Articolo 4 della Legge 8 gennaio 1974, n. 2
Articolo 3Articolo 5
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5 febbraio 1974
Art. 4.
All' articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 733 , sono aggiunti i seguenti commi:
"All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 2-bis, valutato in lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si fa fronte utilizzando per un corrispondente importo le maggiori entrate di cui al precedente comma.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio".
Entrata in vigore il 5 febbraio 1974