Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2009, n. 12983
CASS
Sentenza 5 giugno 2009

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Massime1

Nei procedimenti camerali indicati nell'art. 38 disp. att. cod. civ., tra i quali rientra quello disciplinato dall'art. 262 cod. civ., relativo alla domanda di attribuzione del cognome paterno in via aggiuntiva o sostitutiva a quello materno, il reclamo avverso la pronuncia di primo grado del tribunale per i minorenni deve essere proposto con ricorso, sia perché tale è la forma dell'atto introduttivo dei procedimenti camerali, sia perché trova applicazione il principio secondo il quale ai procedimenti di secondo grado si applicano (salvo incompatibilità) le regole processuali proprie dei procedimenti di primo grado. Ne consegue che, ai fini dell'osservanza del termine perentorio previsto dall'art. 739 cod. proc. civ. per la proposizione del reclamo, è sufficiente il tempestivo deposito del ricorso, potendo la nullità o l'omissione della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza essere sanate, in applicazione dell'art. 162, primo comma, cod. proc. civ., mediante l'ordine di rinnovazione emesso dal giudice.

Commentario1

  • 1No ad un nuovo termine per la notifica nei procedimenti cameraliAccesso limitato
    Alessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2009, n. 12983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12983
Data del deposito : 5 giugno 2009

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