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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/10/2024, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 9/10/2024 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2156/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente TRA
(C.F. ) in persona della , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
virtù calce all'atto di c i convenzione legale, dall'Avv. RAFFAELE MARCIANO (C.F. ) con il C.F._1 quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio in Sant'Anastasia (NA), via Donizetti angolo via Primicerio n. 86; OPPONENTE E in persona del legale rpp.te p.t., Controparte_1 atti, dall'avv. MEMOLI ANTONIO, P.IVA_2
(C.F. presso il cui studio in VIA I. GABOLA, 29 NOCERA C.F._2
INFERIORE è elett.te dom.ta; OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 9/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 5/4/20188 alla
[...]
il Comune capofila del Piano Controparte_1 Parte_1 sociale di Zona Ambito S1, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Nocera Inferiore n. 126/2018 (RG 5965/17), emesso in data 08.01.2018 e depositato in Cancelleria in data 22.01.2018, e notificato il 01.03.2018, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 66.629,56 oltre interessi e spese per le prestazioni socio-sanitarie rese. Parte opponente eccepiva l'inadempimento di alcuni Comuni facenti parte dell'Ambito
[... N.R.G. 2156/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO (Comuni di Nocera Inferiore, di PA e di ) che non avevano Parte_3 CP_2 le risorse necessarie per la costi del Unico di Parte_1 CP_3
Ambito (F.U.A.) e destinate al pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo;
per le prestazioni erogate nell'anno 2015 rappresentava che il aveva Parte_1 già adottato, per le stesse, tutte le Determine di Impegno Spesa al fine di procedere al consequenziale pagamento;
mentre, per le prestazioni erogate nell'anno 2016, eccepiva l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sui Comuni associati del Piano di Zona (nello specifico: Comuni di Nocera Inferiore, di PA e di ) i quali, tra l'altro, oltre a non CP_2 trasferire i fondi, non avevano assunto alcun impegno spesa in favore dell'
[...]
. Controparte_4
In data 9/10/2018 si costituiva la e il precedente Controparte_1 istruttore concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto.
2. Sul merito Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Parte creditrice nel caso di specie ha provato la fonte del suo diritto ed ha allegato l'inadempimento della controparte, che non ha in alcun modo provato il proprio adempimento, o altro fatto estintivo e/o impeditivo. Come risulta documentalmente provato, la Controparte_1 eroga prestazioni di Assistenza Sanitaria afferenti alla macroarea della Riabilitazione ex art 26 della Legge 833/78, nonché, secondo il percorso disciplinato dal DCA 6 del 04.02.2010 e s.m.e.i., prestazioni socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali quale R.S.A. / Comunità Terapeutica / Hospice, in regime di accreditamento con il S.S.R. (D.C.A. Regione Campania 116 del 31.10.2014) e di Convenzione con l'Azienda Controparte_5
N.R.G. 2156/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 ASL Na 3 Sud. Le predette prestazioni, in quanto rese in favore di soggetti anziani/handicappati/disabili gravi non autosufficienti, rientrano fra i cosiddetti LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), come da combinato disposto dell'art. 54 l. 289 del 2002, dell'art. 1 e 3-septies D.Lgs. 502 del 1992, del D.p.c.m. 14 febbraio 2001 - All.
1. e del D.p.c.m. 29 novembre 2001, allegato 1, lettera H. Nello specifico il D.Lgs. n. 502 del 1992, all'art.
3-septies, co. 5, dispone che
“le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria […]”. Allo stesso modo, anche il predetto D.p.c.m. 29 novembre 2001, che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza, alla lett. H) all. 1 pone, tra questi ultimi, le attività socio-sanitarie svolte in RSA
/ Comunità Terapeutica / Hospice. Per la duplice rilevanza sanitaria e sociale, il legislatore ha previsto che il pagamento delle rette per le prestazioni erogate in favore di soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti è ripartita per il 50% a carico del e per il restante 50% a carico dei CP_6 Comuni;
per soggetti handicappati/disabili gravi osufficienti è ripartita per il 70% a carico del S.S.N. e per il restante 30% a carico dei Comuni;
il tutto con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (D.p.c.m. 14.02.2001 - richiamato nell'art. 54 della legge 289 del 2002). I due decreti attuativi del D. Lgs. 502/92 e s.m. e i. assegnano la titolarità delle prestazioni, assoggettate ad una suddivisione della spesa tra diversi soggetti istituzionali, al Comparto Sanitario in quanto rientranti tra le prestazioni Sanitarie a rilevanza Sociale. Ai Comuni, invece, attribuiscono esclusivamente l'onere di contribuire alla spesa per la quota non coperta dall'utente. Per quanto concerne la Regione Campania, la Legge Regionale N. 8 del 22 aprile 2003
“Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private - RR.SS.AA.”, al comma 3 dell'art. 13 “Oneri di spesa e tariffe”, espressamente prevede che “Gli oneri relativi alle prestazioni di ospitalità alberghiera e a quelle caratterizzatesi come prestazioni sociali a rilevanza sanitaria fornite dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed Alzheimer sono di competenza dei “Comuni di Residenza storica” - ovvero quella all'atto del ricovero - che vi adempiono in base a quanto definito dai piani sociali di zona ed in applicazione delle modalità di recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti.” la delibera di giunta regionale n. 2006 del 2004 detta le linee d'indirizzo sull'assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini affetti da demenza e, pertanto, nel disciplinare le tipologie di strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, individua i criteri ed il percorso per l'accesso alle prestazioni compartecipate. Con la Delibera G.R.C. n. 1267 del 16.07.2009, poi, sono state approvate le tariffe per le prestazioni erogate dalle RSA e Centri Diurni realizzate e disciplinate ai sensi della Legge Regionale n. 8/2003, ed è stato approvato il Regolamento di Compartecipazione al costo delle prestazioni erogate nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati di natura Socio- Sanitaria delle persone con Handicap permanente grave e dei soggetti ultrasessantacinquenni e cittadini affetti da demenza. Successivamente, con il Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Campania n. 6 del 04.02.2010 sono state recepite e sono state adottate le “Linee di indirizzo sulla Compartecipazione Socio-Sanitaria” (allegato C del Provvedimento) recanti il nuovo schema di Regolamento della Compartecipazione che prevede che: ”I Comuni/utenti dovranno versare all'ASL di competenza la quota di compartecipazione sociale con modalità e secondo le apposite procedure comunicate dalle stesse ”. Controparte_7
N.R.G. 2156/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 Con la Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 28.02.2012 sono stati formalmente adottati i provvedimenti propedeutici all'attuazione dei Decreti 77/2011 e n. 81/2011 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del Settore Sanitario, relativamente alla Compartecipazione alla spesa delle prestazioni socio-sanitarie che impongono, “a partire dal Maggio 2012, l'obbligo alle strutture di fatturare alle ASL nel cui territorio opera la struttura esclusivamente le tariffe dovute per la componente Sanitaria, e all'utente/Comune la restante quota delle tariffe per la componente sociale”. La successiva Circolare n. 1839 del 14.03.2012 del Sub commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del Settore Sanitario stabilisce, infatti, che a far data dal 1° maggio 2012, le strutture eroganti prestazioni socio-sanitarie soggette alla compartecipazione di cui all'allegato 1C del D.P.C.M. del 29.11.2001 e all'allegato C del DCA 6/2010, devono fatturare alla ASL territorialmente competente, esclusivamente la tariffa dovuta per la componente sanitaria e al Comune la restante quota della tariffa dovuta per la “componente sociale”. Nel contempo, con Decreto Dirigenziale n. 285 del 26.03.2012, il Settore Politiche Sociali della Regione Campania, al fine di disciplinare e regolamentare le modalità di erogazione delle prestazioni de qua ed i rapporti giuridici tra i diversi Enti coinvolti, ha imposto una serie di adempimenti previsti e connessi alla predetta Deliberazione di Giunta n. 50 del 28.02.2012 sancendo l'obbligatorietà della sottoscrizione della relativa “Convenzione” in uno con la assoluta priorità della programmazione ed erogazione delle prestazioni socio- sanitarie soggette a compartecipazione. Quindi, in ossequio alle anzidette norme e direttive regionali, per garantire l'erogazione delle prestazioni di cui trattasi e, più nello specifico, per regolare e gestire i rapporti tra i vari Enti coinvolti, le (per la parte sanitaria) e i Piani di Zona (per la parte Parte_4 sociale) hanno sottoscritto apposita “Convenzione” secondo il modello dettato dalla sopra citata Delibera n. 50 e che, con espresso riferimento al caso oggetto del presente giudizio, è stata sottoscritta in data 23.05.2012: per il Piano di Zona S1: dal Sindaco del Comune LA “dottor , Sindaco pro tempore dell'opponente Persona_1 [...]
per l'ASL di riferimento: dal Commissario Straordinario dell' “dottor Parte_1 Parte_5
Persona_2
Con successiva Circolare Regionale Prot. N. 2012. 0614434 del 09.08.2012, il Settore Politiche Sociali della Regione Campania, di concerto con la struttura del Sub Commissario ad acta del Settore Sanitario, per dare uniformità applicativa sul territorio Regionale della precitata normativa in materia di compartecipazione alla spesa per le prestazioni de qua, hanno definitivamente precisato ed imposto, tra l'altro, che il soggetto fornitore le prestazioni, per la quota dovuta dall'utente/Ambito Territoriale è tenuto ad emettere fattura direttamente all'utente/Comune LA . Controparte_4
La richiamata Legge Regionale n. 11/2007 individua o di Zona dei servizi socio-sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociosanitario. L'art. 7, infatti, testualmente recita: “I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge”. L'esercizio in forma associata dei compiti e delle funzioni inerenti la progettazione e la gestione del sistema integrato locale da parte dei Comuni associati negli ambiti territoriali determinati dalla Giunta regionale è, quindi, un obbligo inderogabile sancito dalla sopra citata L.R., successivamente avvalorato dall'art. 14, comma 29, della Legge 122/2010 che fa divieto ai Comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. Nell'ambito del Piano di Zona, il Coordinamento Istituzionale è un organo costituito dai rappresentanti legali degli Enti aderenti al Piano, il Comune LA è l'esclusivo titolare di funzioni di coordinamento, di responsabilità di gestione amministrative e contabile
N.R.G. 2156/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 dell'Organismo Strumentale (art. 11 comma 3 lettera c) L.R. n. 11/2007 - art. 1 comma 1 lettera r) della L.R. n. 15/2012) ed il Sindaco del capofila è il rappresentante legale del Piano di Zona Ambito. Circa le risorse economiche del predetto Piano di Zona, l'art. 10 comma 2 lett. c) L.R. 11/2007 così come novellato dalla L.R. 15/2012 impone la necessità che lo strumento sovra-comunale sia dotato di un unico centro di costo e di responsabilità di gestione del fondo d'ambito. Stabilisce, altresì, che il Fondo Unico D'Ambito è costituito dall'insieme delle fonti di finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano Sociale di Zona e si compone delle seguenti risorse finanziarie: Fondo Sociale Regionale (FSR); Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC); Fondi UE assegnati all'Ente LA perché destinati alla gestione dei servizi comuni previsti nel Piano Sociale di Zona;
Fondi della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi e degli interventi associati;
Altre risorse, provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati;
Fondi A.S.L. finalizzati a realizzare l'integrazione socio-sanitaria. Ne consegue, quindi, che tutti i fondi destinati alle politiche sociali compreso quelli stanziati nei bilanci dei singoli Comuni devono essere trasferiti all'interno di Fondo Unico di Ambito in un capitolo dedicato del bilancio del e, per come statuito della Controparte_8 normativa nazionale e regionale non poss ti se non per il tramite degli Ambiti Territoriali (art. n. 7 - Decreto Regione Campania n. 285/2012) Parte opponente si è genericamente limitata ad eccepire l'emissione delle Determine di impegno di spesa per le fatture del 2015 e l'inadempimento dei Comuni facenti parte del Piano di Zona per le fatture del 2016, senza, tra l'altro, documentare alcunché. Il in quanto è titolare di funzioni di coordinamento, di Parte_1 Controparte_8 responsabilità amministrative e gestione delle risorse, così come specificato dalle LLRR n. 11/2007 e 15/2012 (art. 5 “Soggetto LA”). L'art. 6, della predetta Convenzione rubricato “Funzioni del Soggetto LA”, statuisce, giustappunto, che: “..Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio …”. Dispone, altresì, che: “ll Comune capofila riceve da parte delle amministrazioni competenti e stanzia nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie per la costituzione del fondo di Ambito e per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale. Il fondo di Ambito è finalizzato all'attuazione del Piano di zona.” Da qui l'irrilevanza dell'eccepito inadempimento degli Enti aderenti al Piano Controparte_9
[... nei confronti dell'opponente, andando il LA qualificato giuridi mandatario degli altri Comuni e dunque quale legittimato passivo nel presente procedimento ed obbligato ad adempiere le obbligazioni assunte in nome e nell'interesse dei singoli Comuni consorziati, dovendo poi, nei rapporti interni, agire nei confronti di ogni singolo Comune che contesta l'obbligazione. Pertanto, la ha provato documentalmente la CP_1 Controparte_1 fonte legale del proprio diritto a percepire la quota di compartecipazione da parte del Piano ed ha provato documentalmente di aver Controparte_10 iali delle quali richiede il pagamento. Risultano infatti documentate sia le Autorizzazioni alla Prestazioni e sia l'erogazione delle stesse, rilevato, altresì, che, nell'ambito del procedimento amministrativo di inserimento e/o prosecuzione delle cure in struttura, il Piano di Zona, presente all'istruttoria sociosanitaria nulla ha obiettato, provvedendo finanche a sottoscrivere il relativo Verbale U.V.I. che costituisce, già da solo, un certificazione della spesa. Parte opponente non ha in alcun modo provato il proprio inadempimento incolpevole, non potendo lo stesso certamente derivare dal mancato trasferimento dei fondi da parte dei Comuni di Nocera Inferiore, PA e . Con riferimento poi alle fatture relative CP_2
N.R.G. 2156/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 all'anno 2015 l'opponente ha prodotto copia delle Determine di impegno spesa del senza, però, documentarne il successivo e conseguente pagamento. Parte_1
Con riferimento alle fatture relative all'anno 2016, parte opposta ha provato l'impegno di spesa per l'Anno 2016 nei confronti del Piano di Zona da parte dei Comuni di Nocera Inferiore, e PA, producendo le relative Determine. CP_2 L'opposi a dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 126/2018, che va dichiarato definitivamente esecutivo. Infine, va esaminata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata nei confronti del
Pt_1 la norma richiamata sanziona la condotta di chi abusa degli strumenti processuali, cagionando danni alle altre parti per aver agito o resistito in giudizio senza esercitare quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per comprendere l'infondatezza della propria pretesa e le conseguenze dei propri atti processuali. Presupposti di tale ipotesi di responsabilità sono: la totale soccombenza della controparte;
la prova dell'elemento soggettivo, ossia la malafede o la colpa grave, intesa quale “stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda” (Cfr. Cass n. 2040/2018); la prova dell'elemento oggettivo, vale a dire dei pregiudizi subiti a causa della condotta processuale negligente della controparte. In sostanza, il carattere temerario della lite “va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (cfr. Cass. n. 3464/2017). A parere di questo Giudice non risulta nel caso di specie prova della sussistenza tanto dell'elemento soggettivo della malafede o colpa grave, quanto dell'elemento oggettivo dei danni subiti in ragione della condotta processuale del che in alcun modo ha Pt_1 influito sull'andamento del giudizio.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 2156 /2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra Parte_1 CP_1 Controparte_1 ogni contrari r
1. Rigetta, per le causali in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 126/2018, che va dichiarato definitivamente esecutivo:
2. Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che Controparte_1
14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/10/2024
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 2156/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 9/10/2024 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2156/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente TRA
(C.F. ) in persona della , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
virtù calce all'atto di c i convenzione legale, dall'Avv. RAFFAELE MARCIANO (C.F. ) con il C.F._1 quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio in Sant'Anastasia (NA), via Donizetti angolo via Primicerio n. 86; OPPONENTE E in persona del legale rpp.te p.t., Controparte_1 atti, dall'avv. MEMOLI ANTONIO, P.IVA_2
(C.F. presso il cui studio in VIA I. GABOLA, 29 NOCERA C.F._2
INFERIORE è elett.te dom.ta; OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 9/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 5/4/20188 alla
[...]
il Comune capofila del Piano Controparte_1 Parte_1 sociale di Zona Ambito S1, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Nocera Inferiore n. 126/2018 (RG 5965/17), emesso in data 08.01.2018 e depositato in Cancelleria in data 22.01.2018, e notificato il 01.03.2018, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 66.629,56 oltre interessi e spese per le prestazioni socio-sanitarie rese. Parte opponente eccepiva l'inadempimento di alcuni Comuni facenti parte dell'Ambito
[... N.R.G. 2156/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO (Comuni di Nocera Inferiore, di PA e di ) che non avevano Parte_3 CP_2 le risorse necessarie per la costi del Unico di Parte_1 CP_3
Ambito (F.U.A.) e destinate al pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo;
per le prestazioni erogate nell'anno 2015 rappresentava che il aveva Parte_1 già adottato, per le stesse, tutte le Determine di Impegno Spesa al fine di procedere al consequenziale pagamento;
mentre, per le prestazioni erogate nell'anno 2016, eccepiva l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sui Comuni associati del Piano di Zona (nello specifico: Comuni di Nocera Inferiore, di PA e di ) i quali, tra l'altro, oltre a non CP_2 trasferire i fondi, non avevano assunto alcun impegno spesa in favore dell'
[...]
. Controparte_4
In data 9/10/2018 si costituiva la e il precedente Controparte_1 istruttore concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto.
2. Sul merito Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Parte creditrice nel caso di specie ha provato la fonte del suo diritto ed ha allegato l'inadempimento della controparte, che non ha in alcun modo provato il proprio adempimento, o altro fatto estintivo e/o impeditivo. Come risulta documentalmente provato, la Controparte_1 eroga prestazioni di Assistenza Sanitaria afferenti alla macroarea della Riabilitazione ex art 26 della Legge 833/78, nonché, secondo il percorso disciplinato dal DCA 6 del 04.02.2010 e s.m.e.i., prestazioni socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali quale R.S.A. / Comunità Terapeutica / Hospice, in regime di accreditamento con il S.S.R. (D.C.A. Regione Campania 116 del 31.10.2014) e di Convenzione con l'Azienda Controparte_5
N.R.G. 2156/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 ASL Na 3 Sud. Le predette prestazioni, in quanto rese in favore di soggetti anziani/handicappati/disabili gravi non autosufficienti, rientrano fra i cosiddetti LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), come da combinato disposto dell'art. 54 l. 289 del 2002, dell'art. 1 e 3-septies D.Lgs. 502 del 1992, del D.p.c.m. 14 febbraio 2001 - All.
1. e del D.p.c.m. 29 novembre 2001, allegato 1, lettera H. Nello specifico il D.Lgs. n. 502 del 1992, all'art.
3-septies, co. 5, dispone che
“le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria […]”. Allo stesso modo, anche il predetto D.p.c.m. 29 novembre 2001, che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza, alla lett. H) all. 1 pone, tra questi ultimi, le attività socio-sanitarie svolte in RSA
/ Comunità Terapeutica / Hospice. Per la duplice rilevanza sanitaria e sociale, il legislatore ha previsto che il pagamento delle rette per le prestazioni erogate in favore di soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti è ripartita per il 50% a carico del e per il restante 50% a carico dei CP_6 Comuni;
per soggetti handicappati/disabili gravi osufficienti è ripartita per il 70% a carico del S.S.N. e per il restante 30% a carico dei Comuni;
il tutto con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (D.p.c.m. 14.02.2001 - richiamato nell'art. 54 della legge 289 del 2002). I due decreti attuativi del D. Lgs. 502/92 e s.m. e i. assegnano la titolarità delle prestazioni, assoggettate ad una suddivisione della spesa tra diversi soggetti istituzionali, al Comparto Sanitario in quanto rientranti tra le prestazioni Sanitarie a rilevanza Sociale. Ai Comuni, invece, attribuiscono esclusivamente l'onere di contribuire alla spesa per la quota non coperta dall'utente. Per quanto concerne la Regione Campania, la Legge Regionale N. 8 del 22 aprile 2003
“Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private - RR.SS.AA.”, al comma 3 dell'art. 13 “Oneri di spesa e tariffe”, espressamente prevede che “Gli oneri relativi alle prestazioni di ospitalità alberghiera e a quelle caratterizzatesi come prestazioni sociali a rilevanza sanitaria fornite dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed Alzheimer sono di competenza dei “Comuni di Residenza storica” - ovvero quella all'atto del ricovero - che vi adempiono in base a quanto definito dai piani sociali di zona ed in applicazione delle modalità di recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti.” la delibera di giunta regionale n. 2006 del 2004 detta le linee d'indirizzo sull'assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini affetti da demenza e, pertanto, nel disciplinare le tipologie di strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, individua i criteri ed il percorso per l'accesso alle prestazioni compartecipate. Con la Delibera G.R.C. n. 1267 del 16.07.2009, poi, sono state approvate le tariffe per le prestazioni erogate dalle RSA e Centri Diurni realizzate e disciplinate ai sensi della Legge Regionale n. 8/2003, ed è stato approvato il Regolamento di Compartecipazione al costo delle prestazioni erogate nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati di natura Socio- Sanitaria delle persone con Handicap permanente grave e dei soggetti ultrasessantacinquenni e cittadini affetti da demenza. Successivamente, con il Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Campania n. 6 del 04.02.2010 sono state recepite e sono state adottate le “Linee di indirizzo sulla Compartecipazione Socio-Sanitaria” (allegato C del Provvedimento) recanti il nuovo schema di Regolamento della Compartecipazione che prevede che: ”I Comuni/utenti dovranno versare all'ASL di competenza la quota di compartecipazione sociale con modalità e secondo le apposite procedure comunicate dalle stesse ”. Controparte_7
N.R.G. 2156/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 Con la Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 28.02.2012 sono stati formalmente adottati i provvedimenti propedeutici all'attuazione dei Decreti 77/2011 e n. 81/2011 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del Settore Sanitario, relativamente alla Compartecipazione alla spesa delle prestazioni socio-sanitarie che impongono, “a partire dal Maggio 2012, l'obbligo alle strutture di fatturare alle ASL nel cui territorio opera la struttura esclusivamente le tariffe dovute per la componente Sanitaria, e all'utente/Comune la restante quota delle tariffe per la componente sociale”. La successiva Circolare n. 1839 del 14.03.2012 del Sub commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del Settore Sanitario stabilisce, infatti, che a far data dal 1° maggio 2012, le strutture eroganti prestazioni socio-sanitarie soggette alla compartecipazione di cui all'allegato 1C del D.P.C.M. del 29.11.2001 e all'allegato C del DCA 6/2010, devono fatturare alla ASL territorialmente competente, esclusivamente la tariffa dovuta per la componente sanitaria e al Comune la restante quota della tariffa dovuta per la “componente sociale”. Nel contempo, con Decreto Dirigenziale n. 285 del 26.03.2012, il Settore Politiche Sociali della Regione Campania, al fine di disciplinare e regolamentare le modalità di erogazione delle prestazioni de qua ed i rapporti giuridici tra i diversi Enti coinvolti, ha imposto una serie di adempimenti previsti e connessi alla predetta Deliberazione di Giunta n. 50 del 28.02.2012 sancendo l'obbligatorietà della sottoscrizione della relativa “Convenzione” in uno con la assoluta priorità della programmazione ed erogazione delle prestazioni socio- sanitarie soggette a compartecipazione. Quindi, in ossequio alle anzidette norme e direttive regionali, per garantire l'erogazione delle prestazioni di cui trattasi e, più nello specifico, per regolare e gestire i rapporti tra i vari Enti coinvolti, le (per la parte sanitaria) e i Piani di Zona (per la parte Parte_4 sociale) hanno sottoscritto apposita “Convenzione” secondo il modello dettato dalla sopra citata Delibera n. 50 e che, con espresso riferimento al caso oggetto del presente giudizio, è stata sottoscritta in data 23.05.2012: per il Piano di Zona S1: dal Sindaco del Comune LA “dottor , Sindaco pro tempore dell'opponente Persona_1 [...]
per l'ASL di riferimento: dal Commissario Straordinario dell' “dottor Parte_1 Parte_5
Persona_2
Con successiva Circolare Regionale Prot. N. 2012. 0614434 del 09.08.2012, il Settore Politiche Sociali della Regione Campania, di concerto con la struttura del Sub Commissario ad acta del Settore Sanitario, per dare uniformità applicativa sul territorio Regionale della precitata normativa in materia di compartecipazione alla spesa per le prestazioni de qua, hanno definitivamente precisato ed imposto, tra l'altro, che il soggetto fornitore le prestazioni, per la quota dovuta dall'utente/Ambito Territoriale è tenuto ad emettere fattura direttamente all'utente/Comune LA . Controparte_4
La richiamata Legge Regionale n. 11/2007 individua o di Zona dei servizi socio-sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociosanitario. L'art. 7, infatti, testualmente recita: “I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge”. L'esercizio in forma associata dei compiti e delle funzioni inerenti la progettazione e la gestione del sistema integrato locale da parte dei Comuni associati negli ambiti territoriali determinati dalla Giunta regionale è, quindi, un obbligo inderogabile sancito dalla sopra citata L.R., successivamente avvalorato dall'art. 14, comma 29, della Legge 122/2010 che fa divieto ai Comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. Nell'ambito del Piano di Zona, il Coordinamento Istituzionale è un organo costituito dai rappresentanti legali degli Enti aderenti al Piano, il Comune LA è l'esclusivo titolare di funzioni di coordinamento, di responsabilità di gestione amministrative e contabile
N.R.G. 2156/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 dell'Organismo Strumentale (art. 11 comma 3 lettera c) L.R. n. 11/2007 - art. 1 comma 1 lettera r) della L.R. n. 15/2012) ed il Sindaco del capofila è il rappresentante legale del Piano di Zona Ambito. Circa le risorse economiche del predetto Piano di Zona, l'art. 10 comma 2 lett. c) L.R. 11/2007 così come novellato dalla L.R. 15/2012 impone la necessità che lo strumento sovra-comunale sia dotato di un unico centro di costo e di responsabilità di gestione del fondo d'ambito. Stabilisce, altresì, che il Fondo Unico D'Ambito è costituito dall'insieme delle fonti di finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano Sociale di Zona e si compone delle seguenti risorse finanziarie: Fondo Sociale Regionale (FSR); Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC); Fondi UE assegnati all'Ente LA perché destinati alla gestione dei servizi comuni previsti nel Piano Sociale di Zona;
Fondi della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi e degli interventi associati;
Altre risorse, provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati;
Fondi A.S.L. finalizzati a realizzare l'integrazione socio-sanitaria. Ne consegue, quindi, che tutti i fondi destinati alle politiche sociali compreso quelli stanziati nei bilanci dei singoli Comuni devono essere trasferiti all'interno di Fondo Unico di Ambito in un capitolo dedicato del bilancio del e, per come statuito della Controparte_8 normativa nazionale e regionale non poss ti se non per il tramite degli Ambiti Territoriali (art. n. 7 - Decreto Regione Campania n. 285/2012) Parte opponente si è genericamente limitata ad eccepire l'emissione delle Determine di impegno di spesa per le fatture del 2015 e l'inadempimento dei Comuni facenti parte del Piano di Zona per le fatture del 2016, senza, tra l'altro, documentare alcunché. Il in quanto è titolare di funzioni di coordinamento, di Parte_1 Controparte_8 responsabilità amministrative e gestione delle risorse, così come specificato dalle LLRR n. 11/2007 e 15/2012 (art. 5 “Soggetto LA”). L'art. 6, della predetta Convenzione rubricato “Funzioni del Soggetto LA”, statuisce, giustappunto, che: “..Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio …”. Dispone, altresì, che: “ll Comune capofila riceve da parte delle amministrazioni competenti e stanzia nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie per la costituzione del fondo di Ambito e per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale. Il fondo di Ambito è finalizzato all'attuazione del Piano di zona.” Da qui l'irrilevanza dell'eccepito inadempimento degli Enti aderenti al Piano Controparte_9
[... nei confronti dell'opponente, andando il LA qualificato giuridi mandatario degli altri Comuni e dunque quale legittimato passivo nel presente procedimento ed obbligato ad adempiere le obbligazioni assunte in nome e nell'interesse dei singoli Comuni consorziati, dovendo poi, nei rapporti interni, agire nei confronti di ogni singolo Comune che contesta l'obbligazione. Pertanto, la ha provato documentalmente la CP_1 Controparte_1 fonte legale del proprio diritto a percepire la quota di compartecipazione da parte del Piano ed ha provato documentalmente di aver Controparte_10 iali delle quali richiede il pagamento. Risultano infatti documentate sia le Autorizzazioni alla Prestazioni e sia l'erogazione delle stesse, rilevato, altresì, che, nell'ambito del procedimento amministrativo di inserimento e/o prosecuzione delle cure in struttura, il Piano di Zona, presente all'istruttoria sociosanitaria nulla ha obiettato, provvedendo finanche a sottoscrivere il relativo Verbale U.V.I. che costituisce, già da solo, un certificazione della spesa. Parte opponente non ha in alcun modo provato il proprio inadempimento incolpevole, non potendo lo stesso certamente derivare dal mancato trasferimento dei fondi da parte dei Comuni di Nocera Inferiore, PA e . Con riferimento poi alle fatture relative CP_2
N.R.G. 2156/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 all'anno 2015 l'opponente ha prodotto copia delle Determine di impegno spesa del senza, però, documentarne il successivo e conseguente pagamento. Parte_1
Con riferimento alle fatture relative all'anno 2016, parte opposta ha provato l'impegno di spesa per l'Anno 2016 nei confronti del Piano di Zona da parte dei Comuni di Nocera Inferiore, e PA, producendo le relative Determine. CP_2 L'opposi a dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 126/2018, che va dichiarato definitivamente esecutivo. Infine, va esaminata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata nei confronti del
Pt_1 la norma richiamata sanziona la condotta di chi abusa degli strumenti processuali, cagionando danni alle altre parti per aver agito o resistito in giudizio senza esercitare quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per comprendere l'infondatezza della propria pretesa e le conseguenze dei propri atti processuali. Presupposti di tale ipotesi di responsabilità sono: la totale soccombenza della controparte;
la prova dell'elemento soggettivo, ossia la malafede o la colpa grave, intesa quale “stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda” (Cfr. Cass n. 2040/2018); la prova dell'elemento oggettivo, vale a dire dei pregiudizi subiti a causa della condotta processuale negligente della controparte. In sostanza, il carattere temerario della lite “va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (cfr. Cass. n. 3464/2017). A parere di questo Giudice non risulta nel caso di specie prova della sussistenza tanto dell'elemento soggettivo della malafede o colpa grave, quanto dell'elemento oggettivo dei danni subiti in ragione della condotta processuale del che in alcun modo ha Pt_1 influito sull'andamento del giudizio.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 2156 /2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra Parte_1 CP_1 Controparte_1 ogni contrari r
1. Rigetta, per le causali in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 126/2018, che va dichiarato definitivamente esecutivo:
2. Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che Controparte_1
14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/10/2024
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 2156/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6