Sentenza 5 giugno 2009
Massime • 1
Nei procedimenti camerali indicati nell'art. 38 disp. att. cod. civ., tra i quali rientra quello disciplinato dall'art. 262 cod. civ., relativo alla domanda di attribuzione del cognome paterno in via aggiuntiva o sostitutiva a quello materno, il reclamo avverso la pronuncia di primo grado del tribunale per i minorenni deve essere proposto con ricorso, sia perché tale è la forma dell'atto introduttivo dei procedimenti camerali, sia perché trova applicazione il principio secondo il quale ai procedimenti di secondo grado si applicano (salvo incompatibilità) le regole processuali proprie dei procedimenti di primo grado. Ne consegue che, ai fini dell'osservanza del termine perentorio previsto dall'art. 739 cod. proc. civ. per la proposizione del reclamo, è sufficiente il tempestivo deposito del ricorso, potendo la nullità o l'omissione della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza essere sanate, in applicazione dell'art. 162, primo comma, cod. proc. civ., mediante l'ordine di rinnovazione emesso dal giudice.
Commentario • 1
- 1. No ad un nuovo termine per la notifica nei procedimenti cameraliAccesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2009, n. 12983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12983 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2009 |
Testo completo
O S C U R A TA ORIGINALE bione si applica Tan 170130/03 REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: reclamo attribuzione cognome al figlio naturale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riconosciuto ex art. 262 c.c. e 38 disp.att. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CC SEZIONE PRIMA CIVILE 1 29 83 /09 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat R.G.N.17395/08 Presidente Dott. Gabriella LUCCIOLI Consigliere CECCHERINI Dott. Aldo Cron. 12983 Dott. Carlo PICCININNI Consigliere Rep. Consigliere Dott. Renato BERNABAI Ud. 20/4/09 PANZANI Cons. Rel.Dott. Luciano ha pronunciato la seguente: S E NT ENZA in del sul ricorso proposto da: domiciliato in Roma, C.G. elettivamente aliki day fach wow piazza San Lorenzo in Lucina 4, presso l'avv. Romolo Monti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Li a non d. Ig.10049 Causi, giusta delega in atti;
☑ di ricorrente - ☑import contro elettivamente domiciliata in Roma, via P.R. Ardea 27, presso 10 studio legale avv. Scopelliti, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Raspaolo del foro di Messina, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale - PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA 668 O S C U R A T A CORTE DI APPELLO DI MESSINA, in persona del Procuratore Generale pro tempore intimato avverso il decreto della Corte d'appello di Messina sezione per i minorenni n. 253/07 R.N.C. Min. del 17.3.2008. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/4/2009 dal Relatore Cons. Luciano Panzani;
Udito l'avv. Li Causi per il ricorrente principale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ر ہ ed il rigetto dell'incidentale; ے Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO P.R. dichiarava all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Messina la nascita del figlio M. nato il "omissis" quale figlio suo e di padre поп menzionato. Successivamente C.G. procedeva al riconoscimento del figlio naturale, annotato il "omissis" sull'atto di nascita del minore. Il C. chiedeva in seguito, in data 15.2.2007, che il minore assumesse il cognome paterno sostituendolo a quello della madre. Il Tribunale per i minorenni di Messina in O S C U R ATA data 5.6.2007, essendosi la madre opposta al mutamento di cognome, disponeva che il minore assumesse il cognome del padre anteponendolo a quello della madre. La Corte di appello di Messina, sezione per i minorenni, con decreto in data 17.3.2008, pronunciando P. disponeva che il sul reclamo proposto dalla aggiungesse D al cognome della madre minore quello del padre, posponendolo al primo. Osservava la Corte di merito che il minore aveva ormai raggiunto l'età di tre anni, sì che conosceva il suo suo patronimico;
che in questi tre anni il nome ed il padre naturale era stato quasi del tutto assente non interessandosi della sua formazione;
che era corretto quanto ritenuto dal giudice di primo grado che non sussistevano fatti contrari all'assunzione da parte del minore anche del cognome del padre, potendo tale evento a manifestareinfluire sulla disponibilità del C. nel tempo verso il figlio un affetto sempre più profondo;
che tuttavia appariva opportuno che il cognome fosse posposto a quello materno. Avverso il decreto ricorre per cassazione il C. articolando tre motivi. Resiste con controricorso la P. che ha anche proposto ricorso incidentale con unico motivo, cui il C. ha replicato con controricorso. Il Procuratore Generale della Repubblica O S C U R A T A presso la nonCorte di appello di Messina ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 154 c.p.c. e si duole dell'omessa declaratoria da parte della Corte di appello della definitività ex art. 741 c.p.c. del decreto del Tribunale per i minorenni. Osserva il ricorrente che in sede di reclamo il Presidente della Corte d'appello con decreto 20.7.2007 aveva disposto che ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti fossero notificati alla controparte entro il 18.9.2007, ma che tale termine non era stato rispettato ed anzi il ricorso non era stato in alcun modo notificato. All'udienza la Corte d'appello assumeva il ricorso a decisione, rimettendolo poi sul ruolo con provvedimento ponendo a carico della reclamante l'onere18.10.2007, di provare la regolarità della precedente notifica al C. e concedendo, occorrendo, nuovo termine per la notifica del ricorso, del decreto di comparizione e del verbale di udienza. La Corte di merito avrebbe dovuto invece dichiarare estinto il reclamo per la mancata notifica nei termini di legge, dichiarando la definitività del decreto impugnato ex art. 741 c.p.c. 4 O S C U R A T A Anche ammettendo che il termine per la notifica potesse essere considerato ordinatorio, esso avrebbe potuto essere prorogato soltanto prima della sua scadenza ex art. 154 c.p.c. Un'eventuale proroga sarebbe stata subordinata ai sensi dell'art. 12, comma 1, disp.prel. C.C. alla ricorrenza di motivi particolarmente gravi, da evidenziarsi nel provvedimento con cui essa fosse stata concessa. Aggiunge il ricorrente che la notifica non sarebbe stata effettuata presso il procuratore costituito in primo grado e nel domicilio eletto, con conseguente nullità. Con il secondo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione sulle eccezioni preliminari da esso sollevate nel procedimento di reclamo, circa la mancata notifica del reclamo stesso e del provvedimento di fissazione d'udienza nei termini fissati dal giudice e nel domicilio eletto.
2. Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. I due primi motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente. Essi non sono fondati. Va premesso che il procedimento di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di cui agli articoli 262 cod. civ. e 38, commi primo e terzo, disp. 5 O S C U R A T A att. cod. civ., in materia di attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto, è regolato dal rito camerale. Trova pertanto applicazione la generale disciplina in materia di procedimento camerale per cui il reclamo è tempestivamente proposto con il deposito nella cancelleria del giudice ad quem del ricorso nel termine perentorio di legge ( Cass. 5.1.1994, n. 74). Invero, mancando qualsiasi disposizione in contrario, non v'è ragione di deflettere dal principio per cui l'atto introduttivo dei procedimenti camerali è il ricorso (art. 737 c.p.c.), ne' dal principio per cui ai procedimenti di secondo grado si applicano (salvo incompatibilità) le regole processuali proprie dei procedimenti di primo grado (art. 359 c.p.c.). Ciò val quanto dire che l'impugnazione contro il decreto del Tribunale per i minorenni doveva essere proposta con ricorso. Ciò premesso, va precisato che elemento caratterizzante del ricorso è il deposito in cancelleria, mediante il quale si realizza il rapporto fra l'attore (o appellante) ed il giudice: rapporto che, relativamente a tale tipo di atto introduttivo, precede l'instaurazione di quello con l'altra parte, da realizzarsi mediante successiva notificazione del ricorso stesso e del provvedimento del giudice di 6 O S C U R ATA fissazione dell'udienza. Ne segue che, quando l'atto introduttivo sia soggetto ad un termine (come tipicamente accade nel caso di impugnazioni), l'osservanza di esso è realizzata, allorché è prescritto il ricorso, con il deposito di questo in cancelleria, diversamente dal caso in cui sia prescritta la citazione, ov'è necessaria la notificazione della stessa entro il termine. Il principio ora detto è stato confermato da questa Corte in materia affine a quella in esame, con riferimento al procedimento previsto dall'art. 250, comma quarto, C.C. Si è infatti Osservato che "Nei procedimenti regolati dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che si svolgono con il rito camerale e si concludono con sentenza, la forma dell'appello è quella del ricorso e non quella della citazione, stante la previsione generale di cui all'art. 737 cod. proc. civ., rispondendo alla "ratio" del sistema che, tutte le volte in cui il legislatore abbia previsto il rito camerale per il primo grado di un determinato procedimento, tale rito debba ritenersi implicitamente adottato anche per il gravame proponibile avverso di esso, ancorchè non consista nel reclamo previsto dall'art. 739 cod. proc. civ.; ne consegue che anche nel procedimento previsto dall'art. O S C U R A T A 250, comma quarto, cod. civ., il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla caso in cui notifica della sentenza, mentre nel citazione a l'impugnazione sia stata proposta con considerarsi udienza fissa il gravame deve tempestivamente e validamente proposto solo ove il deposito della citazione avvenga entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l'atto con il quale, nei procedimenti camerali, l'impugnazione è proposta" (Cass. 31.12.2008, n. 30688). Pertanto, poiché il ricorso con cui era stato proposto il reclamo era stato depositato in termini, sì che non si era verificata alcuna decadenza dall'impugnazione, correttamente la Corte d'appello ha concesso תנן nuovo termine alla reclamante per la notificazione di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza al reclamato. La concessione di un nuovo termine per la vocatio in ius trova fondamento vuoi nell'applicazione analogica dell'art. 291, primo comma, c...c. vuoi, come è stato sostenuto da altro orientamento, nell'applicazione diretta dell'art. 162, primo comma, in forza del quale il giudice quando rileva una nullità ( in questo caso l'omessa notifica del ricorso introduttivo) deve 8 O S C U R A T A disporre, se possibile, la rinnovazione degli atti cui la nullità si estende. Né il ricorrente ha motivo di dolersi dell'asserita nullità della notificazione, vuoi perché il termine all'uopo originariamente assegnato dalla Corte d'appello sarebbe stato prorogato dopo la scadenza, in violazione dell'art. 154 c.p.c., vuoi perché la notifica non sarebbe stata effettuata al procuratore costituito nel domicilio eletto in quanto, secondo il generale principio sancito dall'art. 156, ult. CO. c.p.c. la costituzione della parte reclamata ha sanato ogni vizio. L'ulteriore censura di vizio di motivazione, sviluppata nel secondo motivo del ricorso principale, è inammissibile, essendo questione di un asserito error in procedendo rispetto al quale la Cassazione è giudice del fatto ed è quindi direttamente legittimata а procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta difetto e contraddittorietà di motivazione sostenendo che la Corte d'appello avrebbe posto a fondamento della decisione le dichiarazioni gratuite ed inveritiere rese non suffragate da alcuna risultanza P.dalla istruttoria. Osserva che egli aveva dedotto che la 9 O S C U R ATA P. aveva sempre adottato un comportamento violento ed irriguardoso nei suoi confronti, allontanandolo dal bambino, non rispondendo alle sue telefonate o facendo rispondere i familiari, che invitavano il C. a non telefonare più; di aver sempre chiesto notizie del bambino e di aver sempre cercato di adempiere ai propri doveri di padre;
di essere stato insultato dalla P. ed addirittura denunciato per molestie. Senza effettuare alcun accertamento istruttorio, la Corte di merito avrebbe dato per scontato quanto affermato dalla P. e cioè che egli si sarebbe disinteressato del figlio e che il provvedimento di riconoscimento della paternità era avvenuto, su insistenza della P. soltanto il "omissis" Al contrario egli aveva P. eimmediatamente aderito alla richiesta della soltanto l'ostruzionismo di quest'ultima aveva fatto sì che il riconoscimento intervenisse nel 2007. Ancora la motivazione sarebbe contraddittoria perché la Corte d'appello non avrebbe spiegato perché da un lato non vi sarebbero fatti contrari all'assunzione del cognome paterno da parte del minore e dall'altro invece non sarebbe "giuridicamente esatto" anteporre tale cognome a quello materno. La Corte non avrebbe valutato l'opportunità di sostituire il cognome paterno a quello materno, in modo 10 O S C U R A T A da rendere irriconoscibile lo status di figlio naturale, posto che il C. è persona onesta, serio lavoratore e gode di larga stima sul piano umano.
4. Il motivo non è fondato. Va premesso che, qualora venga dichiarata giudizialmente la paternità naturale nei confronti di un figlio minore in precedenza già riconosciuto dalla madre ( 0, come nel caso di specie, in caso di successivo riconoscimento da parte del padre), l'ultimo comma dell'art. 262 cod. civ. demanda la possibilità e al giudice la decisione circa Te modalità di assunzione del cognome paterno, che può essere aggiunto o anche JL sostituito a quello materno. Tale decisione da maturare nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, - è incensurabile tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost. in cassazione se adeguatamente motivata (Cass. 17.7.2007, n. 15953). Questa Corte ha già in precedenza affermato che nella valutazione se aggiungere il cognome paterno a quello materno e se eventualmente posporre o anteporre tale cognome a quello materno, il giudice deve prendere in considerazione in via esclusiva l'interesse del minore, avuto riguardo al diritto del medesimo alla propria identità personale fino a quel momento posseduta nell'ambiente in cui è vissuto, anche con riferimento alla famiglia in cui è O S C U R A T A cresciuto, nonché ad ogni altro elemento di valutazione suggerito dalla fattispecie, esclusa ogni automaticità (Cass. 27.4.2001, n. 6098). Oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, l'assunzione del patronimico non dovrà, quindi, essere disposta allorquando precludere il diritto di mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "a essere se stessi". Il provvedimento deve, in definitiva, tutelare l'interesse del figlio minore non ad avere un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità (Cass. 26.5.2006, n. 12641). Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questi principi, dando atto, sulla base dei documenti prodotti e delle risultanze dell'audizione delle parti, che il C. doveva P. e poi interruppe la relazione sposarsi con la perché la donna, rimasta incinta, non intendeva interrompere la gravidanza;
che egli non fu presente alla nascita né assunse responsabilità alcuna;
che in 12 O S C U R A T A quasi tre anni di vita del bambino non contribuì al suo nonmantenimento pur essendo a conoscenza che la P. godeva di redditi di lavoro;
che riconobbe il figlio non all'atto della nascita, ma soltanto dopo che la P. gli aveva notificato la citazione per l'azione riconoscimento di paternità; che la richiesta didi all'Ufficiale di riconoscimento è stata presentata Stato civile soltanto il 12.2.2007. Ancora, la Corte di merito ha ritenuto che la delle sue mancate visitespiegazione data dal C. al bambino ( gli sarebbe stato impedito dalla P. adinaľa per l'interruzione della relazione) non convincente e che invece dovesse tenersi conto fosse del fatto che l'uomo non aveva mai fatto conoscere il bambino ai suoi parenti ascendenti e consanguinei. In conclusione la Corte d'appello ha ritenuto che nei quasi tre anni di vita il minore non avesse sostanzialmente avuto contatti con il padre e che, alla suo maggiorluce del comportamento pregresso, un impegno per il futuro potesse essere auspicabile, ma non sicuro. Ha considerato che il minore aveva raggiunto un'età tale per cui conosceva il suo nome ed il suo patronimico. Di conseguenza, in conformità ai principi giurisprudenziali di questa Corte che si sono in precedenza richiamati, la Corte d'appello ha 13 O S C U RA T A ritenuto che fosse nell'interesse del minore aggiungere il cognome paterno a quello materno, quale strumento per legare maggiormente il padre al bambino, ma senza sostituire tale cognome a quello materno e senza anteporlo a quest'ultimo, in modo da preservare l'identità del minore, quale si era venuta costruendo in quasi tre anni di vita. Il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti cui è pervenuta la Corte di merito, ma è appena il caso di osservare che per tale profilo il motivo di ricorso si traduce in una censura in fatto, inammissibile in ب ہ ک questa sede. ت ے 5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la P. deduce contraddittorietà della motivazione in ordine all'attribuzione del cognome paterno, sia pur posposto a quello materno. Afferma che, in ragione del disinteresse mostrato dal C. nei confronti del bambino e nell'interesse di quest'ultimo, la Corte d'appello avrebbe dovuto negare l'aggiunta del cognome paterno a quello materno. Il motivo è inammissibile. La ricorrente incidentale ha infatti omesso, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., di provvedere alla chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa 0 contraddittoria, indicazione che, come questa Corte ha 14 O S C U R A T A già altre volte affermato, deve tradursi nella precisa formulazione di un quesito da sottoporre a questa Corte. Invero allorché nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all'illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (Cass. 7.4.2008, n. 8897). In ragione della prevalente soccombenza le spese vanno poste a carico del C. liquidate in euro 2.700, di cui euro 2.500 per onorari.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi;
condanna il ricorrente principale alle spese, che liquida in euro 2.700, di cui euro 2.500 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge;
Visto l'art. 52, co.5, d.lgs. 196/03, si dispone che, in caso di diffusione della presente 15 O S C U RATA sentenza, siano omesse le generalità identificativi delle parti. Così deciso in Roma, nella camera di Sezione civile, addì 20 aprile 2009. IL CONSIGLIERE Est. Depostate N GIU. 2000 IL CANCELLIERE 16 e gli altri dati consiglio della I IL PRESIDENTE кравится baccist ANCELLIERE