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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/07/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza dell' 8/07/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 176 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. VILLAROEL GIOVANNI , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/01/2024 , formulava opposizione al Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 240/2023 del 02.11.2023, notificato il 13.12.2023, provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., pronunciato dal Tribunale di Patti - sez. lavoro - in favore dell' , a conclusione del CP_2 procedimento monitorio rg. n. 3118/2023, con il quale veniva ingiunto al sig. il Controparte_1 pagamento di euro 56.885,45, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura liquidate in euro 21,50 per spese, euro 1.200,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge, a titolo di indebita percezione della prestazione per indennità di accompagnamento non dovuta dal febbraio 2017 al marzo 2022, per intervenuta revisione sanitaria e conseguente eliminazione della prestazione chiesta in ripetizione.
In particolare, il ricorrente deduceva che a causa del suo basso livello di istruzione non aveva compreso fino in fondo gli effetti di tale revisione e ritenendo, che tale modifica non inficiasse la propria condizione dal punto di vista patrimoniale (vista la conferma della riduzione permanente della propria capacità lavorativa seppure in misura leggermente ridotta), non ha considerato anomali i versamenti che continuava a ricevere. Conseguentemente, il ricorrente rilevava l'insussistenza del diritto dell alla ripetizione dell'indebito, essendo l'errore unicamente imputabile all CP_2 CP_2 stesso e non sussistendo alcuna ipotesi di dolo del beneficiario.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l con memoria difensiva del 26.09.2024 e resisteva in giudizio contestando CP_2 nel merito la fondatezza della domanda, evidenziando la piena consapevolezza del ricorrente a non avere più diritto alle prestazioni precedentemente godute e, conseguentemente, chiedeva il rigetto del ricorso, dichiararsi dovuto dal ricorrente in favore dell' l'importo di € 56.885,45 oltre interessi CP_2 ed accessori come per legge fino all'effettivo adempimento, e la condanna alle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, fatte depositare le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Appare opportuno richiamare le regole specifiche che ricorrono per l'indebito connesso al venire meno dei requisiti sanitari.
L'art. 37, comma 8 della l. 448 del 1998 prevede infatti che: “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.” CP_ Tale disposizione prevede pertanto la possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente erogate purché ciò avvenga in un determinato e ragionevole arco di tempo tale da non generare nell'assistito una situazione di affidamento.
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte con la sentenza n. 29419 del 2018: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, la suprema Corte ha in particolare affermato che "L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.". (cfr. Cass 24180/2022).
Nel caso di specie, l' ha affermato che il proprio credito trae origine dalla indebita CP_2 erogazione di ratei di prestazione legata all'invalidità civile, nella specie, indennità di accompagnamento.
Tale prestazione, inizialmente riconosciuta, risulta essere stata revocata con la visita medica del 25.1.2017, in esito alla quale il ricorrente era stato riconosciuto invalido civile all'75%, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
L' non soltanto ha prodotto in giudizio il verbale della suddetta visita di revisione, ma CP_2 ha altresì dimostrato documentalmente di averlo tempestivamente comunicato all'interessato (v. raccomandata A/R ricevuta in data 6.2.2017, in atti).
Le prove documentali in atti consentono di escludere che il comportamento dell' sia stato CP_2 illegittimo o scorretto, ovvero tale da ingenerare nella parte istante un legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione, essendo nota la motivazione sottesa alla revoca della prestazione, ovvero il venir meno del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ed essendosi l'Istituto attivato con assoluta tempestività per notificarlo.
È pur vero che l ha lasciato trascorrere un non breve lasso di tempo tra la CP_2 comunicazione dell'esito della visita di revisione e la sospensione dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, ma tale circostanza, che pure potrebbe in astratto lasciar ipotizzare il sorgere di un affidamento del pensionato nella effettiva spettanza della prestazione comunque erogata per un periodo alquanto ampio (cfr. Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, n. 29419), va necessariamente ridimensionata alla luce della significativa riduzione del grado di invalidità riscontrato in capo al ricorrente, ed a costui comunicato in esito alla visita di revisione, laddove dalla precedente condizione di invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, l' è passato alla CP_1 condizione di invalido al 75%.
Orbene, una persona di grado di istruzione non elevato, quale il ricorrente afferma di essere, ben poteva percepire – semmai anche con l'aiuto di un familiare o di un patronato - il netto cambio di fascia di invalidità che certamente non poteva dar luogo alla corretta erogazione dell'indennità di accompagnamento, in precedenza percepita (cfr. in tal senso C. App. Messina, Sez. L. n. 1/2025). In definitiva, legittima si appalesa la pretesa restitutoria dell'indebito disposto dall CP_2 confluita nel Decreto Ingiuntivo n. 240/2023 del 02.11.2023 ed infondata è, conseguentemente, la domanda di parte ricorrente, che va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio stante la dichiarazione 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
22/01/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Conferma il Decreto Ingiuntivo n. 240/2023 del 02.11.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 8/07/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena