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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. ULLASCI EZIO (c.f. ) con stu- C.F._2 dio in
DA NI (c.f. ) C.F._3 Difeso dall'avv. MARTIS VALERIO (c.f. ), C.F._4 con studio in
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 1875/2024 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e DA ON hanno due figli: (10 ottobre Parte_1 Per_1
2010) e (7 gennaio 2014). La famiglia viveva a Narbolia in Per_2 via Umberto I 10, in abitazione di proprietà dapprima del sig. Pt_1 poi, a seguito di espropriazione forzata, della sig.ra ON, in quanto aggiudicataria. Il 31 maggio 2024 hanno presentato ricorso per l'affidamento dei figli a queste condizioni:
1) affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso il padre;
2) obbligo per la sig.ra ON di trasferire l'abitazione a una so- cietà a responsabilità limitata di nuova costituzione di cui i figli saranno soci, oppure, in subordine, ai figli stessi. Comparsi all'udienza del 17 dicembre 2024 i genitori hanno con- fermato di voler regolamentare l'affidamento alle condizioni sopra in- dicate. La sig.ra ON attualmente vive all'estero e torna in Italia solo sporadicamente. Non ha risorse economiche, quindi il trasferimento avrebbe lo scopo di sostituire il mantenimento dei figli. L'accordo è in parte equo e conforme all'interesse dei figli. L'ipo- tesi che viene qui recepita è quella di trasferimento ai figli, in quanto ritiene il Tribunale che la costituzione di una società metterebbe i due fratelli in rapporti patrimoniali più complessi, perché non sarebbero semplici condividenti, ma soci, con complicazioni derivanti dalla ne- cessità di individuare un amministratore, versare un capitale sociale, ecc.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Affida i figli e a entrambi i genitori, i Persona_3 Per_1 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministra- zione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. e avranno la residenza abituale presso la casa Per_2 Per_1
— 2 — familiare, sita in Narbolia nella via Umberto I n. 10, detenuta in como- dato dal signor , dove continueranno a vivere con lo stesso Parte_1
e, quindi, con collocamento prevalente presso il padre.
3. Prende atto che la signora DA ON trasferirà i beni im- mobili in suo possesso, e situati in Narbolia (OR), in favore dei figli e , adempiendo così il suo obbligo di mantenimento or- Per_2 Per_1 dinario e straordinario. I beni in parola sono identificati al catasto fab- bricati del comune di Narbolia al foglio 22, particella 926, sub. 1, sub 2
e sub. 3, nonché al catasto Terreni sempre del comune di Narbolia, al foglio 22, particella 19, tipo seminativo, superficie are 44 ca 35. 4. Il diritto di visita in favore della madre DA ON sarà garantito ogni qualvolta la stessa farà ritorno in Italia, nello specifico in Sardegna, avendo riguardo gli impegni dei figli minori e comunque, il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 fino alle ore 21:00, e i weekend alternati.
Inoltre, nel periodo estivo, la signora potrà tenere CP_1 con sé i figli minori per un periodo di giorni 20, anche non continuativi, purché detto periodo venga preventivamente comunicato entro il giorno
7 del mese di giugno di ogni anno.
Con riferimento alle festività natalizie e pasquali, nonché le festi- vità rosse, i minori trascorreranno le stesse alternativamente con il pa- dre e la madre, ad anni alterni.
5. Prende atto che le parti si danno fin d'ora il reciproco consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e/o passaporto, sia per sé che per i figli minori, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza propri o dei figli.
6. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
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