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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N.2689/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 7.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2689 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (18.5.1984 - c.f.: domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
come in atti;
rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 13.1.2025 dall'avv. Antonino Foti del Foro di Reggio Calabria), l
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per Controparte_1
procura in calce dall'avv. Giuseppe Artimagnella del Foro di Catania) e l'
[...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere, avendo riguardo all'avviso di addebito n. 36820130013871640000
(sotteso all'intimazione di pagamento n. 06820229012322826000).
1 Risulta documentalmente comprovato infatti l'intervenuto sgravio delle poste contributive oggetto di causa: circostanza, quest'ultima, idonea a far venire meno in capo al ricorrente un interesse concreto e attuale ex art.100 c.p.c. a una pronuncia di merito.
2. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della cd. soccombenza virtuale.
Poiché il ricorso è stato depositato in data 12.6.2022, mentre il provvedimento di sgravio è avvenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, ne discende che il ricorrente ha diritto a vedersi rimborsate le spese della lite che ha necessariamente dovuto instaurare per difendersi contro la minacciata esecuzione in suo danno.
Le stesse vanno liquidate come in dispositivo, con addebito esclusivo a carico dell' quale CP_2
ente titolare del credito e quindi autore del disposto sgravio: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. e dell Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell;
Controparte_1
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida CP_2
ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.314,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 7.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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