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei arretrati, oltre interessi CP_1 legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
2 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'indennità di accompagno Parte_1
dall'1.3.2024;
2. - condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei relativi CP_1
ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello del riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 27.3.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati – fino al 26.3.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliata alla Via R.R. Pereira n.64, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Claudia Galanti, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il
Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario Daniela di Giorgio in virtù di delega del Direttore della Sede Roma Flaminio, elettivamente domiciliato CP_1 in Roma, in via Giulio Romano, 46 presso la sede Roma Flaminio CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei accompagno
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagno dovutile in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al R.G. 5111/2024, definito, all'esito di
CTU, con decreto di omologazione depositato in data 11.9.2024 e notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L costituitosi in giudizio, ha resistito al ricorso. CP_1
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 26.3.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 11.9.2024 l'intestato
Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento, in capo alla ricorrente, delle condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80 dalla domanda dell'1.3.2024 (cfr. decreto di omologa notificato all allegato al ricorso) e che la ricorrente ha CP_1 trasmesso all'Istituto tutta la documentazione necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della all'indennità di accompagno Pt_1 dalla domanda amministrativa, così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei arretrati, oltre interessi CP_1 legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
2 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'indennità di accompagno Parte_1
dall'1.3.2024;
2. - condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei relativi CP_1
ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello del riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 27.3.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
3