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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 358/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19 marzo 2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentati e difesi Parte_1
Responsabilità dall'avv. RAMPINELLI ROTA BARTOLOMEO e dall'avv. DALLE professionale DONNE STEFANO ( Indirizzo Telematico;
C.F._1 [...]
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente Pt_2 C.F._2
domiciliati in VIA VITTORIO EMANUELE II 1 25122 BRESCIA presso il difensore avv. RAMPINELLI ROTA BARTOLOMEO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
pagina 1 di 18 APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. CONTU PATRIZIA Controparte_1
elettivamente domiciliata in Via Dante n. 93 09128 Cagliari presso il difensore avv. CONTU PATRIZIA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. FRIGO ISABELLA e CP_2
dall'avv. SORMANI INGRID ( ) VIA APPIANI 21 C.F._3
20900 MONZA;
, elettivamente domiciliato in VIA A. APPIANI 5/A 20900
MONZA presso il difensore avv. FRIGO ISABELLA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
MASSINI GIACOMO, elettivamente domiciliata in L.NO A. VESPUCCI 8
50123 FIRENZE presso il difensore avv. MASSINI GIACOMO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
pagina 2 di 18 n. 705/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito: in principalità: ad integrale riforma della sentenza impugnata,
respingere la domanda risarcitoria della sig.ra siccome Controparte_1
infondata in fatto e diritto;
in subordine: in parziale riforma della sentenza
impugnata, laddove confermata la responsabilità del dr. - CP_2
condannare il dr. a rifondere CP_2 Parte_1
in misura del 50%, per quanto dovuto all'attrice sig.ra in
[...] CP_1
esecuzione della sentenza del Tribunale;
- conseguentemente, compensare le
spese di lite del giudizio di primo grado tra Parte_1
ed il dr. e Spese dei due gradi
[...] CP_2 Controparte_3
del giudizio o comunque del presente grado del giudizio rifuse”
Dell'appellata Controparte_1
“a- Rigettare perché del tutto infondato in fatto e diritto l'atto di appello
proposto dagli in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore, nei confronti della sentenza n 705/2023 Tribunale di
Bergamo, e dell'appello incidentale eventualmente proposto dal Dott.
[...]
e b- con vittoria di spese ed onorari per i due gradi CP_2 Controparte_4
di giudizio e per il procedimento di ATP ex art. 696 bis In ogni caso Nel
merito. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in causa dalla signora
pagina 3 di 18 la responsabilità degli istituti e la CP_1 Parte_1
responsabilità medica colposa, per imperizia, negligenza e imprudenza gravi,
dei suoi sanitari nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali
patiti e patiendi dalla signora 21d. per l'effetto, accertare e liquidare tutti i
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalla ricorrente nella
misura e nei termini accertati in causa all'esito dell'istruttoria espletata;
e.
per l'effetto, condannare la società c. f. Parte_1
con sede legale in Osio Sotto (BG), loc. Zingonia, corso P.IVA_1
Europa 7, in persona del legale rapp.te protempore, a risarcire integralmente,
ex 1218 e 1228 c.c., la ricorrente di tutti tali danni patrimoniali e non
patrimoniali patiti e patiendi , nella misura accertata in corso di causa e
ritenuta di giustizia;
oltre a rivalutazione e interessi da calcolarsi dalla data
dell'evento all'effettivo saldo e al risarcimento del danno da ritardato
pagamento;h. sempre per l'effetto, condannare la società Parte_1
c. f. con sede legale in Osio Sotto (BG), loc.
[...] P.IVA_1
Zingonia, corso Europa 7, in persona del legale rapp.te protempore, a pagare
in favore di le somme dalla medesima corrisposte in favore Controparte_1
dei CTU nominati nella procedura promossa ex art. 696 bis cpc iscritta al n.
rg. 7634/2019 di cui € 3.295,80 a favore della Dott.ssa e € 2.688,60 a Per_1
favore del Dott. ; oltre al pagamento in favore della delle Per_2 CP_1
somme da questa pagate o da pagare in favore dei e della Parte_3
Dott.ssa quali CTP come descritte e documentate in atti o in quella Pt_4
pagina 4 di 18 somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
i. in ogni caso, con vittoria
di spese e competenze relative alla presente procedura e di quelle relative al
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. rg 7634/2019 avanti
l'intestato Tribunale con distrazione dei compensi e delle spese, queste ultime
pari ad € 831,00, in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara
antistatario”
Per l'appellato CP_2
“In principalità: respingere la domanda di condanna al 50% formulata da
nei confronti del Dr. in Parte_1 CP_2
quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare sul punto
l'impugnata sentenza, anche in punto spese di giudizio. Respingere in ogni
caso ogni avversa domanda ed eccezione in quanto infondata in fatto e diritto.
In via subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le
pretese degli Istituti dovessero essere integralmente Parte_1
o parzialmente accolte dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_5
con sede legale in Roma, Viale Cesare Pavese, 385, compagnia assicuratrice
del sanitario convenuto, come da polizza n. 101098254, a tenere indenne e/o
manlevare il Dr. ex art. 1917, con condanna della Compagnia CP_2
al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, c.c. disponendo
altresì ex art. 1917 II comma cc il pagamento in via diretta in favore della
pagina 5 di 18 danneggiata e/o degli Istituti Ospedalieri di quanto dovesse Parte_1
essere liquidato;
- in caso di accoglimento del primo e del secondo motivo di
appello, così come formulati da Parte_1
accertata e confermata l'inesistenza di alcuna domanda risarcitoria svolta
dalla Signora nei confronti del Dr. terzo Controparte_1 CP_2
chiamato in primo grado dall'ente ospedaliero, dichiarare comunque tenuti
gli a rifondere al sanitario le spese di lite di Parte_1
entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari”
Per l'appellata Controparte_3
In via istruttoria: A) che sia disposta la rinnovazione delle operazioni peritali
sui temi di seguito indicati: -- valutazione dello stato di salute spontaneo di
- valutazione dell'attività di cura svolta dal Dott. Controparte_1 CP_2
sulla paziente esatta o non esatta;
- se non esatta l'attività di cura, la
valutazione della sua eventuale speciale difficoltà (vedi la disciplina legale
della responsabilità medica);- il tipo di colpa, grave o non (in particolare
nell'ipotesi nella quale fosse accertata l'esistenza di un'attività di cura di
speciale difficoltà);- le possibilità reali di esito positivo di un'attività di cura
esatta, se reale la colpa (a semplice titolo indicativo, in tema di nesso di
causalità nella responsabilità medica la decisione delle Sezioni Unite Penali
della Cassazione dell'11/09/2002 n. 30328); - se reale una responsabilità del
medico Dott. valutazione del danno causato esclusivamente riferibile CP_2
pagina 6 di 18 all'attività di cura dello stesso;
e più in particolare, l'accertamento del nesso
di causalità fra la condotta del medico convenuto ed il danno subito da
- indicazione delle possibili distinte attività di cura Controparte_1
colpevoli e causa di danno ed indicazione dei singoli danni riferibili ai
possibili responsabili convenuti o no nel presente giudizio;
- se reale una
responsabilità solidale dell'organizzazione sanitaria privata e del medico che
ha eseguito l'intervento chirurgico del 24/06/2015, valutazione della quota
interna di responsabilità/danno causato riferibile al Dott. nei CP_2
rapporti interni con il/i possibile/i coobbligato/i solidale/i;- valutazione,
infine, della congruità delle spese mediche sostenute e da sostenere. B)-
Ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante protempore
degli e del Dott. che sia disposto ordine Parte_1
di esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. a carico degli Parte_1
e del Dott. del contratto di assicurazione della
[...] CP_2
responsabilità civile concluso dalla struttura sanitaria convenuta con
[...]
o con altro assicuratore valido ed efficace nell'ipotesi in Controparte_5
esame (l'attività di cura risale al Giugno del 2015).
Nel merito: in tesi: reiezione del “3° motivo” di appello formulato dagli
e della conseguente domanda dagli Parte_1
stessi proposta “in subordine” di riforma parziale della sentenza impugnata e
di condanna del Dott. a manlevare la struttura sanitaria nella misura CP_2
del 50% di quanto accertato dovuto a dal Giudice di primo Controparte_1 pagina 7 di 18 grado, con conferma sul punto della sentenza emessa dal Tribunale di
Bergamo n. 705/2023, in ipotesi: se accolto il “3° motivo” di appello
formulato dagli con la conseguente Parte_1
condanna del Dott. al pagamento di una somma di denaro (il 50% di CP_2
quanto accertato dovuto a dal Giudice di primo grado), Controparte_1
dichiarare comunque non dovuta l'indennità dall'assicuratore
[...]
al Dott. in ulteriore ipotesi: se accolto il “3° Parte_5 CP_2
motivo” di appello formulato dagli con Parte_1
la conseguente condanna del Dott. al pagamento di una somma di CP_2
denaro (il 50% di quanto accertato dovuto a dal Giudice di Controparte_1
primo grado), se ritenuta efficace nel caso in esame la garanzia assicurativa
prestata da in favore del Dott. dichiarare Parte_5 CP_2
dovuta l'indennità nella somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e
degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione quota di
responsabilità dell'assicurato, scoperti, etc.),in ogni caso: con vittoria delle
spese legali del giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 705/23 il tribunale di Bergamo accertava la responsabilità del dott. nella causazione dei danni iatrogeni riportati da CP_2 [...]
sottoposta in data 24 giugno 2015, senza che ne sussistesse l' CP_1
indicazione, ad intervento di “ somatectomia C6, espianto protesi e
pagina 8 di 18 decompressione mieloradicolare artrodesi C5-C7 con cage Peek Medtronic
PSR e placca Zaphir per via anteriore”, in esito al quale aveva riportato la lesione dell'esofago; condannava gli a Parte_1
pagare, a titolo di danno non patrimoniale, in favore della signora la CP_1
somma di euro 233.687,69; respingeva la domanda di regresso, svolta dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, ritenendo non ravvisabile la colpa grave del sanitario, ai sensi dell' art. 9 della Legge 24/2017, applicabile nel caso di specie in quanto “ disciplina vigente al momento in cui il diritto di
regresso potrebbe essere fatto valere e cioè dopo l'effettivo pagamento da
parte dell'ente ospedaliero” ; gli Istituti Ospedalieri venivano Parte_1
condannati a rifondere le spese di lite di , di e Controparte_1 CP_2
di chiamata in garanzia dal sanitario. Controparte_3
La sentenza è stata gravata dagli Pt_1 Parte_1
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, in questo grado veniva disposto un supplemento di consulenza tecnica medico legale;
indi, all'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'accertamento relativo alla mancanza di indicazione all'intervento chirurgico assumendo che, nonostante non vi fosse evidenza radiologica di compressione midollare spondilogena pagina 9 di 18 (non completamente accertabile in presenza di artefatti), l'insieme degli elementi anamnestici era indicativo della necessità dell'opzione chirurgica.
In particolare, l'aggravamento della sindrome vertiginosa e la persistenza di cervicalgia nonostante le terapie farmacologiche e fisiche prescritte, le
Par evidenze della che aveva documentato una protrusione del disco intersomatico posizionato in C6-C7 nel 2012, le evidenze della RX effettuata prima di dare corso all'intervento che aveva evidenziato un becco osteofitico con calcificazione del legamento longitudinale anteriore erano tutti elementi suggestivi di sofferenza radicolare.
Con il secondo motivo censura la incongrua valutazione del danno biologico permanente nella misura del 38%.
Assume che nella stima del danno, comprensivo delle menomazioni derivate dall'intervento chirurgico non indicato e delle sue conseguenze ( lesione dell'esofago, disfagia, disfonia, ptosi a carico dell'occhio sinistro), i
Consulenti d'ufficio avevano considerato anche gli esiti di somatectomia C6 e artrodesi C6-C7 con cage e placca che invece erano da scomputare, trattandosi di detrimento all'integrità psicofisica sovrapponibile alla preesistente condizione patologica della sig.ra conseguente all'intervento chirurgico CP_1
di microdiscectomia con posizionamento di distanziatore inter somatico allo steso livello C6-C7 effettuato nel 2012 e non oggetto di causa.
Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda di rivalsa svolta nei pagina 10 di 18 confronti del medico, fondato sull'applicazione della Legge Gelli-Bianco ad un intervento chirurgico eseguito prima della sua entrata in vigore.
-------------------
Il primo motivo è infondato.
Al giudizio di “non indicazione all'intervento” il Collegio peritale perveniva sulla base delle condizioni cliniche della signora e della valutazione dei CP_1
referti degli esami strumentali cui era stata sottoposta che non risulta essere stata oggetto di contestazione.
Con riguardo alle indagini radiologiche ( RM, TAC, RX della colonna cervicale) i Consulenti evidenziavano che esse attestavano la presenza di una protrusione del disco C5-C6, senza segni di compressione radicolare, “ che
quindi non configura la presenza di un'ernia cervicale”; quanto alla presenza di un becco osteofitosico, facevano rilevare che “ essendo localizzato
anteriormente, non può, ovviamente, protrudere nel canale spinale e quindi
non esercita alcun tipo di compressione sulle strutture nervose” e, ancora, in relazione alla cage C6-C7, apposta nel 2012 che “ non risulta dislocata, ma
protrude leggermente dal profilo posteriore dei somi, senza peraltro
determinare elementi di compressione midollare”.
Quanto al quadro sintomatologico, rappresentato da cervicalgia con brachialgia sinistra, associato ad un'ingravescenza della sintomatologia vertiginosa, osservavano che “ l'obbiettività neurologica, raccolta in modo pagina 11 di 18 sommario e certamente non esaustivo, non riporta l'esistenza di alcun deficit
né motorio né sensitivo in atto, né a carico degli arti superiori né a carico
degli arti inferiori … non era certo sufficiente la presenza di un'andatura a
piccoli passi per ritenere che tale quadro fosse patognomico di una sofferenza
mielopatica cervicale, in assenza di alcuna sintomatologia deficitaria motoria
e/o sensitiva agli arti superiori”.
A detta dei Consulenti, “ il corredo diagnostico è stato incompleto: oltre alla
diagnostica per immagini, in un caso consimile e nel sospetto della presenza
di una sofferenza midollare e radicolare, sarebbe stato opportuno un
completamento delle indagini mediante studi neurofisiologici, quali un esame
elettromiografico e l'esecuzione dei potenziali avocati somato-sensoriali.
Le censure, del tutto generiche, relative alle valutazioni e alle conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti non può che comportare il rigetto del motivo.
In relazione al secondo motivo, in questo grado di giudizio è stata disposta consulenza tecnica medico-legale volta a quantificare l'invalidità residuata in capo alla signora in seguito all'intervento di “ micro discectomia CP_1
cervicale C6-C7” del 2012 ( non oggetto di causa) nonché l'invalidità
complessivamente residuata.
I Consulenti hanno accertato che i postumi permanenti residuati in capo alla signora prima dell'intervento oggetto di causa, sono quantificabili nella CP_1
misura del 4%, mentre quelli, complessivamente, residuati, dopo l'intervento pagina 12 di 18 del 2015, sono quantificabili nella misura del 38%.
Si deve quindi procedere, secondo l'insegnamento della Suprema Corte
sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal
CTU nella misura del 38%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico
(nella specie, del 4%).
In base alle tabelle attualmente vigenti ( 2024) il danno biologico nella misura del 38% - comprensivo del danno morale ( già riconosciuto dal primo giudice e non oggetto di censura) - in persona di anni 60, è pari ad euro 239.703,
mentre il danno biologico, nella misura del 4%, in persona della medesima età,
risulta essere pari ad euro 5.832.
Il danno differenziale risulta pertanto essere pari ad euro 233.871; somma superiore a quella riconosciuta dal primo giudice ( euro 206.237) sicchè il motivo non può trovare accoglimento.
Il terzo motivo è fondato.
Con sentenza n. 28994/2019 la Suprema Corte si è pronunciata sulla irretroattività della legge n. 24/2017 chiarendo che, non solo non vi è alcuna declaratoria di retroattività nel testo legislativo, ma costituisce indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli pagina 13 di 18 giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe.
Esclusa l'applicazione della legge citata, devono trovare applicazione i principi, ormai consolidati, della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di danni da “ malpractice” medica nel regime anteriore alla legge n. 24
del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute, cui la struttura risulti essersi obbligata ( Cass.
n. 28987/2019).
Pertanto, per vincere la presunzione di suddivisione in misura paritaria dell'obbligazione solidale derivante da una corresponsabilità a carico della struttura e del medico, spetterà alla struttura dimostrare “non soltanto la colpa esclusiva del
medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto
dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in
un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul
piano dei rapporti interni. In pratica, la struttura dovrà fornire la prova della
“responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria,
soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice”.
pagina 14 di 18 Nel caso di specie, in cui il dolo e/o la condotta abnorme del sanitario non sono stati neppure allegati, la domanda di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del sanitario va accolta nei limiti del 50% del danno complessivamente liquidato in favore della signora Controparte_1
In parziale riforma della sentenza gravata, va, pertanto, accolta la domanda di rivalsa svolta dall'appellante nei confronti del dott. il quale va CP_2
condannato a pagare il 50% del danno complessivamente liquidato in favore di Controparte_1
Il dott. ha riproposto in questo grado di giudizio la domanda di CP_2
garanzia nei confronti di sicchè quest'ultima va Controparte_3
condannata a tenere indenne il suo assicurato da quanto questi sarà costretto a pagare in favore dell'appellante in forza della presente sentenza, per capitale,
interessi e spese.
Non merita, invece, accoglimento la domanda, formulata per la prima volta in questo grado di giudizio da di condanna di CP_2 [...]
al pagamento diretto alla danneggiata, ai sensi dell'art. 1917 Controparte_3
comma terzo cod. civ. trattandosi di domanda tardiva.
La prevalente soccombenza degli comporta la Parte_1
loro condanna a rifondere in favore di le spese di entrambi i Controparte_1
gradi del giudizio che si liquidano, in base al criterio del decisum, per il primo grado in complessivi euro 14.103 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro pagina 15 di 18 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.317 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva, euro 4.326 per la fase istruttoria e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Nel rapporto processuale tra e , Parte_1 CP_2
quest'ultimo va condannato a rifondere le spese di lite sostenute dal primo in base al criterio del 50% del decisum di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 14.103 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.317 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva, euro
4.326 per la fase istruttoria e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Nel rapporto processuale tra e il suo assicurato la CP_3 CP_2
prima va condannata a tenere indenne il secondo da quanto questi sarà
costretto a pagare, per capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza, a Parte_1
pagina 16 di 18
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata,
accoglie la domanda di rivalsa svolta da nei Parte_1
confronti di e per l'effetto condanna quest'ultimo a tenere CP_2
indenne la struttura sanitaria, nella misura del 50%, da quanto quest'ultima sarà costretta a pagare in favore di in forza della presente Controparte_1
sentenza;
condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva;
[...]
condanna a rifondere in favore di le spese CP_2 Parte_1
di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
condanna a tenere indenne il suo assicurato, Controparte_3
, da quanto questi sarà costretto a pagare in favore di CP_2 [...]
per capitale, interessi e spese, in forza della presente Parte_1
sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
pagina 17 di 18 Manuela Cantù
pagina 18 di 18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 358/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19 marzo 2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentati e difesi Parte_1
Responsabilità dall'avv. RAMPINELLI ROTA BARTOLOMEO e dall'avv. DALLE professionale DONNE STEFANO ( Indirizzo Telematico;
C.F._1 [...]
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente Pt_2 C.F._2
domiciliati in VIA VITTORIO EMANUELE II 1 25122 BRESCIA presso il difensore avv. RAMPINELLI ROTA BARTOLOMEO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
pagina 1 di 18 APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. CONTU PATRIZIA Controparte_1
elettivamente domiciliata in Via Dante n. 93 09128 Cagliari presso il difensore avv. CONTU PATRIZIA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. FRIGO ISABELLA e CP_2
dall'avv. SORMANI INGRID ( ) VIA APPIANI 21 C.F._3
20900 MONZA;
, elettivamente domiciliato in VIA A. APPIANI 5/A 20900
MONZA presso il difensore avv. FRIGO ISABELLA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
MASSINI GIACOMO, elettivamente domiciliata in L.NO A. VESPUCCI 8
50123 FIRENZE presso il difensore avv. MASSINI GIACOMO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
pagina 2 di 18 n. 705/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito: in principalità: ad integrale riforma della sentenza impugnata,
respingere la domanda risarcitoria della sig.ra siccome Controparte_1
infondata in fatto e diritto;
in subordine: in parziale riforma della sentenza
impugnata, laddove confermata la responsabilità del dr. - CP_2
condannare il dr. a rifondere CP_2 Parte_1
in misura del 50%, per quanto dovuto all'attrice sig.ra in
[...] CP_1
esecuzione della sentenza del Tribunale;
- conseguentemente, compensare le
spese di lite del giudizio di primo grado tra Parte_1
ed il dr. e Spese dei due gradi
[...] CP_2 Controparte_3
del giudizio o comunque del presente grado del giudizio rifuse”
Dell'appellata Controparte_1
“a- Rigettare perché del tutto infondato in fatto e diritto l'atto di appello
proposto dagli in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore, nei confronti della sentenza n 705/2023 Tribunale di
Bergamo, e dell'appello incidentale eventualmente proposto dal Dott.
[...]
e b- con vittoria di spese ed onorari per i due gradi CP_2 Controparte_4
di giudizio e per il procedimento di ATP ex art. 696 bis In ogni caso Nel
merito. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in causa dalla signora
pagina 3 di 18 la responsabilità degli istituti e la CP_1 Parte_1
responsabilità medica colposa, per imperizia, negligenza e imprudenza gravi,
dei suoi sanitari nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali
patiti e patiendi dalla signora 21d. per l'effetto, accertare e liquidare tutti i
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalla ricorrente nella
misura e nei termini accertati in causa all'esito dell'istruttoria espletata;
e.
per l'effetto, condannare la società c. f. Parte_1
con sede legale in Osio Sotto (BG), loc. Zingonia, corso P.IVA_1
Europa 7, in persona del legale rapp.te protempore, a risarcire integralmente,
ex 1218 e 1228 c.c., la ricorrente di tutti tali danni patrimoniali e non
patrimoniali patiti e patiendi , nella misura accertata in corso di causa e
ritenuta di giustizia;
oltre a rivalutazione e interessi da calcolarsi dalla data
dell'evento all'effettivo saldo e al risarcimento del danno da ritardato
pagamento;h. sempre per l'effetto, condannare la società Parte_1
c. f. con sede legale in Osio Sotto (BG), loc.
[...] P.IVA_1
Zingonia, corso Europa 7, in persona del legale rapp.te protempore, a pagare
in favore di le somme dalla medesima corrisposte in favore Controparte_1
dei CTU nominati nella procedura promossa ex art. 696 bis cpc iscritta al n.
rg. 7634/2019 di cui € 3.295,80 a favore della Dott.ssa e € 2.688,60 a Per_1
favore del Dott. ; oltre al pagamento in favore della delle Per_2 CP_1
somme da questa pagate o da pagare in favore dei e della Parte_3
Dott.ssa quali CTP come descritte e documentate in atti o in quella Pt_4
pagina 4 di 18 somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
i. in ogni caso, con vittoria
di spese e competenze relative alla presente procedura e di quelle relative al
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. rg 7634/2019 avanti
l'intestato Tribunale con distrazione dei compensi e delle spese, queste ultime
pari ad € 831,00, in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara
antistatario”
Per l'appellato CP_2
“In principalità: respingere la domanda di condanna al 50% formulata da
nei confronti del Dr. in Parte_1 CP_2
quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare sul punto
l'impugnata sentenza, anche in punto spese di giudizio. Respingere in ogni
caso ogni avversa domanda ed eccezione in quanto infondata in fatto e diritto.
In via subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le
pretese degli Istituti dovessero essere integralmente Parte_1
o parzialmente accolte dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_5
con sede legale in Roma, Viale Cesare Pavese, 385, compagnia assicuratrice
del sanitario convenuto, come da polizza n. 101098254, a tenere indenne e/o
manlevare il Dr. ex art. 1917, con condanna della Compagnia CP_2
al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, c.c. disponendo
altresì ex art. 1917 II comma cc il pagamento in via diretta in favore della
pagina 5 di 18 danneggiata e/o degli Istituti Ospedalieri di quanto dovesse Parte_1
essere liquidato;
- in caso di accoglimento del primo e del secondo motivo di
appello, così come formulati da Parte_1
accertata e confermata l'inesistenza di alcuna domanda risarcitoria svolta
dalla Signora nei confronti del Dr. terzo Controparte_1 CP_2
chiamato in primo grado dall'ente ospedaliero, dichiarare comunque tenuti
gli a rifondere al sanitario le spese di lite di Parte_1
entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari”
Per l'appellata Controparte_3
In via istruttoria: A) che sia disposta la rinnovazione delle operazioni peritali
sui temi di seguito indicati: -- valutazione dello stato di salute spontaneo di
- valutazione dell'attività di cura svolta dal Dott. Controparte_1 CP_2
sulla paziente esatta o non esatta;
- se non esatta l'attività di cura, la
valutazione della sua eventuale speciale difficoltà (vedi la disciplina legale
della responsabilità medica);- il tipo di colpa, grave o non (in particolare
nell'ipotesi nella quale fosse accertata l'esistenza di un'attività di cura di
speciale difficoltà);- le possibilità reali di esito positivo di un'attività di cura
esatta, se reale la colpa (a semplice titolo indicativo, in tema di nesso di
causalità nella responsabilità medica la decisione delle Sezioni Unite Penali
della Cassazione dell'11/09/2002 n. 30328); - se reale una responsabilità del
medico Dott. valutazione del danno causato esclusivamente riferibile CP_2
pagina 6 di 18 all'attività di cura dello stesso;
e più in particolare, l'accertamento del nesso
di causalità fra la condotta del medico convenuto ed il danno subito da
- indicazione delle possibili distinte attività di cura Controparte_1
colpevoli e causa di danno ed indicazione dei singoli danni riferibili ai
possibili responsabili convenuti o no nel presente giudizio;
- se reale una
responsabilità solidale dell'organizzazione sanitaria privata e del medico che
ha eseguito l'intervento chirurgico del 24/06/2015, valutazione della quota
interna di responsabilità/danno causato riferibile al Dott. nei CP_2
rapporti interni con il/i possibile/i coobbligato/i solidale/i;- valutazione,
infine, della congruità delle spese mediche sostenute e da sostenere. B)-
Ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante protempore
degli e del Dott. che sia disposto ordine Parte_1
di esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. a carico degli Parte_1
e del Dott. del contratto di assicurazione della
[...] CP_2
responsabilità civile concluso dalla struttura sanitaria convenuta con
[...]
o con altro assicuratore valido ed efficace nell'ipotesi in Controparte_5
esame (l'attività di cura risale al Giugno del 2015).
Nel merito: in tesi: reiezione del “3° motivo” di appello formulato dagli
e della conseguente domanda dagli Parte_1
stessi proposta “in subordine” di riforma parziale della sentenza impugnata e
di condanna del Dott. a manlevare la struttura sanitaria nella misura CP_2
del 50% di quanto accertato dovuto a dal Giudice di primo Controparte_1 pagina 7 di 18 grado, con conferma sul punto della sentenza emessa dal Tribunale di
Bergamo n. 705/2023, in ipotesi: se accolto il “3° motivo” di appello
formulato dagli con la conseguente Parte_1
condanna del Dott. al pagamento di una somma di denaro (il 50% di CP_2
quanto accertato dovuto a dal Giudice di primo grado), Controparte_1
dichiarare comunque non dovuta l'indennità dall'assicuratore
[...]
al Dott. in ulteriore ipotesi: se accolto il “3° Parte_5 CP_2
motivo” di appello formulato dagli con Parte_1
la conseguente condanna del Dott. al pagamento di una somma di CP_2
denaro (il 50% di quanto accertato dovuto a dal Giudice di Controparte_1
primo grado), se ritenuta efficace nel caso in esame la garanzia assicurativa
prestata da in favore del Dott. dichiarare Parte_5 CP_2
dovuta l'indennità nella somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e
degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione quota di
responsabilità dell'assicurato, scoperti, etc.),in ogni caso: con vittoria delle
spese legali del giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 705/23 il tribunale di Bergamo accertava la responsabilità del dott. nella causazione dei danni iatrogeni riportati da CP_2 [...]
sottoposta in data 24 giugno 2015, senza che ne sussistesse l' CP_1
indicazione, ad intervento di “ somatectomia C6, espianto protesi e
pagina 8 di 18 decompressione mieloradicolare artrodesi C5-C7 con cage Peek Medtronic
PSR e placca Zaphir per via anteriore”, in esito al quale aveva riportato la lesione dell'esofago; condannava gli a Parte_1
pagare, a titolo di danno non patrimoniale, in favore della signora la CP_1
somma di euro 233.687,69; respingeva la domanda di regresso, svolta dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, ritenendo non ravvisabile la colpa grave del sanitario, ai sensi dell' art. 9 della Legge 24/2017, applicabile nel caso di specie in quanto “ disciplina vigente al momento in cui il diritto di
regresso potrebbe essere fatto valere e cioè dopo l'effettivo pagamento da
parte dell'ente ospedaliero” ; gli Istituti Ospedalieri venivano Parte_1
condannati a rifondere le spese di lite di , di e Controparte_1 CP_2
di chiamata in garanzia dal sanitario. Controparte_3
La sentenza è stata gravata dagli Pt_1 Parte_1
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, in questo grado veniva disposto un supplemento di consulenza tecnica medico legale;
indi, all'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'accertamento relativo alla mancanza di indicazione all'intervento chirurgico assumendo che, nonostante non vi fosse evidenza radiologica di compressione midollare spondilogena pagina 9 di 18 (non completamente accertabile in presenza di artefatti), l'insieme degli elementi anamnestici era indicativo della necessità dell'opzione chirurgica.
In particolare, l'aggravamento della sindrome vertiginosa e la persistenza di cervicalgia nonostante le terapie farmacologiche e fisiche prescritte, le
Par evidenze della che aveva documentato una protrusione del disco intersomatico posizionato in C6-C7 nel 2012, le evidenze della RX effettuata prima di dare corso all'intervento che aveva evidenziato un becco osteofitico con calcificazione del legamento longitudinale anteriore erano tutti elementi suggestivi di sofferenza radicolare.
Con il secondo motivo censura la incongrua valutazione del danno biologico permanente nella misura del 38%.
Assume che nella stima del danno, comprensivo delle menomazioni derivate dall'intervento chirurgico non indicato e delle sue conseguenze ( lesione dell'esofago, disfagia, disfonia, ptosi a carico dell'occhio sinistro), i
Consulenti d'ufficio avevano considerato anche gli esiti di somatectomia C6 e artrodesi C6-C7 con cage e placca che invece erano da scomputare, trattandosi di detrimento all'integrità psicofisica sovrapponibile alla preesistente condizione patologica della sig.ra conseguente all'intervento chirurgico CP_1
di microdiscectomia con posizionamento di distanziatore inter somatico allo steso livello C6-C7 effettuato nel 2012 e non oggetto di causa.
Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda di rivalsa svolta nei pagina 10 di 18 confronti del medico, fondato sull'applicazione della Legge Gelli-Bianco ad un intervento chirurgico eseguito prima della sua entrata in vigore.
-------------------
Il primo motivo è infondato.
Al giudizio di “non indicazione all'intervento” il Collegio peritale perveniva sulla base delle condizioni cliniche della signora e della valutazione dei CP_1
referti degli esami strumentali cui era stata sottoposta che non risulta essere stata oggetto di contestazione.
Con riguardo alle indagini radiologiche ( RM, TAC, RX della colonna cervicale) i Consulenti evidenziavano che esse attestavano la presenza di una protrusione del disco C5-C6, senza segni di compressione radicolare, “ che
quindi non configura la presenza di un'ernia cervicale”; quanto alla presenza di un becco osteofitosico, facevano rilevare che “ essendo localizzato
anteriormente, non può, ovviamente, protrudere nel canale spinale e quindi
non esercita alcun tipo di compressione sulle strutture nervose” e, ancora, in relazione alla cage C6-C7, apposta nel 2012 che “ non risulta dislocata, ma
protrude leggermente dal profilo posteriore dei somi, senza peraltro
determinare elementi di compressione midollare”.
Quanto al quadro sintomatologico, rappresentato da cervicalgia con brachialgia sinistra, associato ad un'ingravescenza della sintomatologia vertiginosa, osservavano che “ l'obbiettività neurologica, raccolta in modo pagina 11 di 18 sommario e certamente non esaustivo, non riporta l'esistenza di alcun deficit
né motorio né sensitivo in atto, né a carico degli arti superiori né a carico
degli arti inferiori … non era certo sufficiente la presenza di un'andatura a
piccoli passi per ritenere che tale quadro fosse patognomico di una sofferenza
mielopatica cervicale, in assenza di alcuna sintomatologia deficitaria motoria
e/o sensitiva agli arti superiori”.
A detta dei Consulenti, “ il corredo diagnostico è stato incompleto: oltre alla
diagnostica per immagini, in un caso consimile e nel sospetto della presenza
di una sofferenza midollare e radicolare, sarebbe stato opportuno un
completamento delle indagini mediante studi neurofisiologici, quali un esame
elettromiografico e l'esecuzione dei potenziali avocati somato-sensoriali.
Le censure, del tutto generiche, relative alle valutazioni e alle conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti non può che comportare il rigetto del motivo.
In relazione al secondo motivo, in questo grado di giudizio è stata disposta consulenza tecnica medico-legale volta a quantificare l'invalidità residuata in capo alla signora in seguito all'intervento di “ micro discectomia CP_1
cervicale C6-C7” del 2012 ( non oggetto di causa) nonché l'invalidità
complessivamente residuata.
I Consulenti hanno accertato che i postumi permanenti residuati in capo alla signora prima dell'intervento oggetto di causa, sono quantificabili nella CP_1
misura del 4%, mentre quelli, complessivamente, residuati, dopo l'intervento pagina 12 di 18 del 2015, sono quantificabili nella misura del 38%.
Si deve quindi procedere, secondo l'insegnamento della Suprema Corte
sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal
CTU nella misura del 38%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico
(nella specie, del 4%).
In base alle tabelle attualmente vigenti ( 2024) il danno biologico nella misura del 38% - comprensivo del danno morale ( già riconosciuto dal primo giudice e non oggetto di censura) - in persona di anni 60, è pari ad euro 239.703,
mentre il danno biologico, nella misura del 4%, in persona della medesima età,
risulta essere pari ad euro 5.832.
Il danno differenziale risulta pertanto essere pari ad euro 233.871; somma superiore a quella riconosciuta dal primo giudice ( euro 206.237) sicchè il motivo non può trovare accoglimento.
Il terzo motivo è fondato.
Con sentenza n. 28994/2019 la Suprema Corte si è pronunciata sulla irretroattività della legge n. 24/2017 chiarendo che, non solo non vi è alcuna declaratoria di retroattività nel testo legislativo, ma costituisce indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli pagina 13 di 18 giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe.
Esclusa l'applicazione della legge citata, devono trovare applicazione i principi, ormai consolidati, della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di danni da “ malpractice” medica nel regime anteriore alla legge n. 24
del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute, cui la struttura risulti essersi obbligata ( Cass.
n. 28987/2019).
Pertanto, per vincere la presunzione di suddivisione in misura paritaria dell'obbligazione solidale derivante da una corresponsabilità a carico della struttura e del medico, spetterà alla struttura dimostrare “non soltanto la colpa esclusiva del
medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto
dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in
un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul
piano dei rapporti interni. In pratica, la struttura dovrà fornire la prova della
“responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria,
soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice”.
pagina 14 di 18 Nel caso di specie, in cui il dolo e/o la condotta abnorme del sanitario non sono stati neppure allegati, la domanda di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del sanitario va accolta nei limiti del 50% del danno complessivamente liquidato in favore della signora Controparte_1
In parziale riforma della sentenza gravata, va, pertanto, accolta la domanda di rivalsa svolta dall'appellante nei confronti del dott. il quale va CP_2
condannato a pagare il 50% del danno complessivamente liquidato in favore di Controparte_1
Il dott. ha riproposto in questo grado di giudizio la domanda di CP_2
garanzia nei confronti di sicchè quest'ultima va Controparte_3
condannata a tenere indenne il suo assicurato da quanto questi sarà costretto a pagare in favore dell'appellante in forza della presente sentenza, per capitale,
interessi e spese.
Non merita, invece, accoglimento la domanda, formulata per la prima volta in questo grado di giudizio da di condanna di CP_2 [...]
al pagamento diretto alla danneggiata, ai sensi dell'art. 1917 Controparte_3
comma terzo cod. civ. trattandosi di domanda tardiva.
La prevalente soccombenza degli comporta la Parte_1
loro condanna a rifondere in favore di le spese di entrambi i Controparte_1
gradi del giudizio che si liquidano, in base al criterio del decisum, per il primo grado in complessivi euro 14.103 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro pagina 15 di 18 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.317 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva, euro 4.326 per la fase istruttoria e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Nel rapporto processuale tra e , Parte_1 CP_2
quest'ultimo va condannato a rifondere le spese di lite sostenute dal primo in base al criterio del 50% del decisum di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 14.103 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 14.317 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva, euro
4.326 per la fase istruttoria e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Nel rapporto processuale tra e il suo assicurato la CP_3 CP_2
prima va condannata a tenere indenne il secondo da quanto questi sarà
costretto a pagare, per capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza, a Parte_1
pagina 16 di 18
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata,
accoglie la domanda di rivalsa svolta da nei Parte_1
confronti di e per l'effetto condanna quest'ultimo a tenere CP_2
indenne la struttura sanitaria, nella misura del 50%, da quanto quest'ultima sarà costretta a pagare in favore di in forza della presente Controparte_1
sentenza;
condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva;
[...]
condanna a rifondere in favore di le spese CP_2 Parte_1
di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
condanna a tenere indenne il suo assicurato, Controparte_3
, da quanto questi sarà costretto a pagare in favore di CP_2 [...]
per capitale, interessi e spese, in forza della presente Parte_1
sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
pagina 17 di 18 Manuela Cantù
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