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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.378/2024
@-Rig.AL - Sospensione ID (Casa di Cura) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. LU SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 30 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 21.11.2024, e vertente tra
(appellante) e la (appellata), Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.294/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado, operatore socio-sanitario in servizio presso la Parte_1
ha contestato la legittimità del provvedimento di sospensione Controparte_1 del provvedimento di sospensione dalle mansioni senza retribuzione emesso dalla datrice di lavoro nei propri confronti in data 29.07.2021, nonché di revocare e/o dichiarare privo di effetti il sotteso certificato medico di inidoneità emesso in pari data dal medico aziendale, Dott. poiché falso ed Persona_1 emesso al di fuori delle competenze proprie del medico aziendale. Ha quindi chiesto la reintegrazione in servizio (nelle more comunque intervenuta) e la condanna della Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive dovute nel periodo di sospensione, nonché al
[...] risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti e subendi a causa dell'illegittima sospensione.
1 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso, sul presupposto che la Casa di Cura aveva correttamente applicato il disposto di cui all'art.4 del D.L. n.44/2021, tenuto conto, da un lato, dei principi generali di cui all'art.32 Cost e di cui all'art.2087 c.c. (la cui operatività non può ritenersi esclusa dalla normativa emergenziale) e, dall'altro, del legittimo esercizio dei compiti di sorveglianza sanitaria attribuiti al medico aziendale dall'art.2, lett. h) del D.Lgs. n.81/2008.
Avverso tale decisione ha proposto appello il quale ha censurato l'iter logico Parte_1 giuridico seguito dal primo Giudice, denunciandone l'erroneità sotto i seguenti sotto plurimi profili: 1) errata e falsa applicazione dell'art.4 d.l. 44/2021 (da ritenersi norma speciale, derogatoria rispetto ai principi generali di cui all'art.2087 c.c. e di cui al D.Lgs. n.81/2008), in combinato disposto con la circolare Min.Salute n.32884/2021, a tenore dei quali l'appellante avrebbe dovuto essere ritenuto in regola con l'obbligo vaccinale;
2) omessa valutazione di elementi utili ai fini del decidere, non avendo tenuto conto del doc. n.8 (in cui aveva asseverato il corretto adempimento degli Controparte_2 obblighi vaccinali) e della corrispondenza intercorsa tra le parti.
Ha quindi reiterato tutte le pretese di ordine economico e formulato le seguenti conclusioni: “ad integrale riforma della Sentenza n. 294/2024 emessa l'11.10.2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno – sezione lavoro – e notificata in data 23.10.2024 a mezzo pec, nel merito, accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art.4 del D.L. 44/2021 e per l'effetto revocare e/o annullare e/o rendere privo di effetti il provvedimento disciplinare di sospensione dalle mansioni senza retribuzione emesso dalla resistente nei confronti del dipendente in data 29.07.2021, nonché revocare e/o Parte_1 dichiarare privo di effetti il certificato medico di idoneità emesso in pari data dal Dott. poichè Per_1 falso ed emesso al di fuori delle competenze proprie del medico aziendale. Condannare la parte resistente al versamento delle differenze retributive in favore del ricorrente relative alla mensilità di agosto 2021 per €. 825,76 (retribuzione base € 1697,76 – percepito €. 872,00) nonchè delle mensilità da settembre 2021 a dicembre 2021, tenuto conto della retribuzione mensile lorda di €. 1697,76, nonchè al pagamento integrale delle mensilità successivamente maturande fino alla mese di febbraio 2022 (mese in cui il ricorrente ha ripreso servizio), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre al versamento dei contributi previdenziali come per legge. Condannare la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti e subendi dal Sig. a causa ed in Parte_1 conseguenza della mancata retribuzione, per effetto del provvedimento illegittimo di sospensione, danni da liquidarsi anche in via equitativa nella misura di €. 5000,00 ovvero nella diversa somma che si riterrà di giustizia, atteso e valutato nella propria interezza il comportamento della parte resistente, che ha reso necessaria la presente domanda giudiziale. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M 55/2014”.
2 La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame, e ribadendo la correttezza del proprio operato.
L'appello non è fondato.
I fatti di causa, di seguito riassunti, sono pacifici e risultano provati per tabulas:
- nel periodo dal 18.11.2020 al 09.12.2020 è risultato affetto da infezione SAR- Parte_1
CoV-2, con guarigione attestata dal Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 5 con certificazione del
09.12.2020;
- in data 28.07.2021 il medico aziendale della Casa di Cura ha dichiarato il permanentemente Pt_1 inidoneo alle mansioni per esposizione ai seguenti fattori di rischio: “MMC – Agente Biologico”;
- preso atto di ciò, con provvedimento n.33/2021 in data 29.07.2021 la Controparte_1 ha comunicato a la sospensione dall'attività lavorativa con
[...] Parte_1 privazione della retribuzione;
- l'appellante si è poi sottoposto a vaccinazione in data 08.02.2022 e 08.03.2022 (v. Green Pass doc.19);
- non risulta documentata l'esistenza di un atto di accertamento, da parte dell' , della mancata CP_2 ottemperanza all'obbligo vaccinale.
Ciò premesso, l'appellante non contesta la legittimità della normativa sull'obbligo vaccinale e la sua compatibilità con i principi costituzionali e comunitari, ma sostiene che nella fattispecie tale obbligo non sarebbe sussistente, tenuto conto della circostanza che nel periodo di riferimento non era tenuto ad CP_ eseguire la vaccinazione, ai sensi della Circolare del Ministero Salute del 21.07.2021 n.32884, laddove si prevede "la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SarsCov2 – Covid 19 nei soggetti con pregressa infezione da SarsCov2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purchè la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione". Pertanto, essendo guarito dal Covid in data 09.12.2020, alla data della sospensione del
29.07.2021 l'obbligo vaccinale non poteva essere ritenuto non assolto, essendovi tempo sino al
09.12.2021 per sottoporsi all'unica vaccinazione prevista.
In punto di diritto, è noto che l'art. 4 del d.l. 1 aprile 2021 n.44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2021, conv. con modif. dalla l. 28 maggio 2021 n.76, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2, a carico degli
3 «esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie
e negli studi professionali». La norma sancisce l'obbligo vaccinale per le categorie di lavoratori ivi indicate, con un unico motivo di esenzione costituito dall'accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale, escludendo implicitamente ipotesi di obiezione di coscienza o di non condivisione scientifica della utilità della vaccinazione. Per
l'attuazione dell'obbligo è previsto un articolato procedimento, che coinvolge Regioni, ordini professionali e aziende sanitarie, teso ad incrociare l'elenco degli esercenti la professione sanitaria con i dati relativi allo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi, per derivarne la segnalazione dei nominativi dei non vaccinati all'azienda sanitaria di riferimento, cui compete di avvertire gli interessati della necessità di documentare di essere vaccinati o di essersi prenotati per il vaccino. Per la permanenza dell'obbligo è fissato uno specifico limite temporale (“fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”) e la sanzione stabilita è quella della sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o da mansioni che implicano contatti interpersonali o comunque il rischio di diffusione del virus;
il lavoratore può essere adibito, quando possibile, a mansioni anche inferiori e quando non è possibile è sospeso dal lavoro senza retribuzione.
Quanto all'ambito applicativo soggettivo, il D.L. 10 settembre 2021 n. 122 (non convertito, ma sostituito dal D.L. n.111/2021) ha inserito nel d.l. 1 aprile 2021, n.44 l'art.4 bis che, fermo restando quanto previsto all'art. 4 per gli esercenti professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, con esclusione dell'obbligo di ricollocazione di cui al comma 8 per chi non avesse ottemperato all'obbligo vaccinale, ha introdotto con decorrenza dal 10.10.2021 e sino al 31.12.2021 l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti anche esterni operanti all'interno di strutture di cui all'art. 1 bis (ospedali, RSA, strutture residenziali per anziani, etc.).
A decorrere dal 27.11.2021, la normativa è stata nuovamente modificata con il DL 26 novembre 2021
n. 172, con una revisione integrale anche della procedura dell'art. 4, assegnando agli ordini professionali la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale degli iscritti esercenti la professione sanitaria o operatori di interesse sanitario e prevedendo per l'esenzione dall'obbligo vaccinale la necessità di attestazione del medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid.
Il D.L. n°176/2021 ha inoltre inserito nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44 l'art.4 ter (“..3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle
4 modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il ((31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4 comma
5.))…”.
Ebbene, la normativa all'epoca vigente ratione temporis prevedeva che l'omessa vaccinazione venisse verificata dalla Regione con obbligo di immediata segnalazione all'azienda sanitaria locale di residenza, la quale, poi, doveva invitare l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, doveva invitare formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1.
Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, era, poi, compito dell'azienda sanitaria locale competente quello di accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale dandone immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.
5 Prevedeva, dunque, il citato art. 4 che “L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2”.
Il datore di lavoro avrebbe, dunque, dovuto adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non fosse possibile, la norma prevedeva che per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non fossero dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Nell'appello si rimarca la regolarità della posizione vaccinale del atteso che, al momento Pt_1 della visita del medico aziendale (e della successiva sospensione dall'attività lavorativa), lo stesso, essendo guarito dal Covid il 09.12.2020, era tenuto ad eseguire “la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SarsCov2 – Covid 19 […] preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre
12 mesi dalla guarigione” (quindi, preferibilmente entro il 09.06.2021 e, comunque, non oltre il
09.12.2021). Alla data della sospensione (29.07.2021) non poteva dunque affermarsi che l'obbligo vaccinale non era stato assolto.
Il gravame non è fondato.
In disparte la questione se il medico aziendale fosse o meno competente ad esprimersi circa lo stato vaccinale dei lavoratori e ad attestare la correttezza dell'adempimento dell'obbligo vaccinale ai fini dell'idoneità lavorativa, sta di fatto che il certificato del Dr. si limita ad attestare, in maniera Per_1 generica e senza alcun riferimento alla situazione concreta, la mera inidoneità lavorativa per problemi correlati all'emergenza pandemica in atto, con la laconica espressione “MMC – Agente Biologico”.
Orbene, la circolare del Ministero della Salute n. 0032884 del 21 luglio 2021 invocata da parte appellante, si limitava ad affermare che per i “soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica) ... è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino”, in luogo della doppia dose che di norma costituisce il ciclo primario di vaccinazione,
“purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa” infezione “e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.
In altre parole, detta circolare non ha introdotto un'esenzione dall'obbligo o un diritto al differimento della vaccinazione per coloro che avevano contratto il ID-19, ma ha affermato solo che tali soggetti potevano ricevere (non due, bensì) una sola dose di vaccino, purché inoculata preferibilmente entro 6 mesi dall'infezione e non oltre 12 mesi dalla successiva guarigione.
6 Non può, pertanto, che ribadirsi l'assoluta irrilevanza della astratta possibilità del differimento della vaccinazione sino al 09.12.2021, atteso che l'operatore sanitario deve comunque ritenersi obbligato alla vaccinazione anti Sars-Cov-2. Il differimento/esenzione della vaccinazione può avvenire solo tramite un medico vaccinatore (del centro vaccinale o MMG) che certifichi l'esenzione per “specifiche condizioni cliniche documentate” e per il “pericolo per la salute” che ne deriva. Se non sussistono questi requisiti,
l'operatore sanitario, proprio per la tipologia di lavoro che svolge, deve effettuare la vaccinazione appena possibile, e quindi, nella fattispecie, entro i primi sei mesi dalla guarigione, come la Circolare del
Ministero della Salute n. 0032884 del 21 luglio 2021 chiarisce (“purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”).
È ben vero che la Casa di Cura non risulta avere atteso, prima di procedere con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, l'atto di accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale espresso dall' che, all'epoca dei fatti, era ancora competente per il personale sanitario, diversamente da CP_2 quanto, invece, previsto per il resto del personale impiegato a qualsiasi titolo presso le strutture assistenziali e di cui si occupava il diverso art. 4 bis del D.L. 44/2021 introdotto a partire dal 10 ottobre
2021 (e che poneva, invece, a carico dei soli responsabili delle strutture sanitarie o socio-assistenziali, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, nonché dei datori di lavoro, il dovere di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale e la verifica di tale adempimento).
Nel caso in esame, l'appellante è un operatore socio-sanitario, sicché l'obbligo di vaccinazione nei suoi confronti rientra nella di cui all'art.4 (e non 4 bis) del D.L. n.44/2021, che trova applicazione anche nei confronti della Casa di riposo appellata, quale struttura socio-sanitaria o socio assistenziale, così come definita nello Statuto della medesima e come pacificamente affermato dalla stessa parte.
Tuttavia, si deve ritenere che, pur se è inspiegabilmente mancato l'atto di accertamento da parte dell' , la condotta del datore di lavoro che ha disposto la sospensione del dipendente, quale CP_2 operatore socio-sanitario, dal servizio e dalla retribuzione, non appare illegittima.
Infatti, il datore di lavoro, quale responsabile della salute dei propri dipendenti ex art.2087 c.c. ma anche, nella specie, rivestente una posizione di garanzia rispetto alla salute degli ospiti della struttura residenziale, soggetti fragili e, dunque, più esposti ai rischi connessi al contagio da Covid-19, aveva il dovere di allontanare dal luogo di lavoro i dipendenti inottemperanti all'obbligo vaccinale. Se infatti è vero che tale obbligo poteva essere effettuato non oltre i dodici mesi dalla guarigione dal Covid, è tuttavia altrettanto vero che nei confronti di un operatore sanitario, proprio per la tipologia di prestazione richiestagli e le caratteristiche dell'ambiente ove detta prestazione viene resa (struttura sanitaria destinata ad ospitare soggetti fragili), deve necessariamente trovare applicazione una disciplina di maggiore rigore,
7 e quindi la “preferibile” effettuazione della vaccinazione entro i sei mesi dalla guarigione (v. Circolare del Ministero della Salute n. 0032884 del 21 luglio 2021).
Una volta che l'operatore sanitario abbia fatto inutilmente trascorrere i primi sei mesi senza vaccinarsi, se è vero che a stretto rigore non vi era tenuto ai sensi della normativa emergenziale, è tuttavia altrettanto vero che non può impedirsi al datore di lavoro, tenuto conto della peculiare tipologia dell'attività esercitata, di non cautelarsi attraverso l'attivazione degli ordinari strumenti di sorveglianza sanitaria, dovendo egli adottare ogni possibile misura tesa a salvaguardare la salute dei dipendenti (oltre che degli ospiti della struttura) ai sensi dell'art.2087 c.c..
Peraltro, è appena il caso di rilevare che a ben vedere, non risulta aver eseguito Parte_1 la vaccinazione neanche entro i dodici mesi dalla guarigione, come risulta dal Green Pass in atti, da cui emerge che l'appellante si è sottoposto a vaccinazione solo in data 08.02.2022 e 08.03.2022 (e quindi ben oltre il 09.12.2021).
D'altronde, la legge era chiara nel prescrivere la vaccinazione quale requisito essenziale per l'esercizio della professione in ambito sanitario e per lo svolgimento delle correlate prestazioni lavorative. Dunque, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione si giustifica, sia in un'ottica di tutela della salute dei dipendenti e dei soggetti assistiti dalla struttura, sia quale eccezione di inadempimento, rispetto alla condotta del lavoratore che, per sua volontà, ha deciso di procrastinare l'adempimento dell'obbligo vaccinale oltre la soglia di “preferibilità” posta dalla Circolare n. 0032884 del 21.07.2021 (sei mesi) e non vi si è sottoposto neanche entro i dodici mesi dalla guarigione, pur in assenza di impedimenti.
Occorre, poi, osservare come, poco dopo la disposta sospensione, la legge sia cambiata, sostituendosi, nell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, all'azienda sanitaria locale l'Ordine
ed introducendosi anche una sanzione in capo al lavoratore che svolgesse l'attività Parte_2 lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis, nonché in capo al datore di lavoro, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale (v. Cass. 12211/2024: “Infatti il comma 6, nel prevedere che "La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. " deve essere riferito all'inciso "I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.", atteso che lo svolgimento di attività lavorativa in assenza dell'assolvimento dell'obbligo, e, quindi, del requisito richiesto dalla prima parte del comma 2, è già autonomamente considerato e sanzionato nel comma 5 della disposizione”).
Deve, pertanto, ritenersi che, anche a prescindere dall'adozione dell'atto di accertamento da parte dell' o da parte dell'Ordine professionale, la condotta del datore di lavoro che ha sospeso il CP_2
8 lavoratore sia stata doverosa, alla luce dell'ingiustificata procrastinazione dell'obbligo vaccinale oltre la soglia dei sei mesi (“preferibile” in linea generale, ma sicuramente “esigibile” in ambito sanitario) e della particolare delicatezza delle mansioni sanitarie svolte.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto della novità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.294/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.10.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 30 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
LU TI
(Atto sottoscritto digitalmente)
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